Di seguito il decreto del direttore rdll’ufficio scolastico regionale
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI 0805506111 direzione-puglia@istruzione.it . http://www.pugliausr.gov.it
Il Dirigente: Oliva Esterina Lucia
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)
Bari, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il
Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66;
VISTO l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n.
487, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai
candidati;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 maggio 2004, n.
143;
VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre
2013, n.128;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca,
sottoscritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e relativo
decreto legislativo di adeguamento n.101 del 10 agosto 2018;
VISTO il D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato indetto il concorso ordinario
per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola secondaria di primo e secondo
grado, per posti comuni, nonché il D.D.G. del MIUR n. 85 del 01 febbraio 2018
e il D.D.G. del MIUR n.1546 del 07 novembre 2018;
VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, con il quale è stata indetta, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783 recante modifiche e integrazioni
al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;

VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, disposizioni modificative, a
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto
21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di
concorso A020, A026, A027, A028 e A041”;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498 con il quale è stato indetto il
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria:
VISTO il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, recante disposizioni
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498;
VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 con il quale è stato indetto il
concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e
secondo grado;
VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 recante modifiche al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante disposizioni integrative
al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, recante disposizioni
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499;
VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, recante riapertura dei termini di
partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020,
A026, A027, A028 e A041, in attuazione dell’articolo 59 comma 18 del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.
106;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 giugno 2020 n. 40 recante “Istituzione delle fasce
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all’articolo 4, comma 1- quater,
lettera b), del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell’infanzia e
primaria, e di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo
13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”
che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in
ruolo per l’anno scolastico 2022/23;
VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante procedura concorsuale
straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed
il relativo riparto a livello provinciale dei posti per la regione puglia disposto
con DD di questa Direzione prot. N. 15064 del 21 aprile 2022;
VISTO l’articolo 36, comma 2 ter, del decreto legge 21 marzio 2022, n. 21, convertito
con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51;
VISTO l’articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
VISTO il decreto ministeriale prot.n. AAOOGABMI 184 del 19 luglio 2022, recante
disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per
l’anno scolastico 2022/23;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 27845 del 21 luglio 2022, recante il
D.M. n. 184/2022 suddetto, nonché l’allegato A-Personale docente – istruzioni
operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, e
l’allegato B indicante il riparto del contingente nazionale a livello regionale, che
si intendono integralmente richiamati;
CONSIDERATO il contingente regionale assunzionale effettivo assegnato alla regione Puglia pari
a n. 5.015 posti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, per quanto
previsto dall’art. 399 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il numero di
posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è
assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di
cui all’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel citato allegato A riguardanti le istruzioni operative
finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a
decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono
regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere
riassorbite tra le province della regione stessa;
VISTO che, al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, è
presente personale docente in situazione di esubero per la regione Puglia;
CONSIDERATA la necessità di procedere al riassorbimento di tali posizioni ai sensi dell’art. 2,
comma 4, del D.M. 184 del 19 luglio 2022, che prevede: “Nel caso in cui, a
livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su
una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell’Ufficio Scolastico
Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione

di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe
di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la
mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa
classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero,
l’Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle
disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione.
Nell’effettuare le suddette operazioni l’Ufficio terrà conto anche della
consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici
2022/23, 2023/24 e 2024/25;
VISTO il numero degli aspiranti docenti che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi
ordinari, straordinari e nelle fasce aggiuntive (GM e GMRE) e nelle graduatorie
ad esaurimento (GAE) valide per l’a.s. 2022/23;
VISTE le comunicazioni acquisite dagli Uffici di Ambito Territoriale della Puglia in
merito alla consistenza numerica delle GAE nonché alle verifiche sulle
disponibilità provinciali per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto;
CONSIDERATO necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l’assunzione a tempo
indeterminato tra le province e i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire
dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 la presenza in servizio dei docenti
nell’ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo;
TENUTO CONTO
che nella procedura per le immissioni in ruolo ci si avvarrà del sistema
informatizzato INR messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione;
INFORMATE le organizzazioni sindacali:
DECRETA
per quanto in premessa il contingente di posti di insegnante di scuola statale dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per l’a.s. 2022/23, finalizzato
alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i candidati iscritti nelle graduatorie di merito dei
concorsi ordinari, straordinari e fasce aggiuntive e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento è definito secondo il prospetto di cui all’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Il suddetto prospetto può subire variazioni, nel limite massimo del contingente assegnato per
eventuali circostanze e/o provvedimenti, anche giurisdizionali, sopravvenuti.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it) con valore di notifica
ad ogni effetto di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
l’allegato al decreto è consultabile sul sito dell’ufficio scolastico regionale

