Il giorno 11 ottobre si è svolto presso la sede ARAN l’incontro per definire gli aspetti specifici del rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici nell’ambito del rinnovo del contratto della dirigenza Comparto Istruzione Università e Ricerca. In apertura il Dott. Mastrogiuseppe ha precisato alle OO.SS. che si intendono confermate le norme del contratto vigente dei dirigenti scolastici che non saranno oggetto di modifiche. Si è passati, quindi, alla discussione delle proposte di integrazioni e/o modifiche rispetto alle parti comuni del contratto di comparto. Di seguito l’esito della trattativa

  • Criteri per la definizione delle fasce ai fini della retribuzione di posizione parte variabile. Su questo punto si è convenuto di inserire apposito accordo nella parte economica del contratto, ancora da discutere.
  • 11 comma 5 del contratto 2010 (ordine nell’assegnazione degli incarichi). Su proposta di SNALS CGIL CISL UIL e ANP si è introdotta la seguente modifica al punto b): assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale a seguito di dimensionamento della rete regionale. Si esclude in tal modo da questo punto il caso di sopravvenuto sottodimensionamento, che viene trattato nel successivo punto c del comma 5. In altre parole i dirigenti soprannumerari per avvenuto sottodimensionamento saranno trattati, ai fini dell’assegnazione del nuovo incarico, allo stesso livello di quanti fanno richiesta di mobilità.
  • È stato chiesto di prevedere la possibilità di rinnovo dell’incarico di sede senza un limite temporale, escludendo così la scuola dalla rotazione introdotta dalle norme anticorruzione. Il Dott. Mastrogiuseppe ha manifestato l’indisponibilità dell’Amministrazione a introdurre tale principio nel contratto, in quanto la materia è rimessa alle decisioni dei direttori degli USR. Tutte le sigle hanno chiesto una riflessione sulla questione anche attraverso una interlocuzione con il MIUR.
  • Introduzione della possibilità per i dirigenti scolastici di reinserimento nel ruolo docenti in caso di dimissioni anche dopo il superamento dell’anno di prova. Su questo punto l’Aran si é detta favorevole dopo verifica degli aspetti giuridici.
  • 17 mutamento d’incarico. Su proposta di SNALS, CGIL, CISL, UIL si è introdotta, per tutte le regioni, la quota fissa del 30% sui posti vacanti e disponibili da destinare alla mobilità interregionale.
  • È stato chiesto di introdurre uno specifico articolo che preveda la possibilità per il dirigente scolastico, in caso di sua assenza inferiore a due mesi, di delegare ad un collaboratore specifiche funzioni anche di rilevanza esterna. Il Dott. Mastrogiuseppe ha 2 rilevato che tale delega è già nelle facoltà del d.s. ai sensi dell’art. 25 del D.Lga 165, ma che comunque l’Aran studierà tale richiesta per esaminare la possibilità di accoglierla.
  • È stato proposto, da tutte le OO.SS., di introdurre un articolo che specifichi in modo chiaro che l’obbligo di procedere alla definizione della prevenzione dello stress lavoro correlato sia in capo ai direttori degli USR. Su tale punto abbiamo registrato l’indisponibilità dell’Aran che ha sostenuto che le norme sono già chiare e che è compito delle OO.SS. segnalare i casi di inadempienze. Considerato che al momento della discussione era presente il Dott. Pinneri, lo SNALS ha espressamente chiesto di approfondire con il MIUR la situazione nelle varie regioni, poiché se dovessero permanere le inadempienze da parte dei D.G i sindacati saranno costretti a procedere per la via giudiziaria.
  • Sì è convenuto di dedicare appositi confronti sulle materie della valutazione e della mobilità.

 Restano da trattare le sezioni relative alle relazioni sindacali e alla parte economica. Nei prossimi giorni l’Aran produrrà una bozza delle parti già definite a seguito degli incontri fin qui tenuti. Le trattative proseguiranno il giorno 18 ottobre o, in caso di difficoltà tecniche, il giorno 23 ottobre.

Il Consiglio di Stato ha emesso sentenza di accoglimento dell’appello, azione n. 111, sancendo in via definitiva il diritto dei ricorrenti di essere reinseriti nelle GAE dalle quali erano stati depennati.

Pertanto, coloro che non risultano ancora inseriti nelle GAE,  potranno con tale decisione essere reinseriti in via definitiva.

La citata sentenza potrà essere scaricata dagli interessati anche dal sito del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it. con il numero di R.G. 6683/2018, oppure contattando direttamente la segreteria  provinciale Snals di riferimento.

pensioni

Lo Snals ha evidenziato che le difficoltà legate alle procedure pensionistiche non potranno essere superate, se prima l’Inps non riconosce la assoluta peculiarità del Comparto scuola

In data 09 Ottobre, presso la sede del MIUR di Viale Trastevere, si è svolto un incontro con una delegazione dell’amministrazione, guidata dalla dottoressa  Novelli, Direttore generale per il personale scolastico, i funzionari dell’Inps e le OO.SS. Scopo dell’incontro è stato l’individuazione di un percorso comune, per il superamento delle molteplici criticità incontrate, nello scorso anno scolastico, dal personale della scuola, per riuscire ad avere dall’Inps la certificazione del diritto alla pensione.

Lo Snals ha subito evidenziato che le difficoltà legate alle procedure pensionistiche non potranno essere superate, se prima l’Inps non riconosce la assoluta peculiarità del Comparto scuola. Infatti il lavoratore della scuola, avendo una sola finestra di uscita, il 1° settembre, quando non riesce ad ottenere dall’Inps la certificazione del diritto alla pensione nei tempi previsti, è costretto alla permanenza in servizio per un intero altro anno scolastico. Inoltre, ha evidenziato che il personale della scuola trova, nel proprio estratto conto INPS, molteplici errori dovuti alla mancanza di interi periodi lavorativi sia di pre-ruolo che di ruolo. In particolare, i lavoratori della scuola, con servizi antecedenti al 1996, si ritrovano con vuoti anche di 10 anni e gli estratti conto di moltissimi di loro non solo sono privi del periodo di ruolo dal 01/01/1995 al 31/08/1995, ma spesso sono privi dei periodi che sono stati oggetto di determina di computo o riscatto.

Anche la richiesta di variazione, da caricare sul sito dell’Inps, non è semplice, perché presuppone il possesso di certificati di servizio, CUD, cedolini risalenti ad oltre 30 anni prima, e l’acquisizione dei suddetti documenti, fra l’altro, deve avvenire, obbligatoriamente, in file di dimensioni non superiori ai 2 mega. È richiesta anche l’indicazione degli importi delle retribuzioni percepite. Tutto questo diventa un’operazione quasi impossibile per chi ha il servizio pre-ruolo prestato come supplenze brevi, magari un giorno in una scuola e il giorno dopo in un’altra. Alcune volte, pur riuscendo ad avere tutta la documentazione necessaria ed avendola acquisita in modo corretto, al momento di caricarla al sistema viene visualizzato: “Errore di sistema. Contattare l’amministratore”.

Tutte le altre organizzazioni sindacali sono state concordi sull’urgenza di individuare soluzioni che possano agevolare la procedura pensionistica dei lavoratori della scuola.

Il Miur ha comunicato di avere inviato all’Inps l’elenco dei lavoratori della scuola nati dal 1952 al 1957 e si è, anche, impegnato a predisporre una circolare “a due mani” con l’Inps, per stabilire le date sia per la presentazione delle domande, prevedendo un anticipo rispetto allo scorso anno, sia per la verifica dei requisiti da parte dell’ente di previdenza.

In conclusione Il Miur ha chiesto alle organizzazioni sindacali di comunicare eventuali proposte di modifica alla domanda di pensionamento su istanze on line, da far pervenire in tempi brevi.

Riunione plenaria del CSPI del 9/10/2018  sul decreto recante “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno“

Parere CSPI del 9/10/2018, comprensivo anche del parere sulla Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

 

Nota a verbale sul parere reso in data 09/10/2018:

1) Il bando non prevede la valutazione come servizio di ammissione al concorso straordinario, il servizio svolto presso le scuole paritarie seppur tale servizio risulta valutabile nella tabella di valutazione dei titoli.

Lasciando così le tabelle di valutazione e il requisito di accesso con due anni di servizio solo nelle scuole statali ciò che preoccupa maggiormente è che tale incongruenza genera sicuramente del contenzioso.

Per quanto è vero che il bando è in osservanza di una legge ordinaria dello Stato (Legge 9 agosto 2018 n 96, art 4, c.1-quinquies) è altrettanto vero che la stessa legge presenta elementi di incostituzionalità per l’art 33 della Costituzione e non contempla i dettami della Legge 10 marzo 2000 n 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.

I consiglieri Albano, Bellia, Bigelli e Margiotta rilevano pertanto che non viene sanata del tutto la problematica che sta all’origine di tale provvedimento. Infatti non risolverà le fattispecie del personale che, pur essendo entrato in ruolo e avendo superato il periodo di formazione e prova, non possiede le due annualità del servizio statale.

2) in riferimento all’art 6 comma 1 lettere a) e b), si ribadisce l’assoluta legittimità nel riconoscere quale titolo d’accesso nei requisiti per l’accesso anche il diploma magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico.

Tale legittimità è avvalorata da sentenze del Consiglio di Stato sez. VI (le ultime  3374, 3375, 3376 del 4 giugno 2018).

Convinti di fornire una indicazione utile alle scuole in questo inizio anno così complesso e ricco di scadenze, ricordiamo che il Miur ha pubblicato l’annuale circolare sull’elezione degli organi collegiali per l’a.s. 2018/19 (C.M. n. 2 prot. 17097 del 02-10-2018).

Come si legge nella circolare le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM. n. 215/1991, modificata ed integrata dall’OM n. 267/1995, dall’OM n. 293/1996 e dall’OM n. 277/1998.

Organi collegiali annuali

Le operazioni di voto degli organi collegiali di durata annuale (come ad esempio i consigli di classe) dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2018.

Lo stesso termine ultimo è previsto anche per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole secondarie di II grado non giunti a scadenza.

Le operazioni di voto si svolgono secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della suddetta ordinanza (OM n. 215/1991).

Consiglio di Istituto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto, per la scadenza del triennio di vigenza o per qualunque altra causa, comprese le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III della prima citata ordinanza.

La data delle votazioni è fissata dall’USR competente per territorio:

in un giorno festivo, dalle ore 8,00 alle 12,00, e in quello successivo, dalle ore 8,00 alle 13,30;

non oltre il termine di domenica 25 novembre e lunedì 26 novembre 2018.

Istituti onnicomprensivi

Negli istituti onnicomprensivi (comprendenti sia le scuole del primo ciclo – infanzia, primaria, secondaria di primo grado – sia quelle del secondo ciclo – secondarie di secondo grado) continuerà ad operare il commissario straordinario.

Nella circolare si specifica che la figura del Commissario è dovuta al fatto che non è stata ancora emanata alcuna norma per la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

Sull’annosa questione sollevata dai docenti circa l’obbligatorietà della loro presenza alla costituzione dei seggi elettorali si riporta l’art. 21 comma 1 dell’O.M. n. 215 del 1991 mai abrogata:

Art. 21 – Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale:

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe – o per ciascuna sezione (scuole materne) – l’assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.

Cambia la maturità: due prove scritte invece di tre, confermato il colloquio. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte. Queste le novità principali

Il MIUR ha emanato la nota prot. 3050 del 4-10-2018 avente per oggetto: “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative” con la quale fornisce le prime informazioni sul nuovo esame di maturità a partire dal corrente anno scolastico.

Le novità principali che emergono dalla lettura del comunicato del MIUR sono le seguenti:

Due prove scritte invece di tre, confermato il colloquio. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte.

Sono alcune delle novità dell’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado, che entrano in vigore da quest’anno scolastico, illustrate nella circolare che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato oggi alle scuole, per dare un quadro chiaro a docenti e studenti. …

Alla pagina http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-nuova-maturita-nella-circolare-rivolta-a-scuole-e-studenti è pubblicato l’intero comunicato del Ministero con allegati diversi documenti:  Circolare prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018, Indicazioni metodologiche e operative, Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta, Video e Slide Maturità 2019.

Scarica la circolare e i due allegati alla stessa (il Documento di lavoro elaborato da una commissione di esperti guidata dal linguista Luca Serianni per la preparazione delle tracce della prima prova scritta, italiano, e le Indicazioni per l’elaborazione delle griglie di correzione delle due prove scritte).

pensioni

Il personale in pensione dall’1.09.2016 o dall’1.09.2017, oltre ad aver diritto agli arretrati spettanti fino al 31.08 antecedente il pensionamento, pagati sulla partita stipendiale, avranno diritto al ricalcolo d’ufficio sia dell’importo pensionistico che della buonuscita.

Gli interessati, quindi, non dovranno produrre nessuna domanda in merito.

Viste le richieste in merito alla questione da parte di molti pensionati, onde consentire agli interessati di rendersi conto degli aumenti spettanti, si riportano di seguito i dati estrapolati dalle tabelle del contratto, relative agli aumenti riferiti, per opportunità di spazio, alle sole ultime classi stipendiali in godimento dalla maggior dei pensionandi.

Per i pensionati dall’1.09.2018, nella maggior parte dei casi, l’importo pensionistico, essendo gli interessati in servizio all’1.04.2018, è stato già calcolato con lo stipendio in godimento al 31.08.2018 e di conseguenza anche la buonuscita terrà conto degli aumenti già percepiti.

Tabella A1 – SCUOLA

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità di servizio /CL Dall’1.01.2106 Dall’1.01.2017 (1)
Collaboratore Scolastico
21-27 6,0 18,00
28-34 6,20 18,80
35 6,40 19,30
Assistente Amm/Tecn
21-27 8,20 24,70
28-34 8,70 26,40
35 9,20 27,70
D.S.G.A.
21-27 9,70 29,30
28-34 10,50 31,80
35 11,30 34,30
Docente sc. El /Inf
21-27 8,30 25,00
28-34 8,80 26,70
35 9,30 28,10
I.T.P.
21-27 8,50 25,80
28-34 9,10 27,60
35 9,60 29,00
Docente Media
21-27 9,10 27,50
28-34 9,80 29,60
35 10,30 31,10
Docente secondo grado
21-27 9,60 29,20
28-34 10,30 31,10
35 10,80 32,70

(1)  Il valore a decorrere dall’1.1.2017 comprende e assorbe l’incremento corrisposto dall’1.1.2016

Si informa che il MAECI, in data 3 c.m., ha comunicato, con l’avviso n. prot. 5198 la lista dei candidati ammessi (70) e ammessi con riserva (4) alla procedura di selezione per i dirigenti scolastici da destinare all’estero per l’anno scolastico 2018/19.

La prima sessione dei colloqui si terrà il 10 ottobre 2018 dalle ore 14,30 presso il Maeci per i seguenti candidati: Basilicata Maria Pia, Bonacasata Angelo, Palcich Antonio, Parolari Carla.

Con comunicazioni successive, il MAECI avviserà della pubblicazione completa del calendario dei colloqui.

Incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA

Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.
Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.
Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.
Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.

Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.
La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.
Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.
Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.
Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.

Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.
Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.
Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

Si riportano le faq già pubblicate da OrizzonteScuola.it , in attesa di nuove raccomandazioni da parte del Miur anche in funzione del decreto legislativo 81/08:

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASL) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

–    la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;

–    la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);

–    i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);

–    gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

–    individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;

–    autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;

–    verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (successivamento sostituito con n. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.