Il segretario Vito Masciale come sempre in perfetta aderenza con lo spirito dello Snals che è sempre a fianco dei propri iscritti per non lasciare nessuno indietro ha il piacere di comunicare che oltre al corso preparatorio per la preselettiva del TFA 2023 già partito oltre al corso per il concorso DS di cui sta per uscire il calendario sta organizzando anche i seguenti corsi: per il concorso a DSGA, il concorso riservato ai facenti funzioni DSGA e Dirigente tecnico per i quali sono previsti bandi imminenti . Pertanto si invitano gli interessati a questi concorsi a segnalare il loro interessamento al corso relativo inviando una mail a info@snalsbari.it

 

Oggi 17 febbraio si è tenuto il primo incontro fra il MIM  e i  sindacati relativo ai concorsi di religione cattolica, sia quello ordinario che quello straordinario. I punti salienti dell’ incontro sono stati :

1^ il numero dei posti a disposizione

Il ministero  ha fatto sapere   che i posti individuati per le immissioni in ruolo nelle due procedure di assunzione, sono circa 6.400.

Da parte sindacale è stato ribadito che come da relazione tecnica al DL 198/2022, i posti disponibili sono 3.089 per infanzia/primaria e 3.584 per la secondaria di I e II grado, per un totale di 6.673 posti poiché i  5116 posti previsti dal DPCM del 20 luglio 2021 secondo quanto pubblicato in GU il 28 settembre 2021 sono evidentemente stati ricalcolati, ma sarebbero  da  considerare  anche i posti liberatisi secondo l’ultimo decreto organico IRC 2022-2023oltre  a  calcolare nel dettaglio i posti vacanti e disponibili per il triennio 2023/24 – 2024/25 – 2025/26.

L’amministrazione si è impegnata  a verificare ed eventualmente a rettificare il contingente previsto.

2^  Concorso straordinario e concorso ordinario

In merito alla preparazione  dei due bandi, ordinario e procedura straordinaria, a seguito del DL 36 e una successiva serie di norme al precedente art.1bis legge 159/2019, l’amministrazione sta valutando di rimodulare le procedure concorsuali, con particolare attenzione alla procedura straordinaria. La procedura straordinaria dovrebbe essere predisposta attraverso la prova orale, così come prevista dal nuovo comma 2 della legge 159/2019, sul modello delle prove già svolte per il personale precario di discipline diverse da religione, ad es.  una prova orale semplificata così come disposto per il concorso riservato per l’infanzia e primaria, DM 17 ottobre 2018, che valorizzi la professionalità e l’anzianità di servizio più che decennale di questi docenti  e di conseguenza  dopo il colloquio orale della procedura straordinaria i docenti interessati dovrebbero tutti essere riconosciuti idonei per l’ingresso nei ruoli. Le graduatorie redatte dopo la procedura straordinaria saranno utilizzate – come previsto dal nuovo art.1bis, comma 2 r – sino a totale esaurimento.

Da parte sindacale si è fatto inoltre  notare che l’articolo 5, comma 3 D.L. 198/2022 (Milleproroghe 2023), ha riallineato i due trienni di riferimento per le assunzioni a quello della procedura straordinaria 2022/2025 e prorogato la pubblicazione dei due bandi entro il 2023. Quindi è opportuno procedere speditamente nella costruzione dei due bandi se si vuol procedere alle   assunzioni dei docenti di religione precari entro la fine del corrente anno scolastico. I due bandi di concorso dovranno essere banditi contestualmente anche se ovviamente  il percorso dell’ordinario avrà i suoi tempi mentre lo straordinario potrà, proprio in forza della procedura semplificata, chiudersi in tempo utile per l’immissione in ruolo per il primo settembre 2023.

3^ intesa con la CEI

L’Amministrazione ha dichiarato che sta verificando se non vi sia la necessità di siglare una nuova intesa con la Cei per quanto riguarda l’espletamento della procedura straordinaria-

Con nota 28605 del 29/7 il Ministero dell’Istruzione ha fissato i termini
per la presentazione delle istanze di partecipazione alla cosiddetta “call veloce”
la procedura che consente a quanti sono inseriti nelle graduatorie utili
per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo di presentare
istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli
di pertinenza delle medesime graduatorie (art.1, commi 17-bis e ss. del D.L.126/2019).
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso le funzioni
POLIS dal 4 all’8 agosto 2022.
Diseguito il testo della circolare del ministero
OGGETTO: nota 27845 del 21 luglio 2022 – tempistica

Facendo seguito alla nota in oggetto, a riscontro di richieste pervenute per le vie brevi si comunica che dal 4 all’8 di agosto sarà possibile la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di
cui all’articolo 1, commi 17 bis e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; pertanto, le operazioni relative a detta procedura dovranno concludersi entro il giorno 11 agosto.

Di seguito il decreto del direttore rdll’ufficio scolastico regionale
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 direzione-puglia@istruzione.it . http://www.pugliausr.gov.it
Il Dirigente: Oliva Esterina Lucia
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)
Bari, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il
Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
VISTO l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n.
487, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai
candidati;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 maggio 2004, n.
143;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre
2013, n.128;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca,
sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo
decreto legislativo di adeguamento n.101 del 10 agosto 2018;
VISTO il D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato indetto il concorso ordinario
per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola secondaria di primo e secondo
grado, per posti comuni, nonché il D.D.G. del MIUR n. 85 del 01 febbraio 2018
e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07 novembre 2018;
VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, con il quale è stata indetta, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783 recante modifiche e integrazioni
al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;

VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto
21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di
concorso A020, A026, A027, A028 e A041”;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 con il quale è stato indetto il
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria:
VISTO il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, recante disposizioni
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 con il quale è stato indetto il
concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e
secondo grado;
VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 recante modifiche al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante disposizioni integrative
al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, recante disposizioni
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, recante riapertura dei termini di
partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020,
A026, A027, A028 e A041, in attuazione dell’articolo 59 comma 18 del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.
106;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 giugno 2020 n. 40 recante “Istituzione delle fasce
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all’articolo 4, comma 1- quater,
lettera b), del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e
primaria, e di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo
13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”
che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in
ruolo per l’anno scolastico 2022/23;
VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante procedura concorsuale
straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed
il relativo riparto a livello provinciale dei posti per la regione puglia disposto
con DD di questa Direzione prot. N. 15064 del 21 aprile 2022;
VISTO l’articolo 36, comma 2 ter, del decreto legge 21 marzio 2022, n. 21, convertito
con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51;
VISTO l’articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
VISTO il decreto ministeriale prot.n. AAOOGABMI 184 del 19 luglio 2022, recante
disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per
l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 27845 del 21 luglio 2022, recante il
D.M. n. 184/2022 suddetto, nonché l’allegato A-Personale docente – istruzioni
operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, e
l’allegato B indicante il riparto del contingente nazionale a livello regionale, che
si intendono integralmente richiamati;
CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla regione Puglia pari
a n. 5.015 posti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, per quanto
previsto dall’art. 399 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il numero di
posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è
assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di
cui all’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel citato allegato A riguardanti le istruzioni operative
finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a
decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono
regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere
riassorbite tra le province della regione stessa;
VISTO che, al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, è
presente personale docente in situazione di esubero per la regione Puglia;
CONSIDERATA la necessità di procedere al riassorbimento di tali posizioni ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, che prevede: “Nel caso in cui, a
livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su
una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico
Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione

di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe
di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la
mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa
classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero,
l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle
disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione.
Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della
consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici
2022/23, 2023/24 e 2024/25;
VISTO il numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi
ordinari, straordinari e nelle fasce aggiuntive (GM e GMRE) e nelle graduatorie
ad esaurimento (GAE) valide per l’a.s. 2022/23;
VISTE le comunicazioni acquisite dagli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia in
merito alla consistenza numerica delle GAE nonché alle verifiche sulle
disponibilità provinciali per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto;
CONSIDERATO necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l’assunzione a tempo
indeterminato tra le province e i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire
dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 la presenza in servizio dei docenti
nell’ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo;
TENUTO CONTO
che nella procedura per le immissioni in ruolo ci si avvarrà del sistema
informatizzato INR messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione;
INFORMATE le organizzazioni sindacali:
DECRETA
per quanto in premessa il contingente di posti di insegnante di scuola statale dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l’a.s. 2022/23, finalizzato
alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei
concorsi ordinari, straordinari e fasce aggiuntive e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento è definito secondo il prospetto di cui all’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Il suddetto prospetto può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato per
eventuali circostanze e/o provvedimenti, anche giurisdizionali, sopravvenuti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it) con valore di notifica
ad ogni effetto di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
l’allegato al decreto è consultabile sul sito dell’ufficio scolastico regionale

news

Il Ministero dell’istruzione ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli, esperienze professionali e colloquio finalizzata a individuare un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando per 4 anni scolastici consecutivi presso il Ministero dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali. Unità di missione del PNRR – Prot. n. 53715 del 21 giugno 2022 – Scadenza domande: 4 luglio 2022, ore 12,00.
Di seguito il teso integrale dell’avviso
Ministero dell’Istruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienz
Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi
per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR
ART. 1 – OGGETTO
1. L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di
conversione, prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione
per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici
consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un
numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso
l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando costituiranno il Gruppo di
supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati
presso le rispettive articolazioni del Ministero dell’istruzione, secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative
territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli
investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il
coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
4. Sono definite graduatorie regionali distinte per le posizioni di comando dei docenti e degli
assistenti amministrativi presso gli Uffici scolastici regionali. Parimenti, sono definite due
graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione, distinte per docenti e assistenti amministrativi.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti
amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di
prova.
2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione
esclusivamente attraverso il portale “Istanze on-line”, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in
considerazione.
3. Il personale candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per una sola sede, a
pena di esclusione.
4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e
il codice fiscale;
c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della
sede – Ministero dell’istruzione o Ufficio scolastico regionale – per il quale si candida, di

