RICORSO PER IL RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE
Premessa
Le Pubbliche amministrazioni possono ricorrere
all’utilizzo di contratti a tempo determinato per
rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed
eccezionale.
Tuttavia, uno degli aspetti più controversi relativi
alle assunzioni alle dipendenze della P.A. mediante
la stipula di contratti a tempo determinato riguarda
l’abuso del loro utilizzo.
La reiterazione dei contratti a termine, infatti,
è consentita solo in presenza di “ragioni oggettive”
idonee a soddisfare esigenze di carattere “provvisorio”
dell’amministrazione datoriale.
In difetto, per giurisprudenza ormai costante
(Cons. di Stato, sentenza n. 5206/2021 –
Corte di Cassazione n. 6493/2022),
al dipendente pubblico vittima di illegittima
precarizzazione del rapporto di impiego per l’abusivo
ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato
da parte della Pubblica Amministrazione,
spetta il diritto al risarcimento del danno.
I lavoratori della scuola ?
Tale diritto spetta anche al personale scolastico
precario (docenti, personale educativo ed A.T.A) che
abbia svolto – in scuole pubbliche – servizio per almeno 36
mesi su posti vacanti e disponibili.
Tutto il predetto personale che abbia prestato servizio
su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni
mediante la sottoscrizione di contratti a tempo
determinato, può avviare ricorso dinanzi al Giudice
del Lavoro competente al fine di
chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.
L’azione giudiziaria è di natura INDIVIDUALE e
non collettiva, ed è finalizzata alla
quantificazione del danno subito dal personale
precario individuato in maniera reiterata a svolgere
il ruolo di “supplente” su posti vacanti e disponibili.
L’utilizzo abusivo dei contratti di supplenza deve
superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto
vacante e disponibile, al fine di dimostrare che l’utilizzo di
detto strumento contrattuale non è stato determinato
da fattori “temporanei ed occasionali”, come sarebbe
invece avvenuto in caso vi fosse stata l’esigenza di
sostituire personale temporaneamente assente.
La quantificazione del danno risarcibile è
commisurata al numero di contratti a tempo
determinato stipulati per le supplenze
(al 30 giugno o al 31 agosto) ed è altresì
parametrata allo stipendio percepito nel periodo di
riferimento, potendo così variare da un minimo di 2,5
mensilità ad un massimo di 12 mensilità.
Alla luce di quanto innanzi, con il patrocinio dello
Studio Legale convenzionato, lo Snals
Provinciale di Bari ha ritenuto doveroso avviare
una campagna di ricorsi finalizzati al riconoscimento
del diritto al risarcimento del danno per l’abuso
di contratti a termine, rivolto a tutto il personale
precario della scuola (docente, educativo ed A.T.A.).
L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti
gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal 18 marzo 2024
inviando una mail all’indirizzo info@snalsbari.it .
Si assicura celere riscontro .