COSA SAPPIAMO AD OGGI

L’anno scolastico 2022/23 è stato quello dell’arrivo del docente di educazione motoria nelle classi quinte delle scuole elementari. Sono circa 25 mila le classi interessate, per un totale stimato di 2.200 docenti coinvolti. Dall’anno prossimo si allargherà la novità anche alle classi quarte.

Peccato che il tutto sia cominciato all’insegna della confusione, con un bando per l’assunzione dei docenti costantemente rimandato.

Per assegnare le supplenze si è dunque ricorso a coloro che erano iscritti in graduatoria GPS nelle classi di concorso A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

 

Il capo dipartimento del Miur Stefano Versari, intervenendo ad un webinar  aveva spiegato il vero motivo della mancata pubblicazione del bando: i posti assegnati sarebbero stati pochissimi.

Siccome nella primaria non esistono spezzoni di cattedre esterne all’istituzione scolastica, il numero di posti interi per l’educazione motoria alla primaria per il 2022-23 è stato di 13. Lo scenario cambierà il prossimo anno perché entreranno le quarte classi e c’è la stima stima di oltre 1.600 posti interi. Il concorso è stato approvato in Legge di Bilancio 2022 per “promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo“.

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha pubblicato il DPCM firmato dai ministri Paolo Zangrillo e Giancarlo Giorgetti che autorizza la procedura di reclutamento per 1740 posti di docente di educazione motoria per l’anno scolastico 2023-24.

 

Chi può partecipare al concorso

E’ necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli

 

laurea magistrale LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»

laurea magistrale classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport

laurea magistrale nella classe di concorso LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233: laurea 53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 75/S Scienze e tecnica dello sport; 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative

Necessari i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017

Saranno accettati anche titoli analoghi esteri riconosciuti dalla normativa vigente in Italia, e titoli di studio equiparabili a queste lauree magistrali secondo il D.M. del luglio 2009.

Le prove

Prevista una prova scritta computer base composta da cinquanta quesiti:

quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato

cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

La durata della prova è pari a 100 minuti. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. Ogni risposta esatta vale 2 punti, per considerarsi superato lo scritto occorrerà ottenere 70 su 100.

La successiva valutazione dei titoli servirà a  stabilire il punteggio nella graduatoria finale.

Prova orale

Nell’orale il candidato dovrà progettare e illustrare un’attività didattica,

La prova orale valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Ha una durata massima complessiva di 30 minuti.

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

I titoli accademici possono invece portare ad un massimo di 50 punti.

Le graduatorie finali

Al termine del concorso vengono stilate le graduatorie di merito regionale.

Vi entreranno  a far parte solo i vincitori, cioè coloro che avranno accesso ai posti messi a disposizione dal concorso.

Coloro che supereranno i punteggi minimi previsti senza rientrare in graduatoria, otterranno comunque l’abilitazione all’insegnamento, qualora ne siano sprovvisti.

 

 

 

Si comunica che  gli uffici Snals di Bari e delle sedi territoriali della provincia di Bari a partire dal  1 luglio osserveranno il seguente orario estivo di apertura :  dal lunedi al giovedi dalle 15.30 alle 18.30 .

Per urgenze si invita ad inviare una mail all’indirizzo: info@snalsbari.it.

Sarà dato pronto riscontro.

Grazie per  l’attenzione e la collaborazione

 

È stata firmata oggi l’Intesa tra le Organizzazioni sindacali ed il MIM che proroga per la mobilità annuale per il 23/24 quanto previsto dal CCNI dell’8 luglio 2020.

L’intesa permetterà l’assegnazione provvisoria anche ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria art. 59, comma 4, della procedura straordinaria art. 59, comma 9 bis e della procedura straordinaria art. 5 ter, che, dopo il periodo di prova, saranno assunti con contratto a tempo indeterminato dal prossimo anno scolastico 2023/2024.

L’Intesa stabilisce anche che in sede di contrattazione regionale possano essere previste specifiche disposizioni per i territori colpiti da terremoti o alluvioni.

Il testo sarà trasmesso agli uffici territoriali insieme ad una nota con i termini per la presentazione delle domande. In merito, la proposta del MIM prevede un periodo dal 15 giugno al 4 luglio.

La delegazione dello Snals-Confsal ha chiesto di posticipare le date e di prevedere termini diversi per le istanze dei docenti e degli ATA. L’Amministratore si è riservata di decidere.

I docenti sopra indicati presenteranno le domande in formato cartaceo, poiché non ancora inseriti come docenti di ruolo nel sistema POLIS. Il modello di domanda da utilizzare sarà pubblicato sul sito del Ministero. Anche gli IRC, il personale educativo ed il personale ATA produrranno le domande in formato cartaceo.

Non appena disponibili, pubblicheremo il testo dell’Intesa e la Nota con le date di presentazione delle domande.

 

personale ata

 

Nei giorni scorsi con nota prot.   n .  AOODGPER 33473 dell ’ 8 giugno   2023 ,

il MIM   ha  fornito  indicazioni per  le  proroghe relative  ai contratti  di supplenza

del  personale  ATA,  richiamando le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento

supplenze  del  personale  ATA,  nonché le  istruzioni    impartite con  nota

prot.  8556 del  10  giugno  2009 prot.n. 8556     , reiterata negli anni successivi  .

In  particolare    , si  evidenzia  che le  proroghe  devono essere  richieste  dai  dirigenti

scolastici   nei casi di effettiva necessità   e   qualora non fosse  possibile  assicurare

l’effettivo  svolgimento  dei  servizi  di  istituto  mediante  l’impiego  di personale

a tempo indeterminato e di personale supplente annuale .

Analogamente a quanto operato negli anni precedenti,

la proroga del contratto da parte

del dirigente scolastico , per il periodo strettamente necessario, è subordinata

all’autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale  territorialmente competente.

Pertanto,  il  dirigente  scolastico  interessato   alla  proroga  dovrà  inoltrare motivata

richiesta  all’Ufficio  scolastico   territorialmente   competente  ,

che   disporrà   le   modalità   e

la tempistica di acquisizione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che        possano pregiudicare  l’effettivo  svolgimento  dei  servizi  di  istituto  con  riflessi  sull’ordinato  avvio  dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).

🗣️⭕AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI⭕🗣️
Cari amici, si ricorda ai docenti della scuola dell’infanzia con contratto al 31.05.2023 che la domanda Naspi va inoltrata entro 08.06.2023

Per prenotare un appuntamento inviare una mail a c.seccia@snalsbari.it indicando nome, cognome, data di nascita e numero di telefono, verrete ricontattati non appena possibile.

Nella prima parte dell’allegato trovate i documenti da inviare via mail a c.seccia@snalsbari.it, nella seconda parte dell’allegato occorre rispondere alle domandine ed inoltrare lo stesso via mail

DOCUMENTI NECESSARI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA DI
DISOCCUPAZIONE ALL’INPS:
• DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
• TESSERA SANITARIA
• TUTTI I CEDOLINI (BUSTE PAGA)
• TUTTI I CONTRATTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (OD IN
ALTERNATIVA TUTTI CONTRATTI PER I QUALI NON E’ MAI STATA
CHIESTA LA DISOCCUPAZIONE)
• INDICARE SEDE DI RESIDENZA SE DIVERSA DA QUELLA INDICATA NEL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
• CODICE IBAN INTESTATO O COINTESTATO CON IL RICHIEDENTE
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:
• Qualifica professionale:
• Data cessazione ultimo rapporto di lavoro:
• n. di telefono ed indirizzo e-mail:
• Ha percepito indennità di mancato preavviso?
• Ha svolto periodi di lavoro all’estero?
• E’ titolare di assegno di invalidità?
• E’ stato licenziato per superamento del periodo di comporto di malattia?
• E’ stato licenziato?
• E’ scaduto il contratto?
• E’ in malattia/ricoverato?
• E’ titolare di pensione concessa da ente diverso da INPS? Se si indicare ente
• Ha diritto ad assegno nucleo familiare? Se si compilare modello INPS SR32
• Svolge attività di lavoro autonomo?
• Svolge attività lavorativa in forma parasubordinata?
• Svolge altra attività lavorativa subordinata?
• Svolge attività di lavoro occasionale accessorio?
• E’ socio di una società di persone S.a.s o di capitali S.p.A.?
• E’ iscritto ad un Albo professionale o Cassa professionale?
• E’ titolare di partita IVA o codice REA presso il Registro delle Imprese di una Camera di
Commercio?
***Tutti i documenti richiesti devono essere in corso di validità ed in copia fronte retro. Se si
svolgono altri tipi di attività lavorativa occorre dichiarazione dei redditi e data inizio attività

Memo: il corso riservato agli iscritti allo Snals  ha la durata di otto incontri ognuno di due ore pomeridiane dalle 17.00 alle 19.00 secondo il calendario di seguito riportato

 

Calendario
1/ giugno giovedì
5/giugno lunedì
6/giugno martedì
7/giugno mercoledì
8/giugno giovedì
9/giugno venerdì
12/giugno lunedì
13/giugno martedì

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato

il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

IL DECRETO

Decreto-Ministeriale-n.-694-del-30-5-2023

L’ALLEGATO A indica il numero dei posti messi a bando

 

Date prove

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti

gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia

5 luglio 2023: prova scuola primaria

6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado

7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Posti

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061.

La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti

con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni

(comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17).

La misura è stata introdotta di concerto con il MIM (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023).

Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare

un test preselettivo– una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati

dagli stessi atenei con propri bandi.

Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024,

la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto

del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione,

ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi

cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione,

ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione

professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento

e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione,

quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione

i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi

5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria.

 

Accedono tutti i docenti in possesso dei tre anni di servizio?

La norma prevede una percentuale di riserva dei posti che potrebbe aggirarsi

intorno al 20% sul totale, tale riserva deve essere dichiarata con decreto

del ministro dell’università di concerto con il ministro dell’università.

Chi accede al percorso di specializzazione senza test preliminare

Fermo restando che sono ammessi al percorso di specializzazione

un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università,

sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti

previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
  • abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione.

 

Ammessi in soprannumero

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni

previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che,

in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Prova d’accesso

La prova, della durata di due ore, si svolge su computer based e consiste

in un test di 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta.

I quesiti sono predisposti dalle università, e sono volti a verificare le competenze dei candidati su:

  • capacità di argomentazione e corretto uso della lingua italiana;
  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • competenze su creatività e pensiero divergente;
  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Prova scritta

La seconda prova consistente in una o più prove scritte o

pratiche a risposta aperta volte a verificare unitamente alla capacità

di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

  • competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
  • competenze su empatia e intelligenza emotiva;
  • competenze su creatività e pensiero divergente;
  • competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova è superata con un punteggio minimodi 21/30; qualora

dovessero essere previste più prove, il voto sarà la risultante

della media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse prove.

Prova orale

La prova orale prevede un colloquio su quanto appreso durante

il corso facendo espresso riferimento alle esperienze formative

effettuate durante il corso. Di norma gli argomenti sono gli stessi

affrontati nella prova scritta.

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

 

 

In attesa di comunicazioni ufficiali  sul tfa sostegno 2023 i rumors sull’argomento

si rincorrono per i corridoi del ministero,le sedi dei sindacati, le redazioni dei giornali

specializzati , i siti web  che si occupano di scuola.

Quelli che pubblichiamo qui sembrano molto attendibili ma ribadiamo

non sono ancora ufficiali ma semplici voci di corridoio  che rendiamo noti

per spirito di servizio e dovere di cronaca

La spasmodica attesa di sapere quando usciranno i bandi per l’iscrizione alle prove di

accesso per l’VIII ciclo del TFA Sostegno sembra. stia per finire .

Indiscrezioni fuoriuscite dal Ministero dell’Università e della Ricerca fanno ipotizzare

il seguente calendario riguardante le prove preselettive:

 

4 luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia;

5 luglio 2023 – Scuola Primaria;

6 luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado;

7 luglio 2023 – Scuola Secondaria di II grado;

Naturalmente nulla di ufficiale anche perché non è ancora uscito il Decreto

di ripartizione dei posti e tantomeno sono usciti i bandi delle varie Università.

 

 

Lo SNALS BARI organizza un corso intensivo  in presenza preparatorio

alle prove di accesso al TFA Sostegno per i diversi ordini di scuola :

INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO della

durata di 8 incontri da due ore ciascuno al costo di 80€

Requisiti di partecipazione al TFA sostegno:

Scuola dell’infanzia e primaria :

LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E

EQUIPOLLENTI o diploma magistrale sperimentale pedagogico o linguistico

conseguito entro l’a.s. 2001/02

Scuola secondaria 1^ E 2^ grado:

Laurea magistrale o equivalenti + 24CFU oppure diploma di 2^ livello

dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica,oppure titolo equipollente

ed equiparato,coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione

del concorso + 24cfu.

Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.

Incontro di presentazione del corso e iscrizione:

Martedì 30 maggio 2023 alle ore 17.00 presso l’auditorium della parrocchia

Beata Vergine Immacolata via Abbrescia 92 Bari .

Per ulteriori informazioni : si invita ad inviare mail ai seguenti indirizzi :

info@snalsbari.it oppure dematteis@snalsbari.it

SCHEMA DM SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE E DELLA RELATIVA PROVA FINALE PER L’ACCESSO AI RUOLI DI DIRIGENTE SCOLASTICO – PARERE CSPI

Riportiamo, di seguito, la sintesi del Parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14» (Dirigenti scolastici),  approvato dal CSPI nella seduta plenaria del 16/05/2023.

 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) esprime preoccupazione riguardo a una disposizione normativa che permette un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente scolastico a coloro che hanno presentato un ricorso contro il mancato superamento di una prova del concorso. Il CSPI ritiene che questa disposizione crei un precedente che causerà inevitabilmente futuri contenziosi nelle successive tornate concorsuali. Inoltre, i ricorsi presentati sono stati considerati infondati dalle sentenze definitive a favore dell’Amministrazione. Ciò rende discutibile l’attuazione della normativa e potrebbe portare a ulteriori contenziosi da parte delle categorie escluse dalla procedura. Ad esempio, potrebbero esserci ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e hanno impugnato sia il decreto di non ammissione alla prova orale che la graduatoria finale. Mentre il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, quello contro la graduatoria finale potrebbe essere ancora in corso.

Il CSPI è molto critico sull’eliminazione di alcune materie dalla prova di accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici. Si ritiene che queste materie siano fondamentali per definire un profilo professionale adeguato e che la loro eliminazione sia ingiustificata. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione evidenzia che l’eliminazione di una prova finale nel corso intensivo di formazione renderebbe la frequenza del corso inutile. Inoltre, l’utilizzo di due tipi di prova diversi per l’accesso alla stessa procedura potrebbe generare ulteriori contenziosi.

La scelta amministrativa di non valutare la prova finale nel corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici sembra essere incoerente con quanto stabilito dall’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe”, che prevede la definizione delle modalità di partecipazione al corso e della relativa prova finale. La consegna di una relazione e di un elaborato alla commissione non può essere considerata sufficiente per considerare la prova “sostenuta”. La mancata valutazione della prova finale solleva anche problemi nella definizione della graduatoria finale. Secondo lo schema di decreto in esame, il punteggio finale della procedura dipende unicamente dal punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, escludendo altri fattori. Tuttavia, la prova di accesso varia significativamente tra i partecipanti al concorso. Alcuni devono sostenere solo una prova scritta a risposta chiusa, mentre altri devono affrontare una prova orale. Nonostante le prove siano valutate sulla stessa scala, il processo di valutazione è molto diverso. Il CSPI ritiene fondamentale prevedere una valutazione della prova finale al termine del corso intensivo, che riconosca le competenze acquisite e assegni un punteggio specifico, essenziale per una graduatoria finale corretta ed equa. Tale disposizione è coerente con l’interpretazione della norma e, inoltre, l’art. 17 del D.M. del 3 agosto 2017 prevedeva una valutazione specifica del colloquio finale del corso di formazione dirigenziale. Il CSPI ritiene quindi necessario non solo valutare la prova finale, ma anche far sì che consista in una presentazione orale basata su una relazione sulle attività formative svolte e su un elaborato teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi consegnati alla commissione.

Secondo il CSPI nel perseguire l’obiettivo di garantire un percorso formativo rigoroso, è necessario specificare il massimo percentuale di ore di assenza consentite per ogni modulo. Questa specifica dovrebbe essere adeguatamente motivata. Attualmente, ogni modulo ha una durata di 30 ore, che rappresenta il massimo numero di assenze ammissibili. Secondo lo schema di decreto in questione, le ore di assenza potrebbero anche essere concentrate in un singolo modulo, con conseguenze evidenti sulla formazione relativa a una materia specifica. Tuttavia, tale situazione non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità complessiva del percorso formativo (articolo 8). Pertanto, è importante stabilire e giustificare il limite massimo percentuale di assenze per ogni modulo, al fine di garantire un percorso formativo di qualità.

Il CSPI ritiene inaccettabile la possibilità di svolgere le attività formative in modalità a distanza (articolo 7, comma 2), poiché ciò contrasta con la necessità di assicurare un approccio serio a questa parte della procedura. Inoltre, il CSPI riconosce l’importanza della relazione e dell’interazione attiva con i relatori, il che rende ancora meno condivisibile l’opzione di formazione a distanza.

Il CSPI fa notare inoltre che nello schema di decreto in questione non vi è alcuna menzione riguardo ai termini di validità della graduatoria, come invece specificato chiaramente nell’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe” (scadenza all’anno scolastico 2025/26).

Il CSPI solleva dubbi sulla determinazione del contributo richiesto ai partecipanti e sulle modalità di pagamento dello stesso. Sebbene si comprendano le ragioni dell’Amministrazione, la norma prevede in modo indiscriminato il versamento di un contributo che copra tutte le spese delle attività formative e della procedura selettiva. Non è chiaro perché il contributo sia suddiviso in due pagamenti distinti per i partecipanti alla prova di accesso e coloro che saranno ammessi al corso intensivo di formazione. In particolare, se il numero di candidati ammessi al corso intensivo fosse inferiore rispetto alle previsioni, l’Amministrazione dovrebbe coprire costi non preventivati. Inoltre, non è specificato come sarebbero restituiti i contributi ai candidati non ammessi al corso intensivo. Pertanto, secondo il CSPI, sarebbe più efficace prevedere un unico contributo pagato da tutti i partecipanti al momento della presentazione della domanda di accesso alle prove, in modo che l’Amministrazione abbia la certezza di coprire completamente le spese previste, considerando il numero massimo di potenziali partecipanti.

Considerando le molte e importanti problematiche relative allo schema di decreto, il CSPI ritiene che l’accoglimento completo di tutte le osservazioni e richieste di modifica sia essenziale per poter fornire un parere positivo. Nei confronti del testo attuale dello schema di decreto, il parere è negativo.