Il  Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto a sostegno delle imprese e

per la semplificazione della Pa che contiene  importanti novità anche

per il concorso DS  attualmente in fase di svolgimento.

Nel testo del decreto si prevede infatti che la seconda fase del

corso-concorso DS, già prevista dal bando, sia eliminata:

il concorso si concluderà con la prova orale come in passato e la valutazione dei titoli.

 La formazione  riguarderà  i soli vincitori quando assumeranno servizio.

Non ci saranno, dunque, i due mesi di formazione e i quattro mesi di tirocini,

La modifica, annunciata la scorsa estate dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti,

consentirà di concludere il concorso DS tra maggio e giugno 2019 e di 

nominare i vincitori in tempo utile per il primo

settembre 2019, evitando (questo è l’obiettivo del decreto) un altro anno di reggenze.

news

Concorso DS/ Prova orale : 

Punteggio e modalità di svolgimento

Estratta la lettera per l’inizio

 

 Il Miur in una nota pubblicata sul sito del concorso DS

ha comunicato che  la lettera estratta per l’inizio

della prova orale del concorso DS è  la “M”.

Sullo stesso sito sono stati pubblicati inoltre i quesiti oggetto della prova scritta

che si è tenuta lo scorso 18 ottobre 2018.Tra le tre prove predisposte risultò

estratta la “B”ma sono state  pubblicate anche le prove non estratte (A e C ).

Le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera

sono disposte in ordine casuale.

Ricordiamo che  la prova orale del concorso DS consisterà  in:

  • colloquio che accerti la preparazione professionale del candidato nelle materie di esame;
  •  verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
  •  verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
  •  verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione e una conversazione nella lingua prescelta.

Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale,

la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12.

Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei tre punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua.

La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da  porre ai  singoli candidati per ciascuna delle materie  di  esame.

I  quesiti  saranno  proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

 

 

Si è tenuto, nel pomeriggio del 29 novembre 2018, l’atteso incontro al Miur sul prossimo concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria. In particolare, il Miur ha presentato alle OO.SS. le seguenti tre bozze di decreti ministeriali:

1)  bozza del DM concernente le disposizioni sul concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame ed i relativi programmi;

2)  bozza del DM concernente la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

3)  bozza del DM concernente i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

Nei prossimi giorni i testi saranno trasmessi al CSPI per i prescritti pareri.

Il concorso avrà validità biennale (2020/2021 e 2021/2022) e sarà bandito a livello regionale per un totale di 10.183 posti solo nelle Regioni che presentano una effettiva vacanza e disponibilità di posti nell’organico dell’autonomia e nelle quali le graduatorie di merito del 2016 siano esaurite o non sufficientemente capienti.

Per accedere al concorso sarà necessario il diploma magistrale ed il diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguiti entro l’a.s. 2001/02, ovvero la laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo estero equipollente. Per i posti di insegnamento sul sostegno sarà necessaria la relativa specializzazione.

La bozza di Decreto ministeriale concernente le disposizioni sul concorso prevede che, nel caso in cui il numero dei candidati a livello regionale sia superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, possa esserci una prova preselettiva. A tal riguardo lo Snals ha chiesto di non prevedere prove pre-selettive di accesso. La procedura concorsuale si articolerà in una prova scritta (di 180 minuti e composta da tre quesiti) ed una prova orale.

Per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli lo Snals ha chiesto un adeguato riconoscimento al possesso della laurea in Scienze della formazione primaria (i titoli culturali e professionali saranno valutati fino ad un massimo complessivo di 20 punti) e l’abbassamento del punteggio minimo richiesto per superare sia la prova scritta che quella orale (da 28 punti a 24 punti).

Avverso il bando del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria (Pubblicato sulla G.U. n. 89 del 09.11.2018) l’ufficio legale SNALS propone al momento le azioni di seguito specificate.

La scadenza delle adesioni è il 10.12.2018. Pertanto, entro il 10.12.2018 tutti gli interessati dovranno far pervenire la documentazione presso la Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI (compresa la scheda di adesione e la procura da compilare e scaricare dal sito) e dove potranno ricevere tutte le informazioni utili o il supporto materiale per la compilazione della documentazione da presentare per il ricorso.

