E’ aumentata la soglia Isee per ottenere l’esenzione del pagamento delle tasse scolastiche. Infatti, per essere esonerati totalmente dal pagamento, gli studenti del quarto e quinto anno della scuola superiore dovranno essere in possesso di un Isee (di tutto il nucleo familiare) pari o inferiore a 20mila euro.

Lo scorso anno la soglia era di 15.748,79 euro. E’ in emanazione un decreto del Miur che individua la nuova soglia Isee per l’esonero dal pagamento, sancito in un’intesa in Conferenza Unificata del 24/1/2019.

Questa disposizione, contenuta nel Decreto Miur, si applicherà a decorrere dall’a.s. 2018-2019 per le studentesse e gli studenti iscritti alle quarte classi della scuola secondaria di II grado e a decorrere dal 2019-2020 per gli iscritti alle quarte e quinte classi.

Con il nuovo Isee perciò la platea dei beneficiari aumenta: sarebbero 463.173 gli studenti che ne dovrebbero usufruire, per un costo valutato in oltre 11 milioni.

Le tasse scolastiche sono quattro, sono obbligatorie e vanno versate nel corso dell’anno scolastico:

1.  la tassa d’iscrizione ammonta a 6,04 euro e viene richiesta dalla scuola al momento di iscrivere lo studente all’anno successivo;

2.   la tassa di frequenza è una tassa annuale dal valore di 15,13 euro. Va devoluta per intero e non è prevista la restituzione nel caso in cui lo studente decide di non proseguire più con l’anno scolastico. Ha validità universale per tutto l’anno, quindi non è necessario pagarne un’altra nel caso in cui lo studente si trasferisca in un altro istituto;

3.   la tassa d’esame ammonta a 12,09 euro. Viene pagata al momento in cui si presenta la domanda per partecipare all’esame di Stato o di idoneità.

4.  la tassa di diploma: costa 15,13 euro e anche questa va pagata in un’unica soluzione. Il pagamento avviene quando si fa richiesta per avere il Diploma.

Riportiamo di seguito l’Informativa riguardante l’Integrazione delle graduatorie di istituto valide per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 relativa alla finestra semestrale del 1° febbraio 2019 (terza finestra):

Normativa di riferimento ·         D.M. n. 326 del 3 giugno 2015

·         D.M. 335 del 23 aprile 2018

·         D.D.G. 28 gennaio 2019, n. 73

·         C.M. 29 gennaio 2019, prot. n. 3934

Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II^ fascia ·         Soggetti interessati: soggetti che hanno conseguito l’abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1° febbraio 2019.

·         Adempimenti richiesti: presentazione, tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di ricevuta del modello allegato A3.

·         Termine di scadenza: sabato 16 febbraio 2019

·         A chi va presentata la domanda: all’istituzione scolastica destinataria della domanda di inserimento presentata all’inizio dell’attuale triennio di validità delle graduatorie.

·         Per chi non è iscritto in alcuna graduatoria di istituto, la domanda va indirizzata ad una istituzione scolastica della provincia prescelta.

Inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno ·         Soggetti interessati: aspiranti presenti nelle graduatorie di istituto che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 1° febbraio 2019.

·         Adempimenti richiesti: presentazione, esclusivamente in modalità telematica sul portale POLIS del sito internet del MIUR, del modello allegato A5.

·         Periodo di presentazione: tra lunedì 4 febbraio 2019 ed entro le ore 14,00 di venerdì 22 febbraio 2019

·         Chi non deve compilare l’allegato A5:

  • docenti che abbiano compilato il mod. A3 di inserimento in II^ fascia, a seguito del conseguimento dell’abilitazione entro il 1° febbraio 2019 e abbiano dichiarato il titolo di specializzazione nella sez. B2 del suddetto modello.
Priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze di III fascia ·         Soggetti interessati: docenti che conseguono il titolo di abilitazione nei periodi che intercorrono tra un aggiornamento semestrale e l’altro della II fascia.

·         Adempimenti richiesti: presentazione, esclusivamente in modalità telematica sul portale Polis del sito internet del MIUR, del modello allegato A4.

·         Periodo di presentazione: per tutto il triennio di validità delle graduatorie.

·         A chi va presentata la domanda: all’istituzione scolastica destinataria della domanda di inserimento presentata all’inizio dell’attuale triennio di validità delle graduatorie.

·         E’ opportuno dichiarare la priorità in III fascia anche per chi presenta la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie.

Scelta delle sedi ·         Soggetti interessati:

  • docenti non presenti nelle corrispondenti graduatorie di III^ fascia che si iscrivono negli elenchi aggiuntivi di II^ fascia;
  • docenti già inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia, che sostituiscono una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti.

