Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato

il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

IL DECRETO

Decreto-Ministeriale-n.-694-del-30-5-2023

L’ALLEGATO A indica il numero dei posti messi a bando

 

Date prove

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti

gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia

5 luglio 2023: prova scuola primaria

6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado

7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Posti

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061.

La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti

con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni

(comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17).

La misura è stata introdotta di concerto con il MIM (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023).

Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare

un test preselettivo– una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati

dagli stessi atenei con propri bandi.

Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024,

la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto

del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione,

ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi

cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione,

ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione

professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento

e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione,

quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione

i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi

5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria.

 

Accedono tutti i docenti in possesso dei tre anni di servizio?

La norma prevede una percentuale di riserva dei posti che potrebbe aggirarsi

intorno al 20% sul totale, tale riserva deve essere dichiarata con decreto

del ministro dell’università di concerto con il ministro dell’università.

Chi accede al percorso di specializzazione senza test preliminare

Fermo restando che sono ammessi al percorso di specializzazione

un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università,

sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti

previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
  • abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione.

 

Ammessi in soprannumero

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni

previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che,

in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Prova d’accesso

La prova, della durata di due ore, si svolge su computer based e consiste

in un test di 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta.

I quesiti sono predisposti dalle università, e sono volti a verificare le competenze dei candidati su:

  • capacità di argomentazione e corretto uso della lingua italiana;
  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • competenze su creatività e pensiero divergente;
  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Prova scritta

La seconda prova consistente in una o più prove scritte o

pratiche a risposta aperta volte a verificare unitamente alla capacità

di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • competenze su creatività e pensiero divergente;
  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova è superata con un punteggio minimodi 21/30; qualora

dovessero essere previste più prove, il voto sarà la risultante

della media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse prove.

Prova orale

La prova orale prevede un colloquio su quanto appreso durante

il corso facendo espresso riferimento alle esperienze formative

effettuate durante il corso. Di norma gli argomenti sono gli stessi

affrontati nella prova scritta.

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

 

 

In attesa di comunicazioni ufficiali  sul tfa sostegno 2023 i rumors sull’argomento

si rincorrono per i corridoi del ministero,le sedi dei sindacati, le redazioni dei giornali

specializzati , i siti web  che si occupano di scuola.

Quelli che pubblichiamo qui sembrano molto attendibili ma ribadiamo

non sono ancora ufficiali ma semplici voci di corridoio  che rendiamo noti

per spirito di servizio e dovere di cronaca

La spasmodica attesa di sapere quando usciranno i bandi per l’iscrizione alle prove di

accesso per l’VIII ciclo del TFA Sostegno sembra. stia per finire .

Indiscrezioni fuoriuscite dal Ministero dell’Università e della Ricerca fanno ipotizzare

il seguente calendario riguardante le prove preselettive:

 

4 luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia;

5 luglio 2023 – Scuola Primaria;

6 luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado;

7 luglio 2023 – Scuola Secondaria di II grado;

Naturalmente nulla di ufficiale anche perché non è ancora uscito il Decreto

di ripartizione dei posti e tantomeno sono usciti i bandi delle varie Università.

 

 

Lo SNALS BARI organizza un corso intensivo  in presenza preparatorio

alle prove di accesso al TFA Sostegno per i diversi ordini di scuola :

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO della

durata di 8 incontri da due ore ciascuno al costo di 80€

Requisiti di partecipazione al TFA sostegno:

Scuola dell’infanzia e primaria :

LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E

EQUIPOLLENTI o diploma magistrale sperimentale pedagogico o linguistico

conseguito entro l’a.s. 2001/02

Scuola secondaria 1^ E 2^ grado:

Laurea magistrale o equivalenti + 24CFU oppure diploma di 2^ livello

dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica,oppure titolo equipollente

ed equiparato,coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione

del concorso + 24cfu.

Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.

Incontro di presentazione del corso e iscrizione:

Martedì 30 maggio 2023 alle ore 17.00 presso l’auditorium della parrocchia

Beata Vergine Immacolata via Abbrescia 92 Bari .

