STATUTO SNALS-Confsal
Modificato e approvato dal Consiglio Nazionale del 22 ottobre 2025, da sottoporre a ratifica del XIII Congresso Nazionale del 18-19-20 marzo 2026.
TITOLO I — Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1 — Costituzione e principi
È costituito, con sede in Roma, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S-Confsal ), organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma di tutti i settori del lavoro pubblico e privato dell’Istruzione: Scuola, Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.), Università, Ricerca.
Lo S.N.A.L.S-Confsal aderisce e partecipa attivamente all’impegno sindacale della CONFSAL, Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, a cui ha dato vita.
Lo S.N.A.L.S-Confsal è unitario perché muove dalla consapevolezza della unità sostanziale dei problemi dell’istruzione e di quelli del lavoro, nella dimensione economica e sociale, e, in particolare, nel pubblico impiego.
Lo S.N.A.L.S-Confsal, indipendente dal Governo, dai partiti politici e dalle associazioni di qualunque tipo, pone l'autonomia come garanzia precisa di libertà e di pluralità democratica.
Lo S.N.A.L.S-Confsal è democratico: esso si ispira ai principi costituzionali nati dalla lotta di Liberazione; si impegna a difendere ed a sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico; rifiuta il concetto e la politica del sindacalismo di classe o di massa, che sia unico, esclusivo ed esternamente diretto; si pone come associazione di base, la cui linea programmatica si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e si realizza attraverso la libera elezione delle cariche.
Lo S.N.A.L.S-Confsal è un ente assistenziale, di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- trasmettere ad altri il contributo associativo.
Art. 2 — Finalità
Lo S.N.A.L.S-Confsal, che non persegue fini di lucro, ha per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del lavoro nel Comparto Istruzione e Ricerca.
La ratifica di base è richiesta a conclusione delle vertenze sindacali.
Lo S.N.A.L.S-Confsal persegue le seguenti ulteriori finalità, anche in forma assistenziale:
- la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della Scuola, dell’Università, della Ricerca, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché l'aggiornamento della loro professionalità;
- lo sviluppo ed il rinnovamento, seriamente programmati, del sistema educativo e delle istituzioni scolastiche, in modo precipuo della scuola pubblica, per valorizzarne la funzione sociale;
- la difesa conseguente della serietà della scuola e del suo contributo, in concorso con la famiglia, alla formazione completa della persona in una comunità operosa e democratica;
- l'autogoverno socialmente responsabile della scuola, nel riconoscimento dell'apporto autonomo delle altre componenti ed in primo luogo degli studenti e delle famiglie;
- la tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà dell'insegnamento e della ricerca. Lo S.N.A.L.S-Confsal, inoltre, contribuisce, in seno alla CONF.S.A.L., con proprie proposte alla formazione della politica economica (investimenti, reddito, occupazione, servizi sociali, tributi), alla definizione delle riforme sociali ed alla realizzazione di una organica e giusta politica retributiva sia del settore pubblico sia del settore privato.
Art. 3 — Tesseramento
Lo S.N.A.L.S-Confsal organizza unitariamente il personale della Scuola, dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e ne assume la rappresentanza.
Ha titolo all'iscrizione il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, nonché in quiescenza o aspiranti all’impiego, nei settori suindicati.
I soci dello S.N.A.L.S-Confsal si impegnano all’osservanza del presente Statuto e dei deliberati degli Organi statutari nonché a corrispondere la quota annuale di iscrizione.
Il tesseramento avviene secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio nazionale.
Art. 4 — Tutela degli iscritti
Lo S.N.A.L.S-Confsal tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non possono organizzarsi in gruppi istituzionalizzati.
In occasione dei Congressi, nonché dei Consigli chiamati a deliberare fra un Congresso e l'altro, deve essere possibile far emergere e confrontare le tesi di politica sindacale e formativa; deve essere possibile la scelta organica dei dirigenti chiamati ad interpretare democraticamente e responsabilmente la volontà della base;
deve essere possibile la formazione e la libera articolazione del consenso e del dissenso alla base ed al vertice.
Art. 5 — Elezioni interne
Lo S.N.A.L.S-Confsal è fondato sul principio della più ampia democrazia interna.
Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi, esecutivi, di controllo e di garanzia sono elettive.
Le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette e segrete, fatto salvo il caso in cui per l’elezione dell’organo vi sia un’unica lista di candidati.
Per le elezioni interne relative ad organi deliberanti, di controllo o di settore, composti da almeno tre persone, si applica, qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale D'Hondt, mentre per le elezioni interne degli organi esecutivi si applica il metodo maggioritario.
La presentazione delle liste nei Congressi provinciali può avvenire con la sottoscrizione da parte di un decimo degli iscritti oppure per iniziativa degli Organi provinciali uscenti con la maggioranza del Consiglio o l’unanimità della Segreteria.
