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La nota Miur n. 50912 del 19 novembre 2018 fornisce indicazioni e ripartizioni dei fondi per le iniziative formative, per l’anno scolastico in corso, rivolte ai docenti, ai docenti neoassunti e all’inclusione.

Il Piano nazionale di formazione, previsto dalla Legge 107/2015 e normato nel DM 797/2016 , quest’anno scolastico 2018/2019  arriva all’ultima annualità del primo triennio.

La legge 107/2015 definisce la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”, previsione normativa che va letta in relazione con le disposizioni dello Stato Giuridico del personale (T.U.297/1994) e del CCNL 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018. Il contratto sottoscritto con le organizzazioni sindacali non ha mutato il quadro previgente, che riporta la formazione in servizio al concetto di diritto-dovere del singolo operatore ma ha definito con chiarezza il ruolo del Collegio dei Docenti di ogni istituzione scolastica che ha il compito di individuare i bisogni e gli impegni per la cura della professionalità dei docenti. Infatti Le modalità di svolgimento della formazione in servizio vengono deliberate dal Collegio dei docenti, sulla base del PTOF, al cui interno un adeguato spazio dovrà essere riservato al Piano delle azioni formative. L’obiettivo del Piano è quello di rispondere alle esigenze di formazione dei singoli docenti da inserire nel quadro di sviluppo e miglioramento propri di ogni scuola (con riferimento a PTOF, RAV e PdM).

Il D.M. 797 /2016 individua 9 priorità nazionali a cui ricondurre i contenuti delle diverse azioni, i vari livelli e sottolinea l’esigenza di qualificare le metodologie formative, evitando di ridurre i percorsi formativi a meri corsi di aggiornamento, di carattere prevalentemente trasmissivo.

Le attività formative dovranno essere svolte e rendicontate entro l’a.s.2018-2019 e comunque non oltre il 30 novembre 2019.

La presente nota precisa che,in attesa della definizione del CCNI relativo ai criteri generali di ripartizione delle  risorse per il personale docente ed il personale ATA, queste vengono allocate su 319 scuole polo. Inoltre indica l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche, unitamente a quelle dedicate alla formazione dei docenti neo-assunti e alla formazione sull’inclusione. Le risorse ammontano per quest’anno ad euro  29.678.555,00, a cui vanno aggiunti altri fondi di minore entità disponibili in attuazione di altri dispositivi normativi, quali quelli per l’inclusione e per l’anno di prova e formazione dei neo-assunti. Si aggiungono poi, le risorse previste con la Carta del docente di 500 euro annui che costituiscono una ulteriore opportunità di sostegno indiretto alla formazione dei docenti.

Avvicinandosi la conclusione del primo Piano triennale della formazione il Miur, di intesa con INDIRE, intende procedere ad un’azione di monitoraggio sugli standard di qualità per esso previsti. Già la piattaforma SOFIA consente di disporre ai vari livelli di un quadro ampio di informazioni, utili a cogliere le tendenze in atto, i bisogni formativi ricorrenti, l’apporto dei diversi soggetti alla governance dell’offerta. Per tale ragione, le scuole sono invitate ad inserire nella piattaforma SOFIA le iniziative formative del suddetto Piano, in modo da rendere più organica ed esaustiva la conoscenza delle iniziative in atto. L’iscrizione alla piattaforma SOFIA di tutti i docenti in servizio rappresenta un obiettivo che tutte le scuole dovrebbero perseguire nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di qualità esposti nel D.M. 797/2016 la nota richiama alcuni punti di attenzione:

–    operare perché i bisogni formativi espressi dalle scuole (singole o associate in reti di scopo) trovino la giusta considerazione nei piani costruiti a livello territoriale;

–    fare in modo che i piani delle scuole diano rilievo ai bisogni formativi dei singoli docenti, con particolare riferimento alle specificità disciplinari;

–    favorire il ricorso ad attività di ricerca didattica e formazione sul campo incentrate sull’osservazione, la riflessione, il confronto sulle pratiche didattiche e i loro risultati, evitando trattazioni astratte e accademiche;

–    valorizzare le scuole e le esperienze di carattere innovativo, promuovendo forme di gemellaggio, scambio di docenti, visiting;

–    coinvolgere, in modo più incisivo, le strutture universitarie, le associazioni professionali, gli enti e i soggetti qualificati/accreditati, per arricchire la qualità culturale, scientifica, metodologica delle attività formative.

