Tanto tuonò che piovve e così sul futuro della scuola italiana dopo tanti annunci da parte del ministro Bianchi oggi è arrivata la pioggia  nell’articolo 16-ter del  decreto legge relativo al così detto PNRR2 per  il quale la commissione europea ha approvato per l’Italia il primo acconto pari a 21 miliardi di euro. Decreto che a breve approderà in Gazzetta Ufficiale, con il Parlamento che avrà da quel momento 60 giorni di tempo per apporre le sue eventuali modifiche e approvarlo in via definitiva .Nel testo del decreto attraverso significative modifiche al D.Lgs n.59 del 13 aprile 2017 si ridisegna il percorso  per accedere alla docenza e le modalità di formazione dei docenti sia in ingresso che durante l’attività lavorativa .E’ quindi evidentemente confermato il collegamento tra formazione iniziale degli insegnanti ed università.

L’art. 16-ter si occupa  quindi di formazione iniziale e continua  ed arruolamento dei docenti. Chiariamo subito che si tratta di due macro ambiti formativi.

 

Il ministro afferma :   “Oggi facciamo un ulteriore passo avanti per dare stabilità al sistema d’Istruzione . Prevediamo un percorso chiaro e definito per l’accesso all’insegnamento e per la formazione continua dei docenti lungo tutto l’arco della loro vita lavorativa. Puntiamo sulla formazione come elemento di innovazione e di maggiore qualificazione di tutto il sistema”.
“Prevediamo, poi, entro il 2024, 70.000 immissioni in ruolo, attraverso concorsi che saranno banditi con cadenza annuale. Gli insegnanti sono il perno dei nostri istituti e devono avere un quadro strutturato di inserimento, il giusto riconoscimento professionale e strumenti che consentano un aggiornamento costante, indispensabile per svolgere il loro compito di guida delle nuove generazioni. Al centro di questa riforma c’è un’idea precisa di una scuola aperta e inclusiva, che stiamo costruendo con le risorse del PNRR a disposizione e con il dialogo con tutti gli attori coinvolti”.

Vediamo adesso “COME” intende realizzare tutto questo .

 

La formazione iniziale e l’abilitazione per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria

Sono previsti:

  • Un percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con prova finale
  • Un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale
  • Un periodo di prova in servizio di un anno con valutazione conclusiva

Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del proprio titolo. È previsto un periodo di tirocinio nelle scuole. Nella prova finale è compresa una lezione simulata, per testare, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari, la capacità di insegnamento.

L’abilitazione consentirà l’accesso ai concorsi, che avranno cadenza annuale per la copertura delle cattedre vacanti e per velocizzare l’immissione in ruolo di chi vuole insegnare. I vincitori del concorso saranno assunti con un periodo di prova di un anno, che si concluderà con una valutazione tesa ad accertare anche le competenze didattiche acquisite dal docente. In caso di esito positivo, ci sarà l’immissione in ruolo.

In attesa che il nuovo sistema vada a regime, per coloro che già insegnano da almeno 3 anni nella scuola statale è previsto l’accesso diretto al concorso. I vincitori dovranno poi conseguire 30 crediti universitari e svolgere la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

Durante la fase transitoria, coloro che non hanno già un percorso di tre anni di docenza alle spalle ma vogliono insegnare potranno conseguire i primi 30 crediti universitari, compreso il periodo di tirocinio, per accedere al concorso. I vincitori completeranno successivamente gli altri 30 crediti e faranno la prova di abilitazione per poter passare di ruolo.

La formazione continua e la Scuola nazionale
La formazione in servizio dei docenti diventa continua e strutturata in modo da favorire l’innovazione dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tutti e si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo.

Viene poi introdotto un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione su base triennale che consentirà agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze per progettare la didattica con strumenti e metodi innovativi. Questa formazione sarà svolta in orario diverso da quello di lavoro e potrà essere retribuita dalle scuole se comporterà un ampliamento dell’offerta formativa. I percorsi svolti saranno anche valutati con la possibilità di accedere, in caso di esito positivo, a un incentivo salariale.

I percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione che viene istituita con la riforma e si occuperà non solo di adottare specifiche linee di indirizzo in materia, ma anche di accreditare e verificare le strutture che dovranno erogare i corsi, per garantirne la massima qualità. La Scuola, che fa parte delle riforme del Pnrr, si occuperà anche dei percorsi di formazione di dirigenti e personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo.

