Comunicato stampa della segreteria nazionale 

 

 

Ci pervengono numerose segnalazioni dal territorio circa incomprensibili ingerenze dei dirigenti scolastici in ordine alle richieste delle ferie del personale docente delle scuole. In sostanza alcuni dirigenti scolastici limitano arbitrariamente il periodo di ferie richiesto escludendo illegittimamente, nella procedura di accoglimento delle istanze, l’ultima settimana di agosto.

Tale atteggiamento ci appare in aperto contrasto con le norme contrattuali.

Ricordiamo in sintesi le disposizioni dell’art 13 del CNNL.

Il personale docente deve utilizzare le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative purché ciò non comporti oneri per l’amministrazione. Il personale ATA ha diritto, compatibilmente alle esigenze di servizio, di usufruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio-agosto. In caso di interruzione delle ferie per motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie oltre alla diaria per la durata del viaggio stesso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate.

In sostanza l’art. 13 del CCNL non ammette alcuna limitazione del diritto alle ferie, restando questo nella totale, piena ed esclusiva disponibilità dei docenti.

 

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

 

 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo  di seguito la nota della segreteria nazionale in merito alle disposizioni comunicate dal ministero per la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali :

 

 

Ad operazioni di scrutinio finale già avviate ed in via di conclusione, con molte scuole che hanno già provveduto a pubblicare gli esiti degli scrutini finali secondo le indicazioni fornite con la nota 8464 del 28 maggio, arriva nella tarda serata di ieri un’altra nota, la n. 9168 della DGOSV, che considera di fatto illegittima la pubblicazione degli scrutini all’albo on line delle scuole, precedentemente raccomandata.

Tale situazione comporterà una duplicazione del lavoro già svolto e l’adozione urgente di altre modalità di pubblicazione che, nel caso di scuole che non utilizzano il registro elettronico, comporteranno notevoli rischi di assembramenti, tra l’altro coincidenti nelle scuole superiori con le prove di esame.

Riteniamo che le indicazioni precedentemente fornite fossero coerenti con le vigenti disposizioni normative sulle modalità di pubblicazione telematiche dei provvedimenti amministrativi di cui alla legge 69/2009 e alle deliberazioni del Garante della privacy.

Lo Snals-Confsal esprime il totale dissenso nei confronti di una pratica amministrativa incoerente, che rimanda alla responsabilità politica di vertice.

 

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)

 

 

 

Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.
IL MINISTRO
VISTO l’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ed in particolare i commi da 17 a 17-septies,
che stabiliscono, per soggetti inseriti in graduatorie preordinate all’assunzione a tempo indeterminato, una procedura assunzionale per chiamata, volta alla riduzione dei contratti a tempo determinato;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, in particolare l’articolo 11, comma 14;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente,
“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ed in particolare l’articolo 32;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
VISTA la legge 6 agosto 2013, n 97, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” e in particolare l’articolo 7;
VISTO il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera b;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l’articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti,
rispettivamente, norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018;
VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 29 maggio 2020;
VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 4 giugno 2020;
RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
a) in merito alla definizione della procedura assunzionale utilizzata nel
testo del decreto, si ritiene di confermare il termine riassuntivo di
“chiamata”, entrato nel lessico comune, ai fini di una maggiore chiarezza rispetto ai destinatari dell’atto. La formulazione contenuta nel decretolegge n. 126 del 2019 è comunque aggiunta tra le definizioni di cui all’articolo 1;
b) di non accogliere la richiesta di modifica dell’articolo 5, esplicitando che l’inserimento negli elenchi, di cui al comma 1 del suddetto articolo, non fa venir meno il diritto dell’interessato, qualora non ottenga l’immissione in ruolo, ad essere chiamato per l’a.s. 2021/22 dalla graduatoria di provenienza, in quanto tautologica;
RESA l’informativa alle organizzazioni sindacali in data 25 maggio 2020;
DECRETA
Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti
che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del
Ministro dell’istruzione concernente il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Procedura di chiamata: procedura di immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza;
b) Ministro: Ministro dell’istruzione;
c) Ministero: Ministero dell’istruzione;
d) Decreto legge: decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;
e) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

h) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
i) GAE: le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’articolo l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
j) immissioni in ruolo annuali: le assunzioni a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
Articolo 2
(Destinatari della procedura)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, del Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per
l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove
risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento.
4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del Decreto legge.
Articolo 3
(Adempimenti preliminari degli USR)
1. Gli USR provvedono in via preliminare a inserire al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti
rinunciatari ove presenti, nonché gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.
2. Concluse entro i termini prescritti le operazioni annuali di immissione in ruolo, i predetti uffici comunicano, entro i termini previsti con provvedimento del Ministro, i posti rimasti vacanti e
disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti di cui all’articolo 2 di presentare istanza. I predetti posti risultano nella piattaforma di
cui all’articolo 4, comma 1.
3. Nei casi in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, gli uffici accantonano e rendono indisponibili, per la procedura di cui al presente decreto, i posti messi a concorso per
l’anno di riferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-septies del Decreto legge.
4. Gli USR, pubblicate le disponibilità di posti di cui al comma 2, attivano le funzioni per le domande di partecipazione alla procedura secondo le tempistiche indicate nel provvedimento dicui al comma 2.
Articolo 4
(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)
1. Tramite apposita piattaforma ministeriale, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che intendono partecipare alla presente procedura presentano un’unica domanda, con l’indicazione
della regione prescelta. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:

a) scegliere la regione di partecipazione;
b) indicare:
i. la provincia o le province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della regione scelta;
ii. le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura di chiamata;
iii. nel caso di più province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
iv. in caso di un’unica provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;
c) indicare la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.
3. Il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute, già registrate al sistema informativo ai sensi dell’articolo 3, sono visualizzate e salvate nella base dati dell’istanza.
4. Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni.
5. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 5
(Termini e modalità per le assunzioni a tempo indeterminato)
1. Gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell’anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali,
cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.
4. I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in ruolo.
5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.
6. Al termine della procedura, gli elenchi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia.
7. Alle immissioni in ruolo di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 17-sexies del Decreto legge. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle
quali l’aspirante sia inserito.
Articolo 6
(Disposizione transitoria)
1. Per l’anno scolastico 2020/2021, i termini di cui all’articolo 5, comma 1, sono eventualmente derogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera b del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
Articolo 7
(Ricorsi)
1. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Articolo 8
(Norme di salvaguardia)
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
Il Ministro
On. dott.ssa Lucia Azzolina

Pubblichiamo in allegato stralcio del verbale n° 82 della riunione tenutasi presso il  Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2020 sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico e vi invitiamo a leggerlo con molta attenzione

2 DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

 

Verbale di incontro
Con riferimento allo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e FGU Gilda Unams con riferimento alla sezione Scuola del comparto e dell’Area della dirigenza dell’Istruzione e ricerca è stato convocato per il giorno 29 maggio 2020, alle ore 12.00, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione l’Organismo di conciliazione a livello nazionale di cui al D.M.127/2000.
Sono presenti
per il Ministero dell’Istruzione:
per le OO.SS.
Flc Cgil Francesco Sinopoli
Cisl Scuola Fsur Maddalena Gissi
Uil Scuola Rua Giuseppe Turi
Snals Confsal Elvira Serafini
FGU Gilda Unams Rino Di Meglio
Le organizzazioni sindacali rappresentano forti preoccupazioni per la ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno e per lo stato delle relazioni sindacali. In particolare,
• rivendicano un piano straordinario di investimenti al fine di rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche in presenza, come peraltro si evince dalla lettura del documento del CTS “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” del 28/05/2020 e pertanto richiedono il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio al fine di individuare nuovi investimenti in materia di personale e sostegno dell’offerta formativa, da inserire a partire dal decreto “Rilancio”;
• richiedono adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli organici, sia per il personale docente che per il personale Ata, condizioni indispensabili per;
o Ridurre il numero di alunni per classe e consentire un a didattica per gruppi ridotti di alunni. Segnalano, inoltre, episodi inaccettabili di gestione in sede locale degli organici che non sembra tenere conto delle indicazioni riguardanti la necessità di prevedere una didattica gestita con gruppi classe di ridotta consistenza
o Rispettare rigorosamente il tetto massimo di 20 alunni per classe in presenza di alunni con disabilità
o Assicurare piena funzionalità alle segreterie scolastiche, garantendo sorveglianza e rigorosa applicazione delle misure di sicurezza e anti-contagio in tutti i plessi e in ogni singolo piano degli edifici
o Consolidare a regime la figura dell’assistente tecnico in tutte le scuole del primo ciclo
o Rivedere i parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, attribuendo DS e DSGA titolari alle istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni e individuando come limite massimo 900 alunni per ogni istituzione scolastica
o Assumere a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020 attingendo da graduatoria per soli titoli del personale con almeno tre anni di servizio
o Rinnovare le graduatorie provinciali con procedura on line entro agosto 2020 al fine di consentire l’accesso all’insegnamento ai nuovi aspiranti ed evitare il ricorso alle cosiddette “messe a disposizione”
o Bandire un concorso riservato per Dsga riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio sul profilo
Analoghe preoccupazioni vengono rappresentate per quanto concerne la responsabilità della dirigenza scolastica e le problematiche retributive.
Per l’Area della Dirigenza non sono più procrastinabili:
• gli interventi relativi alla responsabilità in materia di sicurezza;
• l’attivazione delle procedure relative alla rilevazione dello stress lavoro correlato dei dirigenti scolastici;
• l’erogazione delle risorse economiche necessarie a compensare il taglio del FUN a partire dall’anno scolastico 2017/18, in applicazione dell’Intesa sottoscritta il 20 dicembre 2019.
Per garantire un funzionamento delle scuole sono inoltre indispensabili specifici investimento per:
• un piano di formazione di tutto il personale;
• il potenziamento degli strumenti informatici
• assicurare un rinnovo contrattuale che sappia riconoscere le diverse professionalità operanti nel sistema scuola con risorse aggiuntive
• provvedere a incrementare le risorse per il miglioramento dell’offerta formativa
• intervenire in tema di edilizia scolastica se non altro per consentire di lavorare e studiare in edifici sicuri.
Infine, rappresentano la forte amarezza e contrarietà per la conclusione della vertenza relativa al precariato dei docenti con 36 mesi di servizio ribadendo, ancora una volta, la necessità di interventi per assicurare alle scuole tutti i docenti necessari, attraverso un percorso per soli titoli che valorizzi l’esperienza e la professionalità come anche la mancata attenzione per un apposito percorso di abilitazione semplificato rivolto a tutto il personale docente, anche già di ruolo. Inaccettabile, inoltre, tenuto conto dell’assoluto bisogno di docenti specializzati, l’assenza di opportune soluzioni per assicurare l’immediata stabilizzazione del personale di sostegno con il titolo.
L’Amministrazione, nella sua replica con riferimento alle risorse economiche necessarie indica quanto già finanziato per l’edilizia scolastica sia con i provvedimenti già approvati che con quelli in approvazione.
Per quanto concerne le risorse di organico necessarie a garantire il giusto distanziamento sociale previsto dalla attuale normativa ritiene di non poter intervenire causa l’attuale calo demografico che, a detta dell’Amministrazione, verrebbe a provocare fenomeno di surplus di personale.
Per quanto riguarda il riferimento alla questione dei precari ribadisce di osservare la volontà del legislatore senza commentare ulteriormente. In merito al personale facente funzione rinvia a tavoli tecnici con l’ARAN l’individuazione delle possibili soluzioni tenendo conto delle attuali disposizioni di legge.
Le Organizzazioni Sindacali, in replica, osservano come sia indispensabile un preciso impegno politico al fine di rimettere la scuola al centro del progetto del rilancio del Paese sia con opportuni investimenti, che si ritengono, allo stato attuale, fortemente carenti ed assolutamente insufficienti per i bisogni, sia con gli indispensabili incrementi di organici del personale per consentire a tutti gli studenti e le studentesse una serena e fattiva ripresa delle attività didattiche.
In conclusione, preso atto che
• sono ormai trascorsi due anni dall’inizio della vertenza;
• sono stati sottoscritti due accordi di cui uno con l’attuale Presidente del Consiglio
• preso atto delle risposte assolutamente insufficienti dell’Amministrazione
le Organizzazioni Sindacali si dichiarano assolutamente insoddisfatte e confermano lo stato di agitazione e proclamano lo sciopero
29 maggio 2020