Per ulteriori informazioni : si invita ad inviare mail ai seguenti indirizzi :

info@snalsbari.it oppure dematteis@snalsbari.it

SCHEMA DM SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE E DELLA RELATIVA PROVA FINALE PER L’ACCESSO AI RUOLI DI DIRIGENTE SCOLASTICO – PARERE CSPI

Riportiamo, di seguito, la sintesi del Parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14» (Dirigenti scolastici),  approvato dal CSPI nella seduta plenaria del 16/05/2023.

 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) esprime preoccupazione riguardo a una disposizione normativa che permette un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente scolastico a coloro che hanno presentato un ricorso contro il mancato superamento di una prova del concorso. Il CSPI ritiene che questa disposizione crei un precedente che causerà inevitabilmente futuri contenziosi nelle successive tornate concorsuali. Inoltre, i ricorsi presentati sono stati considerati infondati dalle sentenze definitive a favore dell’Amministrazione. Ciò rende discutibile l’attuazione della normativa e potrebbe portare a ulteriori contenziosi da parte delle categorie escluse dalla procedura. Ad esempio, potrebbero esserci ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e hanno impugnato sia il decreto di non ammissione alla prova orale che la graduatoria finale. Mentre il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, quello contro la graduatoria finale potrebbe essere ancora in corso.

Il CSPI è molto critico sull’eliminazione di alcune materie dalla prova di accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici. Si ritiene che queste materie siano fondamentali per definire un profilo professionale adeguato e che la loro eliminazione sia ingiustificata. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione evidenzia che l’eliminazione di una prova finale nel corso intensivo di formazione renderebbe la frequenza del corso inutile. Inoltre, l’utilizzo di due tipi di prova diversi per l’accesso alla stessa procedura potrebbe generare ulteriori contenziosi.

La scelta amministrativa di non valutare la prova finale nel corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici sembra essere incoerente con quanto stabilito dall’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe”, che prevede la definizione delle modalità di partecipazione al corso e della relativa prova finale. La consegna di una relazione e di un elaborato alla commissione non può essere considerata sufficiente per considerare la prova “sostenuta”. La mancata valutazione della prova finale solleva anche problemi nella definizione della graduatoria finale. Secondo lo schema di decreto in esame, il punteggio finale della procedura dipende unicamente dal punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, escludendo altri fattori. Tuttavia, la prova di accesso varia significativamente tra i partecipanti al concorso. Alcuni devono sostenere solo una prova scritta a risposta chiusa, mentre altri devono affrontare una prova orale. Nonostante le prove siano valutate sulla stessa scala, il processo di valutazione è molto diverso. Il CSPI ritiene fondamentale prevedere una valutazione della prova finale al termine del corso intensivo, che riconosca le competenze acquisite e assegni un punteggio specifico, essenziale per una graduatoria finale corretta ed equa. Tale disposizione è coerente con l’interpretazione della norma e, inoltre, l’art. 17 del D.M. del 3 agosto 2017 prevedeva una valutazione specifica del colloquio finale del corso di formazione dirigenziale. Il CSPI ritiene quindi necessario non solo valutare la prova finale, ma anche far sì che consista in una presentazione orale basata su una relazione sulle attività formative svolte e su un elaborato teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi consegnati alla commissione.

Secondo il CSPI nel perseguire l’obiettivo di garantire un percorso formativo rigoroso, è necessario specificare il massimo percentuale di ore di assenza consentite per ogni modulo. Questa specifica dovrebbe essere adeguatamente motivata. Attualmente, ogni modulo ha una durata di 30 ore, che rappresenta il massimo numero di assenze ammissibili. Secondo lo schema di decreto in questione, le ore di assenza potrebbero anche essere concentrate in un singolo modulo, con conseguenze evidenti sulla formazione relativa a una materia specifica. Tuttavia, tale situazione non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità complessiva del percorso formativo (articolo 8). Pertanto, è importante stabilire e giustificare il limite massimo percentuale di assenze per ogni modulo, al fine di garantire un percorso formativo di qualità.

