COMUNICATO STAMPA

 

Quando i sindacati escludono gli altri sindacati 

 

“Mentre l’Italia è fiaccata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, i cittadini vedono fortemente compresse le loro libertà dalle misure contenute nella decretazione d’urgenza, le imprese chiudono e si perdono posti di lavoro, assistiamo attoniti alle condotte irresponsabili di alcuni “Sindacalisti” che minacciano di far “saltare” fondamentali tavoli di contrattazione pur di escludere altre Organizzazioni Sindacali dalle trattative”.

Chi parla è Vito Masciale, della Confsal Puglia, il quale denuncia una “sterile e deleteria difesa di un presunto primato, sull’altare del quale può evidentemente essere sacrificato il sacrosanto diritto dei lavoratori a non perdere l’occupazione”. Il sindacalista si riferisce a quanto accaduto ieri, in occasione della convocazione del tavolo di contrattazione per la conclusione dell’Accordo quadro per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 nella Regione Puglia.

Infatti, al fine di ridurre l’impatto sui lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 22, co. I, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. 17 marzo 2020, n. 69, ha previsto che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, previo accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a nove settimane. In altri termini, senza accordo non c’è cassa integrazione.

La Confsal Puglia, letto il testo dell’ipotesi di accordo e rilevato di non essere stata indicata tra le OO.SS. che lo avrebbero sottoscritto, è venuta a conoscenza delle pressioni esercitate da taluni affinché fosse esclusa dalle trattative.

Tale ostruzionismo, va rimarcato, non ha portato ad alcun risultato, dal momento che la Confsal è stata giustamente ammessa, dall’Assessore al Lavoro della Regione Puglia, a interloquire sui contenuti dell’intesa.

Non ci sono dubbi, infatti, sulla sua rappresentatività, non solo nel pubblico impiego, ma anche in quello privato.  Lo dimostrano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti per i lavoratori di ogni settore produttivo, il riconoscimento contenuto nei vari Decreti adottati dai Presidenti del Consiglio dei Ministri per la ricostituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’I.N.P.S., oltreché, per quanto qui in particolare rileva, il Protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali recepito con deliberazione della Giunta Regionale Puglia 21 dicembre 2016, n. 2125, pubblicata in B.U.R.P. n. 8 del 17 gennaio 2017.

“Tale condotta”, conclude Vito Masciale, “è ancor più riprovevole in considerazione della delicata fase che sta vivendo l’Italia, in cui le Organizzazioni Sindacali dovrebbero svolgere il proprio ruolo in maniera compatta e a difesa dei livelli occupazionali in un contesto economico fortemente segnato dalle misure emergenziali a tutti note”.

Nel sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti dal proprio domicilio.

Nel nuovo modello, datato 17.03.2020, è stata inserita una nuova autodichiarazione: l’interessato deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.1, co. 1, lett.c) del DPCM dell’8 marzo 2020, che vieta in modo assoluto la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena in quanto risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Allegato: modulo-autodichiarazione-17-3-2020

In questo momento così triste e difficile per il nostro Paese e per tutto il mondo anche la Confsal della regione Puglia  vuole esprimere  la  vicinanza e solidarietà alla Federazione Confsal Comunicazioni, ed al suo Segretario Generale, per la triste notizia dei lavoratori caduti nell’adempimento del proprio dovere.
Il Segretario regionale Confsal
prof. Vito Masciale

In questi giorni terribili e concitati in cui più che mai emerge forte il senso del dovere del personale della scuola e il desiderio di continuare a lavorare al meglio per quello che è possibile e nel rispetto come sempre delle regole vi invitiamo a leggere con molta attenzione la comunicazione che pubblichiamo di seguito del segretario provinciale prof. Vito Masciale

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie

di ogni ordine e grado

Province BARI e BAT

 

Al personale Docente

delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie

di ogni ordine e grado

Province BARI e BAT

 

Oggetto:Emergenza da Coronavirus e didattica a distanza

 

 

Gentili Dirigenti, Gentili Docenti,

 

nonostante le attività didattiche ed i servizi educativi per l’infanzia siano sospese in tutte le scuole del nostro paese, l’attivazione della didattica a distanza è diventata obbligatoria.

