La consulenza in presenza nella sede provinciale di Bari e nelle sedi territoriali

è sospesa nei giorni 22-23-24 aprile 2025 . Riprenderà alle 15.30 di lunedì 28 aprile.

Si ricorda che per  la consulenza, riservata agli iscritti al sindacato,

va  inviata una richiesta  scritta a mezzo mail all’indirizzo

                                                                        info@snalsbari.it

a cui verrà dato sollecito riscontro.

Grazie per la collaborazione.

 

 

“Un disastro annunciato. Il taglio all’organico del personale docente a livello nazionale e regionale non è certo una breaking news e non capisco perché ci si scandalizzi ora, che i dati sono divenuti definitivi e sono stati ufficializzati dagli Uffici Scolastici Regionali, mentre è passata quasi nel silenzio generale la Legge di Bilancio, che già conteneva in nuce tutte le premesse dell’emergenza occupazionale con cui dovremo fare i conti. Invito i colleghi degli altri sindacati a far fronte comune e ad una maggiore compattezza quando, a livello centrale, si minano le basi per il buon funzionamento della scuola pubblica italiana.” Così il segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, all’indomani dell’incontro in cui Giuseppe Silipo, direttore dell’USR Puglia, durante il quale ha comunicato ai sindacati i numeri della riduzione organici docenti delle scuole pugliesi per l’anno scolastico 2025-26.

Complessivamente, in Puglia, spariranno 598 cattedre, che sono altrettanti posti di lavoro: 157 nella provincia di Bari 157, 72 nella BAT, 60 a Brindisi, 99 a Taranto, 104 a Foggia e 106 a Lecce.

“Con un facile automatismo (meno alunni e, dunque, meno docenti) il Governo risponde così al vertiginoso calo delle iscrizioni registrato da qualche anno a questa parte. – spiega il sindacalista – La denatalità diventa fenomeno chiave per giustificarne uno ancora più rovinoso: la disoccupazione nel comparto scuola. Troppo complicato pensare ad un’analisi di sistema che preveda anche misure di Welfare per incentivare le nascite. Troppo complicato chiedersi se sia corretto mettere in piedi procedure concorsuali in questo scenario.  Troppo complicato anche ipotizzare che, visto che ci sono meno alunni, si potrebbero eliminare le cosiddette “classi pollaio” e puntare sulla qualità della didattica invece di ridurre i livelli occupazionali.”

“Certo, – continua –  a livello ministeriale è più semplice ragionare in termini algebrico-numerici piuttosto che qualitativi. Così si risparmia tempo e denaro. Altra assurdità: secondo quanto prospettato nell’incontro di ieri, nel caso in cui la scuola abbia il tempo pieno ma carenza di organico, si potrà destinare al tempo pieno i docenti del potenziamento. Peccato che l’organico di potenziamento doveva servire come strumento di supporto per contrastare la dispersione scolastica. I docenti del potenziamento non possono e non devono essere utilizzati come tappabuchi.  Il tempo pieno va gestito con risorse umane ad hoc.”

Infine, un passaggio sull’ aumento dei posti di ruolo destinati ai docenti di sostegno, comunicato sempre nella riunione di ieri. “Cosa buona e giusta “, – secondo Masciale – ma insufficiente nella misura. Gli alunni con disabilità sono in aumento. Per tutti, ma soprattutto per loro, la continuità didattica è fondamentale per il buon esito degli studi. Questo l’Amministrazione lo ha recepito in maniera totalmente sbagliata, dando carico alle famiglie di chiedere la conferma del docente di sostegno nei successivi anni scolastici. La soluzione è più semplice: aumentare in organico i posti di sostegno fino a coprire il numero dei posti dati ogni anno in deroga. Ma anche questo costa, perché un docente a tempo indeterminato costituisce voce fissa nel bilancio dello Stato. Così si punta sui precari. Non è questa la scuola che piace allo Snals/Confsal

La Maturità si avvicina, e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi 31 marzo  la consueta ordinanza che stabilisce come si svolgerà l’esame di Stato di quest’anno.

Il calendario delle prove d’esame per l’anno scolastico 2024/2025

Prima prova scritta -italiano: mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 8:30 (durata della prova sei ore);

Seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 19 giugno 2025. La durata della seconda prova varia da indirizzo a indirizzo;

Terza prova scritta: mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore 8:30. Questa  prova si effettua negli istituti  dove sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

Prove suppletive

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 2 luglio 2025, dalle ore 8:30;

La seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 3 luglio 2025, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni;

La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 8 luglio 2025, dalle ore 8:30.

“Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato. In tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive”.

Pcto requisito d’ammissione all’esame

Lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto, ex alternanza scuola-lavoro) torna ad essere un requisito per l’ammissione all’esame di Stato. Tale  requisito che era stato sospeso durante gli anni del Covid fino alla Maturità 2024 compresa. Per i candidati esterni, le attività assimilabili ai Pcto “sono accertate e valutate dal consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria”.

 

Voto in condotta e Maturità: grandi  novità

Il voto in condotta diventa criterio di accesso all’esame di Maturità. In attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024,  l’ordinanza prevede: “qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’esame di Stato. Se invece la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali”.

Quindi  chi ha meno di 6 in comportamento non è ammesso alla Maturità. Chi invece ha 6 in condotta è ammesso all’esame ma deve discutere un elaborato in tema di “cittadinanza attiva e solidale” durante la prova orale.

“La definizione dell’argomento oggetto dell’elaborato – riporta  l’ordinanza del ministero – sarà effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso”.

Infine, la valutazione della condotta inciderà anche sui crediti per l’ammissione all’esame di Stato. Infatti “il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi”.

Questo significa che  per ottenere il punteggio massimo nel credito scolastico, gli studenti devono avere un voto di comportamento di almeno 9 su 10. Quindi, se uno studente ha buoni voti nelle materie, ma il suo comportamento  è  sotto il  9, non potrà ricevere il punteggio più alto per il credito scolastico (15 per il quinto anno).

La valutazione dell’esame di Maturità 2025

La valutazione complessiva per l’acquisizione del diploma si basa sul punteggio ottenuto nelle prove e sui crediti formativi maturati dagli studenti negli ultimi tre anni di studio. Il voto finale della Maturità si misura in centesimi. Ogni candidato potrà ottenere fino a:

40 punti di credito scolastico (12 durante nel terzo anno, 13 nel quarto e 15 nel quinto);

20 punti per ciascuna delle due prove scritte;

20 punti per l’orale;

5 punti extra se si dimostra particolarmente meritevole, ovvero se ha conseguito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 50 punti.

Il voto massimo che ogni maturando potrà ottenere per l’acquisizione del diploma è 100/100, con la possibilità di ricevere la menzione di lode. Per superare l’esame di Stato, gli studenti dovranno raggiungere almeno 60/100.

 

Il MIM ha pubblicato la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025. Le domande dei presidenti e commissari esterni possono essere presentate dal 25 marzo al 9 aprile.

Anche quest’anno le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

Le domande si presentano su Polis Istanze online compilando il modello ES-1.

 

Chi è obbligato a presentare domanda in qualità di presidente

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, devono presentare istanza di nomina in qualità di presidente:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Chi può presentare domanda in qualità di presidente

Possono presentare domanda in qualità di presidente di commissione:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni

i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni

i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate:

 

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;

i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri ordini di scuola

Chi deve presentare domanda in qualità di commissario esterno

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Chi può presentare domanda in qualità di commissario esterno

Possono presentare domanda, dunque non sono obbligati, in qualità di commissari esterni:

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;

i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d. della nota:

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;

i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;

i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

 

personale ata

 

Ieri 19 marzo  è proseguito al MIM l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS.  per l’informazione in merito a:

1)            Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni del personale ATA della scuola, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1 comma 828 (riduzione di n. 2.174 unità di personale);

2)            Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quinquies, del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

Per l’Amministrazione sono  state presenti la Dott.ssa Palermo e la Dott.ssa Calvosa.

Con riferimento al punto 1, l’Amministrazione, pur prendendo atto della netta contrarietà dello SNALS-CONFSAL e delle altre OO.SS., ritiene chiusa l’informativa in quanto si tratta di una norma applicativa dell’art. 1 comma 828 della legge di Bilancio 2025, che prevede con decorrenza dall’anno scolastico 2026/27, la riduzione di n. 2.174 unità di personale ATA. La riduzione riguarderà il profilo professionale di Collaboratore Scolastico è sarà applicata alle scuole del secondo ciclo (Licei, Istituti Tecnici e Professionali).

Con riferimento al punto 2, viene avanzata dalle OO.SS. presenti, la proposta di impiegare le risorse disponibili (€ 36.900.000,00) per consentire la progressione dal profilo di Collaboratore Scolastico ad Operatore Scolastico a n. 42.114 unità di personale e da Assistente Amministrativo a Funzionario a circa 1.000 unità di personale.

Per quanto riguarda l’Operatore Scolastico verrà garantita n. 1 figura per ogni plesso dell’istituzione scolastica.

Lo SNALS-CONFSAL, unitamente alle altre OO.SS., ha chiesto di avviare il prima possibile le procedure necessarie per le progressioni di qualifica.

Per la prossima settimana è previsto un altro incontro per la stesura definitiva.

 

Il MIM ha trasmesso il prospetto del numero dei candidati – suddivisi per regione – che risultano aver superato la prova scritta per la scuola dell’Infanzia e Primaria e che hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100, specificando che non si tratta di ammissioni alla prova orale che, come noto, sono determinate nel numero massimo del triplo dei posti messi a bando, con tutti i pari punti dell’ultimo.

Le ammissioni all’orale (in termini numerici) saranno pubblicate dai singoli UUSSRR responsabili della singola procedura, distintamente per tipologia di posto/regione gestita; ogni candidato ammesso all’orale avrà anche la comunicazione sulla propria area riservata della piattaforma concorsi..