Per l’elezione degli Organi nazionali, il numero minimo di firme di sottoscrittori per la presentazione di liste o candidature è fissato di norma in un quinto degli aventi diritto al voto.
Nelle votazioni per l'elezione di tutti gli Organi centrali e periferici, l'espressione del voto non prevede l'attribuzione di preferenze, ma unicamente il voto di lista, per cui i candidati risultano eletti in base al loro ordine di collocazione nella lista, nel numero previsto per la composizione dell'organo.
A livello provinciale, regionale e nazionale, nel rispetto delle regole democratiche e in aderenza allo spirito unitario che caratterizza lo SNALS-Confsal, per l’elezione dei vari organi statutari è sempre promossa la formazione di una lista unitaria, in presenza della quale sono previste procedure semplificate dal Regolamento elettorale per le elezioni.
Le cariche elettive, esecutive e deliberanti, decadono qualora sia stata votata nei loro confronti, da parte dell’organo che le ha elette, una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti l'organo.
Art. 6 — Incompatibilità
Le cariche di Segretario generale, regionale e provinciale e di membro della Segreteria generale dello S.N.A.L.S-Confsal sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti, o con la carica di responsabile degli uffici scuola dei partiti.
Le cariche di Segretario generale, regionale e provinciale dello S.N.A.L.S-Confsal non sono cumulabili tra loro.
Si deroga nel caso in cui l’elezione avvenga con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli.
I membri degli Organi di controllo e garanzia, a livello provinciale, regionale e nazionale, non possono allo stesso livello territoriale far parte di altri organi o svolgere altri incarichi sindacali retribuiti.
Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal Consiglio nazionale.
Art. 7 — Garanzia e propaganda
A tutti gli iscritti è garantito, all'interno del sindacato, il diritto di parola, critica e propaganda.
I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono i programmi del sindacato.
Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno diritto ad ulteriore propaganda in seno al sindacato, ma devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dal sindacato unitario e da iniziative disgregatrici.
Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta deliberate azioni sindacali di agitazione o sciopero oppure altre iniziative, ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l'azione del sindacato o ne minacci l'unità organizzativa.
Art. 8 — Disfunzioni o irregolarità degli organi provinciali
In caso di disfunzioni registrate in una provincia, con particolare riferimento al persistere nel corso degli anni di uno scarso indice di sindacalizzazione ed elettorale, gli Organi provinciali verranno affiancati nella gestione da un gruppo di supporto con il coinvolgimento anche delle Segreterie provinciali viciniore.
In caso in cui la Segreteria generale accerti gravi irregolarità poste in essere dagli organi di una provincia, gli stessi potranno essere dichiarati decaduti con delibera della Direzione Nazionale, che viene adottata dopo aver sentito il Segretario provinciale.
Avverso la decisione della Direzione nazionale è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica, il ricorso al Consiglio nazionale.
Art. 9 — Validità delle riunioni e delle decisioni degli organi statutari
Le norme che seguono sono valide per tutti gli organi elettivi, deliberanti o di settore ai vari livelli territoriali, nazionale, regionale e provinciale.
Gli Organi sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento applicativo, comunque garantendo un congruo preavviso e una tempestiva conoscenza sui punti all'ordine del giorno. La convocazione degli Organi deliberanti, a livello centrale e periferico, può avvenire anche su richiesta di terzo dei componenti ne faccia richiesta con l’ordine del giorno.
Le riunioni possono svolgersi sia in presenza, sia in videoconferenza, avvalendosi, in tal caso, di piattaforma digitale che assicuri la rilevazione delle presenze, l’identità dei partecipanti, la possibilità di intervento e l’espressione del voto.
Le riunioni possono altresì svolgersi in modalità mista, garantendo la partecipazione simultanea sia in presenza sia da remoto.
Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti.
Le delibere sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.
È richiesta invece la maggioranza qualificata dei 2/3 per le delibere del Consiglio Nazionale riguardanti le modifiche statutarie e la proroga degli organi. È richiesta altresì la maggioranza qualificata dei 2/3 per delibere di cooptazione degli Organi unitari deliberanti e gli Organi di settore.
Si procede a scrutinio segreto quando si tratta di persone.
Art. 10 — Durata, decadenze, surroghe e cooptazione
Tutti gli organi deliberanti, direttivi, esecutivi e di settore, a livello provinciale, regionale e nazionale, restano in carica cinque anni, salvo diverso limite deliberato dal Congresso nazionale o dal Consiglio nazionale, con la maggioranza qualificata dei due terzi, può deliberare la proroga di tutti gli Organi provinciali, regionali e nazionali.
Le norme che seguono si applicano a tutti gli Organi elettivi, deliberanti o di settore, ai vari livelli territoriali.
L’Organo dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti ripetutamente (due volte consecutive) assente ingiustificato o se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte o se abbia perso la qualifica di socio del Sindacato.