cui alla tabella A, allegata al presente avviso);
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
g) l’indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata
presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il
candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale
“Istanze on-line”;
h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per
l’identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in
videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario e le eventuali misure di
privacy in relazione alla propria disabilità;
j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le
modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.
5. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli
posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui rispettivamente alla tabella B per i
docenti e alla tabella C per gli assistenti amministrativi, allegate al presente avviso.
6. La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso non è incompatibile con
la presentazione di analoghe istanze per posizioni di comando presso altro Ufficio
dell’Amministrazione centrale o periferica né con la collocazione in posizione di comando o di
semiesonero quale componente delle équipe formative territoriali. Resta fermo che, in caso di
collocamento in posizione utile, ai fini del conferimento del comando, è necessario indicare la
posizione prescelta.
7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai
partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni
devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
8. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
9. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione
il giorno dell’eventuale colloquio in videoconferenza.
10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell’istruzione
dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva,
anche a seguito dell’eventuale posizionamento utile in graduatoria. L’esclusione è disposta con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.
11. L’esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di
decadenza.
12. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta
elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta
elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire
dalle ore 12.00 del giorno 22 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 luglio
2022, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello
previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle
domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI
1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore
dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di
riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine
di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore
dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni
appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
– titoli culturali e scientifici: max 20 punti;
– esperienze professionali: max 30 punti;
– colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione ovvero le commissioni di valutazione attribuiranno un
punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto
rispettivamente dalla tabella B per i docenti e dalla tabella C per gli assistenti amministrativi,
allegate al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. La commissione ovvero le commissioni, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze
professionali dichiarate secondo la tabella C, redigono una graduatoria per titoli per ciascuna
articolazione del Ministero dell’istruzione di cui alla tabella A.

ART. 6 – COLLOQUIO
1. Per la selezione dei docenti e degli assistenti amministrativi in posizione di comando è
ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti e assistenti
amministrativi pari a cinque volte i posti disponibili presso ciascun Ufficio scolastico regionale
e presso il Ministero dell’istruzione, così come indicati nella tabella A, allegata al presente
avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano
conseguito punteggi pari merito.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici scolastici regionali,
la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, potranno verificare, dopo
l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l’esito della fase di valutazione dei titoli
e delle esperienze, accedendo al portale “Istanze on line”, inserendo le proprie credenziali di
accesso e selezionando l’istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il
punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la
data e l’orario di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale “Istanze on line” ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso uno degli Uffici scolastici regionali, riceveranno apposita comunicazione
sull’indirizzo di posta istituzionale circa l’esito della fase di valutazione dei titoli e delle
esperienze con il punteggio conseguito e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l’orario
di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza, predisposto per l’Ufficio scolastico regionale di riferimento, o altra modalità
di svolgimento del colloquio. L’invio di tali dati sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale
del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. L’avviso relativo alla data e all’orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque
giorni prima dell’inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e degli
Uffici scolastici regionali a seconda della posizione di comando per la quale si concorre. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Per i
candidati alla selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, le modalità
tecniche di svolgimento dell’esame saranno rese visibili ai candidati sul portale “Istanze on line”,
secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla
data fissata per il colloquio. Per i candidati alla selezione presso gli Uffici scolastici regionali, le
modalità tecniche di svolgimento dell’esame saranno comunicate tramite l’indirizzo di posta
elettronica del candidato.
6. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l’accettazione delle
modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
7. Ogni candidato nella data e nell’ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi
in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature
digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e
dell’adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il
medesimo documento allegato in sede di candidatura.
8. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di
sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari,
telefono fisso o mobile.
9. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di
connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
10. I candidati per la selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, ammessi al
colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso devono caricare
il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati in sede di candidatura sul portale “Istanze on line”, riaccedendo all’istanza di
candidatura, almeno 3 giorni prima dell’inizio del colloquio stesso.
11. I candidati per la selezione presso gli Uffici scolastici regionali, ammessi al colloquio con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono inviare il curriculum
vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede
di candidatura all’indirizzo PEC di posta istituzionale degli Uffici scolastici regionali.
12. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata
rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
13. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti
normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la
stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
14. L’avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per la richiesta di
accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualità di uditore ad altri candidati al
colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di
richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui. Gli Uffici scolastici regionali
possono disporre l’ammissione degli eventuali uditori alle selezioni regionali anche con altre
modalità.
15. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata
della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chat. In caso di
comportamento non conforme dell’uditore, la commissione può procedere ad espellere
l’uditore dalla sessione.
16. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o
informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto
prescritto saranno perseguiti in termini di legge.
17. Gli Uffici scolastici regionali possono stabilire altre tipologie di svolgimento del colloquio, che
saranno previamente comunicate ai rispettivi candidati ammessi.
ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE ALL’INCARICO
DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE
1. È costituita una o più commissioni di valutazione per le candidature alle posizioni di comando
presso il Ministero dell’istruzione e una commissione di valutazione per le candidature alle
posizioni di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale. In caso di vacanza del posto
da Direttore generale presso uno o più Uffici scolastici regionali, la selezione verrà effettuata
dalla commissione ovvero dalle commissioni di valutazione nazionale istituite presso il
Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR.
2. Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito decreto
del direttore dell’Unità di missione del PNRR per le posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione o presso uno degli Uffici scolastici regionali, la cui posizione da Direttore
generale risulta allo stato vacante, e con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico
regionale per le posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio. I componenti delle
commissioni sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel
presente articolo.
3. Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere composte da
dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell’istruzione ovvero da professori o
ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario.
5. Le commissioni, sulla base delle valutazioni di cui all’art. 5, procedono a redigere le graduatorie
di cui all’art. 8.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni possono indicare anche i componenti supplenti,
scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. Le commissioni possono validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le
modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri delle commissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi,
gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni, rinunciatari o decaduti dalla
nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i
dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
(per i professori e i ricercatori universitari);
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei
rispettivi ordinamenti;
d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il
settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere
componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire carriere o
incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze
sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con
uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale sono costituite la commissioni è pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’istruzione per le posizioni presso l’Amministrazione centrale o dell’Ufficio scolastico
regionale competente per le posizioni presso gli USR.
ART. 8 – GRADUATORIE
1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per docenti e assistenti
amministrativi e per Ufficio di assegnazione di cui all’allegata tabella A, sono approvate per le
posizioni relative al Ministero dell’istruzione e per gli Uffici scolastici regionali, la cui posizione
da Direttore generale risulta allo stato vacante, con apposito decreto del direttore dell’Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per le posizioni relative agli Uffici
scolastici regionali, con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale
competente.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025 e 2025-2026.
3. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei
titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell’intera selezione, dato dalla somma dei punti per la
valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno
35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.
5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero dei posti disponibili per ciascun Ufficio e per ciascuna posizione di cui all’allegata
tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a
quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la
decadenza dalla relativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in
caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono all’Unità di missione del PNRR gli esiti della
procedura selettiva e le relative graduatorie per le posizioni di comando.
8. Nel caso in cui, per carenza di candidature o di candidati idonei, non sia possibile coprire uno o
più posti previsti per ciascuna figura (docente o assistente amministrativo), così come indicati
nella tabella A allegata al presente avviso, il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico
regionale competente possono attingere per il conferimento del comando alla graduatoria
dell’altra figura in cui vi siano altri candidati idonei. Nel caso in cui le graduatorie siano
comunque esaurite e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell’istruzione o
l’Ufficio scolastico regionale competente possono espletare una nuova e autonoma procedura
selettiva.
ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE
1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici di cui all’allegata
tabella A, che provvedono alla gestione giuridico-amministrativa del personale loro assegnato
in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di
azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR per la durata di 4
anni scolastici, dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026.
2. L’attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3,
del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Il personale docente e amministrativo in posizione di comando è assegnato presso gli uffici di
cui all’allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell’Amministrazione centrale o
presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione. Non è previsto lo svolgimento del servizio
ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell’incarico continuerà ad essere
corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di
riferimento.