Questo in sintesi  il testo adesso proviamo a fare una prima analisi :

Ore obbligatorie

Il primo contesto formativo si svolgerà “nell’ambito dell’orario di lavoro” e sarà incentrato su “una formazione obbligatoria” con argomenti “sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali”. L’impegno non sarà da poco: “nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Ore facoltative

Il secondo ambito formativo, invece, si comporrà di “un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale su base volontaria per potenziare “l‘innovazione didattica“: al termine del periodo, dopo verifiche periodiche sulle competenze acquisite, si procederà con l’assegnazione di incentivi forfettari

Faranno “parte integrante di detti percorsi di formazione” (definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione) “anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente”.

Tali ore, “ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa”, potranno essere retribuite “a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria”.

L’accesso a tali percorsi di formazione avverrà su “base volontaria”, mentre sarà “obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi del comma 9 e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024”.

“Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico”.

MA ATTENZIONE !!!

Solo la metà dei richiedenti potrà accedere al “premio”: l’Allegato A specifica infatti  che “l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo” potrà “essere riconosciuto a non più del 50 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

Inoltre, l’incentivo scatterà solo “al superamento di ogni percorso di formazione” e la consistenza della somma sarà “stabilita dalla contrattazione nazionale nei limiti e secondo le modalità previste”.

Durante la formazione volontaria triennale, si attueranno “verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale” (affidata al “comitato per la valutazione” interno ad ogni singola scuola, come previsto dal Testo Unico del 1994) “nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi”.

Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione della scuola e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva la prova può essere ripetuta l’anno successivo.

Sarà la Scuola di Alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’INVALSI, ad avviare dall’anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio PTOF, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.

Nella verifica dei docenti alla fine della formazione obbligatoria sarà il comitato di valutazione a tenere anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori prefissati.

 

 

QUINDI poiché i corsi non potranno iniziare prima del 2024 prima verifica finale  e i compensi che ne deriveranno verrà portata a termine solo nel 2027. Sempre se la riforma diventerà legge.

INOLTRE  negli sviluppi di carriera prefigurati nella bozza del decreto, mancano riferimenti   delle elevate professionalità, mentre si legano  la valutazione e la valorizzazione dei docenti ai soli percorsi formativi. Pertanto  non  si fa riferimento  alle funzioni di sistema che rappresentano , nei fatti, la struttura dei cosi detti “quadri” e riduce il processo di incentivazione del personale docente solo ad una  incentivazione salariale agganciata a percorsi formativi almeno triennali. Inoltre , se nel testo  si ribadisce  costantemente la volontarietà della formazione e dall’altra si limitano la valutazione dei percorsi formativi alla sola domanda dell’interessato e la conseguente erogazione di incentivi economici ad una parte dei richiedenti. Non c’è quindi collegamento fra  tale impianto formativo con le attività d’aula per  misurare  il livello e la qualità del servizio .

Concludendo almeno per il momento:

Il Ministro dell’Istruzione è rimasto indietro di due contratti da rinnovare, quello 2019-2021 scaduto da ben 40 mesi e quello 2022-2024 che sarebbe dovuto entrare in vigore dall’1 gennaio 2022 ma che per adesso vede solo l’esordio nel cedolino di aprile della seconda voce di indennità di vacanza contrattuale. Nessun atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale, ma soltanto, come abbiamo suddetto, due indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino di aprile, i codici di riferimento nel cedolino sono 118/k78 e 119/k78, il primo si riferisce al mancato contratto 2019-2021 e il secondo al contratto 2022-2024.

Nella migliore tradizione dei suoi predecessori, anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, pensa di modificare per legge la mancanza di contratti e di accordi con i sindacati.

Qui di seguito la bozza del decreto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti

Prima novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

ART. 1
(Novella al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 in materia di formazione iniziale e
continua degli insegnanti delle scuole secondarie)
[…]
Capo I
Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso

Art. 1.
(Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)
1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie
basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni
dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e le scuole, idoneo a sviluppare
coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante, nonché
per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale
e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’obiettivo di
sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle
dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli
studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali,
valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari
nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli
studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e
consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con
l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all’articolo
16-ter degli insegnanti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un
sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale,
volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la
realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell’istruzione di cui all’articolo

2
16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle
attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione
iniziale degli insegnanti.