·         Adempimenti richiesti: presentazione del modello B, in modalità telematica sul portale Polis del sito internet del MIUR.

·         Periodo di presentazione: tra lunedì 25 febbraio 2019 e entro le ore 14,00 di venerdì 15 marzo 2019.

È stato pubblicato dal MIUR l’Avviso prot. 1118 del 17/1/2019 riguardante gli assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2019/2020.

Le selezioni sono per i neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una scuola dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Regno Unito e Spagna.

Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche dei Paesi di destinazione per contribuire alla promozione e alla conoscenza delle lingue e della cultura italiana.

La scadenza per presentare la domanda è il 18 febbraio 2019 entro le ore 23,59. Il modulo della domanda sarà disponibile on-line dal 18 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019.

Il numero dei posti è il seguente:

  • AUSTRIA: 34
  • BELGIO (lingua francese): 3
  • FRANCIA: 154
  • GERMANIA: 27
  • IRLANDA: 9
  • REGNO UNITO: 9
  • SPAGNA: 22

L’attività comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

Sulla pagina del sito MIUR sono disponibili oltre all’avviso e gli allegati A e B anche le guide per registrarsi on line e il manuale operativo. Inoltre c’è il link all’applicazione per l’inserimento della domanda on line.

Allegati (file zip)

In data 23 gennaio 2019 alle ore 15:30 si è svolto l’incontro sul Concorso DSGA.

Ad inizio seduta la parte pubblica ha comunicato il numero di domande pervenute alla data del 23 gennaio 2019:

  • perfezionate 50.203;
  • in corso di perfezionamento 16.854;
  • inoltrate per convalida 329.

Le domande perfezionate pari a 50.203 sono così suddivise per regione:

Abruzzo

906

Basilicata

605

Calabria

3120
Campania

9702

Emilia Romagna

3801
Friuli Venezia Giulia

543

Lazio

4387

Liguria

492

Lombardia

6897

Marche

1117

Molise

180

Piemonte

2383

Puglia

3330

Sardegna

1523

Sicilia

5601

Toscana

2392

Umbria

808

Veneto

2416

Dai dati si desume che la prova preselettiva del Concorso DSGA avverrà in tutte le regioni sopra riportate e la data dovrebbe essere pubblicata come da bando nella gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2019.

E’stato ribadito che l’a.s. 2017/2018 non potrà essere considerato valido per quanto riportato nella legge 205/’2017.

L’amministrazione ha comunicato, altresì, che il servizio delle scuole paritarie non viene considerato valido ai fini del concorso.

È in discussione nelle Commissioni parlamentari il disegno di Legge “Azzolina” (esame C. 877) che interviene sull’annosa questione del numero degli alunni per classe.

Un problema serio che determina non solo disagi dovuti al sovraffollamento ma soprattutto costituisce un pregiudizio alla qualità dell’azione didattica e alla tutela della sicurezza.

Inoltre, l’incremento del rapporto alunni/classe (introdotto con l’articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  – disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole  di ogni ordine e grado -) ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti.

I disagi sono strutturali e marginali. Si pensi alle classi costituite da un numero di alunni superiore al previsto (disagio strutturale) e alle classi che diventano sovraffollate solo in alcune occasioni, quando, per esempio, nel caso di assenza di un docente gli alunni sono ripartiti tra le altre classi – e non è una buona pratica! –  con possibile sforamento del limite di alunni per classe.

Le dotazioni di sicurezza sono progettate per un certo numero di persone; se aumenta, è a rischio l’incolumità di studenti e personale, anche in caso di emergenza.

Il pregiudizio alla didattica è del tutto evidente se solo si pensa alle difficoltà quotidiane di gestione di tanti alunni in uno spazio non adeguato, che determina, altresì, anche un pregiudizio per la sicurezza degli alunni stessi.

In queste condizioni e con queste evidenti e prevedibili ricadute il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 (regolamento attuativo della legge n. 133 del 2008) aveva aumentato il numero degli alunni per classe senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici, senza considerare che l’innalzamento del limite massimo di alunni per aula, avrebbe determinato, inevitabilmente «… conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità» (CdS –  sentenza n. 3512, del 9.6.2011).

Ancora oggi il MIUR, al momento delle iscrizioni degli alunni, finalizzate alla formazione delle classi, ricorda la vigenza del Regolamento (ma non le criticità espresse dal Consiglio di Stato) e fa alle scuole una raccomandazione generica, inascoltata, mai monitorata: le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Quando gli alunni si iscrivono (in questo mese di gennaio) le Scuole non conoscono ancora il loro organico docenti, né dispongono – in massima parte – di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EELL non lo hanno predisposto.

 

Lo SNALS-Confsal condivide la previsione che a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 siano adottati interventi e misure destinati a ridurre gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente entro l’anno scolastico 2022/2023. Che si definiscano, inoltre, nuovi criteri per la formazione delle classi:

  • la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale sia a livello regionale dovrà tener conto della diminuzione di 0,40 del rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe, da realizzare nel triennio 2019-2021. Si dovrà passare, quindi, dall’attuale 20,72 a 20,32 con attenzione alle caratteristiche geo-morfologiche e alle realtà socioeconomiche dei territori e agli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe;
  • le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, non potranno avere un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti. Oggi si arriva ai 27 dell’infanzia, ai 26 della primaria, ai 28 della scuola sec. di 1° grado, ai 27 della scuola sec. di 2° grado … ed oltre!
  • nel caso accolgano alunni con disabilità, dovrà essere obbligatorio costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni. Oggi siamo al “di norma con non più di 20 alunni …”;
  • dovrà essere obbligatorio formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo), comprese le classi delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso;
  • dovrà essere possibile costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo).

Lo SNALS-Confsal confida in una rapida approvazione del DDL “Azzolina” di modifica dell’art. 64 della legge 133/2008 sulla formazione delle classi (con qualche ulteriore intervento migliorativo).

Secondo un diffuso luogo comune “fare il passo del gambero” richiama l’agire di quanti, nell’affrontare le scelte richieste dalla vita, collettive o personali usino fare (figurativamente) un passo avanti per farne poi alcuni all’indietro.

I “triennalisti” – i docenti con servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti – hanno fatto alcuni passi all’indietro. Ma per colpa della recente legge di bilancio 2019. Non è stata una loro scelta.

Per loro era prevista una procedura riservata, con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto. Ciascun soggetto avrebbe potuto partecipare alla procedura in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali avessero maturato un servizio di almeno un anno.

Il primo concorso doveva essere bandito entro il 2018 (d.lgs. 59/2017 – art. 17).

Fin dall’estate scorsa le prospettive sembravano buone.

Era stata abrogata (con l’art. 4 bis della legge 12 luglio 2018, n. 87) la norma che impediva a chi avesse lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali (il comma 131 della legge 107/2015). Una norma che aggirava la normativa europea e poneva un limite ai contratti a termine e quindi la sua eliminazione era stata la giusta soluzione, condivisa ampiamente dallo SNALS-Confsal perché un contratto reiterato per più di tre annualità prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

Secondo la ratio del legislatore dell’epoca la formulazione del co. 131 non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si era rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come era, rischiava di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals, era stato un primo passo: il provvedimento doveva essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

Ma la nuova formulazione del comma all’esame del Parlamento sin dal novembre 2018 lasciava “per strada” numerosi docenti!

Lo SNALS-Confsal proponeva emendamenti per i docenti con tre anni di servizio sia su posti vacanti e disponibili (31 agosto) sia su posti solo disponibili (30 giugno e comunque con servizio di anno intero):

  • per i primi proponeva l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio europeo, del 28 giugno 1999;
  • per i secondi chiedeva il diritto di precedenza per i contratti a tempo determinato e la conferma del concorso riservato, perché risultava del tutto assente una fase transitoria prima della messa a regime di un nuovo sistema di reclutamento.

La questione, si è conclusa, per ora, con una sonora sberla a docenti che in questi anni hanno garantito con il loro lavoro il funzionamento delle scuole.

La legge di bilancio 2019 ha modificato il sistema di reclutamento nella scuola secondaria.

Ha azzerato la “fase transitoria” per i docenti con 36 mesi di servizio e il previsto concorso riservato. Dovranno partecipare al concorso ordinario selettivo per titoli ed esami.

Ha abolito gli ambiti disciplinari. Si concorre per una sola classe di concorso.

In prima applicazione ai “triennalisti” è riservato il 10% dei posti e possono partecipare alle procedure concorsuali senza il possesso dei 24 CFU, per una tra le classi di concorso (non ambiti, dunque) per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.

L’espressione “in prima applicazione” potrebbe riferirsi al fatto che la riserva del 10% di posti è prevista soltanto per la prima applicazione della legge, ossia per il primo concorso bandito con le nuove norme. Concorreranno comunque anche per il rimanente 90% di posti messi a concorso per tutti gli altri concorrenti.

Sempre in prima applicazione saranno esonerati dal conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti a chi partecipa con la sola laurea. Però devono comunque sostenere e superare – anche in prima applicazione – la seconda prova scritta, che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

La norma così concepita significa, in definitiva, che se i triennalisti non entrano nella graduatoria dei vincitori del primo concorso, già nell’eventuale concorso successivo devono conseguire i 24 CFU e non hanno il 10% dei posti riservati.

Nell’ultima tornata di immissioni in ruolo un numero enorme di cattedre  (più del 50% del contingente assegnato) non è stato attribuito. Ci sono ancora circa 100 mila cattedre da coprire e necessitano norme urgenti in materia di reclutamento, che consentano l’assegnazione di tutti i posti a chi ne ha diritto. I supplenti che da anni lavorano con contratti a termine dopo 36 mesi di rinnovi contrattuali a tempo determinato hanno diritto a essere assunti a tempo indeterminato, secondo la direttiva europea 1999/70/CE. Ad essi va garantito un percorso riservato e semplificato con la totale disponibilità dei posti messi a concorso, al netto di quelli da assegnare alle GM e alle GAE.

E’ stato pubblicato in data 18 gennaio 2019 dal MIUR il Decreto Esami di Stato 2019 composto da 5 articoli di cui il 3, 4 e 5 sono dedicati rispettivamente all’Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.

L’art. 2 del decreto disciplina le modalità del colloquio che comprenderà le seguenti sezioni:

  • Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)
  • Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro
  • Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione».

Sarà dato ampio spazio al commento delle prove scritte.

La preparazione del materiale è affidata alla commissione di esame a partire da una attenta lettura del documento del consiglio di classe.

Nel corso della sessione di preparazione al colloquio la commissione dovrà provvedere, per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due.

Gli spunti da proporre agli studenti potranno essere:

  • analisi di testi
  • documenti
  • esperienze
  • progetti
  • problemi

Con queste modalità la Commissione verificherà l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera.

Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.

Alternanza Scuola Lavoro, Cittadinanza e Costituzione, Clil

Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola lavoro).

Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.

N.B. Conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (CLIL) possono essere accertate in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione.

Lo Snals-Confsal ha firmato l’ipotesi di accordo integrativo per il salario accessorio del personale ISPRA dei livelli IV-VIII (tecnici e amministrativi) relativamente agli anni 2016-2017.

La cifra messa a disposizione per il salario accessorio ammonta complessivamente a 6.380.620,13 euro per ciascun anno. Essa è destinata al finanziamento del fondo per il lavoro straordinario (70 mila euro per ciascun anno), del fondo per le indennità di maneggio valori, di reperibilità e di coordinamento strutture (130.560 euro nel 2016 e 134.560 euro nel 2017), nonché del fondo d’indennità di Ente (5.555.427 euro nel 2016 e  5.525.839,94 nel 2017), del fondo per l’indennità di posizione (1.032 euro nel 2016 e 1032,96 nel 2017) e di quello per la produttività collettiva e individuale (1.381.209,79 euro nel 2016 e 1.165.361,65 nel 2017).

Alleghiamo il testo dell’accordo

pensioni

L’approvazione, da parte del CdM, in data 17.01.2019, del “decreto quota 100” ha ampliato per il personale della scuola le possibilità di pensionamento alla data dell’1.09.2019.

Si è provveduto ad approntare una scheda di sintesi di tutte le possibilità per il personale della scuola, che di seguito, riportiamo:

(v. la tabella di sintesi in pdf)

Visto il numero elevato di docenti e ATA che aspettavano la definizione di quota 100 per verificare la convenienza o meno di utilizzare tale modalità di pensione, alla luce del testo definitivo, ed al fine di mettere il personale scolastico, nostro iscritto, nella condizione di poter operare una scelta oculata, abbiamo rielaborato nuovamente una tabella di confronto tra quota 100 e il pensionamento con le regole della legge Fornero.

www.snals.it

E’ in discussione alla VII Commissione cultura della Camera dei Deputati, in sede referente, la proposta di legge presentata il 5 luglio 2018 su iniziativa dei deputati AZZOLINA, NITTI, LATTANZIO, GALLO, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, ACUNZO, MELICCHIO, BELLA, CASA, CARBONARO, FRATE relativa alla riqualificazione del rapporto alunni/docenti per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado della scuola pubblica italiana.

E’ un tema delicato che tocca molti aspetti della vita della scuola e specifiche problematiche nei confronti delle quali lo Snals ha sempre manifestato preoccupazione ed interesse.