4. L’incarico di docente e assistente amministrativo in posizione di comando è incompatibile con
la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell’ambito delle linee di investimento per l’istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si
provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del
comando ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
6. Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di
supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata del comando
ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
7. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni
di formazione.
ART. 10 – ATTIVITÀ
1. I docenti e gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando
operano presso le sedi di servizio dell’Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici
regionali di assegnazione.
2. Le attività e le azioni affidate al Gruppo territoriale di supporto al PNRR saranno coordinate e
monitorate dall’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una effettiva
diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una attività di
supporto e di accompagnamento alle scuole.
3. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione coordinerà a livello nazionale
le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte dal Gruppo di supporto al PNRR.
4. Ai docenti e agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR possono
essere affidati i compiti di:
a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti
finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la transizione digitale
delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;
b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di
investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per
l’istruzione e del relativo stato di avanzamento;
c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di
intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l’informazione
e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l’animazione
territoriale e la partecipazione della comunità;
d) supporto all’implementazione e all’utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione
delle azioni del PNRR per l’istruzione.
5. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione definisce, con successivi atti,
le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l’Amministrazione può disporre il
differimento dell’accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle
commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.
ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento
della selezione medesima e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e
il possesso dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli
stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio di coordinamento
della gestione dell’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione.
ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di
selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse
attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli
assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di
sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.
ART. 14 – ONERI
1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale docente e assistente amministrativo
costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione dove è possibile trovare anche tutti gli allegati .

personale ata

Si è tenuto un incontro la ministero dell’istruzione su
“DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE
ALL’AREA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA) -CONCORSO RISERVATO
In apertura il Dott. Serra, per l’Amministrazione, ha illustrato brevemente
lo schema di Decreto evidenziando che, rispetto alla prima bozza illustrata
lo scorso anno, è stato adeguato alla normativa attualmente in vigore.
Ribadisce che sono state accolte le proposte formulate dallo Snals-Confsal
per quanto riguarda i programmi di esame, ma che non è possibile,
con questo decreto, risolvere il problema degli Assistenti Amministrativi
facenti Funzione, privi del titolo di studio richiesto ossia la laurea.
Si impegna, comunque, a continuare a segnalare nelle sedi competenti
il problema di tale personale.
Anticipa infine che è intenzione dell’Amministrazione attivare il bando
nel prossimo mese di settembre.
Sulla base dei dati forniti dall’ Amministrazione, con tale concorso,
si coprirebbe soltanto il 15% dei posti attualmente disponibili.
Lo Snals-Confsal ha ribadito ancora una volta che è necessario trovare
una soluzione in via definitiva per gli AA facenti funzioni, privi del titolo di accesso.
Penalizzare questi lavoratori che ormai, da parecchi anni, svolgono questa funzione
significa per l’Amministrazione privarsi di professionalità ritenute dalla stessa
indispensabili per il funzionamento delle scuole.
Lo Snals-Confsal ha chiesto chiede con forza all’Amministrazione, che, in analogia
a quanto già avviene nel resto della PA, anche nella scuola siano previste
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale
di ruolo, al fine di valorizzare le professionalità interne.