In attesa di conoscere il contingente definitivo per la Regione Puglia, da domani 19 luglio c.a. sarà attivata la procedura per la scelta della provincia.
Tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie definitive di merito dei concorsi ordinari del 2016/2018/2020 e straordinari dovranno indicare entro 36/48 ore la loro scelta della provincia o delle province e successivamente sarà attivata presso ogni provincia la procedura per le scelte delle sedi.

Scuola primaria e infanzia

I posti disponibili sono suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi (se vi sono vincitori in graduatoria il 100% dei posti verrà assegnato prioritariamente al concorso 2016, il residuo verrà ripartito nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 e agli elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020).
Potranno essere assegnati alla call-veloce i posti residui.

Scuola secondaria

I posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra GAE e GM dei concorsi (se vi sono vincitori in graduatoria il 100% dei posti verrà assegnato prioritariamente al concorso 2016, il residuo nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 e per il 40% suddiviso tra concorso straordinario 2020 e concorso ordinario) . Gli idonei potranno essere assunti in entrambe le graduatorie.
Potranno essere assegnati alla call-veloce i posti residui.

Discipline STEM

I vincitori del secondo concorso ordinario hanno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario STEM.
Prima della chiusura della riunione, in riferimento alla ormai prossima procedura informatizzata per il conferimento degli incarichi annuali, la delegazione dello Snals-Confsal ha chiesto di inserire la scelta sintetica Provincia (oltre a quelle su scuola, comune e distretto scolastico già presenti) per garantire la possibilità di non tralasciare involontariamente alcuna scelta, considerando che la mancata espressione di preferenza su posto eventualmente disponibile equivale ad una rinuncia.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del segretario regionale Snals
per la Puglia e per la provincia di Bari-Bat prof. Vito Masciale
sul prossimo anno scolastico:

L’anno scolastico che verrà
Si è vero è passato solo un mese o poco più dalla fine dell’attività didattica
e nell’immaginario collettivo del Paese, il mondo scuola è tutto al mare o
in montagna a godersi le vacanze. Certo per molti sarà così ma non per tutti:
ad es. non è così per i docenti che dovrebbero sostenere la prova orale
del concorso straordinario bis per i quali è prevista l’assunzione a
settembre previsione che in alcuni casi non si realizzerà perché ad
oggi non sono ancora state costituite le commissioni che dovranno esaminare.
Non sarà così per il mondo sindacale della scuola che porta avanti una
complessa trattativa sul rinnovo del contratto e che riflette sulle
nuove forme di protesta da attuare a settembre contro il DM 36 ora L. 79
e su aspetti pratici del prossimo anno scolastico che non trovano risposte
da parte del ministro.
Al ministero su alcuni argomenti hanno ormai esperienza biennale ma,
nonostante ciò, il protocollo di sicurezza ossia lo strumento che
riporta le linee guida per la ripresa dell’attività didattica risulta assente.
Nel 2020 il protocollo fu siglato il 6 agosto, nel 2021 il 14 agosto e per il 2022…?
Ma guardiamo nel dettaglio cosa dovrebbe regolamentare il protocollo.
Ovviamente norme di sicurezza sanitaria ma con il venir meno dello stato di emergenza
non esiste più un comitato tecnico scientifico di riferimento e quindi le decisioni
devono essere prese di concerto fra il ministero dell’istruzione e quello della
salute con un quadro epidemiologico in continua evoluzione.
Eppure, i temi sono sempre quelli: gli impianti di aerazione, gli spazi,
l’organico aggiuntivo, il trasporto scolastico e il numero delle aule.
Le aule: negli ultimi due anni per rispettare il distanziamento, obbligatorio
prima e volontario poi, nelle scuole sono stati sacrificati laboratori, palestre,
auditorium per dividere in due le classi. Ma in questo periodo non solo
non si è fatto nulla per realizzare nuove aule tantomeno è stato modificato
il decreto che indica i minimi e i massimi consentiti di presenze in aula,
al punto che le classi “pollaio” non scompariranno. Le 212 scuole nuove con
i fondi del PNRR sono una goccia nel mare delle 42mila scuole esistenti in Italia.
In questi tre anni sono state create soltanto 3 mila aule in più rispetto alle 100 mila
che necessitavano per garantire la sicurezza in ambiente chiusi.
Il ministero non ha fatto niente in questi anni per ventilare le aule o raddoppiare
gli spazi: il primo anno ha disposto la didattica in presenza al 50%,
il secondo anno ha messo l’obbligo vaccinale per il personale e discriminato gli studenti.

