pensioni

 

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.
I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.
I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.
L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.
I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.
Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

Età Coefficiente

di trasformazione

2016/2018

 Coefficiente

di trasformazione

2019/2021

61 4,719% 4,657%
62 4,856% 4,79%
63 5.002% 4,932%
64 5,159% 5,083%
65 5,326% 5,245%
66 5,506% 5,419%
67 5,700% 5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:
Sistema interamente contributivo
– Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo
– Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo
Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

*********

Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.
Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .
Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.
La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.
A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.
Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.

news

Si è svolta il 13 giugno scorso la prevista riunione dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione dei dirigenti scolastici con l’o.d.g:

I criteri di composizione dei nuclei di valutazione.

La riunione è stata presieduta dal Dirigente dell’Ufficio IX della DGOSV.

È stata ripresa l’analisi del monitoraggio del procedimento sulla valutazione dei dirigenti scolastici svolto nel decorso anno scolastico. Sono emerse diverse criticità tra cui meritano particolare attenzione quelle riconducibili ai criteri di composizione dei nuclei.

I dati sulla composizione dei nuclei di valutazione, pubblicati tra l’altro sul sito del SNV distinti per regione evidenziano  la seguente situazione:
6479 dirigenti scolastici valutati
347 nuclei di valutazione costituiti
31 dirigenti scolastici mediamente per ogni coordinatore di nucleo, che ha gestito la valutazione in più di un nucleo nel 30% dei casi

Composizione dei nuclei:
534 dirigenti scolastici di cui 1/5 circa con meno di 5 anni di servizio.

La componente Snals ha rilevato  che:

– in molti casi il consiglio orientativo posto a chiusura del provvedimento di valutazione è apparso più il risultato di un’attività ispettiva che quella di valutazione finalizzata al miglioramento.
-permangono notevoli perplessità sui criteri di selezione e composizione dei nuclei.

ha proposto di :

definire un protocollo di visita orientato da un incarico formale ai componenti dei nuclei di valutazione in cui sia posto l’obbligo di garantire al dirigente scolastico la possibilità di illustrare le azioni messe in atto per raggiungere gli obiettivi e di astenersi da qualsiasi quesito o indagine sulla condotta generale del dirigente scolastico nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Sono emerse in sostanza tutte le criticità che  hanno spinto a sottoscrivere l’accordo del 30 marzo scorso sulla “disconnessione “della retribuzione di risultato dalla valutazione.

Non è  comprensibile  la posizione di coloro che mentre lamentano l’incoerenza e l’inaffidabilità degli strumenti di valutazione propongono l’astensione dalla compilazione del portfolio perché i giudizi dei nuclei non sono legati alla retribuzione.

Riguardo alla valutazione la posizione dello Snals Confsal è la seguente:

-deve essere centrata sui processi e le azioni di miglioramento del sistema di governo delle istituzioni scolastiche e non sulla premialità conseguente all’esito della valutazione, assegnando al dirigente un ruolo fondamentale nella procedura valutativa.

Nel complesso le Linee guida per la valutazione dei dirigenti scolastici di cui alla direttiva n.36/2016 e ancora di più la nota esplicativa n3/2018 sul procedimento di valutazione per l’as 2017/2018 hanno introdotto elementi di maggiore partecipazione del dirigente, con un suo coinvolgimento sotto il profilo delle azioni proprie della sua funzione.

Rimane  il rischio di una eccessiva burocratizzazione della procedura e In questa prospettiva si propone  che le linee essenziali dei processi di valutazione non debbano essere oggetto di semplice informativa da parte dell’Amministrazione, ma trovino un’espressione anche nell’accordo negoziale da sottoscrivere all’Aran.
Concludendo lo Snals chiede di:
– riportare la valutazione dei dirigenti scolastici nell’alveo contrattuale anche alla luce dei contributi dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione dei dirigenti scolastici;
– definire contrattualmente la correlazione tra esiti della valutazione e la retribuzione di risultato ed in particolare di individuare prioritariamente due principali livelli di valutazione, corrispondenti ad una valutazione positiva ed una negativa.

Le  azioni di lotta dello Snals saranno legate all’evoluzione delle trattative da poco avviate all’Aran.

Se ci fossero resistenze ad ampliare i poteri contrattuali sui procedimenti di valutazione dei dirigenti scolastici lo Snals promuovera’ iniziative di lotta adeguate al raggiungimento degli obiettivi proposti.

 

 

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa diramato dalla  Segreteria Generale per smentire quanto è stato erroneamente pubblicato nella  gazzetta ufficiale n.141 del 20.06.2018.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/20/141/so/33/sg/pdf

 

L’errore è da imputare ad una errata digitazione da parte della Gazzetta Ufficiale.

Lo Snals Confsal conferma che non ha firmato il Contratto Scuola, Università, Ricerca e AFAM 2016-2018 perché  offensivo  nei confronti delle aspettative di tutti i lavoratori del comparto scuola.

Comunicato stampa

GAZZETTA UFFICIALE SUPPLEMENTO 141 DEL 20 GIUGNO 2018 – SERIE GENERALE – PUBBLICAZIONE CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – RICHIESTA DI RETTIFICA

Roma, 21 giugno 2018– E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018 – serie generale – il CCNL del comparto istruzione e ricerca.

Nel frontespizio del contratto pubblicato – pag. 1 – si indica erroneamente che lo SNALS-CONFSAL e la CONF.S.A.L. avrebbero firmato il predetto contratto di comparto.

Tale circostanza non risponde a verità.

Infatti, come risulta dalla scansione del contratto collettivo in questione consultabile sul sito ARAN., nessuna sottoscrizione è presente sul frontespizio del predetto contratto in corrispondenza con l’indicazione delle sigle sindacali SNALS-CONFSAL e CONF.S.A.L..

Per completezza si rappresenta che lo SNALS-CONFSAL proprio in ragione della mancata sottoscrizione del predetto CCNL è stato escluso dalla contrattazione integrativa e che, allo stato, pende giudizio dinanzi al Tribunale di Roma R.G. 13976/2018, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dello SNALS-CONFSAL a contrattare in sede integrativa in quanto organizzazione sindacale rappresentativa del comparto, seppure non firmataria del CCNL.

Tanto premesso, si invita e diffida codesto istituto poligrafico a pubblicare le dovute rettifiche, precisando che né lo SNALS-CONFSAL, né la CONF.S.A.L. hanno sottoscritto il CCNL per il personale del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016-2018.

Ciò con espresso avviso che lo scrivente sindacato SNALS-CONFSAL e la scrivente confederazione CONF.S.A.L. si riservano di agire per il ristoro di tutti i pregiudizi patiti e patiendi in ragione della divulgazione di tale inveridica circostanza.

Il Segretario Generale
(Elvira Serafini)

 

 

– D.M. 506/2018 – Scioglimento riserve e inserimento titoli di abilitazione e di sostegno

 

 

Il MIUR con  il D.M. n. 506 del 19/06/2018, ha comunicato le regole per  l’aggiornamento delle GaE per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019.

L’inserimento delle domande è possibile  per i seguenti casi :

conseguimento del titolo di abilitazione;

conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno;

inserimento titoli di riserva dei posti.

Scadenza presentazione delle domande 9 luglio.

Allegati al D.M. – (Modello 2- scioglimento riserve; Modello 3 – riserve; Modello 4 – sostegno).

 

Informativa per proroga dei contratti per supplenza del personale docente impegnato in scrutini ed esami.

Normativa di riferimento:

  1. Art. 37 CCNL 29 novembre 2007
  2. Nota Miur 17 giugno 2010 prot. n. 5986
  3. Nota Miur 17 giugno 2009, prot. n. 9038
  4. Nota Miur 10 giugno 2009, prot. n. 8556
  5. Nota Miur 11 luglio 2007, prot. n. 14187

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni in sostituzione di docente che rientra dopo il 30 aprile:

Il contratto viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi da quelli di maturità) al supplente, nominato fino al termine delle lezioni, nel caso che il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile (o non sia affatto rientrato) e sia rimasto assente per almeno 150 giorni consecutivi (90 per classi terminali). Vedi art. 37 CCNL 29.11.2007.