Il CSPI ritiene inaccettabile la possibilità di svolgere le attività formative in modalità a distanza (articolo 7, comma 2), poiché ciò contrasta con la necessità di assicurare un approccio serio a questa parte della procedura. Inoltre, il CSPI riconosce l’importanza della relazione e dell’interazione attiva con i relatori, il che rende ancora meno condivisibile l’opzione di formazione a distanza.

Il CSPI fa notare inoltre che nello schema di decreto in questione non vi è alcuna menzione riguardo ai termini di validità della graduatoria, come invece specificato chiaramente nell’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe” (scadenza all’anno scolastico 2025/26).

Il CSPI solleva dubbi sulla determinazione del contributo richiesto ai partecipanti e sulle modalità di pagamento dello stesso. Sebbene si comprendano le ragioni dell’Amministrazione, la norma prevede in modo indiscriminato il versamento di un contributo che copra tutte le spese delle attività formative e della procedura selettiva. Non è chiaro perché il contributo sia suddiviso in due pagamenti distinti per i partecipanti alla prova di accesso e coloro che saranno ammessi al corso intensivo di formazione. In particolare, se il numero di candidati ammessi al corso intensivo fosse inferiore rispetto alle previsioni, l’Amministrazione dovrebbe coprire costi non preventivati. Inoltre, non è specificato come sarebbero restituiti i contributi ai candidati non ammessi al corso intensivo. Pertanto, secondo il CSPI, sarebbe più efficace prevedere un unico contributo pagato da tutti i partecipanti al momento della presentazione della domanda di accesso alle prove, in modo che l’Amministrazione abbia la certezza di coprire completamente le spese previste, considerando il numero massimo di potenziali partecipanti.

Considerando le molte e importanti problematiche relative allo schema di decreto, il CSPI ritiene che l’accoglimento completo di tutte le osservazioni e richieste di modifica sia essenziale per poter fornire un parere positivo. Nei confronti del testo attuale dello schema di decreto, il parere è negativo.

 

 

 

 

Con la conversione in legge del decreto PNRR 2 (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,

convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è divenuta legge

anche la riforma del reclutamento dei docenti .

Riguarda il nuovo regolamento per la formazione iniziale e continua

e il reclutamento dei docenti e  introduce anche nuovi requisiti e regole

per il concorso per docenti.  Il nuovo percorso di formazione iniziale, selezione e

prova per diventare docente stabilito dalla riforma della scuola,  sarà articolato in 4 fasi :

laurea magistrale (triennale per ITP);

percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA ;

concorso per insegnanti ;

anno di prova con esame finale e valutazione conclusiva .

Ma per  l’applicazione di una parte delle nuove norme, sono necessari  appositi

decreti attuativi,  per la definizione di modalità, tempistiche

e/o contenuti. Tra queste c’è il percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA, che deve

essere definito tramite un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri  da emanare di concerto con i Ministri dell’Istruzione e dell’Università  e

dovrà definire il percorso universitario e accademico abilitante da 60 CFU/CFA

che i docenti dovranno superare per ottenere l’abilitazione e poter partecipare

ai concorsi a cattedra.

Stato dell’arte del decreto  :

La bozza del decreto è già stata preparata dai Ministri dell’Istruzione e

dell’Università, Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini e sottoposta alla

Commissione europea che ha richiesto specificazioni in merito alle

garanzie di omogeneità del processo di accreditamento dei percorsi e ha

sollevato altre osservazioni che richiedono ulteriori valutazioni ed eventuali

modifiche del provvedimento.

Il testo è stato sottoposto anche alla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università

italiane) . L’attivazione dei corsi dovrebbe avvenire entro l’a.a. 2023/24.

Il nuovo decreto per la formazione previsto dalla riforma del reclutamento

dei docenti dovrà chiarire  nello specifico:

contenuti e strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA,

di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale dei docenti,

comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto per almeno 20 CFU/CFA (non

retribuite), per garantire la proporzionalità tra le diverse componenti dell’offerta

formativa e considerando gli aspetti relativi all’inclusione scolastica e la specificità

delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche.

Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere

inferiore a 12 ore.

E inoltre :

-Il numero di CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici) riservati

alla formazione inclusiva delle persone con disabilità,

-la percentuale di presenza alle attività formative necessaria per accedere alla

prova finale del percorso iniziale di formazione dei docenti,

-gli standard professionali minimi delle competenze che i docenti abilitati devono

possedere,

-le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario

e accademico( una prova scritta e una lezione simulata),

-gli standard per la valutazione omogenea dei partecipanti,

-le regole per la composizione della commissione giudicatrice

per la prova finale(  un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale

di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti

al percorso abilitante e che può essere individuato anche tra i tutor preposti alle

attività di tutoraggio del percorso formativo abilitante),

-il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato,

nel rispetto degli standard professionali minimi stabiliti  dal decreto per la

formazione relativo alla riforma del reclutamento dei docenti e le modalità

per la loro verifica, al fine di tutelare  la coerenza dei

percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità

richieste al docente  e agevolare la trasformazione digitale dell’organizzazione

scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento,

-i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale,

per garantirne l’elevata qualità e solidità.

Infine :

-i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione

iniziale, e di svolgimento delle prove finali per il conseguimento dell’abilitazione

all’insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti

-criteri e modalità di coordinamento  ed eventuale aggregazione dei percorsi

di formazione, e della loro organizzazione,  per realizzare una collaborazione

strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni  di Alta formazione

artistica, musicale e coreutica).

RESTANO VALIDI I 24 CFU GIA’ CONSEGUITI  IN PRECEDENZA ?

In base a quanto previsto dal decreto PNRR 2 convertito in legge,

è riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale

requisito di accesso al concorso per docenti secondo il previgente ordinamento.

Il nuovo decreto per la riforma del reclutamento

docenti relativo al percorso di formazione abilitante dovrà definire

anche le linee guida per il riconoscimento di eventuali altri crediti

maturati durante gli studi universitari o accademici,

purchè strettamente coerenti con gli obiettivi formativi

 

Si è svolto il 15 maggio 2023, presso il Dipartimento dell’Istruzione del MIM, il previsto incontro di informazione sindacale sulla procedura riservata per il concorso a dirigente scolastico e sulla direttiva per la rotazione degli incarichi dirigenziali. Per l’amministrazione erano presenti il Capo Dipartimento Carmela Palumbo e il Direttore della DGPER Filippo Serra.

In apertura l’amministrazione ha illustrato la procedura riservata per i docenti bocciati nelle prove del concorso bandito nel 2017 con D.D.G. 23.11.2017 e che hanno proposto ricorso nei termini di legge. La procedura riservata coinvolge circa 4000 candidati ma l’amministrazione ha ipotizzato per eventuali pronunce cautelari fino ad un massimo di 6000 interessati. Le prove di accesso al corso di formazione dovrebbero svolgersi entro il prossimo autunno .

Come prevede la bozza del decreto , la prova preselettiva, riservata a coloro che non hanno superato la prova scritta, per l’accesso al corso intensivo di formazione, sarà basata su 100 quesiti a risposta chiusa, 15 per ciascuna delle materie di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), g) e h) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, secondo le relative aree tematiche indicate con i Quadri di riferimento pubblicati ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto decreto e con riferimento al quadro normativo in essi richiamato aggiornato alla normativa vigente, 5 quesiti per la verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta, 5 per la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione comunemente presenti nelle scuole. Ciascun quesito ha 4 opzioni di risposta di cui una sola corretta, per ogni risposta corretta è attribuita 1 punto per ogni errata è attribuito il punteggio di 0. La prova avrà la durata di 120 minuti.