 

Il DPCM del 4 marzo, recita (articolo 1, comma 1, punto g):“i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”

 

Mentre tutti i docenti si sono attivati per svolgere didattica a distanza con le proprie competenze ed adottando le metodologie ad esso ed alla classe più congeniali, si stanno verificando fenomeni anomali e contrastanti con la normativa vigente ed a tal fine è bene fare chiarezza con Docenti e Dirigenti in merito ad alcuni punti:

 

  • qualsiasi forma non prevista dalla norma legislativa di registrazione delle presenze “a distanza” degli allievi, tramite i software di gestione del registro elettronico, è inopportuna oltre che illegittima. Lo stesso Ministero tra l’altro ha chiarito che le assenzedegli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all’attuale situazione di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
  • l’imposizione di un orario di servizio per la didattica a distanza è contra legem e contro il C.C.N.L. attualmente vigente. La stessa giurisprudenza in materia afferma che, in assenza di attività programmate o d’impegni collegiali straordinari convocati dal Dirigente Scolastico, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni [sent. Consiglio di Stato (sezione VI) n. 173 dell’8 maggio 1987, giudizio poi recepito nel D.Lgs. n. 297/1994 e nei successivi contratti collettivi nazionali];
  • ugualmente illegittima è la pretesa di costringere i docenti a firmare sul registro elettronico in periodo di sospensione delle attività didattiche. Infatti un docente può firmare sul registro elettronico solo se è in classe, nello svolgimento di attività didattiche in presenza propria e degli alunni. Orbene, la “didattica a distanza” non è giuridicamente paragonabile alla didattica in presenza. Ne consegue che, in questo periodo di sospensione, firmare sul registro elettronico da casa potrebbe costituire addirittura un reato;
  • non riteniamo giusto né opportuno imporre metodologie didattiche e strumenti senza la condivisione della comunità scolastica, come del resto raccomanda la nota MI del 6 marzo 2020. Il rispetto della libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione, ci induce a lasciare ai docenti la libera individuazione delle migliori modalità per il mantenimento della relazione educativa ai fini del consolidamento delle competenze già acquisite dagli allievi. L’art. 7 T.U. – D.P.R. n° 297/94 – afferma chiaramente che il Collegio docenti ha competenza specifica e speciale in materia di funzionamento dell’attività didattica. Da ciò si desume che il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di attivare la didattica a distanza, ma che questa è rimessa nell’attuazione alla discrezionalità dei singoli Docenti, nel rispetto del diritto della libertà d’insegnamento. In tal senso anche il MIUR, nella sua nota del 6 marzo, evidenzia che: “E’ essenziale, nella definizione della modalità d’intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante”;
  • le pratiche occasionali, dettate dall’arbitrio dei singoli, come i “Collegi dei Docenti in streaming” o gli stessi “consigli di classe in streaming” non hanno alcun valore giuridico,e come tali, sono inesistenti. Non rappresentano riunioni di organi collegiali, ma semplici momenti di confronto, la partecipazione ai quali è affidata alla volontà dei singoli; i Collegi sono normati dall’articolo 7 del Testo Unico (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297): delibere formulate secondo modalità difformi sarebbero non solo nulle, ma persino impugnabili presso il Giudice del Lavoro;
  • il Ministero poi, intempestivamente a nostro parere, ha emanato la nota 318 del 11 marzo con la quale ha avviato il monitoraggio delle attività di didattica a distanza messe in atto dalle scuole. Il monitoraggio del MI segue peraltro analoghi monitoraggi già autonomamente avviati da diversi USR. Non riteniamo opportuno in questo momento un ulteriore adempimento da parte delle scuole e dei docenti chiamati a rispondere a quesiti posti dal Ministero, in un momento drammatico per l’emergenza sanitaria e in una fase propedeutica alla messa a punto di un vero sistema di didattica a distanza. Il monitoraggio avviato dal MI manifesta le sue interne contraddizioni allorché alcuni quesiti richiedono addirittura le forme di valutazione individuate dai docenti per la verifica degli apprendimenti previsti dai percorsi realizzati a distanza.