La surroga dei membri decaduti si effettua in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto; nell’ipotesi che la lista sia esaurita, si procederà alla designazione su proposta del primo candidato della medesima lista.
Gli Organi unitari deliberanti e gli Organi di settore possono procedere a cooptare nuovi membri in un limite percentuale della propria composizione numerica: 10% per gli Organi unitari a livello nazionale; 20% per gli Organi unitari a livello provinciale e regionale; 20% per gli Organi di settore a livello provinciale e nazionale.
La delibera di cooptazione deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi.
TITOLO II — Strutture del Sindacato
Art. 11 — Organizzazione periferica
Lo S.N.A.L.S-Confsal dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi adeguati.
L'organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S-Confsal si articola in strutture regionali, provinciali e, di norma, anche territoriali.
Art. 12 — Terminale associativo sindacale e Rappresentanza Sindacale Unitaria
Lo S.N.A.L.S-Confsal, allo scopo di garantire una vita sindacale sempre più aderente alla realtà ed ai problemi dell’istruzione e della ricerca, della società e la partecipazione diretta nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la sua organizzazione unitaria sul Terminale Associativo sindacale, di cui è auspicabile la presenza in ogni sede di servizio.
Il Terminale associativo, designato dalla Segreteria provinciale, tutela gli interessi e salvaguarda i diritti dei soci sul posto di lavoro, anche attraverso la contrattazione decentrata; cura l'informazione e la propaganda;
garantisce la partecipazione diretta del personale nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste; promuove l’adesione al Sindacato.
Nell’espletamento delle sue funzioni sindacali il Terminale Associativo interagisce con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) nella condivisione delle scelte programmatiche e nelle azioni a tutela del personale.
Art. 13 — Organi territoriali
Per la realizzazione della politica sindacale territoriale, ciascuna Segreteria provinciale, con apposita delibera del Consiglio provinciale, può organizzarsi per ambiti territoriali.
Art. 14 — Organi provinciali
Sono organi provinciali unitari:
- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio provinciale;
- il Segretario provinciale;
- la Segreteria provinciale;
- il Collegio dei Sindaci; f) le Commissioni di studio.
Sono organi provinciali di settore:
- le Consulte di settore;
- i Comitati intersettoriali.
Art. 15 — Funzioni degli organi provinciali
In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale unitaria dello S.N.A.L.S-Confsal.
Gli organi sindacali provinciali interpretano, sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di base e di settore; attuano il collegamento tra la base provinciale e gli organi centrali del sindacato; svolgono, nell'ambito della provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali.
Art. 16 — Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale assume la direzione del sindacato nell'ambito delle competenze di cui all'art. 15;
dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza.
Il Consiglio provinciale è composto, di norma, da un minimo di 9 membri a un massimo di 20, nel numero stabilito dal Consiglio provinciale uscente, che può anche decidere un numero maggiore di componenti.
Il Consiglio provinciale può eleggere un Presidente, per una sola seduta o per l’intera durata dell’Organo.
Il Consiglio può integrare gli Organi di controllo, di garanzia e di settore, la cui elezione non sia avvenuta in sede Congressuale.
Alle riunioni del Consiglio provinciale possono essere invitati i Coordinatori provinciali di Settore.
Art. 17 — Segretario e Segreteria provinciale
Il Segretario provinciale è eletto dal Consiglio provinciale; in caso di unica candidatura l’elezione può avvenire per acclamazione.
La Segreteria provinciale, composta da 2 a 7 componenti, è eletta dal Consiglio su proposta del Segretario provinciale.
Nella prima riunione il Segretario provinciale nomina, fra i membri della Segreteria provinciale, un vice- Segretario con funzioni vicarie, che sostituisce a tutti gli effetti il Segretario in caso di formale assenza o legittimo impedimento.
Il Segretario provinciale nomina il Segretario amministrativo.
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza legale del sindacato nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità della Segreteria.
La Segreteria provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della provincia, convoca il Consiglio e gli altri organismi provinciali e ne esegue le deliberazioni.
La Segreteria provinciale esercita il controllo delle attività dei delegati, designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle commissioni che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di studio.
Art. 18 — Collegio provinciale dei Sindaci
Il Collegio provinciale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio nazionale dei Sindaci.
Le funzioni del Collegio possono essere assegnate, per decisione del Consiglio provinciale uscente, anche a un organo monocratico, un Sindaco unico, al quale si intende applicato ogni riferimento statutario o regolamentare riguardante il Collegio dei Sindaci.
Art. 19 — Collegio provinciale dei Probiviri
Le funzioni del Collegio provinciale dei Probiviri sono demandate al Collegio nazionale dei Probiviri.
Art. 20 — Congresso provinciale
L’elezione dei delegati al Congresso nazionale e al Congresso regionale avviene su area provinciale in sede di rinnovo degli Organi della provincia.
L’elezione avviene sulla base di liste che, oltre ai candidati al Consiglio Provinciale, comprendono le candidature agli organi provinciali di controllo e di settore, nonché quelle dei delegati al Congresso nazionale e regionale.
Le candidature per gli Organi unitari comprenderanno, ove possibile, iscritti ai vari settori.
Le elezioni sono precedute da una o più Assemblee congressuali.
L'Assemblea fa proposte sulle questioni concernenti l'organizzazione unitaria provinciale e regionale e sui criteri di massima per l’utilizzazione delle risorse finanziarie in sede di elaborazione di bilanci preventivi, e nelle questioni relative all'attività provinciale dei settori.
Al fine di garantire e favorire le operazioni elettorali, il Consiglio provinciale uscente nomina una Commissione elettorale provinciale (C.E.P.) composta da 3 membri. I componenti della C.E.P. non possono essere candidati, né presentatori di lista.
La presentazione delle liste è disciplinata dal regolamento congressuale sulla base dei criteri fissati nell’art. 5 “Elezioni interne”.
Art. 21 — Organi regionali
Sono organi regionali:
- il Congresso regionale;
- il Consiglio regionale;
- il Segretario regionale;
- la Segreteria regionale;
- il Collegio regionale dei Sindaci; f) la Conferenza dei Segretari provinciali.
Art. 22 — Congresso regionale
Il Congresso regionale è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee provinciali, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale nazionale.
Il Congresso regionale dibatte e delibera le linee generali di politica sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali.
Ha il compito, inoltre, di eleggere il Consiglio regionale e il Collegio regionale dei Sindaci.
Art. 23 — Consiglio regionale
Il Consiglio regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per una più ampia e coerente diffusione ed affermazione della linea politica sindacale espressa dal Congresso regionale e dalle determinazioni assunte dagli organi deliberanti nazionali, interagisce con la confederazione di appartenenza.
Il Consiglio regionale sarà di norma composto da:
– n. 6 consiglieri nelle regioni fino a 2 province;
− n. 10 consiglieri nelle regioni da 3 a 4 province;
− n. 16 consiglieri nelle regioni con oltre 4 province o con oltre 5.000 iscritti;
− n. 20 consiglieri nelle regioni con oltre 6 province o con oltre 10.000 iscritti.
Il Consiglio regionale uscente può deliberare un numero maggiore di componenti il Consiglio regionale.
I consiglieri sono ripartiti tra le province della regione in proporzione al numero di iscritti di ciascuna di esse.
Effettuata la ripartizione è comunque assegnato un consigliere a ciascuna provincia, anche derogando al numero fissato al primo capoverso.
L’attribuzione dei consiglieri è effettuata dalla Commissione Elettorale Nazionale, che ne dà comunicazione nei termini stabiliti dal Regolamento elettorale.
Il Consiglio regionale elegge il Segretario regionale e su proposta di questi la Segreteria regionale.
Il Consiglio regionale inoltre:
- delibera su tutte le materie di carattere regionale;
- elegge, con votazioni separate, il Segretario regionale e i membri di Segreteria regionale e il Collegio regionale dei Sindaci;
- esprime le proprie valutazioni sull'attività del Segretario regionale e della Segreteria regionale;
- delibera azioni sindacali di portata regionale;
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed eventuali variazioni. Nelle regioni autonome della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, la struttura regionale coincide con quella provinciale.
Art. 24 — Segretario regionale
Il Segretario regionale:
- ha la rappresentanza politica e legale del sindacato nella regione;
- attua, nel rispetto del principio della collegialità con la Segreteria, la linea di politica sindacale deliberata dal Congresso regionale e dal Consiglio regionale;
- cura i rapporti con i Segretari provinciali;
- mantiene i contatti con il mondo politico e sociale della regione per valorizzare il sindacato, assumendo opportune iniziative;
- convoca e presiede, d’intesa con la Segreteria, il Consiglio regionale e la Conferenza dei Segretari provinciali, fissandone l’ordine del giorno;
- assume la direzione politica dell’eventuale organo di stampa regionale.
Art. 25 — Segreteria regionale
La Segreteria regionale è composta da:
– due o quattro membri, in rapporto alla complessità e alle esigenze delle singole realtà regionali, eletti dal Consiglio regionale, con sistema maggioritario su proposta del Segretario regionale;
– un rappresentante di diritto per ciascuna provincia della regione, di norma, il Segretario provinciale o persona da lui designata.
Nella prima riunione il Segretario regionale nomina, fra i membri della Segreteria, un vice-Segretario con funzioni vicarie, che sostituisce a tutti gli effetti il Segretario in caso di formale assenza o legittimo impedimento.
Il Segretario regionale nomina il Segretario amministrativo.
La sede regionale è di norma ubicata nel capoluogo di regione, salvo diversa delibera della Segreteria regionale.
Nella sua collegialità:
- attua le delibere del Consiglio regionale;
- predispone iniziative politiche coerenti con la linea congressuale, in armonia con la linea politica nazionale;
- definisce l’attribuzione delle deleghe, su proposta del Segretario regionale il quale informa il Consiglio regionale di tali attribuzioni;
- nomina commissioni di studio per la trattazione di problemi specifici;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Art. 26 — Collegio regionale dei Sindaci
Il Collegio regionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti appartenenti, ove possibile, a varie province della regione.
Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio nazionale dei Sindaci.
Il Collegio regionale dei Sindaci è eletto dal Consiglio regionale.
Le funzioni del collegio possono essere assegnate anche a un organo monocratico, un Sindaco unico, al quale si intende applicato ogni riferimento riguardante il Collegio di Sindaci.
Art. 27 — Conferenza dei Segretari provinciali
La Conferenza dei Segretari provinciali è organo deliberante in materia organizzativa e consultiva sulle iniziative politiche e sindacali che la Segreteria intenda predisporre.
La Conferenza dei Segretari provinciali, d’intesa con il Segretario regionale, coordina le iniziative di carattere regionale che abbiano ricadute a livello provinciale.
Art. 28 — Organi nazionali
Sono organi nazionali unitari:
- il Congresso nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- la Direzione nazionale;
- il Segretario generale;
- la Segreteria generale; f) il Collegio nazionale dei Sindaci;
- il Collegio nazionale dei Probiviri;
Art. 29 — Congresso nazionale
Il Congresso nazionale dello S.N.A.L.S-Confsal, costituito dai delegati provinciali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del sindacato.
Il Congresso ordinario dell'organizzazione – unitario e di settore – è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente Statuto.
Il Congresso nazionale, come ambito supremo di definizione della linea politica unitaria, ed in coordinamento con le istanze dei settori, articolerà, di norma, i suoi lavori in sedute unitarie e in sedute distinte per settore.
Sarà compito del Congresso nazionale plenario dei delegati:
- esaminare e discutere la relazione sull'operato del sindacato e sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico;
- deliberare sull'indirizzo di politica sindacale, anche in base alle indicazioni dei settori;
- esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare le direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;
- eleggere il Consiglio nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, le Consulte di settore, i Comitati intersettoriali;
- approvare eventuali modifiche dello Statuto.
Art. 30 — Convocazione del Congresso nazionale
Il Congresso nazionale, annunciato e convocato dal Consiglio nazionale, che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni cinque anni e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del successivo articolo 32.
Il Consiglio nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i livelli.
La convocazione del Congresso e l'ordine del giorno devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali del sindacato secondo il calendario approvato dal Consiglio Nazionale che ne annuncia la indizione.
Il Consiglio nazionale nomina la Commissione Elettorale Nazionale, composta da 3 membri.
Il Congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti e non meno della metà delle Segreterie provinciali.
Art. 31 — Delegati al Congresso nazionale
I delegati al Congresso nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della provincia.
L'elezione dei delegati è preparata da almeno un'assemblea generale unitaria di base, organizzata dalla Segreteria provinciale.
I delegati provinciali al Congresso nazionale sono portatori dei voti effettivamente rappresentati e, pertanto, sia nelle votazioni di settore sia in quelle unitarie, votano sulla base del numero dei soci rappresentati.
Se impossibilitato a presenziare, il Delegato può farsi rappresentare da altro delegato rilasciando specifica delega.
Art. 32 — Convocazione straordinaria del Congresso nazionale, regionale e provinciale
Il Congresso nazionale, il Congresso regionale e l’Assemblea provinciale possono essere convocati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale, dal Consiglio regionale, dal Consiglio provinciale, anche in via straordinaria.
La convocazione in via straordinaria avviene:
- per il Congresso nazionale, ad opera del Consiglio nazionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei Segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti;
- per il Congresso regionale, ad opera del Consiglio regionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei Segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza degli iscritti;
- per il Congresso provinciale, ad opera del Consiglio provinciale, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 33 — Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e congressuali.
Il Consiglio nazionale è composto da 180 membri, eletti dal Congresso, e dai Coordinatori nazionali di settore e di intersettore.
Il Consiglio nazionale, nella prima riunione, nomina un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica i risultati delle votazioni, sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure necessarie a garantire il buon andamento e la serenità della riunione.
Il Presidente affida l’incarico di redigere il verbale della riunione a un Segretario verbalizzante.
Il Consiglio nazionale elegge il Segretario generale, la Segreteria generale e la Direzione nazionale, che ad esso rispondono del loro operato.
Nella sua prima riunione il Consiglio designa la delegazione dello S.N.A.L.S-Confsal all’interno del Consiglio generale della Confsal, Confederazione a cui aderisce. È demandata alla Direzione nazionale la surroga di membri eventualmente decaduti o dimissionari.
Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al sindacato.
Il Consiglio integra, ove resosi necessario, gli Organi di controllo, di garanzia e di settore, le cui elezioni sono affidata al Congresso.
Ciascuno dei membri del Consiglio nazionale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione a livello nazionale o nella sede periferica ove è iscritto.
Su proposta della Segreteria generale o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, approva le modifiche statutarie con la maggioranza qualificata dei due terzi.
Il Consiglio nazionale si può articolare in commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica, dell’istruzione e della formazione di tutti i livelli e della ricerca, di strutture, di governo e di stato giuridico.
Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipano, con diritto di parola, i Segretari regionali e i rappresentanti dello S.N.A.L.S-Confsal eletti in seno al C.S.P.I., qualora non ne facciano già parte.
Possono essere invitati ai lavori del Consiglio nazionale i Segretari delle province che non risultano rappresentate in Consiglio.
Art. 34 — Direzione nazionale
La Direzione nazionale delibera, in via ordinaria, su delega del Consiglio nazionale e nelle situazioni d'urgenza, in prima istanza, salvo ratifica del Consiglio nazionale.
La Direzione nazionale, nella prima riunione, nomina un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica i risultati delle votazioni, sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure necessarie a garantire il buon andamento e la serenità della riunione.
Il Presidente affida l’incarico di redigere il verbale della riunione a un Segretario verbalizzante.
La Direzione nazionale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base e all'approvazione da parte del Consiglio nazionale.
La Direzione nazionale ha, in particolare, il compito di:
– vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e periferico del sindacato;
– delibera i criteri di gestione amministrativo-contabile;
– approvare le variazioni di bilancio afferenti la stessa categoria;
– designare i rappresentanti della organizzazione presso enti e commissioni;
– fissare i criteri per i distacchi sindacali.
La Direzione nazionale è composta fino a 45 membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale.
La Direzione nazionale si riunisce in via ordinaria ogni mese, in via straordinaria ogni volta che sia convocata dalla Segreteria generale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La Direzione nazionale è eletta dal Consiglio nazionale. A tal fine il Segretario generale, d'intesa con le Segreterie provinciali, promuove e presenta una proposta unitaria al Consiglio.
Ove l’elezione non avvenga per lista unica, ciascuna lista dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da almeno 1/5 dei Consiglieri.
Art. 35 — Segretario generale
Il Segretario generale è eletto dal Consiglio nazionale; in caso di unica candidatura l’elezione può avvenire per acclamazione.
Il Segretario generale rappresenta il sindacato nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, nel rispetto del principio di collegialità, con la Segreteria generale, che presiede, dirige e coordina; assume la direzione politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le Segreterie provinciali e regionali.
Il Segretario generale è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare il sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative.
Art. 36 — Segreteria generale
La Segreteria generale è organo esecutivo centrale del sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale ed è convocata periodicamente dal Segretario generale su ordine del giorno.
La Segreteria generale, composta da 2 a 10 membri, è eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale.
Nella prima riunione, il Segretario generale nomina fra i membri della Segreteria generale un vice-Segretario con funzioni vicarie, che sostituisce a tutti gli effetti il Segretario generale in caso di formale assenza o legittimo impedimento.
Il Segretario generale nomina il Segretario amministrativo.
La Segreteria generale riferisce della sua attività alla Direzione nazionale e ne risponde solidalmente al Consiglio nazionale.
Art. 37 — Conferenze dei Segretari provinciali e regionali
Le Conferenze dei Segretari provinciali e regionali sono organi deliberanti in materia organizzativa e consultivi nelle altre materie che la Segreteria generale intende sottoporre al parere della base. Per l'avvio e per la conclusione delle azioni sindacali di portata generale, la Segreteria generale è tenuta a sentire il parere delle Conferenze dei Segretari provinciali e regionali. La convocazione delle due Conferenze può avvenire congiuntamente ed anche in coincidenza con le riunioni del Consiglio nazionale.
Art. 38 — Organo di stampa
L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione nel rispetto del presente Statuto. Su tale organo deve essere data notizia dei temi trattati negli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione, dell'attività sindacale.
La Segreteria generale nomina il Direttore responsabile e il Comitato di redazione.
Art. 39 — Collegio nazionale dei Sindaci
Il Collegio nazionale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e di 2 membri supplenti.
Esso è organo perfetto.
Il Collegio dei Sindaci risponde della propria attività davanti al Congresso e al Consiglio nazionale.
Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.
Il compito del Collegio dei Sindaci è quello di controllare l'andamento amministrativo del sindacato e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al Consiglio nazionale.
Il Collegio dei Sindaci riferisce al Congresso e al Consiglio nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi del sindacato. I membri del Collegio dei Sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione;
Il Collegio dei Sindaci è convocato di concerto tra il Segretario generale e il Presidente, alle scadenze previste dall'articolo 47, almeno un'altra volta all’anno.
Le funzioni del collegio possono essere assegnate anche a un organo monocratico, un Sindaco unico, al quale si intende applicato ogni riferimento riguardante il Collegio dei Sindaci.
Art. 40 — Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio nazionale dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dal Congresso.
Esso è organo perfetto.
Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.
Sono di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri:
– in sede di prima e unica istanza, le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse nonché il giudizio sui soci e sui membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti al Collegio.
I membri del Consiglio nazionale, del Collegio nazionale dei Sindaci e del Collegio nazionale dei Probiviri possono essere deferiti al Collegio nazionale dei Probiviri su parere conforme della Direzione nazionale espresso a maggioranza di due terzi dei componenti.
Il Collegio nazionale dei Probiviri è convocato dal suo Presidente.
Gli atti del Collegio nazionale dei Probiviri sono definitivi. Il Collegio nazionale dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
- l'ammonizione;
- la deplorazione;
- la sospensione da 3 a 12 mesi;
- l'espulsione. Il Collegio nazionale dei Probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla Segreteria generale in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale ed educativa.
Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il Collegio nazionale dei Probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.
TITOLO III — Organizzazione dei settori
Art. 41 — Settori del sindacato
Lo S.N.A.L.S-Confsal organizza, in forma articolata, il personale pubblico e privato dei settori della Scuola, dell’Università, della Ricerca, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale:
- docenti di scuola secondaria;
- docenti di scuola primaria, dell’infanzia e personale educativo;
- personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (A.T.A.);
- dirigenti scolastici;
- docenti dell’Università;
- personale tecnico-amministrativo delle Università;
- personale delle Istituzioni ed Enti di Ricerca;
- personale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). I settori della Scuola, dell’Università, della Ricerca, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale, tecnica ed organizzativa.
A ciascun settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di rappresentazione propositiva delle relative istanze agli organi unitari e di cooperazione alla organizzazione della vita del sindacato, in tutte le sue espressioni (assistenza, formazione quadri, tesseramento). I responsabili del settore partecipano direttamente alle contrattazioni specifiche.
Il settore, che contribuisce alla definizione del programma del sindacato unitario, deve conformare la propria condotta ai principi ed alla linea deliberati dagli organi unitari, i quali possono avocare alla loro competenza la trattazione dei temi proposti dai settori.
Ciascun settore svolge la propria attività attraverso Consulte nazionali e provinciali.
I settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi del sindacato.
Art. 42 — Consulte nazionali di settore
In adempimento del disposto dello Statuto per quanto attiene alla partecipazione dei settori a tutti i livelli della vita unitaria del sindacato, sono istituiti per ogni settore:
- la Consulta nazionale;
- il Coordinatore nazionale.
La Consulta nazionale di ciascun settore assume i problemi specifici ed elabora proposte, utilizzando apposite Commissioni di studio, che potranno essere formate anche in rapporto a istanze di categorie minoritarie.
Ogni Consulta si compone da 5 a 40 membri, nel numero stabilito dal Consiglio nazionale in sede di approvazione del regolamento congressuale.
Le Consulte sono elette dal Congresso nazionale.
Il primo candidato della lista unitaria o maggioritaria assume la funzione di Coordinatore nazionale.
Il Coordinatore nazionale risponde del suo operato al Segretario generale.
Le riunioni delle Consulte sono convocate dal Segretario generale d'intesa con il Coordinatore nazionale.
Art. 43 — Comitati intersettoriali nazionali
Possono essere costituiti Comitati intersettoriali, anche permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie che risultino presenti in settori diversi.
È in particolare auspicabile la costituzione di Comitati intersettoriali del personale:
- del personale in quiescenza;
- delle scuole non statali;
- delle istituzioni scolastiche italiane all’estero. Ogni Comitato si compone da 5 a 20 membri, nel numero stabilito dal Consiglio nazionale in sede di approvazione del Regolamento congressuale.
I Comitati sono eletti dal Congresso nazionale.
Il primo candidato della lista unitaria o maggioritaria assume la funzione di Coordinatore.
Il Coordinatore nazionale risponde del suo operato al Segretario generale.
Le riunioni dei Comitati sono convocate dal Segretario generale d'intesa con il Coordinatore nazionale.
Art. 44 — Consulte provinciali di settore
La Consulta provinciale di settore coordina l'attività del settore nell'ambito provinciale e contribuisce ad attuare le finalità del sindacato di cui all’art.1; essa costituisce un momento di presenza e di partecipazione più organico alla vita unitaria dello S.N.A.L.S-Confsal.
Ogni Consulta si compone da 3 a 11 membri, nel numero stabilito dal Consiglio provinciale uscente, che ha anche facoltà di stabilire un numero maggiore di componenti.
Il primo candidato della lista unitaria o maggioritaria assume la funzione di Coordinatore.
I Coordinatori di settore possono essere invitati alle riunioni del Consiglio provinciale.
Ove non elette dal Congresso, le Consulte possono essere istituite dal nuovo Consiglio provinciale.
Art. 45 — Comitati intersettoriali provinciali
Possono essere costituiti Comitati intersettoriali, anche permanenti, per la trattazione di problemi riguardanti categorie che risultino presenti in settori diversi.
È in particolare prevista la costituzione di Comitati intersettoriali del personale:
- delle scuole non statali;
- del personale in quiescenza;
- delle istituzioni scolastiche italiane all’estero. Ogni Comitato si compone da 3 a 11 membri, nel numero stabilito dal Consiglio provinciale uscente, che ha anche facoltà di stabilire un numero maggiore di componenti.
Il primo candidato della lista unitaria o maggioritaria assume la funzione di Coordinatore I Coordinatori di Comitato intersettoriale possono essere invitati alle riunioni del Consiglio provinciale Le riunioni sono convocate dal Segretario d'intesa con il Coordinatore.
Ove non eletto dal Congresso, un Comitato può essere istituite dal nuovo Consiglio provinciale
TITOLO IV — Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 46 — Bilancio nazionale
Il bilancio del sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi periferici e, nel riparto delle disponibilità, devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze di base.
Le entrate sono costituite dalle quote associative; dai proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle iniziative editoriali e dalla vendita di stampati; dalle elargizioni di persone, di enti pubblici e privati.
Le entrate sono impiegate per perseguire le finalità dell'organizzazione, il funzionamento degli organi statutari, unitari e di settore, nonché sostenere l'impegno dei dirigenti per l’espletamento delle attività sindacali a livello provinciale, regionale e nazionale.
Il Consiglio nazionale stabilisce la ripartizione delle quote di iscrizione tra la Segreteria generale, le Segreterie regionali, le Segreterie provinciali e la Confsal.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 20 novembre di ogni anno, la Segreteria generale predispone e presenta al Collegio dei Sindaci e al Consiglio nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.
Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste.
Entro il 31 maggio, la Segreteria generale predispone e presenta al Consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione del Collegio dei Sindaci.
Il bilancio consuntivo è redatto nelle due parti, stato patrimoniale e conto economico, con l’indicazione analitica delle entrate e delle spese.
Art. 47 — Bilancio provinciale e regionale
Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati dalle Segreterie regionali e provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, Il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nelle due parti, stato patrimoniale e conto economico, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere approvato entro il 31 maggio di ogni anno.
In detti bilanci devono essere riportate le quote di spettanza dei contributi associativi, nonché eventuali erogazioni straordinarie corrisposte dalla Segreteria generale nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla Segreteria generale.
Art. 48 — Patrimonio
Gli organi dello S.N.A.L.S-Confsal rispondono direttamente verso i terzi, con il solo patrimonio sociale di cui sono rispettivamente titolari, delle obbligazioni autonomamente assunte o per le quali sono comunque chiamati a rispondere, ai sensi del vigente ordinamento giuridico.
L’amministrazione del patrimonio della sede centrale e delle sedi territoriali periferiche è di competenza esclusiva dei relativi organi, che assumono autonomamente la responsabilità, anche civile, degli atti posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni.
Gli organi periferici provvedono, in piena autonomia, a dotarsi, ove opportuno, di congrue, specifiche ed idonee forme di copertura assicurativa per i rischi direttamente e indirettamente connessi a tutte le attività a loro facenti capo.
Gli organi periferici devono comunicare alla Segreteria generale l’acquisto, l’alienazione, la costituzione di ipoteche, la concessione in garanzia di beni immobili entro trenta giorni dal perfezionamento dei relativi atti, mediante invio di copia conforme della relativa documentazione.
Lo S.N.A.L.S-Confsal ha l’obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.
TITOLO V — Modifiche statutarie e regolamento
Art. 49 — Modifiche statutarie
Il Congresso è l’organo competente a modificare le disposizioni statutarie.
Le modifiche statutarie possono essere apportate anche dal Consiglio nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi, su proposta della Segreteria generale o su richiesta di un terzo dei Consiglieri; tali modifiche hanno effetto immediato e devono essere ratificate dal successivo Congresso.
Art. 50 — Regolamenti
Il Consiglio nazionale è l’organo competente ad approvare, su proposta della Segreteria generale e con la maggioranza assoluta, le norme regolamentari riguardanti il funzionamento degli Organi.
La Direzione nazionale è l’organo competente a regolamentare, su proposta della Segreteria generale, i criteri di gestione amministrativo-contabile.
Art. 52 — Abrogazioni
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni statutarie e regolamentari in contrasto diretto o indiretto con il testo dello Statuto approvato dal XIII Congresso nazionale.