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AUTUNNO 2024 : TEMPO DI NUOVI CONCORSI

 

Concorso docenti per la scuola secondaria dell’autunno 2024: è già previsto nel dm n. 205 del 26 ottobre 2023 ma il DL Scuola & Sport approvato anche dal Senato ieri 23 luglio ha apportato delle novità. Nessuna preselettiva, MA QUALCOSA CAMBIA  nei requisiti  e negli esiti delle prove:ecco come si svolgerà la seconda procedura della fase straordinaria PNRR.

I requisiti di accesso richiesti per il secondo concorso fase straordinaria PNRR: è sufficiente possederne uno

posti comuni:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022

laurea coerente con la classe di concorso (completa di tutti i CFU/CFA per l’accesso alla classe di concorso) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Come si legge nell’articolo 3/8 del DM n. 205/23,   l’accesso è previsto non solo a chi avrà già conseguito i 30 CFU/CFA, ma anche a coloro i quali siano iscritti al percorso: in tal caso, la partecipazione al concorso è con riserva, e quest’ultima è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno dell’a.s. antecedente a quello della nomina a tempo determinato (come detto, tali docenti saranno assunti in ruolo dopo il conseguimento dell’abilitazione). Il mancato scioglimento della riserva entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dalla nomina a tempo determinato in vista dell’assunzione a tempo indeterminato.

posti di ITP (tabella B del DPR 19/2016):

abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

posti di sostegno:

titolo di accesso alla classe di concorso + diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato anche la domanda di riconoscimento).

Niente preselettiva

Anche per il secondo concorso della fase straordinaria non è prevista la prova preselettiva.

Si comincia con la prova scritta + prova orale (eventuale  prova pratica per le classi di concorso che la prevedono).

Cosa  cambia nella prova scritta

Sarà sempre composta da 50 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 100 minuti così suddivisi:

quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico

quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più  efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Rimane invariato il punteggio minimo richiesto per superare la prova, ossia 70/100

Cambierà il numero di candidati ammessi alla prova orale

Il Decreto Scuola ha posto un limite al numero di candidati che può accedere alla prova orale: ossia per ogni classe di concorso e regione, può accedere alla prova orale  un numero max di candidati pari a tre volte quello dei posti a bando. Sono ammessi all’orale anche i candidati che alla prova scritta conseguiranno lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Quindi per accedere alla prova orale  bisognerà:

conseguire almeno 70/100 alla prova scritta

rientrare nel numero degli ammessi alla prova orale

Questo significa che, di per sè, raggiungere 70/100 alla prova scritta non assicura il superamento della prova perché bisogna anche collocarsi nel numero dei posti a disposizione.  A determinare il punteggio di accesso sarà quindi “il più bravo”, il candidato che otterrà il punteggio più alto e che determinerà la graduatoria di accesso. Da cui deriva l’importanza di superare la prova scritta con un punteggio alto

Invariata prova orale e valutazione titoli

Il DL Scuola n. 71/2024 non è intervenuto su prova orale e valutazione titoli, che rimangono invariate.