Supplente temporaneo in servizio fino al termine delle lezioni per altre cause:

Per il personale docente supplente temporaneo, in servizio al termine delle lezioni per altre cause diverse da quelle di cui all’art. 37 CCNL 2007, impegnato per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, viene stipulato un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Supplente temporaneo fino al 30 giugno impegnato negli esami di stato:

Al supplente temporaneo sino al termine delle attività didattiche impegnato negli esami di stato compete la proroga del relativo contratto o di più contratti di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della sessione di esami. (Questa norma penalizza i supplenti su spezzone che percepiscono uno stipendio parziale a differenza del personale di ruolo part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero).

Supplente temporaneo fino al termine delle lezioni nominato commissario interno agli esami di stato:

Al supplente sino al termine delle lezioni nominato commissario interno nella medesima scuola compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame. (Anche in questo caso sono penalizzati i supplenti su spezzone)

Posizioni da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione:

Quando la designazione e la partecipazione quale componente di commissione per gli esami di stato riguardano docenti che non rientrano nei casi indicati sopra, tali posizioni sono da considerare assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione, cui competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato.

consulenza legale

Il giorno 06 giugno 2018 alle ore 13,00, presso il Tribunale ordinario di Roma, la prevista udienza relativa al ricorso promosso dallo Snals-Confsal contro l’esclusione dalla contrattazione integrativa, ex art. 22 del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.

Per lo Snals-Confsal ha partecipato il Segretario generale Elvira Serafini e per la Confsal il Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, entrambi alla guida di una folta delegazione.

Presenti, altresì, i legali delle rispettive parti: per lo Snals-Confsal e per la Confsal gli Avvocati Michele Mirenghi e Stefano Viti.

Il Giudice Pucci, ritenendo, evidentemente, la causa dello Snals meritevole di approfondimento, ha rinviato l’udienza al 3 luglio p.v. per la decisione sull’ammissione con riserva.

Ricordiamo ancora una volta a tutti gli interessati che, per tutelarsi, è consigliabile, entro il 31.12.2018, si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI, segnalando le eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione evitando anche sgradite sorprese al momento del pensionamento.
La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.
Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).
La procedura della R.V.P.A. va fatta solo on-line allegando la documentazione richiesta dall’INPS e indicata nella funzione stessa.
Non sono accettate altre tipologie di domande per la richiesta di variazione.
Terminata la procedura on-line, che si ricorda può essere fatta direttamente dall’interessato, verrà rilasciata una ricevuta telematica con gli estremi della presentazione e il relativo numero di protocollo.
Come già ricordato, sia l’interessato che il patronato, possono inviare la richiesta di variazione, per segnalare le incongruenze, ma non possono né sono in grado di modificare l’estratto conto INPS.
Molte scuole, erroneamente, invitano, il personale a rivolgersi al patronato per ottenere la correzione dell’estratto conto.
Sono le scuole o gli U.S.R. che sono in possesso del fascicolo personale dell’interessato e quindi potenzialmente unici soggetti, oltre l’INPS, ad eseguire la variazione della posizione assicurativa.
L’INPS, secondo la variazione richiesta, provvederà, contattando la scuola o l’U.S.R. a richiedere la documentazione relativa ai periodi mancanti, decreti di computo, riscatto, ricongiunzione definiti e non ancora “presenti” nell’estratto contributivo.
Si consiglia che l’interessato, presentata la R.V.P.A., ne dia comunicazione alla scuola, allegando la relativa ricevuta e facendosi protocollare l’atto.
Con questa procedura la scuola e di conseguenza U.S.R. verranno avvertiti che l’INPS potrà contattarli per una richiesta di documentazione.

In mancanza del pin dispositivo o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere previo appuntamento alla Segreteria Provinciale Snals in Bari, Via De Romita n 8, o anche presso le sedi decentrate distrettuali che restano a vostra completa disposizione per le necessità del caso.

Dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679) con il quale la Commissione europea intende rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea, dentro e fuori i suoi confini. Le scuole, pur essendo qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, sono costituite da un’unica Unità Organizzativa (cfr. D.M. 190/1995). Tale struttura amministrativa è tenuta per legge ad osservare le stesse disposizioni ordinamentali di tutte le altre. Le scuole, inoltre, pur essendo dotate di autonomia ai sensi dell’articolo 21 della legge 59/1997 e del corrispondente regolamento attuativo di cui al D.P.R. 275/1999, svolgono quasi tutta la loro attività in un rapporto di azione organica con il MIUR e quindi, operano di fatto quali articolazioni territoriali dello stesso. Con specifico riferimento al Regolamento di cui in oggetto, l’unica presa di posizione del MIUR è rappresentata dalla nota 563 del 22 maggio 2018 (a soli tre giorni dalla scadenza del 25). Nota, peraltro, generica e priva di pratiche indicazioni operative. Quindi, le scuole sono state lasciate ancora una volta sole ad occuparsi di una materia che presenta complessità e difficoltà tecnico-giuridica.  Le attività di controllo che il Garante pianificherà per verificare l’attuazione del GDPR terranno conto della oggettiva situazione di difficoltà in cui si trovano le scuole, che prive di indicazioni organizzative puntuali e di risorse aggiuntive, dovranno rispondere di eventuali carenze senza aver avuto adeguati strumenti di intervento?

Riportiamo la comunicazione che il MIUR – Direzione generale per il Personale Scolastico – ha inviato ai referenti degli UUSSRR in merito alle date di pubblicazione mobilità infanzia e primaria:

Oggetto: date pubblicazione mobilità infanzia e primaria

Gentili,

Con circolare n. 4 del 17.1.2018  con oggetto pensionamenti del Comparto Scuola per l’anno 2018 – Indicazioni operative per la predisposizione delle posizioni assicurative per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018, l’INPS ha comunicato per le vie brevi l’invio degli elenchi dei pensionandi 2018 secondo specifica tempistica, confermata con nota MIUR prot. 958.03-05-2018.

Tuttavia, tale comunicazione dati da parte dell’INPS è avvenuta di fatto con tempi differenti rispetto a quanto previsto, con un flusso residuale per infanzia e primaria il giorno 18 maggio, ciò comportando di conseguenza le modifiche dei termini contenuti nell’OM 207 del 9 marzo 2018, come concordato con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Pertanto, i termini di pubblicazione per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria ex articolo 2 dell’OM 207 sono così modificati:

scuola dell’infanzia  – pubblicazione dei movimenti   12 giugno 2018

scuola primaria – pubblicazione  dei movimenti         01 giugno 2018

La presente viene trasmessa per conoscenza alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e  per i sistemi informativi e la statistica per l’adeguata diffusione con avviso SIDI.

Antimo Ponticiello Dirigente – Ufficio IV Personale docente ed educativo

MIUR – Direzione generale per il Personale Scolastico

La circolare n. 94 del 31/05/2017 ha difatti esteso la prescrizione quinquennale dei contributi, come per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici. Dopo numerose sollecitazioni da parte delle organizzazioni sindacali, L’INPS ha emanato la circolare n. 169 del 15.11.2017 che ha di fatto annullato la precedente circolare n. 94.

La nuova circolare n. 169, nei punti riportati di seguito, ha precisato:

  1. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

Omissis

Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.

     4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

Omissis

Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Quindi, dovrebbe essere l’INPS ad obbligare il datore di lavoro a versare i contributi dovuti per i periodi prestati dal dipendente statale, periodi che in ogni caso sono utili nel calcolo della pensione maturata, senza che il dipendente debba fare nulla.

Al personale scolastico, per tutelarsi, è consigliabile che entro il 31.12.2018 si faccia un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI e si segnalino eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione quinquennale e anche per non avere sgradite sorprese al momento del pensionamento.

La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall’interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS.

Dopo aver stampato e verificato l’estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l’interessato se in possesso del pin dispositivo può procedere personalmente alla R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa).

In mancanza del pin dispositivo, o non avendo confidenza con le procedure telematiche ci si può rivolgere alla Segreteria Provinciale Snals in Bari alla Via De Romita n 8, che rimane a vostra completa disposizione.