I documenti che occorrono sono:

1. la scheda di adesione sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
2. la procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
3. copia domanda cartacea di partecipazione al concorso inviata con racc. a.r. oppure a mezzo pec entro e non oltre il 12 dicembre 2018;
4. copia delle ricevute delle raccomandate oppure delle pec;
5. copia del bonifico per partecipare al concorso;
6. copia del titolo di studio o certificazione;
7. copia ulteriori titoli valutabili;
8. copia documento di riconoscimento;
9. copia dei certificati di servizio (scuola statale o paritaria) o autocertificazione.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i ricorsi non completi di documentazione da consegnare in originale alla Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI.

Per aderire al ricorso e ricevere la documentazione da firmare, cliccare sull’azione di riferimento:

  1. Azione n. 16/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 senza i due anni di servizio statale;
  2. Azione n. 17/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  3. Azione n. 18/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria senza i due anni di servizio statale;
  4. Azione n. 19/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  5. Azione n. 20/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai diplomati magistrale ante 2002 che concludo i 2 anni di servizio dopo la scadenza di presentazione della domanda e nell’a.s. 2018/2019;
  6. Azione n. 21/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – senza servizio svolto;
  7. Azione n. 22/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – con due anni di servizio svolto (nelle scuole statali) nelle classi di concorso PPPP oppure EEEE;
  8. Azione n. 23/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai docenti che hanno svolto i 2 anni di servizio prima degli ultimi otto anni;
  9. Azione n. 24/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera ai fini del punteggio e non previsto nella tabella di valutazione dei titoli per il concorso riservato per la scuola primaria e infanzia;
  10. Azione n. 25/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle scuole comunali per il computo dei due anni utili per l’accesso al concorso riservato 2018 per la scuola dell’infanzia;
  11. Azione n. 26/2018 per l’ammissione al concorso, infanzia e primaria, per color che hanno prestato 24 mesi di servizio in scuola statale in più di due anni di servizio;
  12. Azione n. 27/2018 per l’esclusione del servizio prestato come insegnati di religione di religione cattolica per il computi dei 2 anni utili per l’accesso al concorso per la scuola primaria;
  13. Azione n. 28/2018 per l’esclusione del servizio svolto dai docenti che  hanno computo i 2 anni utili mediante la partecipazione al progetto “diritti a scuola”.

 

Sono state pubblicate dal MIUR le prime FAQ sul Concorso straordinario infanzia e primaria.

E’ probabile che le stesse vengano arricchite da altre FAQ, per cui riportiamo l’indirizzo ufficiale del MIUR ove reperire le informazioni in tempo reale:  http://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-infanzia-primaria/faq

Di seguito elenchiamo le attuali FAQ disponibili:

1) D: Sono una docente in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002, a seguito di provvedimento giurisdizionale, sono stata nominata in ruolo con clausola risolutiva. Usufruisco della riserva di posti di cui alla legge 68 del 1999. Sulla domanda di partecipazione al concorso straordinario posso dichiarare, ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera q), del bando, al pari dei docenti a tempo determinato, il certificato di iscrizione ai centri per l’impiego? R: Sì, in quanto nei casi in cui l’aspirante non possa produrre il certificato di disoccupazione, poichè occupato al momento della presentazione della domanda, potrà comunque dichiarare nella domanda polis, al pari del personale a tempo determinato, la data e la procedura nella quale ha presentato in precedenza, il certificato di disoccupazione.

2) D: Posso partecipare sia per i posti comuni che di sostegno? R: Sì. Fermo restando il possesso dei requisiti (diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o laurea in scienze della formazione primaria, servizio prestato in una scuola statale per due annualità anche non continuative negli ultimi otto anni e ove si concorra per il posto di sostegno, anche diploma di specializzazione), il bando offre un ventaglio di quattro possibili candidature:

  1. posto comune scuola primaria;
  2. posto comune scuola dell’infanzia;
  3. posto sostegno infanzia;
  4. posto sostegno primaria.

Il candidato può presentare domanda per uno o più dei posti su indicati.

3) D: Il Bando prevede il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro. Io vorrei partecipare per diverse tipologie di posto o per la stessa tipologia di posto nei due gradi di scuola considerati. Come devo effettuare il pagamento? R: Il pagamento deve essere effettuato distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più tipologie di posto o ordini di scuola, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna tipologia di posto / ordine di scuola per cui si concorre. È possibile effettuare più pagamenti in un’unica soluzione.

4) D: Il servizio che ho prestato in una scuola dell’infanzia paritaria integra le due annualità, anche non continuative, previste dal bando come requisito di partecipazione? R. No. Il servizio utile ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione è esclusivamente quello svolto presso scuole primarie o dell’infanzia statali, come docente di posto comune o di sostegno, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2010/11 e l’anno scolastico 2017/18.

5) D: Come calcolo l’annualità utile ai fini della partecipazione al concorso? R. L’annualità è tale se il docente ha prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi nello stesso anno scolastico o se ha prestato servizio ininterrottamente dal primo febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia. Si considera valido ai fini del possesso dei requisiti concorsuali anche il servizio prestato in parte su posto di sostegno, in parte su posto comune, purché nello stesso ordine di scuola.

6) D: Che cosa s’intende con l’espressione ‘servizio specifico’? R. Per servizio specifico s’intende il servizio prestato nello stesso ordine di scuola. Pertanto, il candidato che abbia prestato i due anni di servizio su posto comune o su posto di sostegno, ovvero abbia prestato un anno scolastico di servizio su posto comune della scuola primaria e un altro anno scolastico su posto di sostegno sempre della scuola primaria, potrà presentare domanda di partecipazione al concorso in quanto risulta soddisfatto il requisito delle due annualità di servizio specifico. Viceversa, non assolve al requisito richiesto il candidato che abbia maturato le due annualità di servizio parte nella scuola dell’infanzia, parte nella scuola primaria.

7) D: Se invio la domanda in formato cartaceo con raccomandata A/R all’Ufficio Scolastico Regionale della regione dove intendo sostenere la prova o presso la sede centrale del Ministero, la domanda ha lo stesso valore di quella inviata tramite Polis? R. No. L’inoltro telematico della domanda di partecipazione attraverso il sistema informativo POLIS costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale. Come chiarito nel bando, le istanze presentate con modalità diverse non saranno procedibili.

8) D: È valido il servizio prestato in scuole diverse nello stesso anno scolastico? R. Sì, purché il servizio sia stato prestato nello stesso ordine di scuola (solo infanzia / solo primaria).

9) D:È valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08? R. Sì, certo.

10) D: Ho diversi periodi di servizio prestato nello stesso anno scolastico come docente a tempo determinato nella scuola primaria / dell’infanzia. Come devo dichiarare i servizi? R. Nel caso di servizi non di ruolo che si sovrappongono si possono presentare 3 situazioni: – i due servizi coincidono completamente: in questo caso deve essere dichiarato solo uno dei servizi; – un servizio è completamente incluso in un altro: in questo caso deve essere dichiarato il periodo di servizio più ampio; – i due servizi si sovrappongono solo per un periodo: in questo caso deve essere dichiarato un unico periodo di servizio indicando come data di inizio quella del servizio che inizia prima e come data finale quella del servizio che termina dopo.

11) D: Perché nella mail pervenuta da Istanze on line si parla di domanda “inoltrata per convalida”? R. Ferma restando la possibilità di controllo e verifica sul contenuto della domanda prodotta dal candidato da parte dell’USR responsabile della procedura (art. 3 comma 4 del bando), il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso prevede che siano considerati tecnicamente convalidati i titoli (culturali e di servizio) per cui l’aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR. Se ‘sconosciuto’ al sistema, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di abilitazione/specializzazione e di servizio richiesti per partecipare al concorso. Tali dichiarazioni dovranno essere successivamente verificate per la convalida dall’USR responsabile della procedura concorsuale. Le domande trasmesse tramite le Istanze on line del MIUR, pertanto, possono avere i seguenti due stati della domanda:

  • domanda “inoltrata”, se quanto dichiarato dal candidato nell’istanza di partecipazione (titoli di abilitazione / specializzazione/ servizio) già inoltrata, coincidono con i dati del docente già acquisiti al sistema informativo e presenti nella banca dati del Miur (validazione tecnica della domanda, suscettibile di controllo successivo da parte dell’USR responsabile della procedura);
  • domanda “inoltrata per convalida”, qualora questa corrispondenza ‘tecnica’ tra quanto dichiarato dal candidato e i dati presenti a sistema non vi sia. In tal caso, il controllo sarà a cura dell’USR responsabile della procedura (validazione amministrativa da parte dell’USR)

L’ulteriore verifica e validazione da parte dell’USR competente avviene per esempio nei seguenti casi:

  • candidati per il posto di sostegno che conseguano la specializzazione entro il primo dicembre 2018 (candidati inclusi con riserva);
  • candidati per posto comune o di sostegno i cui titoli di accesso non risultano, in tutto o in parte, già acquisiti al sistema informativo e ai quali il sistema abbia chiesto di autocertificarne il possesso tramite la compilazione di sezioni dedicate sul modello di istanza presente su POLIS;
  • candidati per posto comune o di sostegno che siano in attesa del documento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero e per il quale, entro la data termine per l’inoltro della domanda, abbiano prodotto domanda alla Direzione Generale Ordinamenti Scolastici (candidati inclusi con riserva).

12) D:Ho il diploma del liceo socio psicopedagogico conseguito entro l’A.S. 2001/2002. Se posseggo le due annualità di servizio specifico richieste nel bando, posso partecipare al concorso? R. Sì.

13) D:Sono un docente di ruolo in possesso dei requisiti di servizio richiesti. Posso dichiarare il servizio prestato con un’unica data di inizio e di fine? R. No, i sevizi devono essere dichiarati per singolo anno scolastico anche se il servizio di ruolo non si è interrotto.

Tempistica delle operazioni principali da effettuare per la partecipazione al concorso straordinario reclutamento personale docente scuola Infanzia e Primaria

Il MIUR ha pubblicato la nota prot. 49855 del 13 novembre 2018, alla quale sono allegati il DM 17/10/18 e il DDG n. 1546 del 07/11/18, contenente le principali operazioni che dovranno essere attivate e la relativa tempistica:

  1. le domande di partecipazione degli interessati devono essere acquisite, tramite POLIS, dalle ore 9,00 del 12/11/2018 alle ore 23,59 del 12/12/2018;
  2. il 18 dicembre 2018 il Miur provvederà alla pubblicazione (su G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami) dell’eventuale aggregazione territoriale delle procedure relative a ciascuna tipologia di posto comune e di sostegno con numero esiguo di candidati;
  3. successivamente alla data del 18 dicembre 2018 il Miur pubblicherà con nota le date entro le quali , coloro che intendano candidarsi  in qualità di componenti delle commissioni, potranno presentare domanda on-line, tramite POLIS, ad eccezione dei professori universitari, che presenteranno domanda tramite la piattaforma del consorzio CINECA;
  4. entro e non oltre la data del 30 luglio 2019 saranno predisposte le graduatorie di merito straordinarie regionali, necessarie per permettere ai candidati, inseriti in posizione utile nella graduatoria, l’assunzione a tempo indeterminato.

Si ricorda che l’istanza potrà essere indirizzata in un’unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato sia abilitato o specializzato; per questo motivo i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno tempestivamente pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali i seguenti dati:

  1. numero di posti del contingente di nomina in ruolo a.s. 2018/2019 che, al termine delle operazioni di nomina, sono risultati non assegnati;
  2. la situazione attuale delle G.a.E. con indicazione del numero di coloro che ancora sono in attesa di nomina;
  3. graduatorie di merito del concorso 2016 con indicazione del numero di coloro che sono ancora in attesa di nomina, ivi inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (elenchi aggiuntivi).