I docenti che non hanno superato la prova orale invece, sosterranno una prova orale della durata minima di 60 minuti, un colloquio su quesiti predisposti prima della prova e che saranno estratti e proposti al candidato. Anche in questo caso le prove accerteranno le conoscenze delle materie di cui all’art.10 comma 2 del Decreto 138/2017, la conoscenza della lingua straniera scelta livello B2 del CEF e la conoscenza degli strumenti e delle tecnologie della comunicazione in uso nelle scuole.

Il Decreto che ufficializzerà il bando ricalca quindi il Decreto Milleproroghe convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 14.2.2023 n.14  che ha previsto questo concorso riservato per la dirigenza scolastica, istituendo una sorta di doppio canale di reclutamento per i DS, ai vincitori del concorso riservato andrà il 40% dei posti, il 60% ai vincitori dall’ordinario. La bozza del bando per l’indizione del concorso riservato  dimostra come esso è vincolato dalle disposizioni della legge che, ovviamente, non può essere derogata dal bando

Come indicato nella bozza i partecipanti, sono coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
  • abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
  • abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Venti giorni prima sarà resa nota la sede, la data e l’ora della prova con avviso con valore di notifica sul sito del Ministero e sul sito INPA.

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo da versare in due tempi. Il primo versamento pari a € 350,00 al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova scritta o orale. Il secondo versamento pari a € 1.500,00 va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione.

Il corso intensivo di formazione, a cui partecipano, di regola, non meno di 20 corsisti per regione o raggruppamento di regioni, ha la durata di 120 ore e si compone dei quattro moduli formativi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138 la frequenza del corso intensivo di formazione non comporta per i partecipanti alcun esonero dal servizio. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Lo Snals Confsal ha espresso le seguenti osservazioni:

–              bisogna aggiornare e ripubblicare i quadri di riferimento per la prova preselettiva con l’indicazione delle norme e i riferimenti normativi sopraggiunti e l’integrazione della bibliografia;

–              Bisogna fare in modo di allineare la procedura ordinaria con quella riservata in modo da non lasciare posti vacanti;

–              Bisogna indicare con precisione la struttura incaricata di predisporre i test della prova scritta e l’organo chiamato a validarli.

Resta inteso che andrebbe in ogni caso assicurata ,preliminarmente alla definizione dei posti a livello regionale , la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici con la percentuale elevata al 100%.

Altre richieste emerse al tavolo sono state :

la valorizzazione delle competenze acquisite “sul campo” dai dirigenti scolastici assunti e poi licenziati, a seguito della lentezza della giustizia, pronunciatasi definitivamente dopo oltre tre anni dal conferimento degli incarichi dirigenziali

certezza sulla tempistica di svolgimento delle prove e del successivo corso di formazione, in modo che le assunzioni possano effettivamente avvenire alla data del 1° settembre 2024

la sollecita predisposizione e conseguente informativa sul bando di concorso ordinario

la definizione preventiva delle problematiche che potrebbero verificarsi, in caso di vincita di entrambe le procedure

L’Amministrazione ha replicato evidenziando che è intenzione del Ministero bandire insieme i due concorsi, ordinario e riservato. Ha fatto però notare che non è possibile pubblicare il bando del concorso ordinario prima della seconda metà di luglio, poiché solo dopo le procedure di mobilità sarà possibile conoscere i posti disponibili per ogni regione. In proposito, la Dott.ssa Palumbo ha comunicato che è allo studio una norma per consentire la mobilità interregionale sul 100% dei posti disponibili.

 

personale ata

Concorso ATA 24 mesi 2023:  come funziona, requisiti

Gli USR hanno pubblicato i bandi relativi al nuovo concorso ATA 24 mesi 2023 per entrare nella graduatoria di prima fascia. Le domande si presentano da DOMANI  27 aprile al 18 maggio. La funzione sarà disponibile dalle 9.00 del 27 aprile alle 23.59 del 18 maggio 2023. Per utilizzare il servizio web per le Istanze Online del Ministero dell’istruzione occorre disporre delle credenziali SPID o CIE, e aver effettuato l’abilitazione. Il bando consente l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA . La procedura concorsuale è rivolta a chi ha maturato 24 mesi di servizio e viene bandita su base regionale.

