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Didattica a distanza -importante comunicazione del segretario provinciale prof- Vito Masciale

In questi giorni terribili e concitati in cui più che mai emerge forte il senso del dovere del personale della scuola e il desiderio di continuare a lavorare al meglio per quello che è possibile e nel rispetto come sempre delle regole vi invitiamo a leggere con molta attenzione la comunicazione che pubblichiamo di seguito del segretario provinciale prof. Vito Masciale

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie

di ogni ordine e grado

Province BARI e BAT

 

Al personale Docente

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie

di ogni ordine e grado

Province BARI e BAT

 

Oggetto:Emergenza da Coronavirus e didattica a distanza

 

 

Gentili Dirigenti, Gentili Docenti,

 

nonostante le attività didattiche ed i servizi educativi per l’infanzia siano sospese in tutte le scuole del nostro paese, l’attivazione della didattica a distanza è diventata obbligatoria.

 

Il DPCM del 4 marzo, recita (articolo 1, comma 1, punto g):“i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”

 

Mentre tutti i docenti si sono attivati per svolgere didattica a distanza con le proprie competenze ed adottando le metodologie ad esso ed alla classe più congeniali, si stanno verificando fenomeni anomali e contrastanti con la normativa vigente ed a tal fine è bene fare chiarezza con Docenti e Dirigenti in merito ad alcuni punti:

 

  • qualsiasi forma non prevista dalla norma legislativa di registrazione delle presenze “a distanza” degli allievi, tramite i software di gestione del registro elettronico, è inopportuna oltre che illegittima. Lo stesso Ministero tra l’altro ha chiarito che le assenzedegli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all’attuale situazione di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
  • l’imposizione di un orario di servizio per la didattica a distanza è contra legem e contro il C.C.N.L. attualmente vigente. La stessa giurisprudenza in materia afferma che, in assenza di attività programmate o d’impegni collegiali straordinari convocati dal Dirigente Scolastico, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni [sent. Consiglio di Stato (sezione VI) n. 173 dell’8 maggio 1987, giudizio poi recepito nel D.Lgs. n. 297/1994 e nei successivi contratti collettivi nazionali];
  • ugualmente illegittima è la pretesa di costringere i docenti a firmare sul registro elettronico in periodo di sospensione delle attività didattiche. Infatti un docente può firmare sul registro elettronico solo se è in classe, nello svolgimento di attività didattiche in presenza propria e degli alunni. Orbene, la “didattica a distanza” non è giuridicamente paragonabile alla didattica in presenza. Ne consegue che, in questo periodo di sospensione, firmare sul registro elettronico da casa potrebbe costituire addirittura un reato;
  • non riteniamo giusto né opportuno imporre metodologie didattiche e strumenti senza la condivisione della comunità scolastica, come del resto raccomanda la nota MI del 6 marzo 2020. Il rispetto della libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione, ci induce a lasciare ai docenti la libera individuazione delle migliori modalità per il mantenimento della relazione educativa ai fini del consolidamento delle competenze già acquisite dagli allievi. L’art. 7 T.U. – D.P.R. n° 297/94 – afferma chiaramente che il Collegio docenti ha competenza specifica e speciale in materia di funzionamento dell’attività didattica. Da ciò si desume che il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di attivare la didattica a distanza, ma che questa è rimessa nell’attuazione alla discrezionalità dei singoli Docenti, nel rispetto del diritto della libertà d’insegnamento. In tal senso anche il MIUR, nella sua nota del 6 marzo, evidenzia che: “E’ essenziale, nella definizione della modalità d’intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante”;
  • le pratiche occasionali, dettate dall’arbitrio dei singoli, come i “Collegi dei Docenti in streaming” o gli stessi “consigli di classe in streaming” non hanno alcun valore giuridico,e come tali, sono inesistenti. Non rappresentano riunioni di organi collegiali, ma semplici momenti di confronto, la partecipazione ai quali è affidata alla volontà dei singoli; i Collegi sono normati dall’articolo 7 del Testo Unico (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297): delibere formulate secondo modalità difformi sarebbero non solo nulle, ma persino impugnabili presso il Giudice del Lavoro;
  • il Ministero poi, intempestivamente a nostro parere, ha emanato la nota 318 del 11 marzo con la quale ha avviato il monitoraggio delle attività di didattica a distanza messe in atto dalle scuole. Il monitoraggio del MI segue peraltro analoghi monitoraggi già autonomamente avviati da diversi USR. Non riteniamo opportuno in questo momento un ulteriore adempimento da parte delle scuole e dei docenti chiamati a rispondere a quesiti posti dal Ministero, in un momento drammatico per l’emergenza sanitaria e in una fase propedeutica alla messa a punto di un vero sistema di didattica a distanza. Il monitoraggio avviato dal MI manifesta le sue interne contraddizioni allorché alcuni quesiti richiedono addirittura le forme di valutazione individuate dai docenti per la verifica degli apprendimenti previsti dai percorsi realizzati a distanza.

Noi riteniamo che la funzione docimologica appartenga ai docenti e sia regolata da precise norme regolamentari e legislative quali il D.P.R.n. 122/2009 e il D.Lgs. 62/2017 e non da protocolli di fonte tradizionale, come del resto lo stesso ministero ha ricordato nella sua nota del 8 marzo 2020.

 

Per questo motivo la Segreteria provinciale di Bari dello SNALS, allo scopo di creare condivisione nelle scelte educative con la comunità educante, invita tutti a rispettare le norme e quanto stabilito dal CCNL ed evitare di promuovere azioni e procedure occasionali e irrispettose della libertà di insegnamento e della funzione del docente, ricorda che non esiste alcuna normativa nel nostro ordinamento riguardo la didattica a distanza e che, ad oggi, non sussiste un obbligo contrattuale per il telelavoro dei docenti.

Richiama le dirigenze scolastiche a non richiedere, nel lavoro da casa, un aggravio burocratico relativo alla compilazione di modulistica che sottrae tempo alla didattica e, per di più, non è normata nel nostro ordinamento.

Lo SNALS è pronto a collaborare con le scuole, nell’ambito degli istituti previsti dal vigente CCNL per le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, per trovare soluzioni, graduali e flessibili, alle esigenze delle scuole, senza violare limiti contrattuali e riconoscendo il prezioso lavoro che la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola sta svolgendo, ben al di là del proprio orario di lavoro, per avviare, prima della raccolta di dati statistici, una riflessione pedagogica sulle necessità contingenti della didattica  in un clima condiviso e operoso.

 

Bari, 16 marzo 2020

Il Segretario Provinciale

Prof. Vito MASCIALE