Personale Covid – Sembra destinato a scomparire anche il cosiddetto contingente Covid
in servizio fino al 30 giugno scorso. Con la fine dello stato di emergenza non ci
sarebbe stata più alcuna possibilità di avere in più ventimila docenti e trentamila
fra collaboratori e addetti alla segreteria che perderanno il posto di lavoro.
Personale che è stato l’unico strumento utilizzato per tornare alla didattica in presenza.

Impianti di aerazione. Entro il 20 marzo 2022 uno specifico decreto del presidente
del Consiglio dei ministri (su proposta del ministro della Salute e di concerto
con il ministro dell’Istruzione) avrebbe dovuto definire da un lato le linee guida
sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili
di purificazione e impianti fissi di aerazione, dall’altro gli standard
minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici.
Ma non se n’è fatto nulla.
Dove sono stati installati, gli impianti in alcuni casi sono serviti,
anche se – dice l’immunologa Antonella Viola, “bisognerebbe aggiornare gli studi
sulla base dell’attuale variante” di Sars-CoV-2. l’Istituto superiore di sanità
ha tutto pronto e attende il via libera dai ministeri”. In assenza di questo nullaosta
e dei fondi, enti locali e scuole non possono adeguarsi. L’ultima variante si diffonde,
sebbene con sintomatologia meno virulenta, 16 volte di più di quelle precedenti.
In classi con più di 15 alunni non ben areate farebbe una mattanza…
Neanche il tempo di riaprirle con questo numero di contagi che si sarebbe
costretti a chiuderle subito.

Ultimo aspetto dolente, i dispositivi di protezione: se saranno ancora obbligatori
servirà acquistarli in tempo per fornirli a maestri e professori, e sapere
se negli istituti arriveranno ancora dallo Stato le mascherine chirurgiche o le Ffp2,
se dovessimo tornare a indossare i dispositivi di prevenzione a scuola (e non solo),
dovranno essere Ffp2 e non chirurgiche dicono i virologi.
Concludendo:
E’ il momento di pensare a dotarsi di un piano di interventi e di risorse
per far partire il nuovo anno scolastico.
Il sistema scolastico ha già dato prova di flessibilità e resilienza, ha fatto
sempre il proprio dovere ma è stremato e ciò impone di pensare agli interventi
a supporto, opportuni, oggi e non domani.

Segretario Regionale SNALS-Puglia
Vito Masciale

Di seguito il testo della richiesta inviata dai sindacati al mInistro della istruzione

Al Ministro dell’Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi
E, p.c. Al Capo di Gabinetto
Dott. Luigi Fiorentino
Al Capo Dipartimento MI
Dott. Stefano Versari
R O M A

OGGETTO: Richiesta di estensione, anche al personale assunto da GPS (art.59 – comma 4),
della possibilità di presentare istanze di utilizzazione/assegnazione provvisoria per
l’a.s. 2022/23. In via subordinata, richiesta di interpretazione autentica
CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni aa.ss. 2019/22 personale Comparto Istruzione.
Premesso che
Al personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 viene negata
la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione
a valere sull’a.s.2022/23 in quanto trattasi di personale con contratto a tempo
determinato che sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica dall’a.s.2021/22 ed economica dall’a.s.2022/23
Considerato che
Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che ne determina tempi e modi,
è quello sottoscritto l’08 luglio 2020 che, nella parte relativa al personale docente,
prevede espressamente quanto segue:
– Art.7 – comma 2 – 2° periodo “Non sono consentite le assegnazioni provvisorie
nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica coincidente all’inizio dell’a.s.2019/20 ovvero 2020/21 e
2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG n.85/2018”;
– Allegato 1 – Sequenza operativa n.42 “Operazioni di assegnazione provvisoria
docenti DDG. 85/018” dedicata al personale docente, esplicita quanto segue:
“Assegnazione provvisoria dei docenti assunti con procedura ex DDG
n.85/2018, il personale docente beneficiario delle precedenze di cui
all’art.8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto. Art. 7 comma 2”;
Considerato che
– Il personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 si trova nelle
medesime condizioni del personale ex DDG n.85/2018 è stato ammesso alla presentazione
della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/20
nonostante il rispettivo contratto a tempo determinato sia stato
trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1°
settembre 2019;
– Il 16 giugno è stato prorogato, per l’a.s. 2022/23 il CCNI
sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per il triennio
2019/22 e che lo stesso, per il principio dell’ultrattività,
produce effetti sul personale;
Per tali motivazioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali
chiedono
che sia garantita a tale personale la possibilità di presentare domanda
di assegnazione provvisoria analogamente al
personale già a tempo indeterminato.
In via subordinata, chiedono l’interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2,
nella parte citata e della sequenza
operativa n. 42 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
sottoscritto l’08 luglio 2020, al fine di permettere
anche a tale personale di presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23.
Risulta, infatti, evidente la discriminazione condotta ai danni di tale personale che,
sicuramente, costituirà materia di
ricorsi giurisdizionali di cui la scuola farebbe volentieri a meno.
Roma,
Flc CGIL Francesco Sinopoli
CISL Scuola Ivana Barbacci
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi
SNALS Confsal Elvira Serafini
GILDA Unams Rino Di Meglio

Di seguito il testo completo dell’avviso di pubblicazione

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento definite valide per il
triennio 2022/25, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale
educativo.
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
VISTA

la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della
legge 03/05/99 n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27/05/2000,
registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605,
lettera C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO

il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 13806 del 20/08/2019, con cui
sono state pubblicate della provincia di Bari – triennio 2019/21, come ripubblicate
il 9 luglio 2021 con prot. n. 17161;
VISTO

il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da
una provincia all’altra e il reinserimento di docenti che erano stati depennati per
non aver prodotto domanda di aggiornamento negli anni precedenti;
VISTO il decreto AOODRPU prot. n. 19247 del 16/05/2022 con cui è stato delegato agli
Uffici Scolastici Territoriali l’espletamento delle procedure e degli adempimenti di
cui al richiamato DM 60/2022 per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali;
TENUTO CONTO

che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente,
contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei
giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;
VISTE

le GAE provvisorie di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2022/25
pubblicate da quest’Ufficio con provvedimento prot. n. 10153 del 16/05/2022;
VISTI i diversi decreti di depennamento nelle more intervenuti sia a seguito di istanza
volontaria sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed effettuate le dovute rettifiche;

DECRETA

Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive per le assunzioni
a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo della scuola dell’infanzia,
primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado per il triennio 2022/2025.

Le predette graduatorie sono consultabili sul sito dell’Ufficio III – USR PUGLIA – Ambito territoriale
per la provincia di Bari all’indirizzo: https://www.uspbari.it/.
Per effetto della legge sulla privacy, ex D. l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie
non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati
possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line.

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento.

Il Dirigente
Giuseppina Lotito (Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico ha pubblicato l’avviso di seguito riportato integralmente contente le date per l’accesso on line alle varie gaduatorie finalizzato allo scioglimento della riserva in conseguenza dell’ottenimento dei titoli richiesti e l’inserimento a pieno titolo.

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AVVISO

OGGETTO: Avviso aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze:
– di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi
del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento;
– di conferma dei titoli di servizio ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella
II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria;
– di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 4, comma 10,
del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, si comunica che nel periodo compreso
tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 16 luglio 2022 (h. 14,00),
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze
di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi
del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento, a seguito del
conseguimento, entro la data del 15 luglio 2022, del relativo titolo di specializzazione.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3,
dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, si comunica che nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2022 (h. 9,00) e il 15 luglio 2022 (h. 23,59),
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze
di conferma dei titoli di servizio maturati nel corrente anno scolastico,
in quanto effettivamente svolti, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella
II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. e),
dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, si comunica che nel periodo compreso tra
l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59),
saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze
di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia,
relative ai posti comuni e di sostegno, a seguito del conseguimento, entro la data
del 20 luglio 2022, del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica,
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle
credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle
della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza
valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con
l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
Si accede all’istanza tramite il seguente link:
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra Documento firmato digitalmente

Di seguito il testo che il MI ha inviato ad alcuni docenti.
da: « noreply@istruzione.it

Gentile utente,
Le comunichiamo che, dopo l’inoltro della domanda da Lei effettuato, in data 24/06/2022 intorno alle ore 10:40 abbiamo effettuato un aggiornamento del software, a seguito di segnalazioni pervenute.

