In caso di sciopero : i servizi minimi e il contingente
Cosa fare in caso di sciopero nella scuola
(adempimenti, modalità di adesione e procedure)
I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE
La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali
(tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un
gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per
garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si
formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o
educandati e solo in determinate circostanze. NON è previsto alcun contingente
per i docenti.
I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e
individuati dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso
di sciopero del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020
e attuativo appunto della L 146/90. Il Dirigente non può prevederne altri. Sono
servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari
momenti dell’anno (es. “le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini
e gli esami finali”) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del
bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).
Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle
prove d’esame finali o di idoneità, i docenti “formalmente impegnati”, ne
dovranno assicurare l’espletamento.
L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto
all’Aran il 2 dicembre 2020, definisce i criteri generali per determinare il
contingente per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero.
Il protocollo di intesa di scuola (di cui all’art 2 commi 2 e 3 dell’Accordo)
definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.
Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle
assemblee sindacali (art. 8 comma 9 lettera b del CCNL 2006/2009) che viene
definito in contrattazione di istituto.
Qui di seguito nel dettaglio quanto previsto
SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI
(accordo nazionale)
Per qualsiasi esame e scrutini finali sono previsti:
• Assistente amministrativo
• Assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza
• Collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati,
per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
Per Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi
in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio
Collaboratore scolastico (solo se, per motivi eccezionali, il servizio è mantenuto)
Per Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne
• Collaboratore scolastico
• Educatore
• infermiere
Per Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e
radioattivi (solo istituto con reparti di lavorazione)sono previsti:
• Assistente tecnico del reparto o del laboratorio
• Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l’accesso ai locali interessati
Per Servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche
attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati sono previsti :
Cuoco e/o collaboratore scolastico
Per Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione
del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse
• Assistente tecnico del reparto o del laboratorio
• Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l’accesso ai locali interessati
Per Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per
quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame:
• assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza
• addetto alle aziende agrarie
• collaboratore scolastico e dei servizi
Per Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni
per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione
delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso ilversamento dei contributi
previdenziali ed i connessi adempimentisono previsti :
Dsga e/o assistente amministrativo
Ciò premesso se ne deduce che :
• nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell’anno non occorre formare
il contingente. Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami
finali;
• non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica
vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Non è
previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle
indicate sopra. Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un
contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività
antisindacale.
Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente.
Se non vi fosse il protocollo di intesa di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero
concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo
accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che
intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale