Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.
IL MINISTRO
VISTO l’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ed in particolare i commi da 17 a 17-septies,
che stabiliscono, per soggetti inseriti in graduatorie preordinate all’assunzione a tempo indeterminato, una procedura assunzionale per chiamata, volta alla riduzione dei contratti a tempo determinato;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, in particolare l’articolo 11, comma 14;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente,
“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ed in particolare l’articolo 32;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
VISTA la legge 6 agosto 2013, n 97, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” e in particolare l’articolo 7;
VISTO il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera b;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l’articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti,
rispettivamente, norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 29 maggio 2020;
VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 4 giugno 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
a) in merito alla definizione della procedura assunzionale utilizzata nel
testo del decreto, si ritiene di confermare il termine riassuntivo di
“chiamata”, entrato nel lessico comune, ai fini di una maggiore chiarezza rispetto ai destinatari dell’atto. La formulazione contenuta nel decretolegge n. 126 del 2019 è comunque aggiunta tra le definizioni di cui all’articolo 1;
b) di non accogliere la richiesta di modifica dell’articolo 5, esplicitando che l’inserimento negli elenchi, di cui al comma 1 del suddetto articolo, non fa venir meno il diritto dell’interessato, qualora non ottenga l’immissione in ruolo, ad essere chiamato per l’a.s. 2021/22 dalla graduatoria di provenienza, in quanto tautologica;
RESA l’informativa alle organizzazioni sindacali in data 25 maggio 2020;
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti
che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del
Ministro dell’istruzione concernente il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Procedura di chiamata: procedura di immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza;
b) Ministro: Ministro dell’istruzione;
c) Ministero: Ministero dell’istruzione;
d) Decreto legge: decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;
e) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

h) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
i) GAE: le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’articolo l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
j) immissioni in ruolo annuali: le assunzioni a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
Articolo 2
(Destinatari della procedura)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, del Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove
risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento.
4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del Decreto legge.
Articolo 3
(Adempimenti preliminari degli USR)
1. Gli USR provvedono in via preliminare a inserire al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti
rinunciatari ove presenti, nonché gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.
2. Concluse entro i termini prescritti le operazioni annuali di immissione in ruolo, i predetti uffici comunicano, entro i termini previsti con provvedimento del Ministro, i posti rimasti vacanti e
disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti di cui all’articolo 2 di presentare istanza. I predetti posti risultano nella piattaforma di
cui all’articolo 4, comma 1.
3. Nei casi in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, gli uffici accantonano e rendono indisponibili, per la procedura di cui al presente decreto, i posti messi a concorso per
l’anno di riferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-septies del Decreto legge.
4. Gli USR, pubblicate le disponibilità di posti di cui al comma 2, attivano le funzioni per le domande di partecipazione alla procedura secondo le tempistiche indicate nel provvedimento dicui al comma 2.
Articolo 4
(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)
1. Tramite apposita piattaforma ministeriale, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che intendono partecipare alla presente procedura presentano un’unica domanda, con l’indicazione
della regione prescelta. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:

a) scegliere la regione di partecipazione;
b) indicare:
i. la provincia o le province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della regione scelta;
ii. le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura di chiamata;
iii. nel caso di più province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
iv. in caso di un’unica provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
c) indicare la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
3. Il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute, già registrate al sistema informativo ai sensi dell’articolo 3, sono visualizzate e salvate nella base dati dell’istanza.
4. Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni.
5. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 5
(Termini e modalità per le assunzioni a tempo indeterminato)
1. Gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell’anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali,
cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
4. I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in ruolo.
5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
6. Al termine della procedura, gli elenchi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia.
7. Alle immissioni in ruolo di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 17-sexies del Decreto legge. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle
quali l’aspirante sia inserito.
Articolo 6
(Disposizione transitoria)
1. Per l’anno scolastico 2020/2021, i termini di cui all’articolo 5, comma 1, sono eventualmente derogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera b del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
Articolo 7
(Ricorsi)
1. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Articolo 8
(Norme di salvaguardia)
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
Il Ministro
On. dott.ssa Lucia Azzolina

manifesto sciopero 8 giugno 2020

In una lettera aperta agli alunni e genitori, i sindacati scuola, spiegano le ragioni dello sciopero del 8 giugno 2020.

Pubblichiamo in allegato stralcio del verbale n° 82 della riunione tenutasi presso il  Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2020 sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico e vi invitiamo a leggerlo con molta attenzione

2 DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

 

Roma, 29 maggio 2020
Prot. n. 147/2020 flcgil FS/AS-stm
Alla Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Al Ministero dell’Istruzione
Alla Commissione di garanzia sul Diritto allo sciopero
ll.ss.
Oggetto: Proclamazione dello Sciopero della Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca e ai sensi dell’art. 4 dell’allegato al CCNL 1998-2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90.

Le scriventi OO.SS., esperito il tentativo di Conciliazione in data odierna e verificato l’esito negativo, come da Verbale delle parti, proclamano lo SCIOPERO dell’INTERA GIORNATA per lunedì 8 GIUGNO 2020 della Sezione Scuola e dell’Area della Dirigenza
del Comparto istruzione e Ricerca per rivendicare:
• un piano straordinario di investimenti al fine di rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche in presenza, come peraltro si evince dalla lettura del documento del CTS “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” del 28/05/2020 e pertanto richiedono il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio al fine di individuare nuovi investimenti in materia di personale e sostegno dell’offerta formativa, da inserire a partire dal decreto “Rilancio”;
• adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli organici, sia per il personale docente che per il personale Ata, condizioni indispensabili per;
• la riduzione del numero di alunni per classe e consentire un a didattica per gruppi ridotti di alunni. Segnalano, inoltre, episodi inaccettabili di gestione in sede locale degli organici che non sembra tenere conto delle indicazioni riguardanti la necessità di
prevedere una didattica gestita con gruppi classe di ridotta consistenza
• il rispetto rigoroso del tetto massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità
• la piena funzionalità alle segreterie scolastiche, garantendo sorveglianza e rigorosa applicazione delle misure di sicurezza e anti-contagio in tutti i plessi e in ogni singolo piano degli edifici
• Il consolidamento, a regime, della figura dell’assistente tecnico in tutte le scuole del primo ciclo
• la revisione dei parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche,attribuendo DS e DSGA titolari alle istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni e individuando come limite massimo 900 alunni per ogni istituzione scolastica
• L’Assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 attingendo da graduatoria per soli titoli del personale con almeno tre anni di servizio
• il Rinnovo delle graduatorie provinciali con procedura on line entro agosto 2020 al fine di consentire l’accesso all’insegnamento ai nuovi aspiranti ed evitare il ricorso alle cosiddette “messe a disposizione”
• l’emanazione del Bando di un concorso riservato per Dsga riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio sul profilo privi del titolo di studio specifico
Analoghe rivendicazioni vengono rappresentate per quanto concerne la responsabilità della dirigenza scolastica e le problematiche retributive.
Per l’Area della Dirigenza non sono più procrastinabili:
• gli interventi relativi alla responsabilità in materia di sicurezza;
• l’attivazione delle procedure relative alla rilevazione dello stress lavoro correlato dei dirigenti scolastici;
• l’erogazione delle risorse economiche necessarie a compensare il taglio del FUN a partire dall’anno scolastico 2017/18, in applicazione dell’Intesa sottoscritta il 20 dicembre 2019.
Per garantire un funzionamento delle scuole sono inoltre indispensabili specifici investimenti per:
• un piano di formazione di tutto il personale;
• il potenziamento degli strumenti informatici
• assicurare un rinnovo contrattuale che sappia riconoscere le diverse professionalità operanti nel sistema scuola con risorse aggiuntive
• provvedere a incrementare le risorse per il miglioramento dell’offerta formativa
• intervenire in tema di edilizia scolastica se non altro per consentire di lavorare e studiare in edifici sicuri.
Infine, rappresentano la forte contrarietà per la conclusione della vertenza relativa al precariato dei docenti con 36 mesi di servizio ribadendo, ancora una volta, la necessità di interventi per assicurare alle scuole tutti i docenti necessari, attraverso un percorso per
soli titoli che valorizzi l’esperienza e la professionalità come anche la mancata attenzione per un apposito percorso di abilitazione semplificato rivolto a tutto il personale docente, anche già di ruolo. Inaccettabile, inoltre, tenuto conto dell’assoluto bisogno di docenti
specializzati, l’assenza di opportune soluzioni per assicurare l’immediata stabilizzazione del personale di sostegno con il titolo.
FLC CGIL Francesco Sinopoli CISL Scuola Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi SNALS Confsal Elvira Serafini
GILDA Unams Rino Di Meglio