Altre notizie sono già state pubblicate nei seguenti articoli:

 

 

 

 

Rinasce la speranza  per il futuro professionale dei diplomati magistrali .

Andiamo con ordine.

Il Miur, sabato scorso, aveva reso pubbliche le date del concorso-sanatoria:

(iscrizioni dal 12 novembre al 12 dicembre, 10.183 posti da assegnare con un esame orale ).

Ieri il Consiglio di Stato ha emesso una nuova ordinanza che sconvolge tutti

gli assetti sulla questione e mette in discussione lo stesso concorso straordinario,

ipotizzato per l’inizio del 2019.

Il Consiglio di Stato attraverso il presidente di sezione Sergio Santoro e quattro

consiglieri ha sospeso la precedente decisione della Terza sezione

del Tribunale amministrativo del Lazio che non aveva ammesso alle Gae

i diplomati magistrali con titolo ottenuto entro l’anno scolastico 2001-2002.

Accettando il ricorso dell’avvocato del sindacato Snals, Romeo Brunetti,

il giudice Santoro ha scelto di rinviare la decisione finale

a un nuovo pronunciamento a sezioni unificate, la famosa plenaria

che in precedenza –su altra istanza – aveva già giudicato il diploma magistrale

titolo non abilitante per ottenere il ruolo in cattedra. Quindi tutto da rifare.
Per ora i 202 ricorrenti potranno essere immessi in graduatoria “a partire dalla

data in cui hanno fatto ricorso”.

L’effetto sui firmatari si estenderà “erga omnes” a una platea di almeno

55-60 mila diplomate.

Ma la Plenaria potrebbe allargare ulteriormente i numeri a tutti i diplomati

pre-2011.

Di fatto, questa nuova sentenza del Consiglio di Stato, mette in discussione

la decisione presa dallo stesso organo giudicante in Plenaria a novembre 2017:

sarà quindi necessario attendere un periodo di otto-dieci mesi per conoscere

il destino dei diplomati magistrali.

“Serve l’esigenza di una rimeditazione sul punto di diritto affermato”, si legge

nel nuovo dispositivo del consiglio di stato

Il Miur per ora non ha reagito alla nuova sentenza.

Ha due strade davanti a se:

rallentare il percorso del bando straordinario, allargando il numero dei sanati,

oppure procedere attendendo le due sentenze sulla scuola del 2019:

la nuova Plenaria del Consiglio di Stato e, quella della Corte costituzionale.

Le segreterie territoriali dello snals sono a disposizione degli iscritti per ulteriori

chiarimenti legati alle singole situazioni.

 

Concorso straordinario scuola dell’infanzia e primaria

Pubblichiamo una scheda riepilogativa elaborata dalla nostra segreteria per fare il punto sullo stato attuale della annunciata procedura concorsuale .

 

 

Normativa di riferimento ·         D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96

·         D.M. 17 ottobre 2018

Il concorso ·         Sarà bandito dal Direttore generale per il personale scolastico (si è in attesa del bando che sarà adottato a giorni) in ciascuna regione e si articola in una prova orale non selettiva e nella valutazione dei titoli.
Chi può partecipare ·         Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti titoli:

·    abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione conseguito entro il 2001/2002 (anche titoli conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia);

·    due annualità di servizio specifico rispettivamente nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuativi, svolto presso le istituzioni scolastiche statali, nel corso degli ultimi otto anni, sia su posto comune che di sostegno.

·         Per il concorso su sostegno è richiesta la specializzazione (anche titoli conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia). Sono ammessi con riserva coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018.

Presentazione dell’istanza ·         L’istanza può essere presentata in un’unica regione, anche per più procedure contemporaneamente (es. infanzia e primaria, posto comune o sostegno).

·         Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza.

·         La domanda va presentata on line tramite l’apposita procedura telematica che sarà disponibile sul portale Polis del sito internet del MIUR.

I termini per la presentazione delle domande ·         Il termine per la presentazione delle domande sarà stabilito dal bando.

·         Si presume che le domande vanno presentate dal 5 novembre 2018 alle ore 23,59 del 5 dicembre 2018.