Art. 2.
(Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli)
1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruoli a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale
corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono
acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano
nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonché con la formazione continua incentivata di cui all’articolo 16-ter, e consta di un percorso
universitario e accademico specifico finalizzato all’acquisizione di elevate competenze
linguistiche e digitali nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo
sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti della pedagogia e delle
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline
volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza.
Detti percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova
scritta ed una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un
concorso pubblico nazionale che ha cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e
disponibili dell’organico dell’autonomia.
[…]
Capo I-bis
Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza
per le scuole secondarie

Art. 2-bis
(Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)
1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito
dalle università ovvero dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma
aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui
al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in
modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità
di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le

3
modalità in cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema
scolastico.
2. Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il
fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe
di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti
generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati
sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su
specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il
sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
3. Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione
iniziale degli insegnanti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea
magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso
di cui al presente comma, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale
per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea
triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri
dell’istruzione e dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti
precisati all’articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta
formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la
formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno
indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia
proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che
devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova
finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione
simulata, e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque
presente un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento, che la presiede,
e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle
finanze, è stabilito il contingente di cui al precedente periodo nonché la sua ripartizione tra le
università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di
selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor.

Art. 2-ter
(Abilitazione all’insegnamento)
1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si
consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova
finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis.

 

 

 

 

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Continua sul sito ANP

 

Il concorso ordinario per diventare docenti di scuole medie e superiori, bandito ormai da due anni e rinviato causa covid, è partito da poco con la sua prova scritta. Oltre 400 mila candidati per circa 26 mila posti. Il concorso ordinario della scuola secondaria era atteso da anni di circa mezzo milioni di candidati, ma già dopo la prima prova, a risposte multiple, si è rivelato quello che qualcuno ha definito: la strage degli innocenti

Non vogliamo speculare su quanto sta accadendo nè strumentalizzare il disagio: è evidente che il sistema di reclutamento va rivisto.   Se si organizza una procedura concorsuale ordinaria per assumere oltre 30mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche di sostegno, e poi selezionarne all’orale meno del 10%, c’è qualcosa che non va nel modo di seleziona.

Il problema che sta scatenando le polemiche parte dall’altissima media di respinti: tra l’80% e il 90%, con molte province dove si sono registrate intere classi respinte.

La procedura semplificata rispetto al passato dove erano previste a seconda dei casi una prova preselettiva a computer e una o due prove scritte di carattere didattico disciplinare era una sorta di scrematura verso l’orale. Un test a crocette con domande inerenti alla classe di concorso, ma anche di logica, di cultura generale o sulle nuove tecnologie.

Domande che in generale sono contestate per l’eccessiva capacità mnemonica richiesta

ES: Qual è l’azione n. 23 del Piano nazionale per la scuola digitale ma anche per la loro effettiva correttezza es:

Come riconoscere un’opera di Eugenio Montale. Peccato che la risposta portasse invece al suo discorso di accettazione del Premio Nobel chedefinire “opera“è quanto meno improprio.

Tutta la stampa ed il mondo dei media e dei social  hanno  dato larga eco al risultato di  commissioni che hanno fatto registrare zero ammessi e moltissime non più del 5%;  in Puglia per la classe di concorso di Inglese – AB24 e AB25 – ha superato la prova un quarto dei partecipanti e sempre in Puglia,  con la  classe di concorso  A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado), la prova computer based del 21 e 22 marzo è stata superata   soltanto da 87 aspiranti docenti su circa 2.300 candidati, con appena il 3,7% di partecipanti allo scritto che potrà svolgere l’orale.

La maggior parte di coloro considerati “non all’altezza” dal ministero, dal giorno successivo sono tornati nelle loro classi, dai loro studenti che seguono da anni. E c’è chi, con spirito di rivalsa, ha postato sui social i messaggi di apprezzamento ricevuti dai propri alunni.

Sui social dove vergogna e sofferenza sono le parole che ritornano più spesso nei gruppi dove tanti aspiranti docenti cercano di chiarirsi o aiutarsi. Non vogliamo speculare su quanto sta accadendo nè strumentalizzare il disagio: è evidente che il sistema di reclutamento va rivisto.   Se si organizza una procedura concorsuale ordinaria per assumere oltre 30mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche di sostegno, e poi selezionarne all’orale meno del 10%, c’è qualcosa che non va nel modo di selezionare.