La invitiamo pertanto ad accedere nuovamente aII‘istanza, verificare i dati inseriti e procedere con un nuovo inoltro entro il temine di presentazione istanze, fissato alle ore 23.59 deII‘11 luglio. Se Lei nel frattempo avesse gia’ provveduto aII’inoItro della domanda dopo la data e ora del 24/06/2022 ore 10:40, La preghiamo di ignorare il presente messaggio.
Distinti saluti
Attenzione: non rispondere a questa e-mail e non utilizzare questa casella postale. II messaggio e’ generato automaticamente.

Visto la delicateeza e l’importanza della scelta delle sedi si ritiene opportuno evidenziare a TUTTI GLI INTERESSATI l’opportunità di andare a controllare le rispettive domande già immesse per avere la tranquillità che tutto sia come deve essere .

Le istanze per la scelta delle scuole per l’inserimento
nella prima fascia delle graduatorie di istituto dei docenti
inseriti nelle GAE vanno presentate
dalle ore 9.00 del 21 giugno 2022 alle ore 23.59 dell’11 luglio 2022

news

Il Ministero dell’istruzione ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli, esperienze professionali e colloquio finalizzata a individuare un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando per 4 anni scolastici consecutivi presso il Ministero dell’istruzione e gli Uffici scolastici regionali. Unità di missione del PNRR – Prot. n. 53715 del 21 giugno 2022 – Scadenza domande: 4 luglio 2022, ore 12,00.
Di seguito il teso integrale dell’avviso
Ministero dell’Istruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienz
Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi
per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR
ART. 1 – OGGETTO
1. L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di
conversione, prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione
per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici
consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un
numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso
l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando costituiranno il Gruppo di
supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati
presso le rispettive articolazioni del Ministero dell’istruzione, secondo quanto previsto nella
tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto alle scuole per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle équipe formative
territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli
investimenti del PNRR, finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il
coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
4. Sono definite graduatorie regionali distinte per le posizioni di comando dei docenti e degli
assistenti amministrativi presso gli Uffici scolastici regionali. Parimenti, sono definite due
graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione, distinte per docenti e assistenti amministrativi.
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti e gli assistenti
amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di
prova.
2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione
esclusivamente attraverso il portale “Istanze on-line”, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in
considerazione.
3. Il personale candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per una sola sede, a
pena di esclusione.
4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e
il codice fiscale;
c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della
sede – Ministero dell’istruzione o Ufficio scolastico regionale – per il quale si candida, di

cui alla tabella A, allegata al presente avviso);
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
g) l’indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata
presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il
candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale
“Istanze on-line”;
h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per
l’identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in
videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario e le eventuali misure di
privacy in relazione alla propria disabilità;
j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le
modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.
5. Nella medesima domanda di partecipazione on line il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli
posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui rispettivamente alla tabella B per i
docenti e alla tabella C per gli assistenti amministrativi, allegate al presente avviso.
6. La presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso non è incompatibile con
la presentazione di analoghe istanze per posizioni di comando presso altro Ufficio
dell’Amministrazione centrale o periferica né con la collocazione in posizione di comando o di
semiesonero quale componente delle équipe formative territoriali. Resta fermo che, in caso di
collocamento in posizione utile, ai fini del conferimento del comando, è necessario indicare la
posizione prescelta.
7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai
partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni
devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
8. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
9. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all’atto dell’identificazione
il giorno dell’eventuale colloquio in videoconferenza.
10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell’istruzione
dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva,
anche a seguito dell’eventuale posizionamento utile in graduatoria. L’esclusione è disposta con
provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.
11. L’esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di
decadenza.
12. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta
elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta
elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire
dalle ore 12.00 del giorno 22 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 luglio
2022, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello
previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle
domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI
1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore
dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di
riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine
di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato significative esperienze nel settore
dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni
appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
– titoli culturali e scientifici: max 20 punti;
– esperienze professionali: max 30 punti;
– colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione ovvero le commissioni di valutazione attribuiranno un
punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto
rispettivamente dalla tabella B per i docenti e dalla tabella C per gli assistenti amministrativi,
allegate al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. La commissione ovvero le commissioni, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze
professionali dichiarate secondo la tabella C, redigono una graduatoria per titoli per ciascuna
articolazione del Ministero dell’istruzione di cui alla tabella A.