Le nuove graduatorie ATA 24 mesi saranno valide per l’a.s. 2023/2024 e sostituiranno le graduatorie ATA prima fascia attualmente in vigore .L’aggiornamento delle graduatorie è annuale  Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica  tramite la piattaforma Istanze on Line (POLIS) del Ministero dell’istruzione e del merito, entro le stesse date  su indicate per tutte le regioni in Italia.

I bandi regionali sono usciti entro il 26 aprile, come previsto dalla circolare MIM  n. 26352 del 05 aprile 2023). Fanno eccezione la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (Trentino Alto Adige), che procedono direttamente e in autonomia a bandire le procedure concorsuali.

Il concorso ATA 24 mesi è una selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d’esame) che consente di entrare in graduatoria ATA prima fascia oppure, se si è già in graduatoria, di aggiornare il proprio punteggio (o i titoli di preferenza e/o di riserva) per i ruoli provinciali nei profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

Le graduatorie ATA prima fascia sono utilizzate dalle scuole per assegnare incarichi di supplenza, cioè a termine, annuali (assunzioni a tempo determinato). Inoltre chi entra in graduatoria permanente può essere chiamato per assunzioni in ruolo.

Può partecipare al concorso ATA 24 mesi chi ha già maturato 24 mesi di servizio, anche non continuativo, secondo quanto previsto dall’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21.

I bandi per le graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario di prima fascia sono rivolti alle seguenti figure professionali:

AREA A: CS – Collaboratori scolastici (bidelli);

AREA AS: CR – Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie;

AREA B: AA – Assistenti Amministrativi;

AREA B: AT – Assistenti Tecnici;

AREA B: CU – Cuochi;

AREA B: GU – Guardarobieri;

AREA B: IF – Infermieri.

Per l’accesso ai concorsi per ATA 24 mesi occorre possedere i seguenti requisiti generali:

essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre;

oppure:

essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre;

oppure:

essere inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze temporanee nella medesima provincia e medesimo profilo per cui concorre;

anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi), il limite minimo è precisamente 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;

essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre (diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti in base al profilo).

Coloro che intendono aggiornare il punteggio o i titoli di preferenza e/o di riserva, devono essere già inseriti nella graduatoria permanente costituita nella provincia e per il profilo professionale per cui concorrono.

Il punteggio assegnato a ciascun aspirante è determinato dalla somma dei punti assegnati per i titoli che possiede, tra quelli valutabili ai fini del concorso 24 mesi ATA 2023.

Per ogni profilo professionale sono previsti i titoli di accesso e altri titoli che si possono far valutare ai fini del posizionamento in graduatoria di prima fascia ATA:

– il titolo di studio minimo richiesto;

– i titoli di servizio (minimo 24 mesi);

– altri titoli culturali e/o di servizio validi.

Ciascun bando ATA 24 Mesi prevede un determinato punteggio per ogni titolo presentato dall’aspirante, indicato nell’apposita tabella di valutazione dei titoli per il concorso che, generalmente, è riportata nell’Allegato A del bando.

Per calcolare i periodi lavorativi si sommano i periodi di lavoro nel medesimo profilo professionale per il quale si concorre o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. In sostanza chi ha maturato i 24 mesi di servizio in un profilo superiore può inserirsi in graduatoria anche per il profilo inferiore. Ad esempio con 24 mesi di servizio nel profilo di Assistente Amministrativo si può chiedere l’inserimento anche per i profili di Collaboratore Scolastico e Addetto alle Aziende Agrarie (per quest’ultimo solo se in possesso di un titolo specifico).

Ai fini del calcolo, i mesi interi sono considerati come da calendario, indipendentemente dal numero di giorni di ogni singolo mese, mentre le frazioni di mese si sommano tutte insieme e poi si divide il totale per 30, in quanto si calcolano in ragione di un mese ogni 30 giorni. Le frazioni superiori a 15 giorni si considerano come mese intero e il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

Per calcolare il servizio ATA sono validi tutti i periodi di servizio effettivo e tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, compresi i periodi di congedo parentale. Sono considerati anche i periodi di assenza, compresi quelli non retribuiti, che non interrompono o l’anzianità di servizio.