Si informano tutti gli iscritti che lo Snals Bari-Bat sta organizzando
corsi di preparazione in presenza per :
-concorso straordinario bis docenti
-concorso per dirigente scolastico
-concorso per dirigente tecnico
Tutti gli iscritti interessati sono invitati ad inviare una mail
di pre-adesione indicando i loro dati anagrafici,numero di cellulare , indirizzo mail
e l’attuale posizione lavorativa all’indirizzo :
dematteis@snalsbari.it
Grazie per la collaborazione

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria riservato ai precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5. Serve l’annualità di servizio specifica per la classe di concorso per la quale si partecipa.Si tratta dei posti residui delle immissioni in ruolo 2021/22. La procedura era stata prevista dall’art. 59 del Decreto Sostegni bis, poi ripresa e modificata dal Milleproroghe 2022.

Domande fino al 16 giugno
I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso fino alle ore 23,59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”
Si accede all’istanza tramite il seguente indirizzo: https://concorsi.istruzione.it/piattaformaconcorsi-web/istanze/lista-istanze-aperte
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, presentano domanda, a pena di esclusione, per un’unica regione con posti a disposizione e per una sola classe di concorso. Non è previsto di poter inoltrare la domanda alle regioni TrentinoAlto Adige e Valle d’Aosta.
E’ possibile partecipare solo per la scuola secondaria. Il concorso straordinario bis non è stato indetto per i posti di sostegno, nè per infanzia /primaria.
Guardiamo nel dettaglio
A)I requisiti necessari per poter partecipare al nuovo concorso straordinario
Possono partecipare i docenti che possano vantare in maniera congiunta
• abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente I 24 CFU non sono richiesti come requisito di accesso
• non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
• c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
• una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
• Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
• i docenti non compresi tra quelli che sono stati assunti da GPS/elenchi aggiuntivi 2021/22. Chi ha partecipato alla procedura da GPS ma non è stato assunto potrà partecipare.
• i docenti (abilitati o non abilitati) che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.
Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.
Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).
Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.
Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti
• 2017/18
• 2018/19
• 2019/20
• 2020/21
• 2021/22
Si ricorda che per annualità di servizio l’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021/22, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.
L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.
Perciò si ribadisce serve l’anno di servizio specifico per la classe di concorso per cui si partecipa. Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso.
Dove avranno luogo le prove del concorso
Il concorso si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione.
Tuttavia, in presenza di un esiguo numero di aspiranti che abbiano presentato domanda, l’art. 2, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 prevede che possano essere disposte eventuali aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati.
L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
In cosa consisterà la prova orale del concorso
Il D.M. 22 aprile 2022 n. 108 spiega come si svolgerà la prova orale di accesso alla graduatoria.
La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato e valuta la padronanza delle discipline.
La prova ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente.
Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
Non c’è un punteggio minimo per il superamento della prova
Come sarà valutata la prova
Quadri di riferimento per la valutazione della prova saranno quelli riportati al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, come previsto dall’art. 5, comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.

Le commissioni giudicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti.
Ai titoli è assegnato un punteggio massimo complessivo di 50 punti
Le tracce della prova di cui all’articolo 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione, sulla base dell’Allegato A programmi
Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.
La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso.
Il punteggio finale è espresso in centocinquantesimi.
Composizione della graduatoria
Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
Si accede alla graduatoria con somma dei punteggi prova + titoli. Chi si colloca all’interno del numero a bando, “vince” la partecipazione alla fase successiva. Non sono previsti “idonei” nè scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4.
Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR.
ATTENZIONE !
Saranno validi gli stessi titoli valutati nelle procedure concorsuali ordinarie. A spiccare in questo caso però è la mancata valorizzazione del titolo di servizio):
“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità.
Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ”
Si attribuisce Punti 1,25 per ciascun anno di servizio.
Dunque il servizio valutabile ai fini della graduatoria è solo quello prestato nella stessa classe di concorso per la quale si partecipa. IN questo caso non è necessario – come per il titolo di accesso – che il servizio sia stato prestato esclusivamente nelle scuole statali, vale anche il servizio prestato nelle scuole paritarie o negli IeFP per insegnamenti riconducibili alla classe di concorso.
Gli anni di servizio prestati in altre classi di concorso possono dunque essere utilizzati per raggiungere le tre annualità previste per l’accesso, ma non valgono come altro titolo ai fini dell’inserimento in graduatoria
Quando avverranno le assunzioni
Nel 2022/23 i vincitori saranno assunti a tempo determinato. Nel frattempo dovranno frequentare uno specifico corso di formazione e come di consueto, l’anno di formazione e prova.
Superati questi due ostacoli, saranno assunti in ruolo giuridicamente ed economicamente dall’anno scolastico 2023/24
Corso di formazione
Il corso di formazione: il decreto prevede che i docenti vincitori partecipino, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione di 40 ore, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.
Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
In questo caso il servizio prestato nel 2022723 verrebbe valutato quale incarico a tempo determinato.
FAQ
1) Sarà possibile partecipare al concorso straordinario bis anche solo per conseguire l’abilitazione nella classe di concorso in oggetto?
La risposta è negativa: il concorso straordinario bis, introdotto dal decreto Sostegni bis poi modificato dal Decreto Milleproroghe 2022 non è da intendere come un corso abilitante, ma come procedura finalizzata al ruolo.
Il concorso straordinario bis nasce per non “sprecare” i posti autorizzati dal MEF per le assunzioni dell’anno scolastico 2021/22, con accantonamento dei posti da destinare al concorso ordinario DD n. 499 del 21 aprile 2020, in corso di svolgimento.
In questo modo i posti sono “congelati” per i precari. Non sono stati quindi utilizzati nè per la mobilità 2022/23 dei docenti di ruolo, nè saranno utilizzati per le prossime immissioni in ruolo.
2) Quando si consegue l’abilitazione ?
Al termine della procedura, non nella prova orale che si svolgerà in base alle indicazioni del bando. E neanche a fine percorso di formazione e anno di prova.
Il decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 prevede all’art. 19 comma 4 “All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi”
Quindi bisogna rientrare in graduatoria con punteggio prova orale + punteggio titoli, poi completare tutto il percorso previsto dalla procedura concorsuale, compreso l’anno di formazione e il relativo esame, per potersi considerare in ruolo. Avuto il ruolo, si avrà anche l’abilitazione.
3) Come si accede alla graduatoria
Si entra in graduatoria con il punteggio della prova orale e il punteggio dei titoli, entro il numero dei posti messi a bando.
non c’è punteggio minimo per superare la prova quindi non ci saranno bocciati .
Formata la graduatoria, i docenti otterranno per l’anno scolastico 2022/23 una supplenza finalizzata al ruolo nella provincia assegnata per scorrimento.
Concluso il percorso di formazione (40 ore e 5 CFU) e il percorso dell’anno di prova, superate le prove richieste, il docente sarà immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 nella provincia in cui ha avuto la supplenza.
In quella provincia sarà sottoposto al vincolo territoriale della legge (al momento si ipotizza triennale) prima di poter presentare domanda di mobilità.
Al concorso possono partecipare anche i docenti di ruolo. ATTENZIONE: anche per loro vale lo stesso discorso, non si tratta di un corso abilitante per poter richiedere poi il passaggio di cattedra e/o di ruolo. Si tratta di un percorso che porta ad un nuovo ruolo, possibilmente in altra provincia (questo non è possibile stabilirlo al momento). Ne abbiamo parlato in questo articolo, con la precisazione che delle conseguenze per i docenti di ruolo si dovrà ancora riparlare.
4) I docenti di ruolo possono partecipare al concorso straordinario bis ?
Al concorso possono partecipare anche i docenti di ruolo. ATTENZIONE: anche per loro vale lo stesso discorso, non si tratta di un corso abilitante per poter richiedere poi il passaggio di cattedra e/o di ruolo. Si tratta di un percorso che porta ad un nuovo ruolo, possibilmente in altra provincia
Perciò la rispsota è si purchè in possesso dei requisiti richiesti:
• a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
• non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
• c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
• una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

ATT: Anni di servizio nella paritaria non valgono come titolo di accesso ma solo per la graduatoria finale
RICAPITOLANDO
Le domande di partecipazione si presentano:
• dalle ore 9.00 del 18 maggio alle ore 23.59 del 16 giugno 2022;
• in modalità telematica tramite l’applicazione “Piattaforma concorsi e procedure selettive”, cui accedere con le credenziali SPID o con quelle della Carta di identità elettronica ovvero, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio Istanze Online;

• a pena di esclusione per una sola regione (non si può presentare domanda per la Valle d’Aosta e il Trentino Alto-Adige) e per una sola classe di concorso.
Si ripete che si può presentare domanda soltanto ed esclusivamente per la scuola secondaria posto comune.
Nella domanda online l’aspirante dichiara:
• a) il cognome e il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
• b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
• c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’UE ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge n. 97/2013;
• d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
• e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
• f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione va resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
• g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
• h) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
• i) l’indirizzo, comprensivo di CPA, il numero telefonico, nonché il recapito di PEO o PEC presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati predetti, contattando l’USR responsabile della procedura concorsuale.
• j) se abbia l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi;
• k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli, intende partecipare per la regione prescelta;
• l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso
• m) i titoli valutabili di cui all’Allegato B al decreto ministeriale;
• n) l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
• o) il consenso al trattamento dei dati personali;
• p) il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del DPR n. 487/1994 (ove sono indicate le categorie che danno titolo a differenti riserve di posti e il relativo ordine di priorità);
• q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
• Le dichiarazioni suddette sono rilasciate sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

I passaggi per presentare la domanda on line

Ai fini della compilazione della domanda (dalla compilazione all’inoltro), come si legge nell’apposita guida del MI, l’aspirante deve effettuare i seguenti passaggi:
1. Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, con le credenziali in proprio possesso
2. Selezionare ISTANZE -> Presenta una domanda e dalla Lista delle istanze scegliere “Concorso straordinario posto comune scuole secondarie, ai sensi dell’art.59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021”
3. Compilare la domanda (cliccando sul tasto “VAI ALLA DOMANDA”)
4. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione di modifica)
5. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda
6. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Domande presentate” presente nel menù “Istanze”, contenente il modulo domanda compilato.
Come si paga il contributo segreteria
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00 (centoventotto/00).
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario: sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale• IBAN – IT71N0100003245348013355005•
causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordinaria di cui all’art. 59,• comma 9 bis, dl 73/21 – regione – classe di concorso – nome e cognome – codice fiscale del candidato»
Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive» nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dal seguente indirizzo: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-use

POSTI DISPONIBILI PER TUTTE LE REGIONI
In base alla tabella dei posti per il concorso straordinario bis trasmessa dal Ministero ai sindacati, in totale sono 14.420 le cattedre disponibili. Buona parte delle assunzioni sarà effettuata al Nord. La maggiore disponibilità di posti si registra, infatti, in Lombardia, dove sono oltre 3 mila, in Veneto, dove sono più di 2 mila, e, a seguire, in Piemonte ed Emilia Romagna. Va sottolineato che anche il Lazio s posiziona tra le regioni con maggiore disponibilità, dato che i posti a bando sono oltre 1.500.
Vediamo nel dettaglio tutti i posti a concorso per ciascuna regione:
• Abruzzo – 235 posti;
• Basilicata – 58 posti;
• Calabria – 179 posti;
• Campania – 258 posti;
• Emilia Romagna – 1.247 posti;
• Friuli Venezia Giulia – 370 posti;
• Lazio – 1.566 posti;
• Liguria – 391 posti;
• Lombardia – 3.563 posti;
• Marche – 438 posti;
• Molise – 42 posti;
• Piemonte – 1.450 posti;
• Puglia – 949 posti;
• Sardegna – 395 posti;
• Sicilia – 342 posti;
• Toscana – 589 posti;
• Umbria – 143 posti;
• Veneto – 2.208 posti.

POSTI DISPONIBILI PER TUTTE LE CLASSI DI CONCORSO
Ecco, invece, quanti sono i posti disponibili per ciascuna classe di concorso:
• A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 204 posti;
• A002 DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME – 17 posti;
• A003 DESIGN DELLA CERAMICA – 1 posto;
• A004 DESIGN DEL LIBRO – 1 posto;
• A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA – 10 posti;
• A006 DESIGN DEL VETRO – 1 posto;
• A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE – 54 posti;
• A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA – 65 posti;
• A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE – 17 posti;
• A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE – 132 posti;
• A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO – 569 posti;
• A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – 863 posti;
• A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO – 66 posti;
• A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE – 40 posti;
• A015 DISCIPLINE SANITARIE – 16 posti;
• A016 DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA – 11 posti;
• A017 DISEGNO E STORIA DELL”ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – 29 posti;
• A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE – 19 posti;
• A020 FISICA – 163 posti;
• A021 GEOGRAFIA – 31 posti;
• A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 1.952 posti;
• A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) – 62 posti;
• A026 MATEMATICA – 643 posti;
• A027 MATEMATICA E FISICA – 1.130 posti;
• A028 MATEMATICA E SCIENZE – 1.800 posti;
• A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 117 posti;
• A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA – 2 posti;
• A033 SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE – 5 posti;
• A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE – 63 posti;
• A035 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA – 1 posto;
• A036 SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA – 3 posti;
• A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – 56 posti;
• A038 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE – 3 posti;
• A039 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI – 2 posti;
• A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – 276 posti;
• A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – 897 posti;
• A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE – 285 posti;
• A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE – 18 posti;
• A044 SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA – 8 posti;
• A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI – 36 posti;
• A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE – 27 posti;
• A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE – 107 posti;
• A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II RADO – 471 posti;
• A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 251 posti;
• A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE – 397 posti;
• A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE – 14 posti;
• A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI – 10 posti;
• A057 TECNICA DELLA DANZA CLASSICA – 3 posti;
• A058 TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA – 1 posto;
• A059 TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA DANZA – 27 posti;
• A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 219 posti;
• A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI – 60 posti;
• A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA – 7 posti;
• A063 TECNOLOGIE MUSICALI – 2 posti;
• A064 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE – 1 posto;
• A065 TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE – 1 posto;
• A071 SLOVENO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENO – 5 posti;
• AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) – 20 posti;
• AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) – 15 posti;
• AA56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) – 1 posto;
• AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) – 672 posti;
• AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) – 299 posti;
• AB55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) – 3 posti;
• AB56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) – 44 posti;
• AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) – 41 posti;
• AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SPAGNOLO) – 14 posti;
• AC56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) – 13 posti;
• AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) – 7 posti;
• AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TEDESCO) – 29 posti;
• AD56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) – 1 posto;
• AF55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FISARMONICA) – 1 posto;
• AF56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) – 4 posti;
• AG56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO) – 4 posti;
• AH56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) – 1 posto;
• AI24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE) – 18 posti;
• AI55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) – 8 posti;
• AI56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) – 5 posti;
• AJ24 LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE) – 1 posto;
• AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) – 14 posti;
• AK55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) – 5 posti;
• AK56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) – 6 posti;
• AL55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) – 1 posto;
• AL56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) – 7 posti;
• AM56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) – 13 posti;
• AN56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) – 1 posto;
• AO55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO) – 2 posti;
• AS55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA) – 2 posti;
• B003 LABORATORI DI FISICA – 55 posti;
• B005 LABORATORIO DI LOGISTICA – 2 posti;
• B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA – 56 posti;
• B007 LABORATORIO DI OTTICA – 17 posti;
• B008 LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA – 2 posti;
• B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE – 3 posti;
• B010 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE – 2 posti;
• B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE – 164 posti;
• B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE – 167 posti;
• B013 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA – 1 posto;
• B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI – 37 posti;
• B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – 268 posti;
• B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE – 291 posti;
• B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE – 446 posti;
• B018 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA – 125 posti;
• B019 LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA – 6 posti;
• B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA – 31 posti;
• B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA – 26 posti;
• B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI – 212 posti;
• B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI – 33 posti;
• B024 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE – 11 posti;
• B025 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI – 1 posto;
• B026 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO – 6 posti;
• B027 LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO – 1 posto;
• BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) – 4 posti;
• BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) – 4 posti;
• BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) – 2 posti;
• BI02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE) – 4 posti.

Come anticipato qualche giorno fa  su questo sito  l’università di Bari ha comunicato che sta per essere emanato il decreto del rettore che abolisce la prova del test preselettivo per le scuole dell’infanzia ,la primaria e la secondaria di primo  grado visti i numeri esigui  di domande pervenute. Ne consegue che tutti coloro che hanno presentato domanda per partecipare al corso di specializzazione per il sostegno per questi tre ordini di scuola vengono direttamente ammessi alla prova scritta calendarizzata :

il   14 giugno 2022:  per la Scuola dell’Infanzia;
il  15 giugno 2022:  per la Scuola Primaria;
il  21 giugno 2022:  per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

Ricordiamo che come previsto dal bando  la prova scritta

consisterà nello svolgimento di quattro quesiti a risposta aperta, sugli argomenti:

  1. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola.
  2. competenze su empatia e intelligenza emotiva.
  3.  competenze su creatività e pensiero divergente.
  4.  competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le risposte a ciascun quesito non potranno superare venticinque righi del foglio protocollo.

La prova scritta sarà valutata in trentesimi e a ciascun quesito sarà attribuito un punteggio massimo di punti 7,5.

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE PROVE D’INGRESSO PER L’ACCESSO AL TFA SOSTEGNO 2022

 

Lo SNALS Bari organizza un corso di preparazione in presenza per l’accesso al TFA Sostegno per i diversi ordini di scuola: INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI I° E II° GRADO.

Il corso si articolerà in 7 incontri di due ore ciascuno dalle 16.30 alle 18.30 e si terrà

in Bari via Abbrescia 98.

Di seguito il calendario del corso: l’incontro preliminare di presentazione del corso

con la prima lezione si terrà: Lunedì ’ 09 MAGGIO ALLE ORE 16.30

Per rispetto della normativa Covid SI ACCETTANO ISCRIZIONI solo FINO A 25 UNITA’.

Si chiede il massimo rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19.

Il corso, riservato agli iscritti, prevede un contributo di 100 euro che dovrà essere versato il primo giorno del corso. Sarà possibile iscriversi al sindacato il primo giorno di corso.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo via mail all’indirizzo: info@snalsbari.it entro venerdi 6 maggio e dovranno contenere i dati anagrafici, un recapito telefonico e l’indicazione dell’rodine di scuola per il quale si partecipa alla preselezione.

CALENDARIO CORSO PREPARAZIONE TFA SOSTEGNO 2022

9 maggio lunedì prof.ssa Rosangela Magro:

  • Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità

          Didattica speciale: Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica

11 maggio mercoledì prof. Antonio Rago:

Dalla medicalizzazione all’analisi del contesto. ICD, ICF E ICF CY

 

12 maggio giovedì prof. Antonio Rago:

Come cambia il PEI. Decreto interministeriale n. 182/20

 

13 maggio venerdì   dott.ssa Simona Tundo:

Empatia ed intelligenza emotiva

 

17 maggio martedì prof.ssa Carmela Ponzone:

Dalla l. 517/1977 alla L. 104/92

19 maggio giovedì dott.ssa Carmela Ponzone:

Dalla l. 104/92 ai decreti della Buona scuola (L. 107/2015) passando per le linee guida del 2009 e la L. 170/10

20 maggio venerdì dott.ssa Simona Tundo:

Creatività e pensiero divergente

 

 

I partecipanti inoltre riceveranno via mail materiale di studio ed esercitazione su:

  • Competenze linguistiche e comprensione dei testi in lingua italiana
  • Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia
    delle istituzioni scolastiche (Organi collegiali, Piano triennale dell’offerta formativa, collaborazioni interistituzionali: scuola, territorio, famiglie)
  • La scuola nella costituzione- dall’autonomia scolastica alla legge 107.

Il segretario provinciale

Prof. Vito Masciale