ART. 6 – COLLOQUIO
1. Per la selezione dei docenti e degli assistenti amministrativi in posizione di comando è
ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti e assistenti
amministrativi pari a cinque volte i posti disponibili presso ciascun Ufficio scolastico regionale
e presso il Ministero dell’istruzione, così come indicati nella tabella A, allegata al presente
avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano
conseguito punteggi pari merito.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici scolastici regionali,
la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, potranno verificare, dopo
l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l’esito della fase di valutazione dei titoli
e delle esperienze, accedendo al portale “Istanze on line”, inserendo le proprie credenziali di
accesso e selezionando l’istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il
punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la
data e l’orario di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale “Istanze on line” ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall’avviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso uno degli Uffici scolastici regionali, riceveranno apposita comunicazione
sull’indirizzo di posta istituzionale circa l’esito della fase di valutazione dei titoli e delle
esperienze con il punteggio conseguito e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l’orario
di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza, predisposto per l’Ufficio scolastico regionale di riferimento, o altra modalità
di svolgimento del colloquio. L’invio di tali dati sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale
del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. L’avviso relativo alla data e all’orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque
giorni prima dell’inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e degli
Uffici scolastici regionali a seconda della posizione di comando per la quale si concorre. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Per i
candidati alla selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, le modalità
tecniche di svolgimento dell’esame saranno rese visibili ai candidati sul portale “Istanze on line”,
secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla
data fissata per il colloquio. Per i candidati alla selezione presso gli Uffici scolastici regionali, le
modalità tecniche di svolgimento dell’esame saranno comunicate tramite l’indirizzo di posta
elettronica del candidato.
6. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l’accettazione delle
modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
7. Ogni candidato nella data e nell’ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi
in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature
digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e
dell’adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il
medesimo documento allegato in sede di candidatura.
8. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di
sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari,
telefono fisso o mobile.
9. Il Ministero dell’istruzione non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di
connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
10. I candidati per la selezione presso il Ministero dell’istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, ammessi al
colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso devono caricare
il curriculum vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati in sede di candidatura sul portale “Istanze on line”, riaccedendo all’istanza di
candidatura, almeno 3 giorni prima dell’inizio del colloquio stesso.
11. I candidati per la selezione presso gli Uffici scolastici regionali, ammessi al colloquio con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono inviare il curriculum
vitae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede
di candidatura all’indirizzo PEC di posta istituzionale degli Uffici scolastici regionali.
12. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata
rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
13. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti
normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la
stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
14. L’avviso di cui al comma 4 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per la richiesta di
accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualità di uditore ad altri candidati al
colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di
richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui. Gli Uffici scolastici regionali
possono disporre l’ammissione degli eventuali uditori alle selezioni regionali anche con altre
modalità.
15. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata
della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chat. In caso di
comportamento non conforme dell’uditore, la commissione può procedere ad espellere
l’uditore dalla sessione.
16. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o
informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto
prescritto saranno perseguiti in termini di legge.
17. Gli Uffici scolastici regionali possono stabilire altre tipologie di svolgimento del colloquio, che
saranno previamente comunicate ai rispettivi candidati ammessi.
ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE ALL’INCARICO
DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE
1. È costituita una o più commissioni di valutazione per le candidature alle posizioni di comando
presso il Ministero dell’istruzione e una commissione di valutazione per le candidature alle
posizioni di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale. In caso di vacanza del posto
da Direttore generale presso uno o più Uffici scolastici regionali, la selezione verrà effettuata
dalla commissione ovvero dalle commissioni di valutazione nazionale istituite presso il
Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR.
2. Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito decreto
del direttore dell’Unità di missione del PNRR per le posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione o presso uno degli Uffici scolastici regionali, la cui posizione da Direttore
generale risulta allo stato vacante, e con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico
regionale per le posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio. I componenti delle
commissioni sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel
presente articolo.
3. Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere composte da
dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell’istruzione ovvero da professori o
ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario.
5. Le commissioni, sulla base delle valutazioni di cui all’art. 5, procedono a redigere le graduatorie
di cui all’art. 8.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni possono indicare anche i componenti supplenti,
scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. Le commissioni possono validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le
modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri delle commissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi,
gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni, rinunciatari o decaduti dalla
nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i
dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592
(per i professori e i ricercatori universitari);
c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei
rispettivi ordinamenti;
d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il
settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere
componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire carriere o
incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze
sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con
uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale sono costituite la commissioni è pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’istruzione per le posizioni presso l’Amministrazione centrale o dell’Ufficio scolastico
regionale competente per le posizioni presso gli USR.
ART. 8 – GRADUATORIE
1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per docenti e assistenti
amministrativi e per Ufficio di assegnazione di cui all’allegata tabella A, sono approvate per le
posizioni relative al Ministero dell’istruzione e per gli Uffici scolastici regionali, la cui posizione
da Direttore generale risulta allo stato vacante, con apposito decreto del direttore dell’Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per le posizioni relative agli Uffici
scolastici regionali, con apposito decreto del direttore dell’Ufficio scolastico regionale
competente.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025 e 2025-2026.
3. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei
titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell’intera selezione, dato dalla somma dei punti per la
valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno
35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.
5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero dei posti disponibili per ciascun Ufficio e per ciascuna posizione di cui all’allegata
tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a
quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la
decadenza dalla relativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in
caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono all’Unità di missione del PNRR gli esiti della
procedura selettiva e le relative graduatorie per le posizioni di comando.
8. Nel caso in cui, per carenza di candidature o di candidati idonei, non sia possibile coprire uno o
più posti previsti per ciascuna figura (docente o assistente amministrativo), così come indicati
nella tabella A allegata al presente avviso, il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico
regionale competente possono attingere per il conferimento del comando alla graduatoria
dell’altra figura in cui vi siano altri candidati idonei. Nel caso in cui le graduatorie siano
comunque esaurite e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell’istruzione o
l’Ufficio scolastico regionale competente possono espletare una nuova e autonoma procedura
selettiva.
ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE
1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici di cui all’allegata
tabella A, che provvedono alla gestione giuridico-amministrativa del personale loro assegnato
in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di
azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR per la durata di 4
anni scolastici, dall’anno scolastico 2022/2023 e fino all’anno scolastico 2025/2026.
2. L’attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3,
del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Il personale docente e amministrativo in posizione di comando è assegnato presso gli uffici di
cui all’allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell’Amministrazione centrale o
presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione. Non è previsto lo svolgimento del servizio
ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell’incarico continuerà ad essere
corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di
riferimento.