Noi riteniamo che la funzione docimologica appartenga ai docenti e sia regolata da precise norme regolamentari e legislative quali il D.P.R.n. 122/2009 e il D.Lgs. 62/2017 e non da protocolli di fonte tradizionale, come del resto lo stesso ministero ha ricordato nella sua nota del 8 marzo 2020.

 

Per questo motivo la Segreteria provinciale di Bari dello SNALS, allo scopo di creare condivisione nelle scelte educative con la comunità educante, invita tutti a rispettare le norme e quanto stabilito dal CCNL ed evitare di promuovere azioni e procedure occasionali e irrispettose della libertà di insegnamento e della funzione del docente, ricorda che non esiste alcuna normativa nel nostro ordinamento riguardo la didattica a distanza e che, ad oggi, non sussiste un obbligo contrattuale per il telelavoro dei docenti.

Richiama le dirigenze scolastiche a non richiedere, nel lavoro da casa, un aggravio burocratico relativo alla compilazione di modulistica che sottrae tempo alla didattica e, per di più, non è normata nel nostro ordinamento.

Lo SNALS è pronto a collaborare con le scuole, nell’ambito degli istituti previsti dal vigente CCNL per le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, per trovare soluzioni, graduali e flessibili, alle esigenze delle scuole, senza violare limiti contrattuali e riconoscendo il prezioso lavoro che la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola sta svolgendo, ben al di là del proprio orario di lavoro, per avviare, prima della raccolta di dati statistici, una riflessione pedagogica sulle necessità contingenti della didattica  in un clima condiviso e operoso.

 

Bari, 16 marzo 2020

Il Segretario Provinciale

Prof. Vito MASCIALE

 

 

Tutela della salute e della sicurezza sono oggi un’assoluta priorità

 

Alla luce del numero rilevante dei contagi e dell’invito pressante ed urgente a limitare ogni spostamento delle persone, riteniamo che i dirigenti scolastici debbano, senza alcun indugio, assicurare lo svolgimento in via ordinaria in forma agile delle prestazioni lavorative del personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come previsto nei DPCM emanati dal Governo, limitando la presenza dei lavoratori esclusivamente ai casi in cui la presenza fisica sia indispensabile, come nel caso delle attività connesse alle attività zootecniche nelle aziende agrarie o delle istituzioni educative.

Crediamo che non debba assolutamente ripetersi quanto avvenuto nella regione Marche il 4 marzo, con l’esposizione al contagio dei partecipanti all’incontro formativo in presenza per i dirigenti scolastici neoassunti, voluto dall’USR nonostante le proteste delle OO.SS.. La difesa della salute e il rispetto delle condizioni di sicurezza vengono prima di ogni altra considerazione.

Per quanto riguarda il personale che non può, per le caratteristiche della professione, accedere allo smart working, ci aspettiamo dal decreto-legge, del quale si attende l’emanazione, indicazioni risolutive e rispettose delle previsioni contrattuali, già del resto presenti nella nota 323/2020 del Ministero dell’Istruzione.

Anche per i dirigenti scolastici lo smart working costituisce la modalità ordinaria della prestazione lavorativa. A nostro parere, nel quadro delle disposizioni attualmente vigenti, i dirigenti dovranno assicurare la presenza nell’edificio scolastico solo quando ciò risulti del tutto inderogabile, come nel caso di attività improcrastinabili per le quali la presenza fisica del personale sia stata ritenuta indispensabile. Tutte le restanti attività di coordinamento e di gestione potranno essere svolte da remoto. L’utenza potrà comunque rivolgersi all’istituzione scolastica tramite contatti telefonici ed indirizzi e-mail pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica.

Ridurre gli spostamenti delle persone è, al momento, l’unico modo di contrastare la diffusione del contagio. La scuola pubblica continuerà a garantire lo svolgimento della sua funzione costituzionale. Tutto il personale scolastico, dai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, continuerà ad assicurare alle studentesse e agli studenti l’esercizio del diritto allo studio.

Riteniamo infine ineludibile un confronto preliminare con la Ministra dell’istruzione per verificare l’impatto sulla scuola delle misure contenute nel decreto legge in corso di emanazione, anche al fine di rilevare eventuali necessità di integrazione in sede di conversione.