 

Lo Snals-Confsal, preso atto della volontà del Ministero dell’Istruzione di destinare i posti resisi disponibili per i cd pensionamenti “quota 100” 2018/19 e alle immissioni in ruolo relative al contingente 2019/2020 sottraendoli alle operazioni di mobilità

COMUNICA

di aver già predisposto le necessarie azioni giudiziarie avverso il provvedimento ministeriale al fine di garantire la priorità, legislativamente prevista, dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità con l’indicazione della preferenza sui posti resisi disponibili in relazione alle cessazioni indicate.

Infatti, con  Decreto n. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (pari a 4.500 posti) stabilendo che le stesse sono da effettuarsi a valere sull’anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in quanto ascrivibili alle cessazioni dal servizio cd quota 100 e considerata l’effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti.

Le immissioni in ruolo verranno disposte sulle sedi resisi libere con decorrenza 1° settembre 2019 ledendo così il principio che tutte le sedi resisi disponibili in organico devono “passare prima dai trasferimenti” mentre le nuove nomine in ruolo vanno fatte sulle sedi residue.

In forza della disposizione di cui all’art. 3 del comma 6 del predetto decreto, recante la disciplina della “sequenza delle operazioni” è disposto infatti che “l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tale disposizione è adottata sulla base della previsione di cui all’art. 1 comma 18 quater della legge n. 159 del 20.12.2019 secondo cui “In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tali disposizioni sono lesive della competenza riservata alla contrattazione sindacale in materia di ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo così come specificamente previsto dalla disposizione di cui all’art. 470 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante la disciplina della “Mobilità professionale” secondo cui

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

  1. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie”.

Ne consegue che la sottrazione di tale competenza alla contrattazione sindacale è illegittima come recentemente stabilito dal Consiglio di Stato (nell’Ordinanza del 22.07.2019): l’art. 470 del d.Lgs. 297/1994 prevede una riserva di negoziazione e in base alla sua attuale formulazionela priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi all’esito delle operazioni di mobilità.

Lo Snals-Confsal pertanto, ha predisposto l’az. N.18/2020 disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale per la relativa adesione.

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione online e trasmettere per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 30.06.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti che saranno indicati in piattaforma.

Il tutto dovrà essere anticipato all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

 

Il contributo per il ricorso è di €. 100,00.

Si precisa che  verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

 

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti i ricorsi sono sempre disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

 

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

Le ultime decisioni comunicate a mezzo ordinanze e bandi da parte  del Ministero della pubblica istruzione hanno creato come ben noto non poche perplessità nelle organizzazioni sindacali .

Lo Snals si è  subito attivato ad  approfondire con l’ufficio legale nazionale  i vari documenti ministeriali e da tale approfondimento sono scaturite le azioni legali di seguito elencate  a tutela dei

diritti dei lavoratori della scuola. In allegato potrete trovare tutti i dettagli delle singole azioni con modalità di adesione ,tempi ed eventuali costi. Le azioni sono riservate a tutti gli iscritti  Snals Come sempre le sedi territoriali Snals sono a disposizione per qualunque chiarimento.

Azione n. 1-2020: Mobilità e vincolo quinquennale per docenti ex FIT immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019-2020

Ai sensi dell’OM del 23.03.2020 per i trasferimenti del personale della scuola per l’a.s. 2020/21 i docenti neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2019-2020 da Graduatoria di merito del concorso DDG 85-18 (cd e FIT) sono soggetti al vincolo quinquennale, così come quelli individuati dal Decreto Ministeriale 631-10 e assunti con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2019-2020

Concorso straordinario

  • AZIONE 2/2020: (SCUOLE PARITARIE) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER IL PERSONALE CON 3 ANNI DI SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PARITARIE NON RITENUTO VALIDO PER L’ACCESSO AL CONCORSO STRAORDINARIO (NEI TERMINI DELLA STABILIZZAZIONE), MA SOLO FINALIZZATO, NEL CASO DI SUPERAMENTO, AL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE;
  • AZIONE 3/2020: (3 ANNUALITÁ SENZA SERVIZIO SPECIFICO) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER IL PERSONALE CON 3 ANNI DI SERVIZIO SVOLTO IN SCUOLA STATALE, MA SENZA SERVIZIO NELLA SPECIFICA CLASSE DI CONCORSO D’INTERESSE;
  • AZIONE 4/2020: (DOCENTI RELIGIONE CON 3 ANNUALITA’) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO RISERVATO 2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CON 3 ANNI DI SERVIZIO;
  • AZIONE 5/2020: (2 ANNUALITA’ DI SERVIZIO) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER IL PERSONALE CON SOLI 2 ANNI DI SERVIZIO SVOLTO IN SCUOLA STATALE (invece di 3);
  • AZIONE 6/2020: (PERCORSI IePF) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER IL PERSONALE CON 3 ANNI DI SERVIZIO SVOLTO NEI PERCORSI IeFP;
  • AZIONE 7/2020: (SERVIZIO TRIENNALE MISTO) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II dei DOCENTI CHE HANNO MATRATO IL REQUISITO DI SERVIZIO DI TRE ANNUALITA’ IN MODO MISTO (ES. 2 ANNI STATALI ED 1 ANNO PARITARIO, OPPURE 1 ANNO STATALE, 1 ANNO PARITARIO, 1 ANNO IEFP ECC.);
  • AZIONE 8/2020: (540 GIORNI DI SERVIZIO IN PIU’ DI TRE ANNUALITA’) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II PER COLORO CHE HANNO maturato un servizio pari ad almeno 540 giorni, negli ultimi 8 anni, seppur in più di 3 anni scolastici;
  • AZIONE 9/2020: (REQUISITO DI SERVIZIO ANTECEDENTEMENTE ALL’A.S. 2008/2009) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II PER COLORO CHE HANNO maturato IL REQUISITO DI SERVIZIO DI 3 ANNUALITA’ PRECEDENTEMENTE ALL’A.S. 2008/2009;
  • AZIONE 10/2020: (DOTTORI DI RICERCA) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II DEI DOCENTI IN POSSESSO DEL titolo di Dottore di Ricerca, SUL PRESUPPOSTO DELL’EQUIVALENZA DELLA FREQUENZA TRIENNALE DEI CORSI DI DOTTORATO AL REQUISITO DELLE TRE ANNUALITà al fine di ottenere il riconoscimento del periodo di Dottorato (3 anni) ai fini della partecipazione al Concorso;
  • AZIONE 11/2020: (SERVIZIO SOSTEGNO SENZA ABILITAZIONE) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II PER COLORO CHE HANNO maturato il REQUISITO DI SERVIZIO (TRE ANNUALITÁ) sul Sostegno, IN MANCANZA DI ABILITAZIONE OVVERO DOCENTI CON SERVIZIO TRIENNALE SVOLTO SUL SOSTEGNO SECONDARIA “SENZA TITOLO”, IN QUALSIASI PERIODO, NELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE O PARITARIA;
  • AZIONE 12/2020: (IDONEI TFA CON REQUISITO DI SERVIZIO) RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II DI COLORO CHE SONO GIÁ IN POSSESSO DI IDONEITA’ ALL’ESITO DEL SUPERAMENTO DI TFA SOSTEGNO IV CICLO”, CON SERVIZIO TRIENNALE SPECIFICO SUL SOSTEGNO SECONDARIA, “MATURATO SENZA SPECIALIZZAZIONE”;

 

  • AZIONE 13/2020: RICORSO AL TAR LAZIO avverso il bando del concorso straordinario per la scuola secondaria, laddove non viene prevista la possibilità di partecipare – sia ai fini dell’immissione in ruolo – per la classe di concorso A016 per coloro i quali, in possesso di diploma valido per l’accesso a quest’ultima classe di concorso, abbiano maturato il requisito di almeno uno dei tre anni di servizio nella classe A066.

 

 

Concorso ORDINARIO

 

  • AZIONE 14/2020: RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO ORDINARIO 2020 PER LA SCUOLA SECONDARIA DEI DOTTORI DI RICERCA NON IN POSSESSO DEI 24 CFU;
  • AZIONE 15/2020: RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO STRAORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II FINALIZZATO PER L’IMPUGNATIVA DEL BANDO NELLA PARTE IN CUI NON CONTEPLA LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO SU POSTI DI SOSTEGNO ANCHE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL POSTO CURRICOLARE (posto comune/classe di concorso).

 

ACCANTONAMENTO POSTI QUOTA “100”  SU ASSUNZIONI – AZIONE N. 18/2020

Azione n 1 vincolo quinquennale

AZIONI LEGALI

AZIONE 18 ACCANTONAMENTO POSTI QUOTA

 

 

 

 

Fedele alla sua mission di tutelare sempre i diritti dei lavoratori lo Snals ha aderito all’iniziativa unitaria delle varie sigle sindacali per mantenere sempre alta l’attenzione sui diritti dei lavoratori precari della scuola di cui troverete i dettagli in allegato:

Nota Social Flash MOB (1)

#SONOPRECARIO (1)

news

Pubblichiamo in allegato  una tabella riassuntiva sui bandi dei prossimi concorsi ordinari predisposta dal segretario provinciale prof. Vito Masciale

concorsi ordinari 2020

CONFSAL/MARGIOTTA: FERMO INVITO AL PRESIDENTE GARANZIA SCIOPERI

“CONFSAL RESPONSABILE, EVITI SITUAZIONI DI SCONTRO” – COMUNICATO STAMPA

 

Roma, 4 maggio – “Faccio appello al suo ruolo ed al suo spirito di servizio per chiedere di evitare situazioni conflittuali privilegiando, piuttosto, dialogo e confronto”. Parole del Segretario generale della Confsal Angelo Raffaele Margiotta al Presidente dell’Autorità di garanzia per gli scioperi Santoro Passarelli. Margiotta a nome della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, ha infatti inviato una missiva in cui pone l’accento sull’imposto prolungamento – oltre il 30 aprile – del fermo invito, della cosiddetta tregua sindacale e al “necessario senso di responsabilità”.

“In un periodo come quello attuale, in cui gravi problemi affliggono i lavoratori ed in particolare quelli dei servizi essenziali come Sanità e trasporti, il rinnovo del ‘fermo invito’ penalizza le stesse categorie ed i loro rappresentanti sindacali ed alimenta, ancora una volta, l’idea di uno sbilanciamento dalla parte delle imprese troppo sensibili alle istanze della politica. Non sono – afferma Margiotta – critiche spropositate, ma i fatti stanno dalla nostra parte se solo si guarda a come negli ultimi mesi sia stato negato il diritto di sciopero ai coordinatori del ‘movimento delle metropolitane’ o ai ‘pulitori viaggianti’ sui treni ad alta velocità. Sono temi centrali per il nostro settore, che presto dovremmo comunque discutere ed approfondire”.

“Ci preme sottolineare che il suo richiamo alla responsabilità nei nostri confronti – spiega il segretario generale Confsal nella missiva – appare del tutto singolare, proprio perché in questo periodo, nel nome del bene comune e per non creare ulteriori problemi, abbiamo accettato qualsiasi disposizione pur andando contro i nostri compiti ed i legittimi interessi. Tra le altre cose, le ricordiamo il comportamento che la Confsal recentemente ha tenuto di fronte all’esclusione dagli accordi siglati in Cotral, malgrado la nostra significativa rappresentanza in quell’azienda. Avevamo tutte le condizioni per ottenere giustizia – ex art. 28 legge 300/70 – e pretendere contenuti diversi da quelli concordati; visto il momento, però, abbiamo preferito lasciar scorrere. Non per debolezza, ma proprio per senso di responsabilità. Pertanto, conclude il segretario generale Margiotta, Le rinnoviamo l’esigenza di dare priorità al dialogo propositivo e soprattutto evitare inutili insinuazioni o situazioni di scontro”.

Il Segretario Generale

Dott. Angelo Raffaele MARGIOTTA