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Chi può presentare domanda

Docenti titolari nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;

Docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);

Docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27;

Docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della DEROGA;

Docenti soprannumerari o in esubero provinciale;

Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

 

Chi non può presentare domanda

Sono tre le categorie di docenti che, in base ai requisiti richiesti, non possono presentare domanda di trasferimento o di passaggio per il prossimo anno scolastico:

 

docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica);

docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;

docenti con nomina a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

 

 

Date presentazione domanda

Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;

Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;

Personale ATA: dal 23 marzo al 13 aprile – pubblicazione movimenti 12 giugno 2026;

Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.

 

 

 

Passaggio di cattedra e di ruolo

Passaggio di cattedra: si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, ma nello stesso grado di istruzione in cui il docente è titolare. Es. da classe di concorso della secondaria primo grado ad altra classe di concorso della secondaria di I grado.

 

Passaggio di ruolo: si chiede un grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità. Es. da primaria a secondaria II grado.

 

Passaggio di cattedra e di ruolo sono trattati nella stessa fase.

Passaggio di ruolo e di cattedra: con l’abilitazione i docenti potranno presentare domanda per il 2026/27

 

 

 

Cosa vuol dire “preferenza analitica e sintetica”

I docenti interessati alla mobilità per il prossimo anno scolastico 2026/27 hanno la possibilità, in fase di compilazione della domanda, di esprimere fino a quindici preferenze indicando le scuole, oppure un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in quest’ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Tipologie di preferenze

Le preferenze esprimibili sono, quindi, di due tipologie: analitiche e sintetiche.

 

Preferenza analitica

Con la preferenza analitica il docente chiede una specifica scuola

 

Preferenza sintetica

Con la preferenza sintetica il docente chiede un comune, un distretto o una provincia e, quindi, in questo modo chiede indistintamente tutte le scuole presenti nella singola preferenza sintetica.

 

Ordine di inserimento delle preferenze

L’inserimento delle preferenze territoriali nella domanda di mobilità è una fase importante della compilazione, nella quale è necessario prestare molta attenzione onde evitare errori che potrebbero penalizzare il docente in seguito a sbagli o dimenticanze.

In caso di preferenza sintetica su un comune, distretto o provincia, se il docente è interessato ad una specifica scuola ubicata nel comune, nel distretto o nella provincia, per avere maggiori possibilità di essere soddisfatto, prima della preferenza sintetica sul comune, distretto o provincia, deve inserire la preferenza analitica nella scuola di suo interesse, inserirla dopo non servirebbe a niente.

 

Valutazione delle preferenze

Nella valutazione della domanda le preferenze vengono considerate nell’ordine con il quale sono state inserite.

Il docente soddisfatto in una preferenza su una scuola specifica acquisisce la titolarità sulla scuola e avrà in essa il vincolo di permanenza triennale.

Se la domanda viene soddisfatta in una preferenza sintetica su comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore e al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all’interno dell’espressa preferenza sintetica. In questo caso il docente non sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola.

 

 

 

 

Cattedra interna e cattedra esterna: si può essere trasferiti su più scuole

La richiesta di COE nella domanda di trasferimento o di passaggio rappresenta, quindi, un’opportunità in più per i docenti rispetto a coloro che chiedono soltanto cattedre interne.

Tale richiesta consente loro di acquisire la titolarità in una delle scuole richieste, però, i docenti che optano anche per COE, devono essere consapevoli che potrebbero avere dei disagi in relazione alla sede di completamento della cattedra assegnata. Devono  valutare i pro e i contro.

 

 

Mobilità docenti 2026/27: il trasferimento si ottiene solo su cattedra vacante. Può essere interna o esterna

Come si individuano i docenti sovrannumerari

L’individuazione dei docenti soprannumerari viene fatta in base alla graduatoria interna di istituto che il Dirigente scolastico deve pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’OM per la presentazione delle domande di mobilità.

 

Chiuse le iscrizioni degli studenti si contano le classi e  si individuano i docenti sovrannumerari

 

 

 

 

Sedi disponibili per la mobilità

Le cattedre che possono essere utilizzate nei movimenti devono, quindi, risultare libere, cioè non occupate da un docente titolare. Si tratta, pertanto, di cattedre vacanti e disponibili.

Fra  qualche settimana  si conosceranno i posti liberi grazie ai pensionamenti.

Docenti assunti da concorso PNRR: chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di trasferimento nel primo anno di assunzione (quindi per il 26/27):

i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) e rientranti in una delle suddette deroghe;

i docenti assunti a tempo determinato, i quali conseguano l’abilitazione entro il 31/12 (con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato) e rientrino in una delle suddette deroghe;

i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) che risulteranno soprannumerari ovvero i beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.

 

Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 può presentare domanda di trasferimento

Il docente neo immesso in ruolo nell’anno scolastico 2023/24 e precedenti potrà presentare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’immissione in ruolo (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per il prossimo anno 2026/27.

Domanda contemporanea per trasferimento e passaggio di ruolo: quale prevale

Nel caso di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento e domanda di passaggio di ruolo, il docente non ha la possibilità di indicare un ordine di priorità tra le due domande, in quanto prevale in ogni caso il passaggio di ruolo.

Le deroghe

Genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;

padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Ordine dei movimenti: comune, provincia, interprovinciale e passaggi di ruolo

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

 

I fase: trasferimenti all’interno del comune;

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Punteggio scuole di montagna

Nelle more dell’adozione dei decreti di cui all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 12 settembre 2025 n. 131, resta fermo quanto previsto dal CCNI riguardo al punteggio attribuito per l’insegnamento nelle scuole primarie di montagna.

 

Precedenza per docente trasferito d’ufficio negli ultimi 10 anni

Il trasferimento d’ufficio dà il diritto al docente di poter rientrare con precedenza nella scuola di ex titolarità o nel comune di precedente titolarità, se presenta ogni anno domanda condizionata per il rientro. Questo diritto vale per 10 anni.

 

Le precedenze

Le precedenze valutabili sono le seguenti:

 

Disabilità e gravi motivi di salute (l’unica valida anche per la mobilità professionale);

Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;

Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale;

Per questa precedenza risulta importante la nota esplicativa 5) dove si chiarisce che la figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale.

Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità;

Personale coniuge di militare o di categoria equiparata;

Per questa precedenza risulta importante la nota esplicativa 6) dove si chiarisce che, ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016, per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017.

Trasferimento provinciale docenti da sostegno a materia solo sul 75% dei posti. Novità

I trasferimenti da posto sostegno a posto comune sono effettuati nella seconda fase della mobilità (quella provinciale). Nel 2026/27 sarà disponibile il 75% dei posti vacanti (non il 100%).

 

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