Complessivamente:  32.077 aspiranti docenti hanno superato la soglia minima di 70/100, rappresentando una percentuale alta rispetto alle domande presentate.Nel dettaglio : per la scuola dell’infanzia su posto comune hanno ottenuto il punteggio minimo 10.286 candidati (56,7% delle domande) a fronte di 802 posti disponibili, mentre per il sostegno sono 1.031 gli aspiranti promossi (47,8%) per 302 cattedre. Nella scuola primaria, i numeri mostrano 17.209 candidati idonei su posto comune (61,8%) per 3.140 posti, e 3.551 sul sostegno (55,1%) per coprire 4.111 posizioni.

Ammissione alla prova orale

Il superamento della prova scritta non equivale automaticamente all’ammissione all’orale. La procedura concorsuale prevede, infatti, che accedano alla fase successiva un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso in ciascuna regione. Il meccanismo garantisce, comunque, che tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo classificato tra gli ammissibili possano partecipare alla prova orale.

Infanzia posto comune

Per la scuola dell’infanzia su posto comune, 10.286 candidati hanno superato la prova scritta (56,7% delle 18.139 domande) per 802 posti disponibili.

Nel dettaglio i dati regionali per la scuola dell’infanzia su posto comune:

La Lombardia presenta il maggior numero di posti disponibili (274) con 1.603 candidati che hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di circa 5,8 aspiranti per ogni cattedra. Particolarmente critica la situazione nel Lazio, dove a fronte di soli 26 posti si registrano ben 1.486 candidati idonei, con un rapporto di 57 aspiranti per posto.  In Puglia la competizione è elevata: 1.202 candidati per 100 posti (12 candidati per posto). Le regioni con il minor numero di posti sono Sardegna (2) e Molise (6), mentre l’Emilia Romagna mostra un’alta percentuale di superamento della prova (65,5%) con 983 candidati idonei su 1.500 domande presentate.

Primaria posto comune

Nel settore della primaria su posto comune, 17.209 candidati hanno superato la prova scritta (61,8% delle 27.846 domande) per 3.140 posti disponibili

Nel dettaglio: la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di posti disponibili (945), seguita dal Veneto (593). Nonostante l’elevata disponibilità, la competizione rimane significativa con 2.488 candidati idonei in Lombardia (2,6 per posto) e 1.425 nel Veneto (2,4 per posto). Il Lazio presenta  una situazione critica con 2.696 candidati che hanno superato la prova a fronte di 282 posti (9,5 candidati per posto). L’Emilia Romagna registra la più alta percentuale di superamento della prova (69,9%) con 1.639 candidati idonei su 2.345 domande. Il Molise si conferma la regione con il minor numero di posti disponibili (2), mentre la Basilicata mostra la percentuale più bassa di superamento della prova (50,9%).

Sostegno infanzia

Su 302 posti disponibili a livello nazionale per sostegno per scuola dell’infanzia, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta (47,8% delle 2.158 domande presentate).

Nel dettaglio:  il Piemonte presenta la situazione più critica con 108 posti disponibili ma solo 4 candidati idonei (3,7% di copertura). Anche la Lombardia mostra una forte carenza con 142 posti e 35 candidati idonei (24,6% di copertura). La Sicilia, pur gestendo le procedure per altre regioni, registra il maggior numero di candidati idonei (267) a fronte di soli 4 posti. La Calabria è la regione con la più alta percentuale di superamento della prova (54,5%) con 84 idonei su 154 domande. In totale, per 302 posti disponibili, 1.031 candidati hanno superato la prova scritta, creando un rapporto di 3,4 aspiranti per posto, ma con una distribuzione estremamente disomogenea tra le regioni.

Sostegno primaria

A fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta (55,1% delle 6.439 domande).

La Lombardia offre il maggior numero di posti (2.036) ma ha solo 87 candidati idonei, coprendo appena il 4,3% del fabbisogno. Situazione analoga in Veneto (675 posti e 27 idonei), Piemonte (689 posti e 26 idonei) e Liguria (215 posti e 10 idonei). L’unica regione con un numero di candidati superiore ai posti disponibili è il Lazio (538 idonei per 44 posti). La Puglia mostra la percentuale più alta di candidati che hanno superato la prova (57%) con 603 idonei su 1.057 domande. Complessivamente, a fronte di 4.111 posti disponibili, solo 3.551 candidati hanno superato la prova scritta. Forse è da rivedere il sistema di reclutamento

Il MAECI ha comunicato che, in data 4 marzo 2025, saranno pubblicate sulla G.U. le
procedure di selezione del personale scolastico da destinare all’estero nel 2025. Sarà nostra
cura, rendere reperibile, nel sito Snalsbari  la succitata
pubblicazione.

 

Attenzione: le date dovranno essere confermate dall’ordinanza.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attesa della pubblicazione dell’OM che disciplinerà le operazioni, ha pubblicato sul sito ufficiale, le tempistiche relative alla presentazione delle domande.

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:

Personale docente

La domanda va presentata dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

 

Insegnanti di religione cattolica

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto