Bozze decreti sostegno
Il 24 luglio u.s., si è riunito l’Osservatorio permanente sull’Inclusione Scolastica.
Nel corso dell’incontro, il Ministro Bussetti ha illustrato le bozze di quattro decreti attuativi del D.lgs. 66/2017):
1^I criteri per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale;
(articolo 3, comma 4, previsto dalla norma per fine agosto 2017, che dovrebbe invece andare in Conferenza Stato Regioni a fine agosto 2018);
2^Gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica che dovranno essere definiti dall’Invalsi sentito l’Osservatorio (articolo 4, comma 2);
3^Le linee guida alle scuole per la predisposizione del Piano per l’inclusione (articolo 8, comma 1)
4^Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno didattico e l’inclusione scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (articolo 12, comma 5).
Bozze su cui le associazioni faranno pervenire al Ministro le loro osservazioni, avviando un confronto
tecnico specifico.
Un discorso a parte merita però il decreto per dare attuazione all’articolo 14 comma 3
del decreto legislativo n. 66/2017: quello sulla continuità didattica, che prevede :
il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia e valutato l’interesse per l’alunno, può confermare l’insegnante di sostegno supplente per l’anno scolastico successivo.
Qui occorre fare una riflessione e un lavoro più ampio.
Due i nodi da tenere presente nella scrittura del decreto attuativo:
a)il fatto che il Consiglio superiore della pubblica istruzione già nel settembre 2017 aveva espresso
un parere interlocutorio ma critico rispetto a questa possibilità b) il nuovo accordo sindacale del 28 giugno 2018, che all’articolo 7 comma 16 prevede che
«l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo
di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine,abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno» e che l’assegnazione «è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive»).
Oggi 30 luglio ci sarà un incontro , l’auspicio è che il testo possa essere pronto per ottobre ma l’osservatorio ha sollecitato il Ministro affinché siano messe in atto le strategie necessarie per garantire la continuità didattica fin da settembre.
La continuità didattica è un tema che sta molto a cuore agli alunni con disabilità e alle loro famiglie
ma che continua ad essere un punto molto debole del nostro sistema scolastico.
Nel corso dell’anno, come risulta da un’inchiesta realizzata dall’associazione Fish:
- circa l’ 80% degli alunni ha cambiato due insegnanti di sostegno;
- il 48% ne ha cambiati tre;
- Il 15% ne ha cambiati 4;
- il 6% ne ha cambiati 5.
Quanto ai dati relativi alla continuità riguardante più anni scolastici, 9 alunni su 10 hanno cambiato docenti di sostegno da un anno all’altro.
Una misura, che contribuirebbe a risolvere il problema della mancata continuità didattica, è contenuta nel decreto n. 66/2017, il cui articolo 14 così recita:
Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato … Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
Il dirigente scolastico, dunque, può rinnovare al supplente l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo, in seguito alla valutazione dell’interesse dell’alunno disabile e all’eventuale richiesta della famiglia.
La proposta di rinnovo può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezioni.
Affinché la disposizione succitata sia applicabile è necessario un apposito decreto ministeriale.
Una misura, che può essere applicata già dal 2018/19 e richiamata all’articolo 14 – comma 4 – del D.lgs. 66/2017,è quella prevista dall’articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94 secondo cui non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, se non per l’anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).
Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi del dialogo fra il Miur e l’osservatorio sull’inclusione scolastica e a darne tempestiva informazione.
Per finire : una nuova versione del ‘Portale per l’inclusione scolastica’, dovrebbe essere messo online prossimamente diventando punto di riferimento per tutte le informazioni sull’argomento, dalla formazione dei docenti,alle buone pratiche, alla normativa in materia.