PREMESSA

“Dubium sapientiae initium”.

Con questa citazione Cartesio ci impone, oggi come ieri, di assumere un atteggiamento critico e propositivo rispetto a quella che vuole essere il primo intervento innovativo di politica economica attuato dal nuovo Governo.

Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, in vigore dal 14 luglio 2018 reca Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (GU n.161 del 13-7-2018).

Il Capo primo del decreto legge contiene misure urgenti per il contrasto al precariato.

Il ricorso sempre più frequente a tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato ha creato incertezza e reso precari i progetti di vita di numerosi lavoratori.

La Confsal ritiene che la stretta sui contratti a termine – attuata con la riduzione temporale della durata massima del contratto a tempo determinato, la reintroduzione delle causali e l’incremento degli oneri connessi ai rinnovi dei contratti a tempo determinato – rischia di non avere gli effetti sperati, se non accompagnata da un netto incentivo alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e da altre misure di sostegno alle imprese, tra cui la decontribuzione e il credito d’imposta.

Le priorità sono la crescita e lo sviluppo economico, per cui la riduzione del cuneo fiscale che aggrava i contratti di lavoro – come già annunciato dal Governo – dovrà essere privilegiata già in sede di conversione in legge del Decreto Dignità e, successivamente, della prossima Legge di Bilancio.

Non senza dimenticare che la crescita e lo sviluppo economico coinvolgono anche la Pubblica Amministrazione, nella quale permangono a tutt’oggi ampie sacche di precariato che potrebbero essere colmate con misure adeguate, tra cui lo sblocco del turn over.

 

Art. 1 – Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato

L’art. 1 del decreto, novellando l’art. 19 del D.lgs. 81/2015, reintroduce le causali per il contratto a termine di durata superiore a 12 mesi e riduce la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato da 36 a 24 mesi.

In particolare l’ art. 1, comma 1, prevede che il contratto a termine possa avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori”.
Se già i primi dubbi interpretativi si pongono nella definizione delle “esigenze oggettive”, non è assolutamente chiaro, a nostro avviso, il significato del termine “estranee” rispetto all’attività ordinaria.

Al riguardo, si propone di sostituire il termine “estranee” con il termine “complementari”.

Si propone altresì di eliminare la parola “ovvero” e di suddividere la lettera a) in due distinti punti.

b) “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”.
Anche questa lettera, per come formulata, può dare adito a dubbi interpretativi e applicativi, in particolare per quanto attiene ai termini “significativi e non programmabili”. La significatività, unitamente alla non programmabilità (è infatti utilizzata la congiunzione “e”) si presta a interpretazioni estremamente soggettive, ingenerando un irrigidimento eccessivo della possibilità del ricorso al contratto a termine.

Si propone pertanto di espungere dal testo le parole “significativi e non programmabili”.

Ingiusta limitazione della contrattazione collettiva

La reintroduzione tassativa delle causali limita ingiustamente gli ambiti di determinazione della contrattazione collettiva. Circostanza questa di non poco conto, attesa la possibilità del contratto collettivo di contestualizzare e meglio determinare, avuto riguardo allo specifico settore, la possibilità di far ricorso al contratto a tempo determinato.

E’ d’obbligo, quindi, riconoscere al CCNL un ruolo attivo nel definire le causali che legittimano la stipula di contratti a tempo determinato.

Termine per impugnativa

Il decreto reintroduce il termine di 180 giorni – rispetto ai 120 – per l’impugnativa dei contratti a termine. Apprezziamo la modifica di favore per il lavoratore. Trattandosi di un periodo più lungo ma comunque ragionevole (6 mesi), esso offre al lavoratore la possibilità di valutare con maggiore attenzione le misure a propria tutela.

Applicazione delle nuove disposizioni

Il comma 2 dell’art. 1 prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”.

Il decreto non prevede dunque un regime transitorio.

Al riguardo, la Confsal propone di eliminare l’ultimo periodo della norma in commento “nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”, escludendo dunque dal campo di applicazione del decreto i rinnovi o le proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Ciò in quanto l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai rinnovi e alle proroghe creerebbe sicuramente incertezze applicative e non sembra tutelare né i lavoratori già assunti a termine e in attesa di proroga né la libertà di iniziativa economica privata dell’imprenditore che aveva assunto quei lavoratori sulla base di una determinata pianificazione della propria attività.

 

Art. 2 – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

L’art. 2, novellando l’art. 34, comma 2, del D.lgs. 81/2015 prevede che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24”.

Al riguardo, riteniamo che sia innanzitutto da ribadire la necessità di una inderogabile e urgente riforma dei centri per l’impiego pubblici, quale fulcro per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a cui raccordare altri soggetti di intermediazione.

Non si può sottacere che la somministrazione di lavoro ha non di rado comportato uno status di precarietà permanente di tanti lavoratori.

Concordiamo, dunque, sulla necessità di misure tese a prevenire il suo uso distorto.

Auspichiamo una più organica revisione della somministrazione al fine di evitarne gli abusi che incentivano invece la precarizzazione permanente.

Ove, tuttavia, il dibattito dovesse portare al mantenimento del loro status quo, si propone che i limiti e le condizioni della nuova disciplina del contratto a termine possano riferirsi ad ogni singola azienda che si avvale del lavoro in somministrazione (ad esempio non è possibile applicare lo stesso lavoratore presso la stessa azienda oltre i limiti e le condizioni previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato), estendendo a tale nuovo contesto tutti i sistemi di monitoraggio, di controllo e sanzionatori già in essere.

 

Art. 3, comma 1 – Indennità di licenziamento ingiustificato

L’art. 3 del D.L. in esame, novellando l’art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015 dispone che, in caso di licenziamento ingiustificato, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’ indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

La norma in esame non affronta, se non in minima parte, la più ampia tematica dei licenziamenti ingiustificati. Al riguardo, riteniamo che la determinazione dell’indennità, in caso di licenziamento ingiustificato, debba essere rimessa al prudente apprezzamento del Giudice e non fissata in rigidi parametri predeterminati.

Inoltre, nell’ottica della tutela dei lavoratori che si trovano a dover subire un licenziamento, nell’ ipotesi di licenziamento preceduto da preavviso, la Confsal propone l’introduzione di un nuovo istituto giuridico denominato preavviso attivo. Scopo di tale nuova procedura è la ricollocazione del lavoratore in uscita in altri contesti lavorativi, coinvolgendo e rendendo il datore di lavoro parte attiva di tale processo.

A tal fine, la proposta è quella di accompagnare il lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, riqualificandolo, anche valorizzando gli strumenti della bilateralità che, come noto, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ciò avrebbe evidenti ripercussioni in termini deflattivi del contenzioso e di risparmi di spesa nelle politiche passive per il lavoro.

 

Art. 3, comma 2 – Incremento contribuzione contratto a tempo determinato

Il comma 2 dell’art. 3 prevede –  in occasione di ciascun rinnovo di un contratto a tempo determinato, anche nei casi di somministrazione – un incremento contributivo di 0,5 punti percentuali, che si somma all’1,4% già normato nel 2012 dalla legge Fornero.

Non si comprende il perché restino escluse dal citato aggravio contributivo le proroghe dei contratti a tempo determinato. Questa omissione sarà probabilmente motivo di ulteriore difficoltà applicativa ed interpretativa, generando contenziosi.

 

Art. 4 – Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

Come risposta all’annoso problema dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002 e che abbiano dei giudizi pendenti, il decreto legge prevede il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Ciò al fine di assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni.

Occorre osservare che, con molta probabilità, tanti ricorrenti dovranno attendere tempi diversi e maggiori perché, tramite i loro legali, hanno ottenuto rinvii delle sentenze di merito. Come da più parti segnalato, una possibile soluzione alla questione potrebbe essere quella di prevedere per i possessori di diploma magistrale un corso-concorso finalizzato al ruolo.  h

 

Art. 5 – Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

La norma in commento sancisce obblighi di localizzazione nel territorio italiano per un termine di cinque anni per le imprese, sia italiane che straniere, che siano state beneficiarie di aiuti di Stato per l’implementazione di investimenti in attività produttive.

La Confsal condivide l’introduzione di una normativa volta a disciplinare la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato.

Desta tuttavia qualche perplessità interpretativa la previsione secondo cui è vietato il trasferimento dell’attività economica dell’impresa – in aree geografiche diverse da quella per cui la stessa abbia avuto accesso al beneficio – anche per una singola parte, peraltro senza stabilire la dimensione di quest’ultima.

 

Art. 6 – Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

L’articolo 6 del D.L. sanziona le imprese beneficiarie di aiuti di Stato connessi alla valutazione dell’impatto sull’occupazione.

Con l’espressione “fuori dai casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo” sembra che il legislatore voglia includere tra le cause che comportano la decadenza dal beneficio anche i motivi disciplinari.

Inoltre, assunto che la delocalizzazione costituisca a prescindere una ragione oggettiva che giustifica un licenziamento, non è chiaro quali saranno i licenziamenti di natura oggettiva rilevanti.

Infine, se il trasferimento parziale dell’attività si riferisce esclusivamente o principalmente a beni immateriali (es. software), la questione si complica ancora di più, dato che gli stessi lavoratori potrebbero continuare a lavorare dalla sede di originaria assunzione.

 

Art. 7- Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

Come noto, l’iper ammortamento riguarda la possibilità di incrementare del 150%, e solo per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, il costo di acquisto dei beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia dettagliati nella legge di bilancio 2017.

L’iper ammortamento 2018 si applica con riferimento agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero al 30 giugno 2019, purché l’ordine relativo sia stato formalmente accettato dal fornitore e sia stato eseguito il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2018).

L’art. 7 del D.L. in commento prevede la sanzione del recupero dell’iper ammortamento nei casi di delocalizzazione e di alienazione del bene oggetto dell’agevolazione.

Al riguardo, si osserva che il principio di competenza economica sancito dall’art. 2423 bis del codice civile e dai principi contabili nazionali in materia di determinazione del reddito, prevede che si imputino all’esercizio esclusivamente i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio medesimo.

E’ evidente che ciò non accadrebbe sanzionando l’impresa nell’anno della violazione, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento dedotte in anni precedenti.

E’ altresì evidente che le conseguenti minori risorse finanziarie a disposizione dell’impresa genererebbero effetti negativi in termini occupazionali.

 

Art. 9 – Divieto di pubblicità giochi e scommesse

Per essere realmente efficace, la previsione normativa volta a bandire la pubblicità di giochi e scommesse dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo.

Paradossalmente, mentre da un lato l’intento di contrastare la ludopatia è apparentemente molto forte nel decreto, lo Stato continua a basarsi sul gioco d’azzardo per introitare risorse finanziarie.

 

Art. 12 – Split payment

L’ultima parte del Decreto riguarda le misure fiscali, di cui quella principale è l’eliminazione dello split payment (in base al quale, la P.A. trattiene direttamente l’IVA sulla fattura che paga al suo fornitore), ma solo con riferimento ai professionisti.

Al riguardo, si osserva che è opportuno introdurre, anche e soprattutto, misure volte a velocizzare i rimborsi e le compensazioni di imposte, con effetti positivi in termini di liquidità dei professionisti e, quindi, dei loro dipendenti.

CONCLUSIONI

La Confsal propone la costituzione di una Cabina di regia e di monitoraggio.

I reali effetti del decreto potranno apprezzarsi solamente monitorando in maniera costante gli andamenti complessivi del mercato del lavoro, per comprendere le reazioni delle imprese in termini occupazionali.

Infine, la Confsal auspica l’apertura di un tavolo di confronto costruttivo con i corpi intermedi per affrontare le sfide e i cambiamenti del mercato del lavoro.

RIUNIONE ALL’ARAN PER LA SEQUENZA CONTRATTUALE SULLE SANZIONI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DOCENTE

Si è tenuta, tra l’Aran e le organizzazioni sindacali, la prevista riunione di apertura delle trattative concernenti la sequenza contrattuale sulla responsabilità disciplinare, ai sensi dell’articolo 29 del CCNL vigente.La tematica   durante la trattativa per il rinnovo del Ccnl, era stata rinviata a sequenza contrattuale vista la difficoltà a trovare in quel momento una soluzione condivisa tra Aran e Organizzazioni sindacali, sulla base di norme   contraddittorie e di difficile interpretazione.

Per l’Aran è intervenuto il dott. Mastrogiuseppe e, in rappresentanza del Miur, il dott. Rocco Pinneri; per la delegazione Snals-Confsal erano presenti il Segretario Generale Elvira Serafini, il Vicesegretario Vicario Irene Tempera ed il Componente di Segreteria Antonio Albano

Il Segretario Serafini ha sottolineato che l’impegno dello Snals-Confsal è quello di riportare la materia disciplinare nella contrattazione, nel rispetto del codice civile e della legge n. 300/70, senza alcuna incursione legislativa che possa limitarla e depotenziarla. Per lo Snals-Confsal non è rassicurante la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, come è previsto dal D.lgs 165/2001.

Infatti, secondo lo Snals-Confsal, la maggior tutela per il lavoratore può realizzarsi unicamente con lo strumento contrattuale. Inoltre, il Segretario generale ha ribadito che è necessario fare chiarezza sulla normativa che negli ultimi anni ha subito un susseguirsi di modifiche.

Occorre, invece, riportare all’interno del CCNL, al fine di armonizzarla, tutta la materia disciplinare prevista dal D.lgs. 297/94, dal D.lgs. 165/2001, dal decreto Brunetta 150/09 dal D.lgs. 75/17, circ. Miur 88/10, circ. Funz. Pubblica 9/09.

Se dovesse rimanere  il vincolo della legge Madia, previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al Dirigente Scolastico la competenza a irrogare la sanzione della sospensione fino a 10 giorni, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l’irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari non sarà possibile raggiungere un accordo che non dia garanzia di libertà didattica a chi esercita la funzione docente .

L’amministrazione ha preso atto dei rilievi posti dallo Snals e dalle altre OO.SS. e ha concluso l’incontro rilevando che il tavolo negoziale non può cambiare il D.lgs. 165/01 e ricordando, altresì, che nelle materie relative alle sanzioni disciplinari la contrattazione collettiva è consentita nei limiti delle norme di legge. Ne consegue pertanto che per il momento per i docenti in materia di sanzioni disciplinari resta in vigore quanto previsto dal D. Lgs. n.297/1994 così come indicato all’art. 29 del CCNL/2018.

Anche le altre OO.SS. hanno manifestato molte perplessità e rilievi su questa materia.

 

 

 

 

 

 

 

 Il Miur ha richiesto l’assunzione di 212 dirigenti  scolastici dalle liste dei concorsi precedenti.Queste unità non saranno sufficiente a colmare i posti vacanti.
La carenza di dirigenti scolastici sul territorio nazionale  è stata risolta finora affidando a uno stesso dirigente oltre a quella in cui risulta titolare altre scuole in reggenza. Dal 1° settembre 2018 ci saranno ancora 1.700 dirigenti reggenti di una o più scuole su tutto il territorio nazionale .
Si auspica che con i vincitori del  corso concorso che vedrà l’avvio lunedi 23 luglio si possa al più presto sanare la situazione portando in tutte quelle istituzioni scolastiche che hanno i corretti parametri un dirigente titolare. Resterà poi sempre la problematica legata alle scuole sottodimensionate.

 

Di seguito le istruzioni operative prova pre-selettiva comunicate dal Miur .Un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti.
OGGETTO: D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017. Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali.
Indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6, comma 10, del D.D.G. n. 1259, del
23/11/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, IV Serie
Speciale, si comunica che la prova preselettiva del corso-concorso nazionale per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche
statali, si svolgerà il 23 luglio 2018 alle ore 10:00 nelle sedi individuate dagli Uffici
scolastici regionali e pubblicate sul sito internet del Ministero.
La prova preselettiva consisterà in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla.
Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta. I 100 quesiti
saranno somministrati in ordine casuale per ciascun candidato.
I quesiti saranno estratti dalla banca dati pubblicata sul sito internet del Ministero in data
27 giugno 2018.
La prova avrà la durata di 100 minuti.
La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando
1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e
sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata.
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8:00.
I candidati dovranno presentarsi nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale nonché di copia della ricevuta del
versamento dei diritti di segreteria da esibire al momento delle operazioni di
riconoscimento. Si ricorda che la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal corsoconcorso.
E’ vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet,
fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, devono essere spenti e depositati
prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in
possesso.
È vietato introdurre pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura che devono essere
lasciati fuori dall’aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso.
È vietato avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento delle prove.
Una volta entrati, occorre lasciare le borse e/o le cartelle ecc., lontano dalle postazioni.
I candidati vengono fatti accedere all’aula uno alla volta e ne viene annotata la presenza
sul registro d’aula. Il candidato è tenuto a verificare l’esattezza dei propri dati personali e a
firmare il registro.
A ciascun candidato verrà fatto estrarre un modulo contenente il codice personale
anonimo, che gli sarà quindi consegnato.
Ogni candidato viene fatto accomodare in una delle postazioni disponibili dove troverà
visualizzata la schermata di benvenuto.
Il candidato inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione.
Il candidato restituisce, all’incaricato della raccolta, il codice personale, dopo avervi
apposto nome, cognome e firma.
L’incaricato della raccolta inserisce i codici in una unica busta A4 internografata.
Successivamente il responsabile d’aula comunica la “parola chiave di accesso/inizio della
prova” che i candidati dovranno inserire nell’apposita schermata.
Una volta inserita la “parola chiave di accesso/inizio della prova” il candidato ha 3 minuti di
tempo per leggere le istruzioni; allo scadere dei 3 minuti, oppure cliccando il pulsante
inizia il test, il candidato avvierà la prova.
Ogni quesito è presentato in una schermata che è possibile eventualmente scorrere
utilizzando la barra laterale. E’ importante ricordare che delle quattro opzioni di risposta
solo una è corretta e solo una può essere selezionata. Pertanto il candidato potrà
selezionare solo una delle opzioni di risposta.
Una volta selezionata la risposta è necessario confermarla cliccando sul pulsante
“Conferma e Procedi”. In questo modo il sistema acquisirà la risposta e visualizzerà la
domanda successiva.
Per l’ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla
visualizzazione della pagina di riepilogo.
Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte compresa l’ultima.
Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla
domanda precedente”.
Se si cambia la risposta occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e
Procedi”.
Durante lo svolgimento della prova sarà sempre possibile accedere alla pagina di riepilogo
cliccando sul bottone vai alla pagina di riepilogo. Nella pagina di riepilogo sono
visualizzate tutte le domande. Per ogni domanda è visualizzato un pulsante che sarà o di
colore rosso o di colore azzurro. Il pulsante di colore rosso indica che il candidato ha già
risposto alla domanda. Il pulsante di colore azzurro indica che il candidato non ha ancora
risposto alla domanda. Cliccando su qualsiasi pulsante sarà possibile accedere alla relativa
domanda ed eventualmente modificare la risposta.
Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande dovrà attendere che il tempo
previsto per la prova sia terminato. Si ricorda che nella parte superiore della pagina è
sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova.
Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare la propria postazione e ad
attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula per
visualizzare il punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del
proprio elaborato eseguita dall’applicazione.
Al termine della prova quindi il responsabile tecnico d’aula si reca su ogni singola
postazione e procede a visualizzare il punteggio ottenuto sul monitor del candidato.
Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d’aula è tenuto ad inserire il proprio
codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione.
Dopo che tutti i risultati di tutti i candidati saranno stati raccolti e caricati verrà prodotto
l’elenco dei candidati contenente cognome, nome, data di nascita ed il punteggio da loro
ottenuto. Questo elenco sarà stampato ed affisso fuori dall’aula.
Successivamente i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d’aula per attestare
l’uscita e potranno quindi allontanarsi dall’aula.

pensioni

Incontro Certificazione Contributi Previdenziali

In data 17 luglio 2018, alle ore 10, presso la sede del Ministero di Viale Trastevere si è svolto l’incontro sulla certificazione contributi previdenziali con il Capo di Gabinetto Cons. Giuseppe Chinè e i responsabili dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Scopo dell’incontro è stato quello di fare il punto sulla situazione delle richieste di pensionamento per l’anno in corso e le relative certificazioni dei contributi previdenziali da parte dell’INPS. Ad inizio seduta il dott. Chinè ha comunicato  che le domande di pensione presentate quest’anno,  a livello nazionale, ammontano a circa 42.000, mentre lo scorso anno sono state circa 28.000 con un incremento attuale del 30% delle verifiche di certificazione dei contributi previdenziali. Ad oggi sono state evase 36.000 certificazioni positive. Ha ribadito, inoltre, che le pratiche ancora da verificare da parte dell’Ente si aggirano intorno al 10,99%, mentre lo scorso anno, nello stesso periodo di riferimento, la  percentuale era pari al 15,72 del totale. Pertanto, ha rassicurato che non esiste nessuna situazione emergenziale e il lavoro compiuto sino ad oggi dall’Amministrazione unitamente a quello dell’INPS va sicuramente apprezzato. Gli stessi funzionari dell’INPS, presenti all’incontro, hanno affermato che dato il numero cospicuo di pratiche è stato fatto un lavoro quantitativamente migliore rispetto allo scorso anno. Allo stato attuale rimangono 4.580 richieste di pensione respinte e si arriverà a certificarne ancora 500/600. Permangono grosse problematiche di certificazione soprattutto nelle città di Roma e Milano dove rispettivamente ne rimangono da effettuare 500 e 400. Per risolvere tale problematica lo Snals e le altre OO.SS. hanno proposto di dar vita a tavoli provinciali costituiti da OO.SS., Patronati, INPS e AT al fine di valutare le singole situazioni che dovessero presentare criticità non ascrivibili al lavoratore. In particolare lo Snals ha proposto di prendere in considerazione l’ipotesi di una certificazione con riserva con possibilità di recupero di quanto accreditato indebitamente a seguito di successive e complete verifiche. Lo Snals e le altre OO.SS. presenti hanno espresso forti perplessità sui 4.580 dinieghi pervenuti dall’INPS ai diretti interessati per mancanza di requisiti, facendo rilevare che detta cifra verrebbe sottratta alle immissioni in ruolo e al tempo stesso precluderebbe la strada della pensione a molti colleghi. Infine lo  Snals ha chiesto, con forza, al Capo di Gabinetto dott. Chinè il differimento della prescrizione per l’allineamento dei contributi previdenziali che tanta preoccupazione e ansia sta creando nei dipendenti. Il dott. Chinè si è impegnato, personalmente, a sottoporre al Ministro tutte le problematiche emerse  e ha preso in considerazione l’eventualità di convocare quanto prima un ulteriore incontro per meglio analizzare la questione.

 

pensioni

 

Nota di chiarimenti MIUR n. 32478 del 17-07-2018

E’ stata pubblicata la nota MIUR  n. 32478 del 17/7/2018  relativa alla presentazione della domanda di cessazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti previsti per l’Ape Volontaria prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Si potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2018.

La domanda cartacea potrà essere presentata all’istituzione scolastica o all’USR di riferimento, rispettivamente, del personale docente o ATA e Dirigente Scolastico.

Nella domanda cartacea di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti e che gli stessi sono stati perfezionati.

L’interessato potrà allegare copia della documentazione attestante quanto dichiarato. Di seguito testo integrale della su citata nota ministeriale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III
Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi

Oggetto: ape volontaria – cessazioni dal servizio – chiarimenti.
Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 50436 del 23 novembre 2017 e
seguenti, avente ad oggetto “DM. 919 del 23 novembre 2017. Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1 settembre 2018. Trattamento di quiescenza. Indicazioni Operative”, per chiarire
che coloro che abbiano ottenuto dall’INPS la certificazione del possesso dei requisiti previsti per
l’ape volontaria, di cui all’art. 1 , commi da 166 a 178, della Legge n. 232/16 (legge di bilancio
2017), come modificata dall’art. 1, comma 162, lettera a), della legge n. 205/17 (legge di bilancio
2018), e per i quali risultino perfezionati i requisiti previsti prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico 2018/19, potranno presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio con decorrenza
1 settembre 2018.
La domanda cartacea potrà essere presentata all’istituzione scolastica o all’USR di
riferimento, rispettivamente, del persone docente o ATA e Dirigente scolastico.
Nella domanda cartacea di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei
requisiti previsti e che gli stessi si sono perfezionati e potrà allegare copia della documentazione
attestante quanto dichiarato.
Sarà possibile inserire e convalidare le dimissioni nel sistema informativo SIDI senza
inserire la data della domanda di cessazione utilizzando il codice CS10.
Si prega di dare la massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche e
si ringrazia per consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Minichiello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Si comunica che  la sede provinciale di Bari dello SNALS  a partire dal lunedi 16 luglio 2018 fino al 31 agosto 2018 osserverà il seguente orario di apertura : dal lunedi al giovedi compreso dalle 15.30 alle 18.30.  Per le urgenze  vi invitiamo ad inviare una mail all’indirizzo:  snalsbari@gmail.com  descrivendo il motivo del contatto e indicando recapiti telefonici (fisso o cell) a cui volete essere ricontattati.Sarà nostra  cura rispondervi in tempi brevi. Grazie per la collaborazione e  auguri di serena estate a tutti i lavoratori della scuola.

news

Stipendio, le date per l’emissione speciale luglio e ordinaria agosto

Martedì 17 luglio – Emissione pagamenti urgenti.
L’emissione urgente riguarda le competenze stipendiali non comunicate sulla rata ordinaria.

Mercoledì 18 luglio – Emissione speciale compensi personale MIUR e volontari VV.F.
L’emissione interessa i contratti che alla data del 18 luglio siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa.

Venerdì 27 luglio – Emissione ordinaria delle competenze relative alla rata di agosto 2018.
L’emissione ordinaria è relativa alle competenze fisse e continuative (stipendi) e le competenze variabili (accessorie) per le quali è stato completato l’iter di autorizzazione, per tutto il personale delle amministrazioni gestite nel sistema NoiPA.

 

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 (revisione dei percorsi dell’istruzione professionale), gli indirizzi articolazioni /opzioni dell’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 87/2010, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 a partire dalle classi prime, confluiscono nei nuovi indirizzi di studio ai sensi dell’allegato C art. 3 comma 1 D.L.vo 61/2017.

Le linee guida regionali devono prevedere la confluenza delle attuali articolazioni e opzioni nei nuovi indirizzi di studio. In mancanza di tale previsione ci saranno tra l’altro notevoli ripercussioni nel sistema dei passaggi tra i percorsi di studio realizzati in regime complementare e quelli in regime integrativo.  Le linee guida dovrebbero pertanto prevedere l’istituzione di commissioni d’ambito attraverso le quali determinare la tabella di confluenza degli attuali percorsi in quelli dei nuovi indirizzi di studio del citato decreto.

Con il citato decreto poi, a partire dalle classi prime, le ore dedicate alle attività di laboratorio vengono raddoppiate (da 3 a 6 ore settimanali su 32) e gli insegnamenti di materie teoriche devono utilizzare  metodologie didattiche rivolte alle applicazioni pratiche. Per tale scopo, sono state assegnate ad ogni classe sei ore settimanali di docenza tecnico pratica abbinate ad alcune materie teoriche.

Tale inversione di tendenza rispetto al passato sollecita finalmente i percorsi professionali ad adottare una didattica  laboratoriale ma fa emergere tutte le criticità riconducibili ai mancati investimenti nell’innovazione dei laboratori, oggi nella maggior parte dei casi  insufficienti, obsoleti e con strumenti ed attrezzature non più a norma. È evidente che tali condizioni, unite a classi con elevato numero di alunni, aumenta enormemente il livello di rischio per la sicurezza e l’incolumità di alunni e personale.

Occorre con urgenza una deroga all’attuale rapporto alunni classe (almeno per le classi prime dove si ha a che fare con ragazzini inesperti) prevista dalle norme attuali, in attesa che siano rinnovati e messi in sicurezza i laboratori degli istituti Tecnici e in particolare quelli degli istituti Professionali.

In tal senso lo Snals ha inviato richiesta formale alla dott.ssa Novelli Direttore Generale Personale della scuola il 10 luglio 2018

 

CCNL DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA:TUTTO TACE

  

A circa due mesi dall’avvio delle trattative presso l’Aran per il rinnovo del CCNL dei dirigenti scolastici non ci sono segnali di  ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto dell’area V dirigenza scolastica . Lo Snals è preoccupato per il protrarsi dell’interruzione,  nutre forti preoccupazioni per le condizioni lavorative dei dirigenti scolastici, privi ormai da 10 anni di un contratto e compensati con livelli retributivi progressivamente diminuiti a fronte di sempre più impegni e responsabilità e chiede al Governo di fornire al più presto   indicazioni al Comitato di settore affinché siano riprese le trattative nel solco di quelle già avviate.

Nell’elaborazione della piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici, anche alla luce dell’intesa del 30 novembre 2016 sul ripristino del valore imprescindibile dei contratti, lo Snals Confsal è partito dalla considerazione che la funzione dirigenziale si sostanzia nella gestione unitaria delle scuole e nella condivisione delle scelte con tutta la comunità L’obiettivo è quello di una valorizzazione della professionalità dirigente in un contesto di sostegno e valorizzazione della libertà d’insegnamento dei docenti.

Lo Snals-Confsal propone che il conferimento ed il mutamento di incarico, la formazione e la valutazione, nonché i criteri per il conferimento delle reggenze  trovino un fertile contesto di migliore attuazione a vantaggio di tutte le parti in causa, anche in riferimento all’accordo del 30 novembre 2016, in un equilibrato e sereno sistema di relazioni sindacali attraverso istituti contrattuali specifici.

Riguardo alla valutazione la posizione dello Snals Confsal è che essa debba essere centrata sui processi e le azioni di miglioramento del sistema di governo delle istituzioni scolastiche e non sulla premialità conseguente all’esito della valutazione, assegnando al dirigente un ruolo fondamentale nella procedura valutativa.

In sintesi lo Snals chiede di:
– riportare la  valutazione dei dirigenti scolastici  nell’alveo contrattuale anche alla luce dei contributi dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione dei dirigenti scolastici già costituito ed operante ai sensi della Direttiva 36/2016;
– definire contrattualmente la correlazione tra esiti della valutazione e  la retribuzione di risultato ed in particolare di individuare due principali livelli di valutazione.

Lo Snals Confsal chiede poi che nel nuovo CCNL dei dirigenti scolastici si ponga con chiarezza la questione della rivalutazione della loro retribuzione.
Da più di un decennio lo Snals-Confsal ha posto all’attenzione dei governi e delle forze parlamentari la necessità della perequazione retributiva con le altre dirigenze pubbliche e della perequazione interna alla stessa categoria tra le retribuzioni dei dirigenti provenienti dalla carriera direttiva, quelle dei vincitori del concorso riservato agli ex presidi incaricati e quelle dei vincitori dei concorsi ordinari.

Fino ad oggi la categoria non ha avuto nessuna risposta concreta. Anzi c’è stato un ulteriore attacco alle retribuzioni con la riduzione di quella di posizione conseguente ad una illogica applicazione della legge di finanza del 2010, aggravata da una interpretazione della legge 150 del 2009 che vuole sottrarre alla retribuzione di posizione parte fissa le risorse da destinare alla valutazione. Per lo Snals Confsal queste posizioni sono inaccettabili.

Innanzitutto bisogna sollecitare il MEF e la Funzione pubblica a reperire le risorse necessarie all” armonizzazione” delle retribuzioni dei dirigenti della nuova area del Comparto istruzione e Ricerca;

Occorre quindi :
• elevare l’importo del FUN per compensare gli effetti delle riduzioni delle retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti scolastici;
• rivedere i criteri di erogazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi obbligatori, attualmente particolarmente penalizzanti per i dirigenti scolastici;
• rivalutare i compensi per le reggenze;
• escludere qualsiasi tentativo di sottrarre alla retribuzione di posizione le risorse occorrenti per alimentare la retribuzione premiale.

Lo Snals è pronto a proclamare lo stato di agitazione degli iscritti e di tutta la categoria nel caso non ci siano risposte concrete e tempestive da parte del MIUR e del governo.