Se ci ritroviamo con centinaia di migliaia di respinti, nemmeno meritevoli di essere ascoltati all’orale, forse sono le prove il problema: delle domande impostate male, probabilmente non previste nemmeno dal programma o perlomeno non pertinenti. È sempre più chiara la necessità di rivedere il sistema di reclutamento, aprendo magari al doppio canale, che salvaguardi i precari con oltre 24-36 mesi sulla metà dei posti liberi, e che non si accanisca sui candidati andando a respingere lavoratori preparate e competenti. Lo scorso mese di settembre vennero nominati venticinquemila supplenti, un quinto del totale delle cattedre da coprire. E il prossimo anno si rischia di peggiorare la situazione. Se l’obiettivo del concorso era quello di graduatorie pronte per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2022/23 probabilmente per alcune classi di concorso risulterà difficile.

Si ignora la realtà di decine di migliaia di persone che lavorando acquistano esperienza e professionalità. Che ci sia anche una carenza di preparazione da parte di tanti nessuno lo nega, ma è il sistema di reclutamento che non va. La formazione iniziale e in servizio degli insegnanti non è mai decollata in Italia.

 

La speranza di un cambiamento sta però nelle intenzioni del ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, che da tempo mette la rivisitazione del reclutamento docenti tra i punti principali della sua riforma scolastica.

Riforme che dovranno arrivare in tempi brevi per rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

Il segretario provinciale

Vito Masciale

DIARIO PROVE SCRITTE

CALENDARIO, SEDI ED ELENCO CANDIDATI DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE

ALLE CLASSI DI CONCORSO:

POSTO DI SOSTEGNO SCUOLA DELLINFANZIA

POSTO DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA

POSTO COMUNE SCUOLA PRIMARIA

Facendo seguito al proprio avviso prot. N. 38346 del 24/11/2021, ai sensi

e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto Dipartimentale

18 novembre 2021, n. 2215, l’USR Puglia ha  comunicato  l’elenco delle sedi di esame

presso le quali si terranno le prove scritte per le classi di concorso sopra indicate,

che si svolgeranno dal 15 al 21 dicembre 202  unitamente alla loro ubicazione e

con l’indicazione dei candidati assegnati a ciascuna sede come da elenchi allegati all’avviso.

Gli elenchi nel dettaglio sono consultabili sul sito dell’USR Puglia : Home-Docenti-Reclutamento.

Allegati:

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0038965.29-11-2021

ADAA – 15mattina – Associazioni Aule-Candidati

ADEE – 16mattina – Associazioni Aule-Candidati

ADEE – 16pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati

autodichiarazione (1)

EEEE – 17mattina – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 17pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 20mattina – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 20pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati

EEEE – 21mattina – Associazioni Aule-Candidati

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000187.21-06-2021

precisazione protocollo-signed

EEEE – 17pomeriggio – Associazioni Aule-Candidati SEDI AULE TAR-signed

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato le date per le prove scritte del concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

Le prove avranno la durata di 100 minuti e si effettueranno al computer.

Scuola dell’infanzia

Posto comune : 13-14dicembre

posto sostegno : 15 dicembre

Scuola primaria

posto sostegno : 16 dicembre

Posto comune : 17-20-21 dicembre

al seguente link  è possibile consultare il testo completo dell’avviso con i dettagli dei turni mattutini e pomeridiani

Avviso-calendario-prove-scritte

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il decreto n° 325 del 5 novembre 2021 relativo ai concorsi ordinari per docenti.

Sono le nuove regole con cui si svolgerà il concorso ordinario per infanzia e primaria bandito la scorsa primavera alla luce delle modifiche  alle procedure concorsuali riportate nel decreto sostegni bis per le prove d’esame eliminando la prova preselettiva e riducendo le  prove scritte ad una sotto forma di quesiti a risposta multipla.

ai link di seguito riportati e possibile consultare il testo completo del decreto n° 325 e dei suoi allegati :

decreto-miur-325-del-5-novembre-2021

allegato-a-decreto-miur-325-del-5-novembre-2021

allegato-b-decreto-miur-325-del-5-novembre-2021

“I test preselettivi per l’accesso ai percorsi formativi per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria non saranno espletati. I candidati le cui istanze di partecipazione alle selezioni in questione sono state acquisite al protocollo generale di questa Amministrazione nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando, sono ammessi direttamente alle prove scritte.