Roma, 15 marzo 2020

Flc CGIL

Francesco Sinopoli

CISL Scuola

Maddalena Gissi

UIL Scuola Rua

Giuseppe Turi

SNALS Confsal

Elvira Serafini

GILDA Unams

Rino Di Meglio

Con D.R. n. 804 del 13 marzo 2020 (Pubblicazione web 16/03/2020, Albo online 723/2020) sono stati rinviati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al giorno 23 aprile 2020. I termini per la presentazione delle istanze ai sensi della Legge 104/92 sono rinviati al giorno 30 aprile 2020.

In allegato il testo del decreto

rinvio-bando-selezione-sostegno-a-a-2019-2020 (1)

 

In questi giorni di concitato ed acceso confronto sulla didattica a distanza riceviamo e pubblichiamo una nota puntuale di chiarimenti del segretario provinciale prof. Vito Masciale

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

AI DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

BREVE VADEMECUM SULLA DIDATTICA A DISTANZA E IL MONITORAGGIO

nota 318 dell’11 marzo 2020

 

A SEGUITO DI NUMEROSE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI COLLEGHI IMPEGNATI EGREGIAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PENSIAMO SIA UTILE SAPERE COSA NON E’ OBBLIGATORIO PER POTER CONTINUARE A SVOLGERE QUESTA IMPORTANTE OPERA DI SUPPORTO PER I NOSTRI ALUNNI SENZA DOVER SUBIRE INUTILI STRESS ED IMMOTIVATE QUANTO CONTROPRODUCENTI INGERENZE DA PARTE DI ALCUNI DIRIGENTI SCOLASTICI.

 

NON E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE DETERMINATI MEZZI E STRUMENTI PER ATTUARE LA DIDATTICA A DISTANZA –   SI PUO’ DECIDERE LIBERAMENTE DI UTILIZZARE MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI CHE SI RITENGONO PIU’ APPROPRIATI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE EDUCATIVE E ALLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE  DEI PROPRI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE CHE DEVONO SUPPORTARLI – E’ BENE CHE OGNI SCUOLA SI ATTIVI PER SUPPORTARE IL PERSONALE DOCENTE NELLA DIDATTICA A DISTANZA MA NON POSSONO ESSERCI IMPOSIZIONI NELL’UTILIZZO DI DETERMINATE PIATTAFORME A DISCAPITO DELLA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO – ART 33 DELLA COSTITUZIONE – CONTRATTO COLLETIVO SCUOLA E MANSIONARIO FUNZIONE DOCENTE .

SCHEDE SUL MONITORAGGIO – NESSUN OBBLIGO DI COMPILAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI.

DATA L’ASSENZA DI INFORMATIVA CON LE PARTI SINDACALI, SI TRATTA DI UN ATTO ILLEGITTIMO SIA SUL PIANO LEGISLATIVO CHE SUL PIANO PEDAGOGICO E DOCIMOLOGICO.

 

Bisogna considerare che data l’eccezionalità delle condizioni in cui si svolgono le attività, queste devono avere una finalità di consolidamento e di approfondimento e non possono prevedere momenti di valutazione. In caso contrario rischieremmo di ampliare disuguaglianze tra gli alunni dato che non tutti sono dotati di connessioni internet e non tutti i genitori hanno a disposizione tempi e competenze adeguati per poter supportare i propri figli nelle attività di didattica a distanza.

NESSUN OBBLIGO DI SEGNALARE O CONTEGGIARE LE ASSENZE DEGLI ALUNNI – La sospensione dell’attività didattica comporta l’interruzione delle lezioni. Ai sensi del DL 9/2020 le assenze degli alunni nei periodi di sospensione di attività didattiche non sono conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico in quanto si tratta di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.

NESSUN OBBLIGO DI FIRMA NEL REGISTRO ELETTRONICO DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ART 7 DEL TESTO UNICO SULLA SCUOLA (D. Dlgs 297/1994).

Facendo un plauso a tutti i docenti per gli sforzi che stanno attuando per supportare i propri alunni in questo delicatissimo momento, invitiamo i colleghi ad ignorare eventuali richieste vessatorie e a continuare a lavorare solo nell’interesse dei propri discenti. Qualora doveste essere destinatari di illegittimi ORDINI DI SERVIZIO sui punti di cui sopra vi invitiamo a contattarci tempestivamente in modo da attivare le necessarie e conseguenti azioni di tutela previste dalla normativa vigente.

Possono essere quindi ignorate circolari ed avvisi che non rispondono a quanto stabilito dalla normativa scolastica.

 

Il Segretario Provinciale

Prof. Vito Masciale

Roma 16 marzo 2020
Prot. n. 47/ARM/SG
Al Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte

Al Presidente dell’Ist. Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro Dott. Franco Bettoni

Loro Sedi

Oggetto: richiesta di equiparare l’infezione per COVID-19 a infortunio sul lavoro

Illustrissimi, evidenzio una lacuna che sembra riscontrarsi nella normativa d’urgenza di questo periodo e con la presente chiedo che venga data facoltà all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) di equiparare il trattamento di malattia per infezione da COVID-19 al trattamento previsto per gli infortuni sul lavoro. Sono del tutto evidenti i maggiori rischi a cui vanno incontro tutti i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, siano essi operai, impiegati, tecnici, quadri e dirigenti, che sono chiamati col loro impegno a far fronte all’emergenza Coronavirus, per assicurare la continuità delle attività produttive, nell’agricoltura, industria, commercio, turismo e artigianato, per garantire l’erogazione dei servizi al cittadino nell’istruzione, sanità e socio-sanitario, amministrazione centrale e periferica, funzioni locali, pubblico soccorso, polizia e forze armate, penitenziari, credito, trasporti, poste e telecomunicazioni, energia, spettacolo, vigilanza e in tutti gli altri settori pubblici e privati. Chiedo quindi una norma aggiuntiva e/o una nota esplicativa del Consiglio dei Ministri affinché l’INAIL, con le risorse economiche proprie e nell’ambito delle attività già lodevolmente svolte in tema di sicurezza e infortuni sul lavoro, garantisca altresì: A) assistenza economica e procedurale, come infortunio, ai lavoratori che contraggono l’infezione da COVID-19, estendendo tale tutela al periodo di quarantena, preventiva e successiva; B) esenzione delle aziende da qualsiasi aggravio sul “premio assicurativo”. Nell’auspicio di aver richiamato l’attenzione su un tema che in questi giorni sta a cuore e preoccupa tutti i lavoratori, si inviano distinti saluti.

Angelo Raffaele Margiotta – Segretario Generale Confsal

Apprendiamo da autorevoli ed attendibilissime  fonti dell’UNIBA che è alla firma del rettore un decreto che sposta il termine delle iscrizioni alla prova preselettiva del tfa sostegno dal 19 marzo al 30 aprile .Visto il week end è logico pensare che la pubblicazione potrebbe avvenire a partire da lunedì.

Dopo una intesa giornata di dialogo istituzionale che ha visto impegnato in prima linea come comunicato stamattina  il segretario provinciale prof. Vito Masciale l’ateneo barese ha  pubblicato il comunicato che leggete di seguito e di cui sintetizziamo la notizia che tanti di voi stavano aspettando: sarà fissata una  nuova scadenza  per la presentazione delle domande per iscriversi alla prova preselettiva.
                                  Comunicato Uniba
Con Decreto Ministeriale 176 del giorno 11/03/2020, le date di espletamento dei test preliminari, già fissate per i giorni 2 e 3 aprile 2020, sono rinviate nei seguenti giorni:
18 maggio 2020 (mattina): test preliminare per la Scuola dell’Infanzia;
18 maggio 2020 (pomeriggio): test preliminare per la Scuola Primaria;
19 maggio 2020 (mattina): test preliminare per la Scuola Secondaria di Primo grado;
19 maggio 2020 (pomeriggio): test preliminare per la Scuola Secondaria di Secondo grado.
Con decreto in corso di redazione sarà rinviato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
Con successivo decreto del Rettore sarà definito il nuovo calendario per le prove scritte e per le prove orali.