pensioni

 

Nota di chiarimenti MIUR n. 32478 del 17-07-2018

E’ stata pubblicata la nota MIUR  n. 32478 del 17/7/2018  relativa alla presentazione della domanda di cessazione per coloro che hanno perfezionato i requisiti previsti per l’Ape Volontaria prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Si potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2018.

La domanda cartacea potrà essere presentata all’istituzione scolastica o all’USR di riferimento, rispettivamente, del personale docente o ATA e Dirigente Scolastico.

Nella domanda cartacea di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti e che gli stessi sono stati perfezionati.

L’interessato potrà allegare copia della documentazione attestante quanto dichiarato. Di seguito testo integrale della su citata nota ministeriale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III
Reclutamento del personale docente ed educativo

Agli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi

Oggetto: ape volontaria – cessazioni dal servizio – chiarimenti.
Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 50436 del 23 novembre 2017 e
seguenti, avente ad oggetto “DM. 919 del 23 novembre 2017. Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1 settembre 2018. Trattamento di quiescenza. Indicazioni Operative”, per chiarire
che coloro che abbiano ottenuto dall’INPS la certificazione del possesso dei requisiti previsti per
l’ape volontaria, di cui all’art. 1 , commi da 166 a 178, della Legge n. 232/16 (legge di bilancio
2017), come modificata dall’art. 1, comma 162, lettera a), della legge n. 205/17 (legge di bilancio
2018), e per i quali risultino perfezionati i requisiti previsti prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico 2018/19, potranno presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio con decorrenza
1 settembre 2018.
La domanda cartacea potrà essere presentata all’istituzione scolastica o all’USR di
riferimento, rispettivamente, del persone docente o ATA e Dirigente scolastico.
Nella domanda cartacea di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei
requisiti previsti e che gli stessi si sono perfezionati e potrà allegare copia della documentazione
attestante quanto dichiarato.
Sarà possibile inserire e convalidare le dimissioni nel sistema informativo SIDI senza
inserire la data della domanda di cessazione utilizzando il codice CS10.
Si prega di dare la massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche e
si ringrazia per consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Minichiello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

pensioni

 

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.
I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.
I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.
L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.
I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.
Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

Età Coefficiente

di trasformazione

2016/2018

 Coefficiente

di trasformazione

2019/2021

61 4,719% 4,657%
62 4,856% 4,79%
63 5.002% 4,932%
64 5,159% 5,083%
65 5,326% 5,245%
66 5,506% 5,419%
67 5,700% 5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:
Sistema interamente contributivo
– Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo
– Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo
Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

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Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.
Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .
Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.
La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.
A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.
Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.