Saranno prese in considerazione per l’ammissione, con riserva, alle selezioni le sole istanze assunte al Protocollo generale di questa amministrazione. Accedendo al proprio profilo sul portale PICA è possibile verificare la presenza del numero di protocollo dell’istanza e dell’ID DOMANDA.”
Questo il sintesi il contenuto del decreto del rettore pubblicato  da Uniba e consultabile a seguente link

Pubblichiamo in allegato il bando emesso dall’Uniba per il VI ciclo dei corsi di sostegno

bando-sostegno-2020-2021_VI-ciclo e di seguito la relativa  TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE – AMMISSIONE CORSI SOSTEGNO 2020/2021 – VI CICLO
Scadenza presentazione domande, pagamento contributo di partecipazione e autocertificazione
requisito di ammissione
06/09/2021 (Su PICA)
Scadenza preiscrizione in soprannumero 24/09/2021
Scadenza richiesta ausili necessari per l’espletamento delle prove e/o tempi aggiuntivi 06/09/2021 (su PICA)
Pubblicazione elenco relativo alla ripartizione dei candidati, per ciascun ordine, tra le aule sede del
test preliminare
Infanzia 17/09/2021
Primaria 17/09/2021
I Grado 20/09/2021
II Grado 27/09/2021
Test preliminare
Infanzia 20/09/2021, ore 11:00
Primaria 23/09/2021, ore 11:00
I Grado 24/09/2021, ore 11:00
II Grado 30/09/2021, ore 11:00
Pubblicazione elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e relativa sede di espletamento, per
ciascun ordine scolastico
Infanzia 30/09/2021
Primaria 4/10/2021
I Grado 8/10/2021
II Grado 11/10/2021
Prova scritta
Infanzia 12/10/2021
Primaria 13/10/2021
I Grado 15/10/2021
II Grado 19/10/2021
Invio documentazione titoli Su PICA
Pubblicazione elenco dei candidati ammessi alla prova orale e relativa sede di espletamento, con
indicazione del punteggio dei titoli.
Infanzia 26/10/2021
Primaria 27/10/2021
I Grado 9/11/2021
II Grado 10/11/2021
Presentazione istanza di ricorso avverso la valutazione dei titoli Il giorno della prova orale
Prova orale
Infanzia 2,3,4,5/11/2021
Primaria 8,9,10,11/11/2021
I Grado 15,16,17,18/11/2021
II Grado 22, 23,24,25/11/2021
Pubblicazione graduatorie finali per ciascun ordine scolastico
Termini iscrizione vincitori
Pubblicazione avviso scorrimenti graduatorie
Convocazione candidati per scorrimenti graduatorie

Lo Snals-Confsal continua la sua battaglia contro le misure sulla scuola contenute nel Decreto sostegni bis e invia formale richiesta di audizione, con le altre OO.SS., ai Presidenti delle Commissioni Bilancio e Istruzione di Camera e Senato

Roma, 26 maggio 2021

 

Il decreto Sostegni bis DL n.73 del 25 maggio 2021

(GU serie generale n. 123)

 

Il DL n. 73 del 25 maggio 2021 al titolo VI – GIOVANI, SCUOLA E RICERCA – con gli articoli 58 – Misure urgenti per la scuola – e 59 – Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente introduce misure per la Scuola che stravolgono lo stato giuridico dei docenti e inaccettabili incursioni nella disciplina dei rapporti di lavoro, che è materia contrattuale.

In fase di conversione in legge del decreto lo Snals-Confsal proporrà innovazioni, integrazioni, modifiche e cancellazioni per cui la versione definitiva potrà essere diversa.

Il nostro appello ai tecnici, ai politici, ai legislatori è così sintetizzabile:

incrementare gli organici dei docenti ed Ata e ridurre gli alunni per classe, stabilizzare il precariato (docenti, personale ATA, facenti funzione DSGA), rispettare i ruoli della contrattazione, per scongiurare qualsiasi tentativo di incrementare l’orario di servizio dei docenti, togliere ogni tipo di vincolo sulla mobilità, garantire sicurezza nelle scuola con la riduzione del numero degli alunni per classe e reperire nuovi spazi.

 

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Cosa c’è nei provvedimenti per la Scuola nel decreto Sostegni bis:

1. Aumenta l’orario di servizio e il carico di lavoro dei docenti (art. 58, co.1, lett a-c)

E’ previsto “che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’obiettivo è obbligare gli insegnanti a svolgere i “corsi di recupero” e le attività concernenti PIA e PAI senza compensi aggiuntivi.

