Di seguito  la scheda “DECRETO PNRR QUATER”, elaborata a cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori, relativa alla L. 56/2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

DECRETO PNRR QUATER.pdf

 

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Il rappresentante del MIM  Dott. Serra ha esordito dicendo che il decreto è stato strutturato in modo abbastanza generico ed è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo stabilito dal PNRR e in particolare dalla Riforma della Missione 4. Ha affermato, altresì, che nell’immediato futuro ci sarà sicuramente un intervento più mirato sull’argomento.  Le OO.SS. hanno manifestato una non condivisione di tale decreto. Tante sono state le osservazioni di disappunto in merito, ad iniziare dal fatto che la partecipazione alle attività formative può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell’attività formativa, risorse queste già soggette a forti decurtazioni nel corso degli ultimi anni, mentre, per converso, occorrerebbero risorse aggiuntive. Così come anche la prevista fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio in alternativa alla remunerazione a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa andrebbe ad inficiare e alterare l’art.36, comma 8, del CCNL. Lo Snals-Confsal ha ribadito con fermezza che tutta la questione della formazione va ricondotta nell’ambito della contrattazione integrativa intrecciandola con la formazione prevista dal PNRR, rendendola meno disomogenea. E’ stato chiesto, inoltre, se è possibile sapere chi è il soggetto attuatore che eroga il percorso online di formazione e qual è la data ultima entro cui va espletata la formazione 2023/2024. L’Amministrazione si è riservata di dare una risposta il prima possibile.

 

Stamani presso il MIM si è tenuta l’informativa relativa  al decreto di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali per il corso di laurea in Scienze della Formazione primaria a.s. 2024/2025. Tutte le OO.SS. hanno lamentato il fatto che il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria , comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al 50% dell’orario di insegnamento per i tutor coordinatori, non soddisfano i fabbisogni territoriali e quindi occorre prendere in seria considerazione  un’ implementazione sia del numero degli esoneri sia del numero dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria a livello regionale anche per evitare disparità di opportunità sul territorio nazionale.

Questa mattina si è svolto – presso il MIM – l’incontro relativo al             Decreto organico docenti di religione cattolica a.s. 2024/2025;

In riferimento al decreto dei docenti di religione, le OO.SS. hanno appreso con piacere che i dati numerici elaborati precedentemente dal MEF sono risultati inesatti per difetto rispetto a quelli comunicati dall’amministrazione e debitamente riportati in tabella. Nonostante ciò, nella tabella riepilogativa allegata al decreto è riportata una lieve contrazione del n. di posti, rispetto allo scorso anno, dovuti esclusivamente al fenomeno del calo demografico.

Dei 23.946 posti a livello nazionale:

Infanzia 2.363 posti (- 36 posti)

Primaria 10.615 posti (- 128 posti)

Secondaria di I° grado 4.212 posti (- 48 posti)

Secondaria di II° grado 6.756 posti ( + 30 posti)

Un ulteriore aspetto positivo registrato dalle OO.SS.  riguarda il fatto che, il decreto interministeriale sugli organici regionali per l’insegnamento della religione cattolica a.s. 2024/2025 all’art.2 comma 2, riporta testualmente “in via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purchè le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale”. A chiusura dell’incontro, lo Snals-Confsal ha sollecitato la pubblicazione dei due bandi delle procedure straordinarie per infanzia/primaria e secondaria di primo e secondo grado e considerato, poi, che i concorsi, ordinario e straordinario, non saranno utili per le immissioni in ruolo 2024-2025, si è riservato la possibilità di chiedere al Ministero un ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito.

 

Roma 27 maggio 2024

Prot. 125-Segr/ES/SG/UL/Az. Leg. 1/2024

OGGETTO: azione legale n. 1 del 2024 – Ricorso al TAR concorso dirigenti scolastici 2024 – Mancato superamento della prova preselettiva

Si sono tenute il 23.05.2024 le prove preselettive per l’accesso al concorso per dirigenti scolastici (D.M. 13.10.2022 n. 194) consistenti in un test a risposta multipla.

La prova preselettiva è consistita in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla. Quindi, ha avuto accesso alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

Pertanto, l’Ufficio Legale ha organizzato un ricorso per tutti coloro che non hanno superato la prova preselettiva ed hanno ottenuto un punteggio superiore a 30/50.

Per il ricorso è necessario che i ricorrenti si rechino presso le Segreterie Provinciali. La documentazione dovrà essere trasmessa per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 17.06.2024 – in formato A4, non fronte/retro; i documenti (che non devono essere spillati) dovranno essere indicati secondo il seguente ordine:

1. domanda di partecipazione al concorso;

2.Attestazione/certificato di voto conseguito all’esito della prova preselettiva;

  1. documento di riconoscimento;
  2. scheda di adesione, che dovrà essere scaricata e compilata on line, e accessibile sul sito dello SNALS  nazionale nell’area Ufficio Legale.
  1. procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale che dovrà essere sempre scaricata e compilata on line.

Tutta la documentazione dovrà essere altresì anticipata (in formato PDF) all’indirizzo mail legale@snals.it, indicando in oggetto il numero dell’azione.

Il ricorso verrà depositato solo con un numero minimo di 20 ricorrenti, inoltre, facciamo presente che non ci sono precedenti giurisprudenziali favorevoli.

personale ata

 

Le domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA si potranno presentare dal 28 maggio fino al 28 giugno. È quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 maggio firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

I DETTAGLI DEL DECRETO:

Tabelle valutazione titoli

L’aggiornamento di quest’anno recepisce le novità introdotte dal CCNL 2029-21 ed entrate in vigore dal 1° maggio.

Requisiti ATA terza fascia PER I VARI PROFILI:

  1. A) Assistente Amministrativo
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
  1. B) Assistente Tecnico
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
  1. C) Cuoco
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. D) Infermiere
  • laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. E) Guardarobiere
  • diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
  1. F) Operatore dei servizi agrari
  • attestato di qualifica professionale di:
  1. operatore agrituristico;
  2. operatore agro industriale;
  3. operatore agro ambientale;
  4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

  1. G) Operatore scolastico
  • attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

 

  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
  1. H) Collaboratore Scolastico
  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

 

Inoltre:

possono essere inseriti  nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

Inoltre spetta  l’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.

Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale

CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Un anno di tempo per acquisirla. L’anno di tempo sarà dato a tutti,sia per  primi inserimenti  che per  l’aggiornamento di chi ha o non ha svolto servizio .E’  richiesta come titolo di accesso per i tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico.

Chi non sarà in possesso di tale certificazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda (probabilmente 28 giugno) potrà acquisirla e presentarla entro il 30 aprile 2025. Decorso tale termine gli aspiranti decadono dalle graduatorie.

Tutti potranno svolgere supplenza anche senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. L’importante è mettersi in regola entro il termine del 30 aprile 2025.

 

Requisiti generali

Inoltre, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
  2. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
  4. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  5. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
  6. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

 

Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

  1. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
  2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
  4. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  5. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
  6. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Eccezione è la certificazione informatica quale titolo di accesso, per la quale gli aspiranti hanno tempo fino al 30 aprile 2025

Snals, contrari a più poteri disciplinari ai dirigenti
Elvira Serafini, ‘Aran sorda alle osservazioni dei sindacati’

Di seguito la dichiarazione rilasciata dal segretario generale
“Nell’ambito delle trattative per la sequenza contrattuale relativa alle responsabilità disciplinari del personale docente del settore Scuola, lo Snals Confsal si è espresso decisamente contro qualsiasi ulteriore attribuzione di poteri disciplinari al dirigente scolastico.
A tal proposito  lo Snals Confsal aveva già inviato all’Aran, durante le trattative per il rinnovo del CCNL di Comparto, un documento che indicava le nostre critiche e le nostre proposte.
In particolare, per lo Snals Confsal, Il dirigente scolastico non deve essere individuato come autorità disciplinare nei confronti del personale docente per le sanzioni disciplinari più gravi, a partire dalla sospensione dal servizio fino a dieci giorni. Non è accettabile che confluiscano nello stesso soggetto più poteri: accertare i fatti, raccogliere le testimonianze, avviare il procedimento disciplinare formulando i capi di accusa, sentire le varie parti coinvolte all’interno del contraddittorio e, all’esito dello stesso, irrogare la sanzione ovvero archiviare il procedimento.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione  deve restare materia dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari presso gli Uffici scolastici regionali, corrispondentemente a quanto accade negli altri settori pubblici dove le sanzioni più gravi sono di competenza di organi esterni e superiori. La competenza disciplinare del dirigente scolastico deve essere limitata solo alla violazione degli obblighi di ufficio e non deve essere esercitata per fare rilievi sulle attività di insegnamento e educative. Diventa semmai necessario individuare un Organismo di Garanzia per la tutela dei principi costituzionali relativi alla libertà di insegnamento”.

 

 

La terza BOZZA dell’Ordinanza, presentata ai sindacati nel corso di una informativa lo scorso 7 maggio, è stata al centro di un incontro politico odierno  tra Ministero e sindacati

In base alle indiscrezioni trapelate finora è emerso quanto segue :

l’ordinanza relativa alle gps dovrebbe essere pubblicata  il 20 maggio con  scadenza  dopo 20 gg
per gli ATA 3 fascia l’ordinanza  dovrebbe essere pubblicata il  27 maggio con scadenza  dopo 20 gg

confermato l’inserimento a pettine con riserva dei docenti con abilitazione /specializzazione conseguita all’estero ma ancora in attesa di riconoscimento e possibilità di avere supplenze

per quanto riguarda l’abilitazione 30 o 60 CFU, in caso di mancato conseguimento entro il 30 giugno 2024 i docenti non potranno essere inseriti nelle GPS prima fascia; confermata dunque la data del 30 giugno 2024 come termine ultimo per acquisire abilitazione /specializzazione per i corsi in via di svolgimento. Ne potranno usufruire:

specializzandi dell’VIII ciclo TFA sostegno

laureandi in Scienze della formazione primaria

abilitandi  dei corsi 30 CFU riservati a docenti già in possesso di abilitazione per altro grado/classe di concorso o specializzazione sostegno

Il Ministero propone inoltre una differente tabella di valutazione dei titoli per la prima fascia GPS che, per le classi di concorso della tabella A, porta come novità un punteggio aggiuntivo di 24 punti alle nuove abilitazioni conseguite con DPCM 4 agosto 2023 e al concorso ordinario ma che non contempla le stesse novità per le classi di concorso ITP.

Dovrebbe inoltre essere previsto un ulteriore punteggio di 3 punti assegnato esclusivamente al concorso ordinario, anche qualora si tratti di titolo di accesso (da confermare).

Per ora è tutto continueremo l’aggiornamento delle notizie ………

 

 

 

 

 

Si è tenuta oggi in videoconferenza la riunione convocata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avente per oggetto la “Nota concernente istruzioni operative circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti per l’anno scolastico 2024/2025”.

Il  direttore dell’Ufficio IV della Direzione degli Ordinamenti, Dott. Gianluca Lombardo, ha illustrato le tempistiche relative alle iscrizioni: per l’anno scolastico 2024/2025 sarà possibile accettare entro  il 31 maggio  le iscrizioni ordinarie e ed entro  15 ottobre per quelle tardive ma   Il 15 ottobre non costituisce un termine insuperabile , vista la  necessaria flessibilità connessa alla formazione per gli adulti molti dei quali provengono da altri paesi.  Anche per il prossimo anno scolastico sarà possibile presentare la domanda di iscrizione da remoto, secondo le modalità individuate dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche di riferimento, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente. Coloro che useranno  questa modalità successivamente all’accoglimento della domanda, dovranno  produrre  la documentazione necessaria al perfezionamento della stessa prima dell’inizio  delle attività di accoglienza e orientamento. È confermata, ovviamente  la possibilità di presentare la domanda in presenza. Anche per l’anno scolastico 2024/2025, infine, si lascia  alla valutazione  degli Uffici Scolastici Regionali l’opportunità di autorizzare l’attivazione di un numero di aule ‘AGORÀ’ superiore a quello indicato nella nota prot. n. 7755/2019.

Gli adulti che vogliono  iscriversi per l’a.s. 2024/2025 ai percorsi di istruzione di primo livello, ossia  ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, dovranno presentare domanda di iscrizione direttamente alla sede dell’unità amministrativa dei CPIA, anche per il tramite delle “sedi associate”. Gli adulti che vogliono  iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello, presenteranno domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA, ossia  alle Istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali sono realizzati  i percorsi di secondo livello. Saranno poi le  istituzioni scolastiche a  trasmettere  le domande ricevute alla sede centrale del CPIA con il quale hanno stipulato l’accordo di rete di cui all’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 263/2012.

E’ senz’altro un dato positivo  la  maggiore flessibilità nelle procedure e nelle tempistiche di iscrizione, poichè l’utenza di riferimento ha   situazioni di vita e di lavoro non sempre stabili MA :

– occorre una flessibilità e adattabilità dei numeri dell’organico in sede di organico di fatto, a causa della fisiologica iscrizione tardiva a questi corsi da parte degli studenti.

– che è inutile far pervenire le domande di iscrizione del secondo ciclo alla sede amministrativa del CPIA poiché sarebbe sufficiente per la sede amministrativa avere l’elenco degli studenti che si sono iscritti al secondo ciclo, in questo modo ottenendo uno snellimento delle procedure.

– sarebbe opportuno aprire i flussi dal 1° luglio e lasciarli aperti perché nei CPIA gli studenti si iscrivono in continuazione anche dopo il 15 novembre.  I CPIA sono stati penalizzati per quanto riguarda i fondi PON perché a settembre non risultavano studenti iscritti a causa dei flussi chiusi.

– Per quanto riguarda il Patto Formativo Individuale, definito dalle Commissioni di cui all’art. 5, comma 2, del DPR n. 263/2012, ad esito degli specifici interventi di accoglienza e orientamento e della procedura di riconoscimento dei crediti di cui ai §§ 5.1 e 5.2 del D.I. 12.03.2015, la circolare prevede che deve essere formalizzato entro il 15 novembre 2024. Ma  tale data potrebbe risultare poco congrua, proprio per le continue iscrizioni che avvengono nel settore dell’istruzione degli adulti anche dopo tale data.

-le aule Agorà,  sono numericamente in sufficienti e distribuite in modo disomogeneo sul territorio nazionale ;

–  la frequenza in presenza degli studenti nelle aule Agorà in quanto studenti lavoratori risulta problematica    Nell’ottica di agevolare lo studente lavoratore e per una più efficace azione dell’istruzione degli adulti, sarebbe opportuno anche una frequentazione a distanza presso queste aule e  la frequenza in modalità integrata porterebbe migliori risultati

– gli interventi realizzati con i fondi del PNRR hanno colmato parzialmente le  carenze degli ambienti di apprendimento ;

-serve organizzare una formazione specifica   sia dei docenti  sia dei dirigenti. Servono  competenze specifiche indispensabili per  chi deve   soddisfare bisogni formativi come   quelli degli  adulti stranieri ma anche dei  tanti giovani e adulti italiani  che si sono dispersi scolasticamente parlando e oggi faticano a trovare il loro posto  nel mondo del lavoro ,  a causa di  carenze nelle conoscenze e nelle competenze  .

L’amministrazione si è dichiarata disponibile a collaborare con le organizzazioni sindacali per la creazione di un Tavolo permanente di confronto e discussione finalizzato anche a dare idee per la  riforma  dei percorsi anzi  è già all’opera un gruppo di studio, animato da docenti dell’istruzione degli adulti, per effettuare la sperimentazione di una formazione con nuovi modelli che prevedono maggiori ore di frequentazione a distanza.

 

 

 

Si comunica che mercoledì 8 maggio la sede provinciale di Bari non  sarà operativa in occasione della   festa del santo patrono. Buon  San Nicola a tutti .