Oltre ai requisiti generali, gli aspiranti possono far valere ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso personale ATA 24 Mesi, che consentono di ottenere un punteggio maggiore. Si tratta di titoli di studio, qualifiche, idoneità e titoli di servizio che possono concorrere alla formazione del punteggio e, in sostanza, incrementare i punti. Tra i titoli valutabili rientrano ad esempio il servizio militare  e il servizio civile.

La scelta delle sedi per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi viene effettuata tramite l’allegato G. Quest’ultimo si presenta online, successivamente alla presentazione delle domande. Il modulo consente agli aspiranti di scegliere un massimo di 30 istituzioni scolastiche presso le quali sono disponibili ad effettuare supplenze. Il modulo è unico per tutti i profili professionali per i quali si è fatta domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie permanenti provinciali ATA.

Chi desidera  inserirsi nelle graduatorie prima fascia ATA di un’altra provincia può farlo , ma è necessario prima togliersi dalla graduatoria ATA 24 Mesi attraverso il depennamento, inserirsi in graduatoria di terza fascia scegliendo la nuova provincia e poi inserirsi nuovamente nelle graduatorie di prima fascia.  Se desideri cambiare provincia, non devi risultare già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti.

.Gli uffici territoriali Snals sono a disposizione per aiutare gli iscritti . Si chiede solo di prendere appuntamento via mail per evitare lunghe attese ed inutili assembramenti.

 

 

news

 

 

Con l’uscita del decreto assunzioni PA si è diffusa la notizia che sia saltato il nuovo concorso per docenti precari con 3 anni di servizio o 24 CFU. Tanti speravano   fosse inserito nel testo del decreto assunzioni PA pubblicato in GU, ma non è stato incluso nel provvedimento legislativo.

L’avvio imminente  di una procedura concorsuale riservata agli insegnanti precari è stato ufficialmente confermato dal comunicato ministeriale sul piano assunzioni appena varato. Nella nota si legge: Inoltre, il Ministero è in procinto di avviare, in attuazione del PNRR, una procedura concorsuale per gli insegnanti che abbiano maturato 36 mesi di servizio o siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari. Dunque, probabilmente il provvedimento relativo al nuovo concorso sarà inserito in un prossimo DL o la procedura sarà avviata direttamente mediante apposito decreto ministeriale del MIM. Si ipotizza   che l’uscita del bando possa avvenire  entro il mese di giugno.

 

Il MIM ha varato un piano straordinario di assunzioni per i docenti in vista dell’a.s. 2023/2024 inserito nel nuovo decreto legge per le assunzioni nelle PA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 22-4-2023. Una iniziativa che intende garantire la regolarità dell’avvio del prossimo anno scolastico e ridurre il precariato, mediante il reclutamento di nuovi insegnanti a tempo indeterminato  in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal PNRR.

Per far fronte alla forte carenza di organico del personale docente e  al ritardo sulla tabella di marcia prevista dagli obiettivi del PNRR per la riforma della scuola e il reclutamento degli insegnanti, il Ministro dell’istruzione,  ha  varato un pacchetto di iniziative che potrà garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico.  L’obiettivo è anche quello di ridurre il precariato, come del resto previsto dal PNRR, e di assicurare una istruzione adeguata agli studenti con disabilità. Proprio per quest’ultimo obiettivo , il piano straordinario di reclutamento degli insegnanti approvato prevede la più rilevante immissione in ruolo di docenti di sostegno degli ultimi anni e interviene anche sulle procedure concorsuali, per renderle più selettive.

Ecco nel dettaglio  le misure per la scuola previste dal nuovo decreto assunzioni PA:

1) proroga assunzioni docenti sostegno dalle GPS : in via straordinaria e solo per l’a.s. 2023/24, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato (supplenza finalizzata al ruolo) ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e negli elenchi aggiuntivi alle GPS. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova finalizzato alla nomina in ruolo.