Nota DGPER prot 50912 del 19 novembre 2018.pdf SITO (1) ripartizione fondi attività formative docenti

Con Nota prot. 19534 del 20 novembre 2018 vengono forniti ulteriori chiarimenti del Miur per la tempistica con la quale deve essere approvato e comunicato alle famiglie il PTOF per il triennio 2019/2022 e le modalità con cui le famiglie devono esprimere il consenso, ove ricorra, al fine della partecipazione degli alunni e studenti alle attività extracurriculari ivi previste.

Viene ribadita la necessità della predisposizione del PTOF entro un termine antecedente alle iscrizioni per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa della scuola ed effettuare una scelta consapevole in merito all’iscrizione. Per la scuola secondaria le famiglie dovranno sottoscrivere inoltre il patto educativo di corresponsabilità.

Tutte le attività extracurriculari, anche quelle aggiunte nel corso dell’anno scolastico, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie o degli studenti maggiorenni, soprattutto per quelle che prevedono l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto alle indicazioni nazionali di riferimento. Comunque sempre con l’auspicio che ciò avvenga entro il termine di scadenza delle iscrizioni.

La nota in oggetto precisa inoltre che la partecipazione alle attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’art. 9 del D.P.R. 275/99, è facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni o degli stessi studenti maggiorenni. In caso di non accettazione gli studenti possono astenersi dalla frequenza.

Per quanto riguarda il contributo volontario viene altresì precisato alle scuole di limitare la previsione di attività che presuppongono un contributo economico da parte delle famiglie per consentire e favorire la più ampia partecipazione possibile. Le stesse scuole sono invitate a ricorrere, nell’ambito dell’autonomia, ad attività di sponsorizzazioni o ad individuare altre forme di contribuzione a favore delle famiglie meno abbienti.

Il 16 novembre è stato pubblicato (G.U. n. 267) il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Cominciamo l’analisi del testo con alcuni   chiarimenti circa l’interpretazione da fornire all’articolo 39,rubricato come “Manutenzione degli edifici scolastici”, che sta suscitando perplessità e allarme.

Innanzi tutto , trattandosi di fonte normativa di rango secondario, il regolamento non può in alcun modo modificare le disposizioni impartite con norme primarie e, nello specifico, con la legge 23/1996 (“Masini”).

Inoltre, si fa riferimento sempre e solo a “possibilità” e non a “obblighi”, per cui sono ingiustificate le preoccupazioni che vedono in questo articolo la fonte di ulteriori responsabilità per i ds, fermo restando che queste come già detto potrebbero discendere solo da disposizioni legislative primarie.

Il primo comma dell’articolo 39 del D.I. 129/2018 riporta pedissequamente il contenuto del terzo comma dell’articolo 4 della legge 23.

Il DS ha quindi facoltà (non obbligo) di chiedere all’ente locale di essere delegato a provvedere alla sola manutenzione ordinaria, ovviamente con i fondi erogati da quest’ultimo.

Il secondo comma fa riferimento alla possibilità di disporre l’effettuazione di interventi “indifferibili ed urgenti”anticipando i relativi fondi – se  tali fondi esistano – e chiedendo poi all’ ente locale di restituirli.

Questo comma, a ben vedere, tutela l’operato dei numerosi ds  che, a fronte di ritardi ed inadempienze dell’ente, hanno deciso di intervenire per garantire il servizio e per eliminare fonti di pericolo.

L’ente locale è adesso più chiaramente tenuto a rifondere le spese anticipate.

Lo Snals è a completa disposizione per assistenza  nell’attività di recupero di tali crediti.

Il terzo comma riguarda i rarissimi casi di scuole proprietarie dei loro immobili e prevede che la relativa manutenzione sia effettuata con fondi propri, naturalmente se questi esistono.

Il quarto comma, infine, riguarda la manutenzione straordinaria e appare in contrasto con la fonte primaria (legge 23/1996, art. 4) poiché tale forma di manutenzione non risulta delegabile alla scuola neanche dietro accordo con l’ente proprietario.

In ogni caso si tratta, anche qui, di una facoltà e non di un obbligo. L’art.39 quindi  nella sostanza  specifica  norme già esistenti.

Ancora una volta si scrive  su chi possa fare le cose e non con quali mezzi le possa fare.

Le scuole non hanno fondi disponibili, le più fortunate ne hanno comunque molto pochi. Gli enti locali versano in situazioni altrettanto difficili.

Servirebbe inserire nella legge di bilancio più risorse per la sicurezza delle scuole.

Questa è l’unica strada da percorrere .

 

 

Mercoledì 14 novembre 2018, la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati ha svolto l’audizione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, nell’ambito dell’esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio 2019.

Il Ministro ha illustrato gli articoli relativi al proprio dicastero, precisando alcuni temi già anticipati durante il suo intervento al convegno nazionale Snals-Confsal dello scorso 7 novembre, in particolare quello relativo alle modifiche del percorso di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria (art.58).

Un punto importante riguarda il riferimento alle risorse per il rinnovo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art.34: 1,7 miliardi annui per la ripresa della contrattazione e la stabilizzazione dell’elemento perequativo previsto dal CCNL 2016-2018 per il personale scolastico. Non è chiaro, però, per quale ragione il Ministro non abbia ricompreso anche il personale degli altri settori del Comparto Istruzione e Ricerca che usufruiscono anch’essi dell’elemento perequativo.

In ogni caso, la cifra indicata dal Ministro per il rinnovo contrattuale non è assolutamente adeguata alle necessità della categoria e basta a malapena a sopperire alle necessità di stabilizzare l’elemento perequativo. Sulla necessità di risorse consistenti per il prossimo contratto lo Snals Confsal si è espresso chiaramente anche attraverso la Mozione finale del Consiglio nazionale di Roma, 7-8 novembre 2018.

Come si evince dalla lettura della trascrizione dell’audizione, la maggior parte degli interventi normativi previsti nella legge di bilancio riguarda le problematiche della scuola (dall’imposta sostitutiva per le lezioni private all’istituzione delle équipeterritorialiformativeperl’innovazionedidatticae digitalenellescuole, dalla dotazione organica per l’insegnamento dello strumento nei licei musicali alla revisione dell’alternanza scuola-lavoro).

Il Ministro si è poi soffermato su alcuni provvedimenti che intervengono sull’Università, come il reclutamento di 1000 ricercatori di tipo B e l’abolizione delle “cattedre Natta”, cioè la chiamata diretta di professori universitari, nonché un aumento del fondo di finanziamento ordinario per gli atenei pari a 100 milioni di euro annui dal 2020.

Nulla che riguardi l’AFAM, invece, né gli Enti pubblici di ricerca, per i quali c’è solo un generico auspicio che nel corso dell’iter parlamentare si possano trovare risorse per l’aumento del fondo ordinario d’ente.

Allegato: Trascrizione intervento Bussetti (file PDF)

Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) è stato pubblicato nella G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018.

Tale Regolamento sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del 2001 con tali modalità: “1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”. (art. 55 comma 1-Disposizioni transitorie e finali).

Il programma annuale delle scuole relativo all’esercizio finanziario 2020 dovrà essere redatto sulle base dei principi indicati nei primi tre articoli del Regolamento e dovrà essere in stretta connessione con il PTOF.

Il collegamento tra Piano dell’Offerta Formativa e programma annuale era già espressamente sancito all’art. 2 del DI 44/01, per il quale nella relazione con cui il dirigente propone il programma “sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.)”. Anche per il PTOF, nel decreto 129/2018, al primo comma dell’articolo 4 del Capo II dedicato al programma annuale si legge: “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”.

Dunque si conferma la coerenza tra programma e piano.

Con nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018 (in considerazione della imminente pubblicazione del nuovo Regolamento) sono stati prorogati “i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui all’art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019”.

Resta la questione relativa all’esercizio provvisorio (ora gestione provvisoria art. 6) di cui all’art. 8 DI 44/01.

Se al programma si applicano le norme vigenti sino al 31 dicembre 2018, si pensa che esse possano estendersi anche alla possibilità di approvazione entro il termine perentorio di febbraio 2019 (sebbene a quella data viga il nuovo regolamento), come del resto lascerebbe intendere anche la flessibilità temporale di cui alla nota del 31 ottobre, che parla di proroga dei termini del regolamento del 2001 e non di applicazione di una nuova tempistica.