4. L’incarico di docente e assistente amministrativo in posizione di comando è incompatibile con
la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell’ambito delle linee di investimento per l’istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si
provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del
comando ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
6. Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di
supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata del comando
ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.
7. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni
di formazione.
ART. 10 – ATTIVITÀ
1. I docenti e gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando
operano presso le sedi di servizio dell’Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici
regionali di assegnazione.
2. Le attività e le azioni affidate al Gruppo territoriale di supporto al PNRR saranno coordinate e
monitorate dall’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una effettiva
diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una attività di
supporto e di accompagnamento alle scuole.
3. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione coordinerà a livello nazionale
le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte dal Gruppo di supporto al PNRR.
4. Ai docenti e agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR possono
essere affidati i compiti di:
a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti
finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la transizione digitale
delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;
b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di
investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per
l’istruzione e del relativo stato di avanzamento;
c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di
intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l’informazione
e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l’animazione
territoriale e la partecipazione della comunità;
d) supporto all’implementazione e all’utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione
delle azioni del PNRR per l’istruzione.
5. L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione definisce, con successivi atti,
le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l’Amministrazione può disporre il
differimento dell’accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle
commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.
ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento
della selezione medesima e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a
terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e
il possesso dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli
stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio di coordinamento
della gestione dell’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione.
ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA
1. Il Ministero dell’istruzione si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di
selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse
attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli
assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di
sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.
ART. 14 – ONERI
1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale docente e assistente amministrativo
costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell’articolo 47, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione dove è possibile trovare anche tutti gli allegati .