Tentativo maldestro, peraltro già introdotto lo scorso anno (nota 1494 del 26 agosto 2020), ma in aperta violazione delle norme contrattuali vigenti. Non considera, infatti, che il CCNL/2007 prevede che le ore di insegnamento sono dovute “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”. Ma il Ministero ha anticipato l’intenzione di uniformare la data di inizio delle lezioni per l’a.s. 2021/2022, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” è un ritornello stantìo. Comunque i fondi utilizzati per queste attività sono quelli del FIS, non sono né nuovi né ulteriori (ma rispetto a quali altri oneri?) per cui la locuzione appare vuota.

 

2. Ulteriori vincoli per la mobilità docenti (art. 58, co.2 – lett f)

E’ introdotta una misura ancora più penalizzante rispetto alle disposizioni vigenti. Il vincolo di mobilità triennale si applica non soltanto se con la domanda di trasferimento si è soddisfatti in una delle preferenze analitiche espresse (scuola), ma anche se si ottiene il movimento in una qualunque sede della provincia chiesta.

Quanto meno la norma va chiarita ma soprattutto non può essere introdotta con un decreto. La mobilità è oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale (CCNI).

 

3. Piano di reclutamento (art. 59, co. 4-9)

a) Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno su posti vacanti e disponibili da:

  • – GAE;
  • – concorso 2016;
  • – concorso 2018;
  • – concorso straordinario 2020 di per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

Inoltre, il decreto sostegni-bis ha previsto immissioni in ruolo anche per i precari con tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni inseriti nelle GSP di 1^ fascia: al termine delle prime 4 operazioni succitate, i posti ancora vacanti e disponibili sono utilizzati, per il solo a.s. 2021/22, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia delle GPS, sia docenti abilitati (posto comune) sia specializzati (posto di sostegno).

Alla prima fascia GPS in vigenza potranno iscriversi anche coloro che avranno completato il loro percorso di specializzazione sul sostegno entro il prossimo 31 luglio.

Sul ruolo da GPS sono già emerse molte criticità e tanti dubbi da chiarire.

Innanzitutto è un’operazione residuale, in particolare al Sud, dove le graduatorie sono stracolme. Inoltre, sono richieste tre annualità “oltre l’anno in corso” (o sono 3 o sono 4).

E ancora: l’operazione vale solo per il 2021-2022 e non vale per la seconda fascia GPS . Infine, il servizio deve essere stato prestato solo nelle scuole statali e su qualsiasi classe di concorso? Per tutto il piano di reclutamento, nella migliore delle ipotesi si tratta di 85/90.000 posti da coprire. Mancano tutti quei posti di organico di fatto che, in quanto tali, non possono essere disponibili per le immissioni in ruolo. L’unificazione tra OD e OF e la determinazione degli organici secondo nuovi parametri sono alcune delle richieste che lo Snals Confsal ha sempre avanzato.

Comunque occorre attendere le note autorizzative, i numeri dei posti vacanti e disponibili e le indicazioni operative.

 

b) Nuovi concorsi ordinari (art. 59, co 13, lett. d)

Una norma desta particolare preoccupazione: chi non supera un concorso viene escluso dalla partecipazione al concorso successivo per la stessa classe di concorso: “I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove”.

E se un aspirante ha un titolo che gli consente di partecipare ad una sola classe di concorso? La norma è inaccettabile, paradossale e non può non essere cambiata in sede di conversione.

 

4. Assunzioni sulle materie scientifiche (materie STEM) (art. 59, co 14-18)

A020 Fisica – A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A041 Scienze e tecnologie. Informatiche.

In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie per le materie scientifiche già bandite si svolgono anche in deroga alla normativa vigente per le materie.

In pratica si tratta dello svolgimento veloce di concorsi banditi nell’aprile 2020 (con le domande entro il 31 luglio) e ancora fermi al palo. Ma le iscrizioni sono ormai chiuse e non ne sono previste di nuove (nel frattempo altri candidati avranno maturato il diritto a parteciparvi) né sarà possibile cambiare classe di concorso.

Diversamente da quanto previsto per i concorsi ordinari, il candidato che non dovesse superare il concorso “smart” per le materie STEM potrà partecipare alla procedura ordinaria successiva, in  deroga – appunto – al divieto imposto di non partecipare al concorso successivo in caso di mancato superamento.

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Il testo del Decreto Sostegni bis è stato approvato il 20 maggio in Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla GU- serie generale n. 123- come Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021. Adesso dovrà essere discusso, emendato ed approvato in Parlamento.

In fase di conversione in legge del decreto lo Snals Confsal proporrà innovazioni, integrazioni , modifiche e cancellazioni per cui la versione definitiva potrà essere diversa.

 

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

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