Tavolo di conciliazione: risposte insoddisfacenti da parte del Ministero.
I Sindacati indicono lo sciopero della scuola l’8 giugno.
Per ripartire servono investimenti straordinari, non piccoli aggiustamenti.
Si è svolto oggi in videoconferenza l’incontro col Ministero dell’Istruzione per il tentativo di conciliazione chiesto dai sindacati a seguito della proclamazione dello stato di agitazione. L’incontro, presieduto dal Capo di Gabinetto, Dott. Luigi Fiorentino, ha lasciato del tutto insoddisfatte le organizzazioni sindacali che l’avevano richiesto, rappresentate dai loro segretari generali.
Eccezion fatta per l’aggiornamento delle graduatorie dei supplenti, proposta che aveva già trovato risposta risolutiva nel testo di conversione del Decreto Scuola approvato nei giorni scorsi dal Senato, su tutte le altre questioni esposte nella lettera inviata per il tentativo di conciliazione le Organizzazioni Sindacali hanno dovuto prendere atto della totale assenza di precisi impegni da parte dell’Amministrazione.
In modo particolare, nessuna disponibilità rispetto alla richiesta di un potenziamento degli organici del personale docente e ATA, la cui necessità è resa evidente dai contenuti del documento con cui il Comitato Tecnico Scientifico indica le misure indispensabili per un riavvio in sicurezza delle attività in presenza, fissando parametri di distanziamento che imporranno un’articolazione del lavoro su gruppi ridotti di alunni. Tale documento, nel fornire un dettagliato quadro della situazione di cui si dovrà tenere conto nel programmare la riapertura delle scuole dal prossimo settembre, alla luce di tutte le precauzioni da adottare per prevenire rischi di contagio, ha reso ancor più evidente l’insufficienza delle risorse destinate al sistema d’istruzione per fronteggiare l’emergenza; per consentire di far fronte all’accresciuto fabbisogno di docenti e collaboratori scolastici, oltre che alla necessaria dotazione di materiali igienico sanitari e di DPI per alunni e personale, occorre infatti prevedere un loro sostanzioso incremento. Se davvero si vuol tornare in sicurezza alle attività in presenza, non bastano piccoli aggiustamenti, servono investimenti straordinari.
Ugualmente non accolte, nell’incontro di oggi, tutte le richieste avanzate dai sindacati: garantire il rigoroso rispetto del limite di 20 alunni per classe in caso di presenza di allievi con disabilità, rivedere almeno nella presente emergenza i parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, provvedere alla messa in sicurezza degli edifici, promuovere modifiche normative che sottraggano i Dirigenti Scolastici da responsabilità improprie in merito alla manutenzione degli edifici, incrementare le risorse del FUN per la Dirigenza, prevedere un concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Tutto ciò si aggiunge alla mancata attuazione degli impegni che avrebbero consentito a molti precari con almeno tre anni di servizio una stabilizzazione del rapporto di lavoro già il prossimo settembre, così come non vi è alcuna certezza sulle risorse da destinare al rinnovo del Contratto per il triennio 2019-21.
Dall’esito totalmente negativo del tentativo di conciliazione consegue la decisione dei sindacati di indire lo sciopero di tutto il personale della scuola statale per l’intera giornata di lunedì 8 giugno. È una decisione assunta nella piena consapevolezza del carattere
straordinario della situazione in cui la scuola si trova costretta a operare, in un contesto di generale emergenza per l’intera collettività, nel quale tuttavia sono emersi con ancor più evidenza ritardi e carenze da cui il nostro sistema è afflitto per la mancanza di un adeguato livello di investimento, evidenziato più volte negli ultimi anni nelle indagini e nei confronti internazionali. Proprio per questo si fa oggi ancor più pressante la necessità di ridare a istruzione e formazione la dovuta centralità nelle scelte politiche, perché il superamento dell’attuale emergenza, con un ritorno in piena sicurezza alle attività in presenza, segni anche per il sistema scolastico un momento importante di rinnovamento e di crescita.
È forte il timore per la riapertura delle scuole, mancando ad oggi un progetto chiaro e ben definito sulle modalità con cui tornare all’attività didattica in presenza. Il personale della scuola ha dato in questi mesi una grande prova di responsabilità, senso civico, passione per il proprio lavoro: non possono essere queste le uniche risorse su cui far conto, è il momento che faccia fino in fondo la sua parte chi ha la responsabilità di governare il Paese.
Roma, 29 maggio 2020
Flc CGIL Francesco Sinopoli  CISL Scuola Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi SNALS Confsal Elvira Serafini
GILDA Unams Rino Di Meglio

Verbale di incontro
Con riferimento allo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FGU Gilda Unams con riferimento alla sezione Scuola del comparto e dell’Area della dirigenza dell’Istruzione e ricerca è stato convocato per il giorno 29 maggio 2020, alle ore 12.00, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione l’Organismo di conciliazione a livello nazionale di cui al D.M.127/2000.
Sono presenti
per il Ministero dell’Istruzione:
per le OO.SS.
Flc Cgil Francesco Sinopoli
Cisl Scuola Fsur Maddalena Gissi
Uil Scuola Rua Giuseppe Turi
Snals Confsal Elvira Serafini
FGU Gilda Unams Rino Di Meglio
Le organizzazioni sindacali rappresentano forti preoccupazioni per la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno e per lo stato delle relazioni sindacali. In particolare,
• rivendicano un piano straordinario di investimenti al fine di rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche in presenza, come peraltro si evince dalla lettura del documento del CTS “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” del 28/05/2020 e pertanto richiedono il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio al fine di individuare nuovi investimenti in materia di personale e sostegno dell’offerta formativa, da inserire a partire dal decreto “Rilancio”;
• richiedono adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli organici, sia per il personale docente che per il personale Ata, condizioni indispensabili per;
o Ridurre il numero di alunni per classe e consentire un a didattica per gruppi ridotti di alunni. Segnalano, inoltre, episodi inaccettabili di gestione in sede locale degli organici che non sembra tenere conto delle indicazioni riguardanti la necessità di prevedere una didattica gestita con gruppi classe di ridotta consistenza
o Rispettare rigorosamente il tetto massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità
o Assicurare piena funzionalità alle segreterie scolastiche, garantendo sorveglianza e rigorosa applicazione delle misure di sicurezza e anti-contagio in tutti i plessi e in ogni singolo piano degli edifici
o Consolidare a regime la figura dell’assistente tecnico in tutte le scuole del primo ciclo
o Rivedere i parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, attribuendo DS e DSGA titolari alle istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni e individuando come limite massimo 900 alunni per ogni istituzione scolastica
o Assumere a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 attingendo da graduatoria per soli titoli del personale con almeno tre anni di servizio
o Rinnovare le graduatorie provinciali con procedura on line entro agosto 2020 al fine di consentire l’accesso all’insegnamento ai nuovi aspiranti ed evitare il ricorso alle cosiddette “messe a disposizione”
o Bandire un concorso riservato per Dsga riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio sul profilo
Analoghe preoccupazioni vengono rappresentate per quanto concerne la responsabilità della dirigenza scolastica e le problematiche retributive.
Per l’Area della Dirigenza non sono più procrastinabili:
• gli interventi relativi alla responsabilità in materia di sicurezza;
• l’attivazione delle procedure relative alla rilevazione dello stress lavoro correlato dei dirigenti scolastici;
• l’erogazione delle risorse economiche necessarie a compensare il taglio del FUN a partire dall’anno scolastico 2017/18, in applicazione dell’Intesa sottoscritta il 20 dicembre 2019.
Per garantire un funzionamento delle scuole sono inoltre indispensabili specifici investimento per:
• un piano di formazione di tutto il personale;
• il potenziamento degli strumenti informatici
• assicurare un rinnovo contrattuale che sappia riconoscere le diverse professionalità operanti nel sistema scuola con risorse aggiuntive
• provvedere a incrementare le risorse per il miglioramento dell’offerta formativa
• intervenire in tema di edilizia scolastica se non altro per consentire di lavorare e studiare in edifici sicuri.
Infine, rappresentano la forte amarezza e contrarietà per la conclusione della vertenza relativa al precariato dei docenti con 36 mesi di servizio ribadendo, ancora una volta, la necessità di interventi per assicurare alle scuole tutti i docenti necessari, attraverso un percorso per soli titoli che valorizzi l’esperienza e la professionalità come anche la mancata attenzione per un apposito percorso di abilitazione semplificato rivolto a tutto il personale docente, anche già di ruolo. Inaccettabile, inoltre, tenuto conto dell’assoluto bisogno di docenti specializzati, l’assenza di opportune soluzioni per assicurare l’immediata stabilizzazione del personale di sostegno con il titolo.
L’Amministrazione, nella sua replica con riferimento alle risorse economiche necessarie indica quanto già finanziato per l’edilizia scolastica sia con i provvedimenti già approvati che con quelli in approvazione.
Per quanto concerne le risorse di organico necessarie a garantire il giusto distanziamento sociale previsto dalla attuale normativa ritiene di non poter intervenire causa l’attuale calo demografico che, a detta dell’Amministrazione, verrebbe a provocare fenomeno di surplus di personale.
Per quanto riguarda il riferimento alla questione dei precari ribadisce di osservare la volontà del legislatore senza commentare ulteriormente. In merito al personale facente funzione rinvia a tavoli tecnici con l’ARAN l’individuazione delle possibili soluzioni tenendo conto delle attuali disposizioni di legge.
Le Organizzazioni Sindacali, in replica, osservano come sia indispensabile un preciso impegno politico al fine di rimettere la scuola al centro del progetto del rilancio del Paese sia con opportuni investimenti, che si ritengono, allo stato attuale, fortemente carenti ed assolutamente insufficienti per i bisogni, sia con gli indispensabili incrementi di organici del personale per consentire a tutti gli studenti e le studentesse una serena e fattiva ripresa delle attività didattiche.
In conclusione, preso atto che
• sono ormai trascorsi due anni dall’inizio della vertenza;
• sono stati sottoscritti due accordi di cui uno con l’attuale Presidente del Consiglio
• preso atto delle risposte assolutamente insufficienti dell’Amministrazione
le Organizzazioni Sindacali si dichiarano assolutamente insoddisfatte e confermano lo stato di agitazione e proclamano lo sciopero
29 maggio 2020

pubblichiamo in allegato la tabella riepilogativa pubblicata dal ministero relativa ai posti dei dirigenti scolastici disponibili al 22 maggio

Riepilogo posti D.S. al 22 maggio 2020 (1)

I

Si è svolto il 27 maggio alle ore 12 al Miur, in videoconferenza, il confronto sugli incarichi dei dirigenti scolastici con decorrenza 1.9.2020, richiesto dall’amministrazione a seguito dell’informazione resa il 22 maggio.

L’amministrazione era rappresentata dal Capo Dipartimento Dott Bruschi, dalla Dott.ssa Sabrina Capasso e dalla Dott.ssa Guglielmi.

Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico fanno registrare un totale di 8.054 istituzioni scolastiche di cui 398 sottodimensionate per complessivi 7.785 posti di dirigente scolastico di cui 129 per i CPIA. Le scuole sottodimensionate saranno ricoperte da incarichi di reggenza. Considerando le cessazioni (508) i posti accantonati per le riserve (52) e i trattenimenti in servizio(39), restano 479 posti vacanti.

Secondo la nota che ci è stata illustrata la scadenza per domande di mutamento di incarico e per la mobilità interregionale è fissata al 22 giugno mentre gli USR dovranno completare le operazioni entro il 15 luglio.

Gli USR devono inviare le istanze di mobilità interregionale agli uffici di destinazione entro il 6 luglio e dovranno inoltre comunicare, eventualmente entro il 22 luglio, alla DGPER, il numero dei posti vacanti e disponibili, dopo le operazioni di mobilità, per consentire di calcolarne il 20% da destinare ai soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al DDG 13 luglio 2011 della Regione Campania, previo assenso degli uffici regionali interessati. Successivamente saranno fornite le indicazioni per i candidati interessati alla procedura.

La mobilità interregionale sarà attuata con le previsioni del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 08/07/2019, che modificano l’articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15/7/2010. E’ pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta.  L’assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell’ordine previsto dall’articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/07/2006 e s.m.i.:

  1. a) conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto;
  2. b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale;
  3. c) conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero;
  4. d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
  5. e) mutamento d’incarico in casi eccezionali.

 

Nel corso dell’incontro, lo Snals-Confsal ha sottoposto all’attenzione dell’amministrazione alcune osservazioni chiedendone la verbalizzazione.

Le operazioni di mobilità interregionale dovrebbero essere attuate con maggiore trasparenza rispetto al passato e dovrebbero essere garantite dall’uso di criteri oggettivi, anche al fine di evitare arbitrari mutamenti di incarico in pendenza di contratto.

Chiediamo di fornire indicazioni a tutte le Regioni affinché applichino il limite massimo del 30% dei posti vacanti da destinare alla mobilità interregionale.

Dovrebbe essere prevista e richiamata nella nota la possibilità di chiedere la mobilità interregionale anche in pendenza di incarico per i dirigenti neoassunti per casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

Segnaliamo la necessità, anche in considerazione della drammatica attualità che stiamo vivendo, di sostenere sul piano legislativo un provvedimento che consenta una deroga ai limiti di mutamento di incarico per i dirigenti scolastici che si trovano a lavorare fuori regione in ragione delle scelte imposte dal DDG del 2017 relativo al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Poniamo all’attenzione dell’amministrazione la necessità di trasferire al livello politico l’eventuale ricollocamento in graduatoria, magari in coda, per i depennati dell’ultimo concorso per rinuncia. Sollecitiamo, inoltre, il Ministero in sede di conferenza Stato–Regioni a rivedere i criteri per l’attribuzione delle dirigenze per le scuole sottodimensionate ma che per volontà delle regioni hanno conservato la personalità giuridica.

L’amministrazione ha posto un sostanziale rifiuto a considerare il mutamento di incarico con la mobilità interregionale per i dirigenti neoassunti per i limiti posti dal bando di concorso di cui al DDG del 2017 ma ha anche posto la propria disponibilità a considerare in un tavolo di confronto le procedure per le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico.

Da parte del Ministero è stata auspicata anche l’apertura di un confronto su nuove modalità di supporto ed accompagnamento dei dirigenti neoassunti, in considerazione delle drammatiche condizioni in cui si trovano ad esercitare la funzione dirigenziale.

Espero è il Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della scuola, iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n.145.

In quanto associazione senza fini di lucro, il suo unico obiettivo è quello di permettere la costruzione di una pensione complementare  per bilanciare il previsto abbassamento della pensione pubblica .

La comunità educante rappresentata da insegnanti, personale AFAM, Alta formazione artistica, musicale e coreutica, dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici ecc. costituisce gli oltre 100 mila associati, rendendo Espero uno dei più grandi fondi negoziali d’Italia.

Nasce a seguito dell’emanazione dell’accordo istitutivo del 14/03/2001 fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l’ARAN e del successivo atto costitutivo del 17/11/2003.

Fondo Espero permette a ciascun lavoratore della scuola di costruire una pensione che integri quella di base.

Prima del 1996, il metodo di calcolo pensionistico era retributivo, cioè basato sulle ultime retribuzioni, e fare una stima della propria pensione era molto più semplice. Le recenti novità sulle pensioni prevedono che l’assegno previdenziale sia calcolato sui contributi effettivamente versati dal lavoratore nel corso della sua carriera lavorativa. Secondo stime della Ragioneria Generale e dell’Inps, con il sistema contributivo l’importo dell’assegno pensionistico, a seconda dell’anzianità maturata, potrà variare dal 50% al 70% dell’ultimo stipendio percepito.

Da ciò deriva che la pensione complementare costituisce sempre più una necessità da considerare. Espero, il fondo pensione del comparto scuola, è il primo a sorgere nel pubblico impiego nel 2004.

Al 30 aprile 2020 risultano iscritti in 100.249 e oltre 15.000 sono coloro che hanno già beneficiato della integrazione pensionistica. Una realtà che tutti i lavoratori della scuola dovrebbero conoscere e considerare. È quanto emerso nel corso della assemblea dei delegati di Espero, che ne ha approvato il Bilancio relativo al 2019.

Chi si iscrive al Fondo Espero versa un contributo mensile (1% del reddito) che viene raddoppiato con il contestuale versamento del datore di lavoro (1%). Al Fondo è destinato anche il TFR. Il lavoratore può anche decidere di versare ulteriori contribuzioni per aumentare il proprio accantonamento previdenziale. I benefici fiscali sono un ulteriore vantaggio riservato ai lavoratori che accedono a questa forma di risparmio.

Il Bilancio è stato approvato all’unanimità e l’Assemblea ha deliberato di destinare prevalentemente l’avanzo di gestione (derivante dai risparmi conseguiti nel 2019) per promuovere la conoscenza di questa realtà a tutti i lavoratori della scuola.

Il Bilancio 2019 Fondo Espero è scaricabile al seguente link http://www.fondoespero.it/resource/bilanci/sym_599

  

Si comunica che le sedi territoriali della provincia di Bari sono dal 18 maggio riaperte agli iscritti nel rispetto delle regole di prevenzione COVID19   indicate  dal governo:

nessun assembramento,uso della mascherina,disinfestazione e sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro.

Orario :

dal lunedi al giovedì dalle 15.30 alle 18.30; venerdi dalle 9 .00 alle 12.00

Modalità di accesso: SOLO SU Appuntamento

Come fissare un appuntamento: inviare una mail SOLO

all’indirizzo : snalsbari@gmail.com .

La segreteria provinciale provvederà a smistare le mail alle altre sedi territoriali.

Nella mail oltre ad indicare il motivo dell’incontro è indispensabile indicare un numero di telefonia fissa o di cellulare a cui   essere contattati  per poter fissare l’appuntamento.

Grazie per la collaborazione.