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato l’Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli Esami per l’anno scolastico 2022/2023.

L’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di II grado,
compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti, inizierà
con la prima prova scritta alle ore 8.30 del 21 giugno 2023.
L’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di I grado
si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e
il 30 giugno 2023, secondo i calendari definiti dalle commissioni
d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L’Esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi
di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti
i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua,
in via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico,
secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
Di seguito il teso completo dell’ordinanza:

Il Ministro dell’Istruzione
VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, l’art. 74,
commi 2 e 5 e l’art. 184, commi 2 e 3;

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 138, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare,
l’art. 1, comma 24, contenente disposizioni sulle celebrazioni nazionali e
le festività, riguardanti anche la determinazione annuale delle date delle
festività dei Santi Patroni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente
a oggetto “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133” ed in particolare l’articolo 6, commi 2 e
seguenti, disciplinante l’esame di Stato presso i Centri di istruzione per
gli adulti e le modalità di ammissione allo stesso;
VISTO

il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante “Linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia
organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti”;
VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i)
della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, gli articoli 8, 17 e 18
disciplinanti lo svolgimento e gli esiti dell’esame di Stato del primo e del
secondo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, riguardante le modalità di
articolazione e svolgimento delle prove dell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione e, in particolare, l’articolo 5 che stabilisce
che l’esame di Stato si svolge nel periodo compreso tra il termine delle
lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e l’articolo 17
secondo il quale, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di ammissione all’esame
di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello
– primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di
attribuzione del voto finale;
PRESO ATTO che il citato decreto del Ministro dell’istruzione, previsto dall’articolo 17
del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, non è stato adottato;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3
ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per
il primo ciclo di istruzione;

VISTA

l’ordinanza ministeriale prot. 191 del 23 giugno 2021, recante
“Calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico
2021/2022”;
CONSIDERATA la competenza del Ministero dell’istruzione relativa alla determinazione:
– per l’intero territorio nazionale, dell’arco temporale di svolgimento
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
– per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova)
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni nazionali e le festività,
di cui al citato articolo 1, comma 24, del decreto legge n. 138 del 2011 convertito
dalla legge n. 148 del 2011 sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
ATTESO che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è
stato emanato;
RITENUTO che, fino alla adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, le date delle festività dei Santi Patroni sono quelle determinate
secondo la normativa previgente;
CONSIDERATO

che la determinazione del calendario delle festività e degli esami non
attiene all’organizzazione generale dell’istruzione poiché non incide sugli
ordinamenti bensì definisce la scansione temporale delle prove d’esame;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni sulle specifiche misure sullo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione,
contenute nelle ordinanze ministeriali 14 marzo 2022 nn. 64 e 65,
emanate ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, riguardano l’anno scolastico 2021/2022

O R D I N A

Articolo 1
Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico
2022/2023, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, secondo i
calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche
statali e paritarie.

Articolo 2
Calendario dell’esame di Stato conclusivo
dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado per l’anno scolastico 2022/2023 – ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli
adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – ha inizio, per l’intero territorio nazionale,
con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30.

2. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio 2023 alle ore 8:30.

Articolo 3
Calendario dell’esame di Stato conclusivo
del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello

1. L’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per
gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in
via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2. Per i candidati per i quali il patto formativo individuale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 263 del 2012 prevede un percorso di studio personalizzato tale da
concludersi entro il mese di febbraio 2023, è prevista la possibilità di svolgere l’esame di

Stato entro il 31 marzo dello stesso anno, secondo il calendario stabilito dal dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti. A tal fine, la comunicazione di attivazione della
sessione straordinaria è trasmessa all’Ufficio scolastico regionale competente. Entro il 31
marzo 2023 possono altresì sostenere l’esame di stato gli adulti che si trovano nelle
condizioni previste dall’articolo 7, comma 8, dell’ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n.
64.

Articolo 4

Calendario delle festività

1. Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2022/2023 è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi