La consulenza in presenza nella sede provinciale di Bari e nelle sedi territoriali

è sospesa nei giorni 22-23-24 aprile 2025 . Riprenderà alle 15.30 di lunedì 28 aprile.

Si ricorda che per  la consulenza, riservata agli iscritti al sindacato,

va  inviata una richiesta  scritta a mezzo mail all’indirizzo

                                                                        info@snalsbari.it

a cui verrà dato sollecito riscontro.

Grazie per la collaborazione.

 

 

“Un disastro annunciato. Il taglio all’organico del personale docente a livello nazionale e regionale non è certo una breaking news e non capisco perché ci si scandalizzi ora, che i dati sono divenuti definitivi e sono stati ufficializzati dagli Uffici Scolastici Regionali, mentre è passata quasi nel silenzio generale la Legge di Bilancio, che già conteneva in nuce tutte le premesse dell’emergenza occupazionale con cui dovremo fare i conti. Invito i colleghi degli altri sindacati a far fronte comune e ad una maggiore compattezza quando, a livello centrale, si minano le basi per il buon funzionamento della scuola pubblica italiana.” Così il segretario regionale di Snals/Confsal Puglia, Vito Masciale, all’indomani dell’incontro in cui Giuseppe Silipo, direttore dell’USR Puglia, durante il quale ha comunicato ai sindacati i numeri della riduzione organici docenti delle scuole pugliesi per l’anno scolastico 2025-26.

Complessivamente, in Puglia, spariranno 598 cattedre, che sono altrettanti posti di lavoro: 157 nella provincia di Bari 157, 72 nella BAT, 60 a Brindisi, 99 a Taranto, 104 a Foggia e 106 a Lecce.

“Con un facile automatismo (meno alunni e, dunque, meno docenti) il Governo risponde così al vertiginoso calo delle iscrizioni registrato da qualche anno a questa parte. – spiega il sindacalista – La denatalità diventa fenomeno chiave per giustificarne uno ancora più rovinoso: la disoccupazione nel comparto scuola. Troppo complicato pensare ad un’analisi di sistema che preveda anche misure di Welfare per incentivare le nascite. Troppo complicato chiedersi se sia corretto mettere in piedi procedure concorsuali in questo scenario.  Troppo complicato anche ipotizzare che, visto che ci sono meno alunni, si potrebbero eliminare le cosiddette “classi pollaio” e puntare sulla qualità della didattica invece di ridurre i livelli occupazionali.”

“Certo, – continua –  a livello ministeriale è più semplice ragionare in termini algebrico-numerici piuttosto che qualitativi. Così si risparmia tempo e denaro. Altra assurdità: secondo quanto prospettato nell’incontro di ieri, nel caso in cui la scuola abbia il tempo pieno ma carenza di organico, si potrà destinare al tempo pieno i docenti del potenziamento. Peccato che l’organico di potenziamento doveva servire come strumento di supporto per contrastare la dispersione scolastica. I docenti del potenziamento non possono e non devono essere utilizzati come tappabuchi.  Il tempo pieno va gestito con risorse umane ad hoc.”

Infine, un passaggio sull’ aumento dei posti di ruolo destinati ai docenti di sostegno, comunicato sempre nella riunione di ieri. “Cosa buona e giusta “, – secondo Masciale – ma insufficiente nella misura. Gli alunni con disabilità sono in aumento. Per tutti, ma soprattutto per loro, la continuità didattica è fondamentale per il buon esito degli studi. Questo l’Amministrazione lo ha recepito in maniera totalmente sbagliata, dando carico alle famiglie di chiedere la conferma del docente di sostegno nei successivi anni scolastici. La soluzione è più semplice: aumentare in organico i posti di sostegno fino a coprire il numero dei posti dati ogni anno in deroga. Ma anche questo costa, perché un docente a tempo indeterminato costituisce voce fissa nel bilancio dello Stato. Così si punta sui precari. Non è questa la scuola che piace allo Snals/Confsal

 

Il MIM ha pubblicato la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025. Le domande dei presidenti e commissari esterni possono essere presentate dal 25 marzo al 9 aprile.

Anche quest’anno le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

Le domande si presentano su Polis Istanze online compilando il modello ES-1.

 

Chi è obbligato a presentare domanda in qualità di presidente

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, devono presentare istanza di nomina in qualità di presidente:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Chi può presentare domanda in qualità di presidente

Possono presentare domanda in qualità di presidente di commissione:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni

i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni

i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate:

 

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;

i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri ordini di scuola

Chi deve presentare domanda in qualità di commissario esterno

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Chi può presentare domanda in qualità di commissario esterno

Possono presentare domanda, dunque non sono obbligati, in qualità di commissari esterni:

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;

i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d. della nota:

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;

i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;

i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

 

personale ata

 

Ieri 19 marzo  è proseguito al MIM l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS.  per l’informazione in merito a:

1)            Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni del personale ATA della scuola, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 art. 1 comma 828 (riduzione di n. 2.174 unità di personale);

2)            Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, ai sensi dell’art. 10, comma 3 quinquies, del decreto legge 31 maggio 2024 n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106.

Per l’Amministrazione sono  state presenti la Dott.ssa Palermo e la Dott.ssa Calvosa.

Con riferimento al punto 1, l’Amministrazione, pur prendendo atto della netta contrarietà dello SNALS-CONFSAL e delle altre OO.SS., ritiene chiusa l’informativa in quanto si tratta di una norma applicativa dell’art. 1 comma 828 della legge di Bilancio 2025, che prevede con decorrenza dall’anno scolastico 2026/27, la riduzione di n. 2.174 unità di personale ATA. La riduzione riguarderà il profilo professionale di Collaboratore Scolastico è sarà applicata alle scuole del secondo ciclo (Licei, Istituti Tecnici e Professionali).

Con riferimento al punto 2, viene avanzata dalle OO.SS. presenti, la proposta di impiegare le risorse disponibili (€ 36.900.000,00) per consentire la progressione dal profilo di Collaboratore Scolastico ad Operatore Scolastico a n. 42.114 unità di personale e da Assistente Amministrativo a Funzionario a circa 1.000 unità di personale.

Per quanto riguarda l’Operatore Scolastico verrà garantita n. 1 figura per ogni plesso dell’istituzione scolastica.

Lo SNALS-CONFSAL, unitamente alle altre OO.SS., ha chiesto di avviare il prima possibile le procedure necessarie per le progressioni di qualifica.

Per la prossima settimana è previsto un altro incontro per la stesura definitiva.

 

Il prossimo aprile nei giorni   14-15-16  i lavoratori del mondo scuola saranno i protagonisti di un grande rito della democrazia : eserciteranno il diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nelle rappresentanze  sindacali d’istituto. Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto

collettivo nazionale 1998/2001. Nei contratti precedenti al 1995, l’attività sindacale nelle

scuole si espletava con la nomina da parte dei sindacati di un proprio delegato, il

Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) che esercitava i diritti sindacali nell’ambito

della propria istituzione scolastica: usare la bacheca sindacale, fare assemblee, informare i

colleghi. Fino al 14  marzo  i sindacati hanno la possibilità di presentare le liste dei candidati per il prossimo triennio . Ma a questo grande esercizio di democrazia si può partecipare anche con un impegno di tempo più breve accettando di far parte della commissione elettorale o ricoprendo il ruolo di scrutatore. Come fare ? Contattare la segreteria provinciale o la segreteria territoriale di riferimento o direttamente il segretario provinciale Vito Masciale per dichiarare la propria volontà a far parte della commissione elettorale o del seggio elettorale come scrutatore per conto dello SNALS-CONFSAL. Durante le attività della commissione elettorale e degli scrutatori il personale coinvolto è esonerato dal servizio.

Mobilità 2025/26  docenti, ATA, personale educativo e di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/26

Date mobilità 2025/26

Docenti

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025

Personale educativo

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattoliCA

La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

Gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il modello cartaceo disponibile sulla pagina del MIM, alla voce Modulistica – Mobilità.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

 

Come  presentare la domanda

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del MiM, su Istanze on line.

RCORDIAMO CHE  : Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID.

 

AI Docenti soggetti ai vincoli  : per preferenza, neoassunti in ruolo,  assunti da  GPS  è data  comunque la possibilità di  presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

 

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  2. b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
  3. c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

 

  1. d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

 

  1. e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 

Come  fruire delle deroghe

 

I docenti vincolati ma rientranti in una delle  categorie previste nelle deroghe , per  poterne fruire  :

dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;

nei casi di cui alle lettere b), c) e d) su citate , oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno :

allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni  fornite nell’OM ;

indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

ATTENZIONE !!!!!

E’  possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM , vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;

in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio,  si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;

PER i docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI  potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  1. se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  2. se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  3. senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  4. senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

 

i  docenti neoassunti a.s. 2024/25;

i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;

i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

Passaggio ruolo su posto di sostegno senza abilitazione

 

Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda e specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2025, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.