L’art. 5 del decreto 129/2018 dispone: “8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. … 9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Il 31 dicembre è da considerarsi termine perentorio dal momento che il successivo art. 6 prevede che in caso di mancata approvazione entro tale data, il dirigente provvede alla gestione provvisoria ma “entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina”.

Il consiglio di istituto, a cui peraltro spetta il nuovo compito in caso di disavanzo di amministrazione (art. 7 ultimo comma) di “illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione”, dovrà provvedere alla tempestiva adozione della delibera se non vuole essere commissariato per l’adempimento.

ALCUNE PRINCIPALI NOVITÀ

I principi fondanti enunciati nel nuovo Regolamento sono due: maggiore chiarezza e trasparenza; semplificazione ed efficienza della spesa.

Nell’articolo relativo alla predisposizione del programma annuale va precisato che la relazione deve evidenziare in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Quindi le istituzioni scolastiche, che ogni anno, tra mille polemiche, raccolgono i contributi dei genitori per assicurare agli alunni attività aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, dovranno rendicontare come intendono spendere questi fondi in fase di programmazione e, a consuntivo, come queste cifre sono state effettivamente spese.

Si riducono i tempi di avvio della gestione provvisoria: con il regolamento attuale si parla di gestione provvisoria solo se il Programma Annuale non viene approvato entro 45 giorni dalla scadenza del 31 dicembre; d’ora in avanti, invece, il dirigente scolastico sarà tenuto ad informare l’Ufficio Regionale già nei primissimi giorni di gennaio (e precisamente nel primo giorno lavorativo successivo al 31 dicembre).

Le scuole potranno occuparsi in proprio di lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici, su delega dell’ente proprietario; sarà possibile effettuare lavori urgenti salvo richiedere all’ente proprietario il rimborso delle spese sostenute.

Sparisce il vecchio tetto dei 2 mila euro per gli acquisti da farsi senza gara e viene introdotto il limite di 10 mila euro entro il quale le scuole potranno ricorrere all’affidamento diretto.

Sarà invece necessario aprire una gara ad almeno 5 diversi soggetti per le forniture di beni e servizi di importo compreso fra 10 mila e 135 mila euro.

Allegato: Miur_DM_129-18_Regolamento_Amm-contabile

personale ata

In data 20/11/2018 si è tenuto, presso la sede dell’ARAN, il primo incontro della Commissione sull’ordinamento professionale del personale ATA, di cui all’articolo 34 del CCNL 2016-2018 alla presenza del direttore della Direzione Studi risorse e servizi, Dott. Mastrogiuseppe , della dirigente dell’Unità operativa Relazioni sindacali dott.ssa Marongiu e della dott.ssa Pontieri Maria e dei delegati delle rappresentanze sindacali.

Il Dott. Mastrogiuseppe ha indicato come saranno svolti i lavori della commissione, seguendo quanto riportato nell’art. 34 del CCNL 2016/18 e prevedendo quindi:

a)  una fase istruttoria per un’analisi della classificazione professionale attuale;

b)  la valutazione della classificazione attuale che porti alla valutazione delle criticità specifiche di ogni profilo;

c)   verifica declaratoria di area, estremamente importante poiché attualmente la declaratoria è fatta per profilo, unico caso nell’ambito del pubblico impiego;

d)  verifica del sistema di classificazione, che risulta attualmente non in linea con quanto svolto dalle varie figure professionali, cercando un modo innovativo di descrizione del lavoro, con eventuale inserimento di nuovi profili;

e)  analisi della progressione economica per consentire una valutazione anche alla luce di dati statistici riguardanti l’età anagrafica, il titolo di studio in possesso del personale e la distribuzione del personale stesso all’interno dei vari profili.

Ha anche evidenziato come si debba operare all’interno di un contesto legislativo che pone dei vincoli ricordando il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 161 che prevede solo tre aree professionali all’interno delle quali classificare il personale e il decreto legislativo 75 del 2017 che, per il triennio 2017/202 prevede l’accesso ai ruoli tramite concorsi con una riserva di posti non superiore al 20% per il personale interno. Quindi non è possibile effettuare inquadramenti semplicemente sulla base dello svolgimento di mansioni specifiche così come le progressioni economiche orizzontali sono vincolate da criteri selettivi.

La delegazione sindacale Snals ha sottolineato come la valorizzazione dei profili, per costituire un segnale di cambiamento vero debba essere supportata e accompagnata anche da un adeguato riconoscimento economico. Inoltre il riordino professionale ATA può essere estremamente difficile soprattutto per quei profili, come coordinatori amministrativo e tecnico, che non sono mai stati introdotti e per i quali risulta quindi impossibile stabilire nuovi compiti o criticità. Visto comunque che, in generale, il lavoro nelle scuole è molto diverso rispetto a quanto riportato nella tabella A del CCNL 2006/2009 è positivo pensare ad un raffronto tra le attività lavorative ed i compiti previsti nei profili che possa portare anche all’istituzione di nuove figure, sulla base anche di una comparazione con le figure professionali di altri comparti della PA e delle scuole europee.

Si è sottolineata infine la particolare importanza della tempistica dei lavori, poiché questo nuovo ordinamento dovrebbe essere pronto prima che inizino i lavori per il rinnovo contrattuale.

Alle ore 11,30 la riunione si è conclusa con l’impegno di convocare al più preso un secondo incontro, nel quale portare in discussione le problematiche attualmente proprie delle diverse figure professionali.

pensioni

Il Miur ha dato inizio alla procedura per la collocazione in pensione  dal 1 settembre 2109 pubblicando gli atti di seguito consultabili:

 

Allegati:

ecreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

nota-50647-del-16-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

tabella-riepilogativa-requisiti-1decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

Riepilogando :

Pensione di vecchiaia

A poter presentare domanda solo coloro che hanno almeno 20 anni di contributi, 66 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermo restando il requisito contributivo, l’età anagrafica richiesta per accedere alla prestazione sarà di 67 anni.

Pensionamento d’ufficio

Se il requisito anagrafico viene raggiunto entro il 31 agosto 2019, è previsto il pensionamento di ufficio.

Se il requisito viene raggiunto al 31 dicembre 2019 si può presentare domanda per accedere dal 1 settembre 2019.

Pensione anticipata

Sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Dal 1 gennaio 2019, con l’aumento dell’età pensionabile, saranno richiesti 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne

e 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini.

Pensione di vecchiaia contributiva

Sono necessari almeno 20 anni di contributi (esclusi i figurativi), non possedere contributi versati prima del 1 gennaio 1996, l’assegno pensionistico non deve essere inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, bisogna avere 63 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermi restando i primi tre punti, l’età anagrafica per accedere alla prestazione sarà aumentata a 71 anni.

Le segreterie territoriali sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario nei singoli casi specifici.

 

 

La sentenza n. 29370 della Sezione Lavoro della Cassazione depositata ieri stabilisce il principio in base al quale l’attività di predisposizione di progetti Pon da parte del docente non prevede alcun compenso, in quanto manca una previsione normativa o contrattuale che lo giustifichi.

Pertanto, se il progetto viene poi approvato e l’incarico viene affidato ad altro docente, non è possibile ottenere alcun compenso per l’attività di progettazione svolta a monte.

Non essendoci alcun riferimento nelle Linee Guida e nella normativa di specie studiare e progettare l’attività dei PON, quindi, non prevede alcun compenso per il docente che svolge tali compiti.

Da questa sentenza si evince la dimensione farraginosa e poco chiara della gestione dei fondi PON a livello normativo e viene messo in evidenza il ruolo fondamentale delle RSU che devono condividere con il Dirigente Scolastico i criteri di assegnazione dei docenti alle attività dei PON in quanto non vi possono essere né automatismi rispetto alla paternità dei progetti né scelte arbitrarie del Dirigente.

Si è svolto ieri, 15 novembre, all’ARAN, il settimo incontro dedicato alle trattative per il rinnovo del CCNL DIRIGENZA dell’area istruzione e ricerca. Tutti gli aspetti normativi sono stati al centro del confronto tra le parti.

Per l’Aran era presente il dott. Mastrogiuseppe che ha illustrato la bozza di contratto chiarendo che la bozza è stata elaborata recependo alcune delle proposte emerse al tavolo ed in particolare alcune richieste dello SNALS in ordine alla possibilità di delegare funzioni dirigenziali in caso di assenze e di tutelare maggiormente i dirigenti scolastici in caso di procedimento disciplinare.

Lo SNALS ha inoltre chiesto di riportare alla contrattazione integrativa nazionale alcune materie che l’Aran ha posto tra le materie di confronto:

  • I criteri per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici;
  • I criteri per la definizione e l’aggiornamento delle funzioni dirigenziali e le corrispondenti posizioni;
  • I criteri per la mobilità interregionale;
  • I criteri di individuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative allo stress lavoro correlato;
  • I criteri e le modalità dei procedimenti di valutazione dei dirigenti scolastici.

La discussione si è concentrata sulle norme disciplinari ed in particolare sulla recidiva e sulle sanzioni che comporta. Nell’irrogazione di sanzioni più gravi è stato unanimemente richiesto di evitare qualsiasi automatismo.

L’Aran ha posto una serie di veti sul trasferimento alla contrattazione di diverse materie riconducibili alle posizioni dirigenziali ed alla valutazione. Le trattative riprenderanno sugli aspetti economici sui quali gravano ancora alcune incertezze.

Lo Snals ha preannunciato che assumerà una posizione forte sul fronte economico chiedendo di utilizzare, in analogia con il contratto di Comparto, parte dei fondi per la retribuzione premiale per alimentare la retribuzione di posizione.

Il prossimo incontro ci sarà il 28 novembre.

Continueremo a sollecitare l’amministrazione affinché individui risorse utili a realizzare l’equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze.

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione delle trattative.

Si è svolta nel pomeriggio del 15 novembre 2018 la riunione sui criteri generali di ripartizione per la formazione del personale docente. Per la parte pubblica erano presenti la dott.ssa Novelli e il dott. D’amico.

All’inizio seduta l’amministrazione ha fatto presente che nel corso dell’a.s. 2018-19 il Piano nazionale di formazione, previsto dalla legge 107/2015 e normato nel DM 797/2016 è giunto all’ultima annualità del primo triennio.

Pertanto la dott.ssa Novelli ha rappresentato che occorre entro il 2018 predisporre tutte le procedure necessarie al fine di attribuzione alle scuole i finanziamenti. D’altronde secondo l’Amministrazione c’è obbligo all’osservanza del DM 797/2016.

La parte Pubblica ha affermato che poiché la materia della formazione, con il nuovo contratto è diventata materia di contrattazione, ha proposto un’intesa ove venivano confermati i criteri di ripartizione dei fondi già previsti ed oggetto già di informativa alle OO.SS.

Lo Snals e le altre OO.SS. hanno contestato all’amministrazione che proprio perchè la formazione è diventata materia di contrattazione, non si poteva firmare l’intesa così come proposto in quanto veniva svilito il ruolo dei sindacati che non avrebbero avuto spazio per la contrattazione non potendo modificare o cambiare i criteri.

La parte sindacale ha inoltre contestato l’obbligatorietà dell’osservanza del D.M. del 2016 in quanto oggi è vigente il nuovo contratto.

Dopo ampia discussione, le OO.SS. hanno espresso all’amministrazione la volontà di voler accogliere la proposta per attivare tutte le procedure per l’attribuzione dei fondi alle scuole ma a condizione che venga aperto una sessione sulle relazioni sindacali per stabilire le fasi riguardanti tutte le materie di contrattazione, tra le quali anche la formazione e la ricognizione di tutte le risorse ad esse destinate.

La parte sindacale si è resa disponibile a visionare nell’immediato la bozza di circolare, presentata dall’amministrazione in corso di seduta, da emanarsi ai sensi del DM 797/2016 per consentire l’assegnazione tempestiva delle risorse finanziarie per la terza ed ultima annualità del piano di formazione docenti a.s. 2016/2019, apportando le modifiche necessarie su alcuni punti della stessa affinché possa essere svolto in pieno il ruolo dei sindacati su tale materia.

L’amministrazione si impegna a convocare a breve le OO.SS. per sottoscrivere un’intesa finalizzata a:

a) effettuare una ricognizione delle risorse disponibili destinate alla formazione del personale scolastico con particolare riferimento anche a quelle eventualmente disponibili per la formazione delle posizioni economiche ATA;

b) avviare entro il 31 dicembre 2018 la contrattazione sui criteri di ripartizione delle risorse per la formazione dei docenti (art.22 co.4 lettera c7 del CCNL 2018), nonché del personale educativo ed ATA.

Le parti si danno appuntamento per il 28 novembre 2018 per avviare la discussione sui punti di cui sopra.