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RICORSO PER IL RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE

 

Premessa

Le   Pubbliche   amministrazioni   possono   ricorrere

all’utilizzo   di   contratti   a   tempo determinato per

rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed

eccezionale.

Tuttavia, uno degli aspetti più controversi relativi

alle assunzioni alle dipendenze della P.A. mediante

la stipula di contratti a tempo determinato riguarda

l’abuso del loro utilizzo.

La   reiterazione   dei   contratti   a   termine,   infatti,

è   consentita   solo   in   presenza   di “ragioni   oggettive”

idonee   a   soddisfare   esigenze   di   carattere   “provvisorio”

dell’amministrazione datoriale.

In difetto, per giurisprudenza ormai costante

(Cons. di Stato, sentenza n. 5206/2021 –

Corte   di   Cassazione   n.   6493/2022),

al   dipendente   pubblico   vittima   di   illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego per l’abusivo

ricorso al contratto di lavoro a tempo   determinato

da   parte   della   Pubblica   Amministrazione,

spetta   il   diritto   al  risarcimento del danno.

I lavoratori della scuola ?

Tale   diritto   spetta   anche   al   personale   scolastico

precario   (docenti,   personale educativo ed A.T.A) che

abbia svolto – in scuole pubbliche – servizio per almeno 36

mesi su posti vacanti e disponibili.

Tutto il predetto personale che abbia prestato servizio

su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni

mediante la sottoscrizione di contratti a tempo

determinato, può avviare ricorso dinanzi al Giudice

del Lavoro competente al fine di

chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.

L’azione giudiziaria è di natura INDIVIDUALE  e

non collettiva,  ed è finalizzata alla

quantificazione   del   danno   subito   dal   personale

precario   individuato   in   maniera reiterata a svolgere

il ruolo di “supplente” su posti vacanti e disponibili.

L’utilizzo abusivo dei contratti di supplenza deve

superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto

vacante e disponibile, al fine di dimostrare che l’utilizzo di

detto   strumento   contrattuale   non   è   stato   determinato

da   fattori   “temporanei   ed occasionali”,   come   sarebbe

invece   avvenuto   in   caso   vi   fosse   stata   l’esigenza   di

sostituire personale temporaneamente assente.

La   quantificazione   del   danno   risarcibile   è

commisurata  al  numero  di   contratti   a tempo

determinato stipulati per le supplenze

(al 30 giugno o al 31 agosto) ed è altresì

parametrata allo stipendio percepito nel periodo di

riferimento, potendo così variare da un minimo di 2,5

mensilità ad un massimo di 12 mensilità.

Alla luce di quanto innanzi, con il patrocinio dello

Studio Legale convenzionato, lo Snals

Provinciale di Bari  ha ritenuto doveroso avviare

una campagna di ricorsi finalizzati al riconoscimento

del diritto al   risarcimento   del   danno   per   l’abuso

di   contratti   a   termine,   rivolto   a   tutto   il personale

precario della scuola (docente, educativo ed A.T.A.).

L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti

gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal 18 marzo 2024

inviando una mail all’indirizzo info@snalsbari.it .

Si assicura celere riscontro .