La normativa attuale è rappresentata da una norma del 2008 a firma di Giulio Tremonti, allora Ministro dell’economia e delle finanze: si tratta dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

La disposizione ha incrementato di un punto, nel triennio 2009-2011, il rapporto alunni/docente per classe (dall’8,94 del 2008 al 9,94 del 2012). Precisamente, la norma ha previsto l’adozione, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e ai fini di una fantomatica « migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente », di «interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili» come è dettagliatamente precisato nella relazione dell’onorevole Casa.

Le criticità emerse dall’applicazione di tale norma sono molteplici.

Prima di tutto c’è stato il drastico taglio delle cattedre che ha avuto un impatto devastante sotto il profilo occupazionale e l’inevitabile aumento del numero degli studenti per classe (a volte fino a 40) ha causato il verificarsi di episodi assurdi in deroga ad ogni norma sulla sicurezza.

Il caso più eclatante riguarda le scuole secondarie di secondo grado, in cui è attualmente possibile comporre classi di 33 alunni. Se si tiene conto della possibilità di derogare fino al 10 per cento al numero massimo degli alunni per classe, prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 (che ha tradotto in legge le drammatiche ed inevitabili conseguenze del piano di razionalizzazione), è facile comprendere come ad oggi sia legittimo e pienamente conforme alla legge comporre sezioni con ben 36 alunni.

In secondo luogo (come precisato dalla relazione dell’on. Casa) la puntualità nel tradurre in legge il piano programmatico di razionalizzazione contenuto nell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e la conseguente modifica dei parametri per la composizione delle classi non sono state purtroppo accompagnate da altrettanta solerzia nel concretizzare a livello normativo la realizzazione del piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica, previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e a tutt’oggi mai realizzato.

In fase di redazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 non si è tenuto conto di norme già esistenti in materia di prevenzione di incendi che indicano il parametro massimo di 26 persone per classe al fine di evitare il sovraffollamento;  in materia di edilizia scolastica in cui le norme stabiliscono che, per poter essere sicuro, ogni alunno deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e di 1,96 metri quadri nella scuola secondaria di secondo grado. Il superamento di questi limiti mette chiaramente a repentaglio la sicurezza degli studenti.

Ridurre il numero massimo di alunni per classe (come richiesto dal DDL 877 all’esame alla Commissione cultura) è dunque, in primis, una questione di sicurezza, di incolumità fisica, di igiene e di vivibilità.

Ma rivedere il rapporto alunni/docente è necessario perché inciderebbe molto positivamente soprattutto sulla qualità della didattica: avere meno studenti da seguire permetterebbe al docente di dedicarsi individualmente con maggiori attenzione e sollecitudine ai suoi allievi.

Inoltre si realizzerebbe la piena integrazione degli alunni con disabilità con certificazioni specifiche e degli alunni BES.

Sul tema della disabilità interviene espressamente l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, stabilendo che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni disabili al loro interno non possono superare « di norma » il numero di 20 alunni. Eppure, nonostante le ripetute circolari emesse dal MIUR, tutte volte a raccomandare il rispetto della normativa, la realtà dei fatti risulta ben diversa, con aule che superano abbondantemente i parametri stabiliti per legge e che costringono le famiglie con figli disabili a rivolgersi ai tribunali per vedere applicate le normative.

Si ricorda nella relazione dell’on. Casa che , a supporto della proposta di legge, oltre al buon senso e alla volontà di difendere la sicurezza degli alunni e la qualità della didattica, ci sono le pronunce del tribunale amministrativo regionale (TAR) Molise, che già nel 2012 con le sentenze nn. 144 e 145 hanno annullato alcuni provvedimenti di accorpamento di più classi composte da pochi alunni finalizzati a costituirne un minor numero ma con moltissimi studenti. Le norme richiamate dai giudici e poste a fondamento delle decisioni del TAR sono particolarmente interessanti e tra queste si ricordano le citate norme di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 26 agosto 1992.

E’ oltremodo  significativo che,  a seguito del tentativo da parte delle amministrazioni scolastiche regionali di eccepire che tali norme fossero in realtà state automaticamente abrogate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il TAR abbia chiaramente affermato che le norme contenute in un decreto del Presidente della Repubblica sono a carattere generale, mentre quelle contenute in un decreto ministeriale sono speciali e dunque, per legge, non possono essere abrogate da norme generali poiché riguardano specificamente la “ tutela al diritto alla salute e alla sicurezza”.

Lo Snals confida nel buon esito della discussione in Parlamento della proposta in oggetto e nella veloce esecutività della modifica dell’art. 64 del Decreto legge n. 112 del 2008.

Si allega il testo della proposta di legge contenente la formulazione di due articoli in sostituzione alla norma contenuta nell’art. 64.

Allegato: proposta di legge

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