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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2020 – Schede sintetiche

Schede sintetiche sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/2020 elaborate dalla segreteria provinciale di Vicenza

personale docente

Normativa di riferimento
  • Ipotesi CCNI 12 giugno 2019
  • C.M. 20 giugno 2019 prot. n. 28978
Le domande
  • Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate :
    • personale docente (infanzia, primaria e secondaria): dal 9 luglio al 20 luglio 2019 su Istanze On Line
    • personale docente dei licei musicali e coreutici: dal 9 luglio al 20 luglio 2019 in modalità cartacea
    • personale docente assunto ex DDG 85/2018 le cui graduatorie siano state pubblicate entro il 31 agosto 2018: domande di assegnazione provvisoria in modalità cartacea dal 9 luglio al 20 luglio 2019
Destinatari delle utilizzazioni
  • In linea generale tutti i docenti, che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva.
  • In particolare:
    • I docenti in esubero su provincia
    • I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità
    • I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo o su posti di sostegno anche se privi di specializzazione
    • I docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso della specializzazione, che chiedono di essere utilizzati sul sostegno
    • I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
L’assegnazione provvisoria
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
    1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    2. ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    4. ricongiungimento al genitore.
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.
  • L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche dai docenti al 3° anno del FIT, assunti con DDG 85/2018 dal 1° settembre 2018 a seguito di graduatoria di merito pubblicata entro il 31 agosto 2018.
Immessi in ruolo dal 2019/20
  • Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2019/20.
Preferenze
  • L’assegnazione provvisoria può essere chiesta soltanto per una provincia o per quella di titolarità o per altra provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
  • Le preferenze sono esprimibili tramite i codici di scuola, comune, distretto, provincia.
Le precedenze di cui all’art. 8, valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie
  • Punto I – personale con gravi motivi di salute:
    • personale docente non vedente;
    • personale docente emodializzato.
  • Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
  • Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
    • disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;
    • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
    • disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).
  • Punto IV – assistenza:
    • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:
      • genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
      • unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
  • Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.
  • Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
  • Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
  • Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.
Assegnazione provvisoria su altro grado di istruzione o per altra classe di concorso
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti condizioni:
  • aver superato il periodo di prova;
  • essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe di concorso richiesta.
  • La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

personale ATA

Normativa di riferimento
  • Ipotesi CCNI 12 giugno 2019
  • C.M. 20 giugno 2019 prot. n. 28978
Le domande
  • Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate dal 9 luglio al 20 luglio 2019in modalità cartacea.
Destinatari delle utilizzazioni
  • In linea generale presenta domanda di utilizzazione il personale ATA che risulti a qualunque titolo senza sede definitiva.
  • In particolare:
    • Il personale in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità.
    • Il personale trasferito a domanda condizionata o d’ufficio quale soprannumerario che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione di precedente titolarità o, in subordine, nel comune di precedente titolarità.
    • Il personale che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.
L’assegnazione provvisoria
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e per un massimo di 15 sedi.
  • L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
    1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
    2. ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
    3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
    4. ricongiungimento al genitore.
  • Nella domanda occorre indicare, tra le preferenze, il comune di ricongiungimento, che deve precedere la preferenza per ogni altro comune
  • L’indicazione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti altri comuni.
  • L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.
Personale part time Per il personale part time l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole.
Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
  • Punto I – personale con gravi motivi di salute:
    • personale ATA non vedente;
    • personale ATA emodializzato.
  • Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
  • Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
    • disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;
    • personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
    • disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).
  • Punto IV – assistenza:
    • personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:
      • genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
      • solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;
      • lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
      • unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.
  • Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.
  • Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.
  • Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
  • Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.