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BENEFICI ECONOMICI PENSIONATI CONTRATTO 2016-2018

Ai pensionati dovrebbero essere stati già pagati gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effettivamente prestato nel triennio. I ricalcoli verranno fatti d’ufficio dall’INPS dopo che i tecnici avranno predisposto un idoneo programma informatico.

Il nuovo Contratto 2016/2018, all’art. 36, comma 2, prevede che gli incrementi retributivi previsti per il triennio 2016/2018 sono computati ai fini “previdenziali” secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tab. A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del suddetto contratto.

Agli effetti dell’indennità di buonuscita (TFS), o altri analoghi trattamenti (Indennità mancato preavviso, ecc. ecc.), nonché del trattamento di fine rapporto (TFR), si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 37 al comma 2 prevede che l’elemento perequativo, di cui al comma 1, invece, non è computato agli effetti dell’art. 36 comma 2.

Pertanto, i lavoratori del Comparto Scuola collocati in pensione dal 1° gennaio 2016 e coloro che vi verranno collocati il 1° settembre 2018, potranno beneficiare di un aumento del trattamento pensionistico che tenga conto degli aumenti contrattuali a regime, secondo le decorrenze previste dal contratto (1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017 e 1 marzo 2018) e degli eventuali arretrati maturati.

Ai pensionati dovrebbero essere stati già pagati gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effettivamente prestato nel triennio.

Il pensionato non deve fare alcuna domanda, solo aspettare con pazienza.

I ricalcoli verranno fatti d’ufficio dall’INPS dopo che i tecnici avranno predisposto un idoneo programma informatico.