Contributo di segreteria ·         Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna procedura per cui si concorre.

·         Le modalità saranno stabilite dal bando.

 

 

 

La prova orale ·         La procedura prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

·         La prova orale ha la durata massima complessiva di 30 minuti e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

·         La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera.

·         La prova orale per i posti di sostegno valuta le competenze del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità, la definizione di ambienti di apprendimento, la progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Accertamento delle conoscenze linguistiche sia per i posti comuni che di sostegno ·         Per la scuola dell’infanzia viene valutata l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco di almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

·         Per la scuola primaria, al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Valutazione della prova orale ·         Per la valutazione della prova orale la commissione si avvale di una griglia nazionale di valutazione (unica per tutte le commissioni).
Punteggi ·         Per la valutazione della prova orale sono attribuiti al massimo 30 punti.

·         Per i titoli culturali (titolo di accesso, titoli professionali, culturali e pubblicazioni) sono attribuiti al massimo 20 punti.

·         Per il servizio di insegnamento specifico sia su posto comune che sul sostegno svolto presso scuole statali o paritarie vengono attribuiti 5 punti per ciascun anno scolastico per un massimo di 50 punti.

·         Il servizio su posto comune viene valutato anche nella procedura concorsuale relativa ai posti sul sostegno e viceversa.

In attesa dell’imminente uscita del bando per il concorso straordinario primaria ed infanzia e su cui si è avviato il confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS., lo Snals evidenzia perplessità sulla esclusione dalla partecipazione al concorso straordinario dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e che sarà fonte di un complesso contenzioso.

Il Bando di prossima pubblicazione non prevede la valutazione come servizio di ammissione al concorso straordinario il servizio delle scuole paritarie. Infatti molti docenti della scuola dell’infanzia e primaria non potranno presentare domanda di ammissione al concorso straordinario benché muniti del titolo abilitante ma non in possesso delle due annualità di servizio presso scuola statale come da disposizione normativa contenuta nell’art. 4 comma 1 quinquies lettera a) della L. 96/2018 di conversione e modificazione del Decreto Dignità. Inoltre i docenti, tra quelli sopra citati, che dopo la sentenza di merito, avranno trasformato il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato per motivi di continuità didattica ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 96/210188, subiranno un ulteriore danno poiché non solo saranno licenziati ma non potranno avere più la chance della partecipazione al concorso straordinario. Stando così le cose la preoccupazione maggiore per lo Snals è quella che all’uscita del bando ci saranno molti ricorsi e gli uffici legali dovranno affrontare la complessità della motivazione: per quanto sia vero che il bando sarà pubblicato in osservanza di una legge ordinaria dello Stato è altrettanto vero che la stessa legge presenta elementi di incostituzionalità.

La normativa di riferimento LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 , articolo 4, c.1-quinquies: Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purchè i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. (art 11, c. 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124: Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.)

COSTITUZIONE Articolo 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

LEGGE 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.

Nota n. 41693 del 21-09-2018: chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT

Il MIUR ha inviato la nota prot. 41693 del 21-09-2018 avente per oggetto: “Percorso annuale FIT di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017” con la quale fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT, che era stata presentata alle OO.SS. nell’incontro del 20 settembre 2018.

Nel suddetto incontro, la parte pubblica, rappresentata dal dott. D’Amico, ha illustrato la bozza della predetta Circolare, di cui all’art.17 comma 5 del Dlgs.59/2017 che fornisce alcuni chiarimenti sulle attività e sulle modalità di svolgimento del percorso annuale FIT.

Lo Snals e le altre OO.SS. presenti hanno chiesto all’amministrazione di specificare che le 24 ore attività di osservazione a cura del tutor non possono essere tutte in classe perché l’onere per il docente tutor diventerebbe troppo pesante.  Ha chiesto infatti di specificare che tali ore devono riguardare tutte le attività di osservazione del tutor.

Inoltre è stato chiesto di specificare meglio le tutele previste considerando anche i casi di gravi malattie anziché soltanto di “gravi patologie” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di servizio (180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui 120 di attività didattica).