2) call veloce docenti : i posti di sostegno ancora vacanti dopo lo scorrimento delle graduatorie GPS di I fascia e gli elenchi aggiuntivi alle GPS sono coperti mediante la call veloce docenti, ossia la procedura a chiamata diretta per la nomina  degli insegnanti. Tramite la chiamata veloce i docenti possono essere assunti anche in altra provincia o regione su base volontaria, ovvero presentando apposita domanda;

3) accesso senza abilitazione al TFA sostegno : fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al termine del periodo transitorio previsto dalla riforma del reclutamento dei docenti, per accedere ai percorsi di specializzazione per la specializzazione sul sostegno (TFA sostegno) basta possedere il titolo di studio valido per l’insegnamento.

4) cambiano i concorsi per dirigenti tecnici con funzioni ispettive del MIM :al fine di sbloccare le procedure per il reclutamento dei dirigenti tecnici del MIM, ferme da troppo tempo, il Ministero è intervenuto sulle modalità di svolgimento del concorso e bandire una nuova procedura concorsuale in grado di riempire  l’attuale pianta organica e rafforzare la funzione ispettiva del Ministero. Al concorso possono partecipare i dirigenti scolastici e il personale docente ed educativo con almeno 10 anni di servizio;

5) vincolo di permanenza triennale per i docenti dall’a.s. 2023/2024 – a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, gli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, sono soggetti all’obbligo di rimanere nella medesima istituzione scolastica in cui hanno svolto l’anno di prova, ei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per almeno 3 anni, compreso il periodo di prova. La norma conferma dunque il vincolo di permanenza per i docenti.

6) confermate le supplenze da GPS con titolo estero in attesa di riconoscimento :per l’a.s. 2023/2024, i docenti in possesso di titolo estero ed in attesa del suo riconoscimento sono inseriti in un apposito elenco aggiuntivo alle GPS di pima fascia  per l’assegnazione delle supplenze, che verranno tuttavia conferite in subordine ai docenti inseriti a pieno titolo nelle GPS I fascia e negli elenchi aggiuntivi.

 Novità per la pubblicazione del prossimo bando TFA .

Il bando era bloccato in attesa della decisione dell’UE sulla possibilità di far partecipare al tfa senza selezione coloro che avevano svolto tre anni di servizio sul sostegno senza titolo.

Il DL 36/2022 trasformato nella legge 79/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale aveva infatti  aggiunto un’altra categoria di docente che potrebbe accedere direttamente al corso. Nel dettaglio il testo citato :

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

Sino al 31 dicembre 2024, quindi , è prevista la possibilità di  accedere direttamente al corso TFA sostegno (quindi senza sostenere le prove d’accesso) per gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ma restava il nodo dell’abilitazione

La misura rivolta sia ai docenti precari che a quelli assunti a tempo indeterminato presso le scuole statali è stata in parte  modificata nel decreto PA approvato nel Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2023 . in questo decreto  si legge infatti

Al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell’abilitazione all’insegnamento” sono soppresse.

Si tratta di una modifica molto attesa dagli aspiranti perché la previsione del possesso dell’abilitazione all’insegnamento per poter accedere al corso pur in presenza di un servizio su posto di sostegno di almeno tre anni negli ultimi cinque limita notevolmente la platea degli aspiranti.

MA almeno due particolari rimangono ancora da chiarire:

-se il servizio (tre anni negli ultimi cinque) può essere svolto nelle scuole sia statali che paritarie, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (organizzati dalle regioni); ma  la norma non specifica se deve essere stato svolto nello specifico grado per cui si partecipa

– se l’accesso potrebbe essere limitato, ossia un preciso numero di posti riservati ai docenti in questione

Quindi se da un lato eliminare la dicitura “abilitazione all’insegnamento” amplia la platea degli interessati, dall’altro il possesso dei requisiti deve essere ben specificato dal Ministero.

Il Decreto dovrà adesso  ovviamente essere sottoposto all’iter parlamentare per la trasformazione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale