Il futuro dell’istruzione, dell’università, dell’afam e degli enti di ricerca riguarda da vicino la crescita dell’Italia, ma uno scenario di crescita non può essere disegnato senza valori condivisi con la società, senza rispondere alle attese del personale e dei cittadini, senza che la politica assuma impegni precisi.

Lo Snals-Confsal invita al confronto decisori politici, parti sociali, esperti del settore nel Convegno Istruzione e ricerca per la crescita dell’Italia: valori, attese, impegni.

La scelta del tema nasce dalla consapevolezza che il futuro dell’istruzione, dell’università, dell’afam e degli enti di ricerca riguarda da vicino il futuro del Paese. Tuttavia, uno scenario di crescita non può essere disegnato senza valori condivisi con la società, senza rispondere alle attese del personale e dei cittadini. E’ indispensabile, però, che la politica assuma impegni precisi.

La prossima legge di bilancio e il nuovo contratto 2019-2021, in particolare,  dovranno rispondere alla sfida di far crescere il sistema dell’Istruzione e Ricerca, al quale oggi è richiesto di fornire le competenze necessarie affinché l’Italia affronti il panorama mutato della cooperazione e della competizione, a livello europeo e internazionale.

Per raggiungere quest’obiettivo è necessario un cambiamento culturale che restituisca prestigio al mondo dell’istruzione e riconosca nella ricerca il volano per lo sviluppo.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

In data 26 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Numero 250 – Anno 159° il D.M. del 17 ottobre 2018 a firma del Ministro Bussetti, “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, che avvia le procedure per i concorsi straordinari previsti dal Decreto Dignità per Docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria.

Come si legge dal D.M. del 17/10/2018 i requisiti di accesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, sono:

  1. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
  2. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
  3. per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), è richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle lettere a) , b) , c) del comma 1, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Sono altresì ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141 come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226.

Le istanze possono essere presentate in un’unica regione, a scelta del candidato, per una o più procedure concorsuali, per mezzo di una sola domanda tramite “Istanze on line” entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando.

Per tutte le altre notizie non contenute in questo breve articolo, si rinvia alla lettura del seguente allegato: Gazzetta Ufficiale Numero 250 del 26.10.2018

Con nota 17818 del 16/10/2018, il Miur rende nota la nuova procedura on line per il riconoscimento dei titoli professionali, tra i quali la qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2013/55/UE.

La piattaforma dedicata a tale procedura è operativa a partire dal 24 ottobre 2018.

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha inteso dare un efficace supporto al cittadino che presenti istanza di riconoscimento del titolo professionale, rendendo più fruibile e trasparente l’intera procedura. Tale procedura è conforme a quanto prescritto dalla legge 7.08.2015 n. 124, e dal D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 al fine della dematerializzazione ed informatizzazione dei documenti.

Pertanto, a partire dal giorno 24 ottobre 2018, le domande di riconoscimento professionale ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, dovranno essere presentate esclusivamente tramite l’applicazione disponibile alla voce “Vai all’Applicazione” presente nella pagina dedicata all’iniziativa http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente.

Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta agli atti dell’ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità.

NON è consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.

Tutti i dettagli operativi per la compilazione della domanda sono disponibili nella suddetta pagina http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente , e nell’apposita “Guida aspirante Docente”.

Allegato: Nota_Miur_17818_16-10-2018_qualifica-docente

Anche per questo anno scolastico l’A.T. di Bari con circolare n.16364 del 18/10/2018 comunica che il personale docente, educativo ed A.T.A che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi straordinari retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R. 23.8.1988, n.395, riguardante il diritto allo studio per l’anno 2019 (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), deve presentare domanda alla scuola di servizio utilizzando il modello allegato, entro il termine perentorio del 12 novembre 2018.

In caso di più scuole di servizio, a quella che cura la gestione amministrativa del docente/ATA.

Ricordiamo che può beneficiare dei predetti permessi il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al termine dell’anno scolastico (31.08.2019) e fino al termine delle attività didattiche (30.06.2019) con nomina del Dirigente dell’A.T. o del Dirigente Scolastico.

In allegato:

  1. Circolare A.T. Provincia di Bari – permessi retribuiti per studio
  2. Decreto contingente complessivo dei permessi retribuiti per studio
  3. MOD_DOM_150_ore_anno 2019

Riportiamo di seguito un prospetto riepilogativo sui permessi del personale ATA relativamente al CCNL 2016/2018

Il CCNL 2016/2018 e i permessi del personale ATA

Normativa di riferimento

  • CCNL 19 aprile 2018

I permessi per motivi personali e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)

  • Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari.
  • Se usufruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104

  • I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
  • Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  • In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il preavviso per gli altri permessi

  • La richiesta dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre giorni.
  • In caso di comprovata urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
  • I permessi sono assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia riguardo al trattamento economico.
  • Ai fini del comporto, sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
  • I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
  • La decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
  • La domanda va presentata almeno tre giorni prima.
  • In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia

  • Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.

Altre possibilità in alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • In alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi.

Incompatibilità dei permessi utilizzati nella medesima giornata

  • I permessi orari per motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

I permessi per concorsi o esami

  • Restano invariati i permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
  • Retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.

I permessi per lutto

  • Restano invariati i permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non continuativi.
  • Retribuiti per tutti.

I permessi per matrimonio

  • Restano invariati anche i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.
  • Retribuiti per tutti.
Vito Masciale

Martedì 9 ottobre u.s. si è svolto, presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari, l’incontro di formazione e aggiornamento rivolto ai quadri sindacali SNALS-CONFSAL della provincia di Bari. La riunione, organizzata e gestita dalla Segreteria Provinciale SNALS di Bari, diretta dal prof. Vito Masciale, Segretario Provinciale, ha avuto luogo nella moderna ed elegante struttura del centro congressi dell’Hotel Parco dei Principi di Bari.

Graditi ospiti, tra gli altri, il dott. Gavino Nuzzo, Direttore Generale dell’ADISU-Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio della Regione Puglia), il dott. Pietro Petruzzelli, Assessore al Comune di Bari, il dott. Claudio Oranger, Segretario Generale della FIAP-CONFSAL, la prof.ssa Maria Rosaria Valentino, Segretario Provinciale SNALS di Lecce e delegati, il prof. Antonio Perugino Segretario Provinciale SNALS di Brindisi e delegati, prof. Luigi Schirone delegato della Segreteria SNALS di Taranto.

Tutti hanno portato un saluto delle rispettive appartenenze, testimoniando la partecipazione all’evento che ha visto al centro di ogni intervento la comunità scolastica non solo della provincia di Bari ma anche di tutta la regione Puglia e dell’Italia intera.

A impreziosire la riunione hanno contribuito, con la loro presenza e i loro interventi, la prof.ssa Elvira Serafini, Segretario Generale SNALS, il prof. Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL, la dott.ssa Lucia Massa, Responsabile dell’Ufficio Nazionale di Formazione Quadri ed RSU SNALS-CONFSAL e Direttrice della Scuola Nazionale di Formazione Sindacale SNALSCONFSAL, la dott.ssa Chiara De Bernardo, Segretario Regionale SNALS-Puglia. Inoltre, per la segreteria provinciale SNALS, sono intervenuti i componenti prof.ssa Annunziata Berloco, prof. Luigi Lorusso, prof. Vito Francesco Lozito, cav. Cataldo Roselli.

Il prof. Vito Lozito, dopo aver salutato, a nome della struttura provinciale di Bari la platea dei Delegati Scuola, dei rappresentanti RSU e degli ospiti, ha rivolto loro un pressante invito ad attivarsi e farsi portatori di un interesse comune nel nome dell’appartenenza ad una federazione sindacale libera da ogni condizionamento ideologico, che rappresenta centinaia di migliaia di lavoratori i quali, certamente, vedono nella scuola statale una importante e fondamentale proiezione dello sviluppo della nostra società.

E’ intervenuta la dott.ssa Chiara De Bernardo per informare delle iniziative condotte dalla segreteria regionale, soffermandosi sulla questione riguardante l’attivazione delle procedure per l’avvio dei corsi di formazione per il conseguimento della seconda posizione economica per il personale ATA.

Dopo i saluti, il Segretario Provinciale prof. Vito Masciale ha aperto i lavori, esternando tutto il compiacimento per la numerosa partecipazione dei colleghi RSU e Delegati Scuola nonché delle personalità presenti ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per l’azione e le attività che svolgono ad ogni livello sempre a tutela dei diritti dei lavoratori della Scuola.

Il prof. Vito Masciale ha esposto, nella sua relazione politica-sindacale, i seguenti punti cardine: “lo Snals ha voluto dire basta a una politica al ribasso che non investe nell’istruzione e nella ricerca, il punto è che non tutti condividono che l’istruzione è il tema cruciale per i destini del Paese e leva fondamentale per il futuro della nostra società. Invece, proprio attraverso l’innovazione e la ricerca, ci può essere l’individuazione di nuovi settori di investimento dove le materie “prime” sono la cultura, l’invenzione, l’intelligenza e la creatività. L’importanza del ruolo delle RSU e dei Delegati nella rappresentanza dei diritti dell’intera comunità scolastica è fondamentale come è importante il dialogo consapevole con i dirigenti, purchè sia costruito sulla base della conoscenza delle norme, nella ricerca di una positiva concertazione e nella trasparenza delle scelte, per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, con l’intento di dare voce alle loro battaglie ed assicurarsi che siano ascoltate cioè creare consenso. Il sindacato deve riappropriarsi con forme nuove del suo ruolo educativo nel lavoro e all’interno della società, deve tornare ad occuparsi dei nodi cruciali della vita delle persone per poter fronteggiare con coraggio l’ondata populista che fa leva sulle paure e insicurezze delle persone. Abbiamo il dovere di ribadire in ogni modo due concetti forti del nostro sindacato: la scuola come istituzione e il suo fondamentale ruolo sociale. Rivendichiamo misure concrete che riportino al centro delle politiche la persona e soprattutto le giovani generazioni, affinché sulle loro menti, sul loro comportamento, sul merito individuale, sulle potenzialità di ciascuno, si possa creare la prospettiva di una società fondata sull’equità e la coesione sociale.”

Ha preso poi la parola la prof.ssa Elvira Serafini, Segretario Generale SNALS, che ha portato all’attenzione della platea, in maniera esaustiva, le ragioni per cui lo SNALS, dopo aver rigettato il CCNL per il 2016/2018 ritenendolo inadeguato alle esigenze della scuola e dei lavoratori, lo scorso mese di settembre abbia deciso di apporre la firma (fortemente critica ed accompagnata da una durissima nota a verbale) a quel contratto per evitare di essere esclusi da tutti i tavoli contrattuali centrali e periferici, ivi compreso il tavolo di contrattazione nazionale in vista della scadenza dello stesso contratto (31 dicembre 2018) e quindi del suo rinnovo.

Ha sottolineato che esisteva la necessità di essere a fianco dei nostri rappresentanti durante i lavori di contrattazione a qualsiasi livello, e ciò sarebbe stato possibile soltanto sottoscrivendo il contratto.

Il Segretario Generale CONFSAL, prof. Angelo Raffaele Margiotta ha incentrato il suo intervento sulla politica sindacale della Confederazione sostenendo la contraddittorietà dei sindacati confederali quando sbandierano la loro appartenenza partitica sminuendo l’attenzione verso le problematiche dei lavoratori. Margiotta ha ribadito, con fervore, che non si possono tutelare i lavoratori e nel contempo, data la loro ideologia politica/partitica, cercare di essere accondiscendenti con il governo di turno. La CONFSAL, invece, non segue valori ideologici bensì valori che vedono al centro i lavoratori, i rapporti reciproci tra i lavoratori e la parte datoriale sia nel pubblico che nel privato impiego.

Si è passati poi alla fase di formazione delle componenti RSU e RSA, dando la parola a Lucia Massa che ha innanzitutto precisato che la sua azione di formazione sindacale sul territorio, iniziata agli inizi del mese corrente, è effettuata nell’ottica del perseguimento delle finalità e degli obiettivi formativi previsti dal Piano Nazionale permanente di Formazione Sindacale. In tal senso l’Ufficio Nazionale e la Scuola Nazionale di Formazione Sindacale SNALS-CONFSAL opereranno congiuntamente, ha specificato Lucia Massa, al fine di supportare, anche attraverso iniziative formative teoriche e operative “in presenza” e l’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche di rete, la formazione, l’informazione, l’aggiornamento, la professionalizzazione e “l’agire quotidiano”, sul luogo di lavoro, dei Dirigenti Sindacali e delle RSU ed RSA Snals-Confsal, figure che “in prima linea” sono impegnate sul territorio. Lucia Massa ha poi illustrato con competenza, precisione e chiarezza espositiva, le varie fasi delle relazioni sindacali secondo i due vigenti contratti collettivi nazionali, conducendo gli astanti a comprendere la struttura e i meccanismi della contrattazione, ad appropriarsi delle tecniche e delle metodologie utili a un sereno confronto con gli altri lavoratori e con i rappresentanti dell’amministrazione in ciascuna fase delle relazioni sindacali, dall’informazione preventiva a quella successiva, dal confronto alla definizione del contratto d’istituto. Massa ha concluso motivando l’intera platea di corsisti, soffermandosi sull’importanza del ruolo svolto in particolare dalle RSU e dalle RSA all’interno delle Istituzioni Scolastiche ed Educative. La valenza della Scuola di Formazione Sindacale SNALSCONFSAL è stata pienamente condivisa e apprezzata da tutta l’assemblea che ha espresso, altresì, l’auspicio di altri futuri incontri.

E’ seguito l’intervento del Segretario Amministrativo, cav. Cataldo Roselli, il quale ha approfondito i temi della contrattazione integrativa d’istituto al fine di chiarire alcuni aspetti specifici che si prestano a personali interpretazioni da parte dei dirigenti scolastici, anche alla luce delle ultime modifiche introdotte dalle norme vigenti.

Particolarmente seguita la simulazione del calcolo del FIS con l’utilizzo dello schema messo a punto dalla Segreteria Generale.

Alla fine degli interventi dei relatori, molto apprezzati dai presenti, dai quali sono scaturiti numerosi spunti di riflessione, si è iniziato un intenso ed interessantissimo dibattito con l’intervento di numerosi presenti molti dei quali hanno voluto dare un proprio contributo di esperienze suscitando un generale interesse nell’approfondimento delle tematiche affrontate.

A chiusura del dibattito, che è stato oltremodo vivace, partecipato ed appassionato, il Segretario Provinciale nel dare appuntamento al prossimo meeting, ha invitato il vice Segretario Provinciale, prof.ssa Annunziata Berloco, a concludere i lavori con messaggio.

La prof.ssa Annunziata Berloco nel ringraziare tutti i colleghi ed i relatori, ha voluto, soprattutto per i nuovi eletti, ricordare il significato della sigla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria). “La RSU ha un ruolo fondamentale poiché la scuola sta vivendo un periodo di complessità non indifferente e necessita di un lavoro collegiale articolato, incentrato su un dialogo diretto con i lavoratori della scuola. Per questo diventa importante condividere le strategie, migliorare la partecipazione dei lavoratori della scuola alle vicende che più ci riguardano sia dal punto di vista contrattuale che normativo. W lo SNALS”.

 

 

Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito la questione del diritto alla

corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti.

La suprema Corte, con l’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, ha stabilito che

anche i precari che hanno lavorato nella scuola con supplenze brevi e saltuarie ne

hanno diritto.

Si tratta di somme considerevoli, di circa 160 Euro lorde per ogni mese lavorato.

Se consideriamo che la sentenza è retroattiva i precari possono

sperare in risarcimenti consistenti, specialmente i precari che hanno lavorato nella

scuola primaria dove si ricorre con maggior frequenza a tale tipologia di supplenze.

La sentenza della Corte di Cassazione si è basata sulla violazione della Direttiva

Comunitaria 1999/70/Ce e l’evidente discriminazione

 posta in essere nei confronti del personale precario con contratti

inferiori all’annualità.

La Suprema Corte scrive nell’ordinanza  emanata lo scorso 27 luglio

“Si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso

accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna,

abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo

determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge

n. 124/1999”, e specifica, inoltre, come. “una diversa interpretazione finirebbe

per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4

tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con

prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della

disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi di servizio

inferiori al mese”.

Come sempre le nostre   segreterie territoriali sono a disposizione dei docenti

interessati alla sentenza per fornire assistenza tecnica e legale

 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

Si riportano le faq già pubblicate da OrizzonteScuola.it , in attesa di nuove raccomandazioni da parte del Miur anche in funzione del decreto legislativo 81/08:

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASL) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

–    la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;

–    la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);

–    i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);

–    gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

–    individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;

–    autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;

–    verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (successivamento sostituito con n. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

Nell’a.s. 2018/19 entra in vigore il nuovo esame di Stato per la scuola secondaria di II grado. Il Ministro Bussetti aveva anticipato l’intenzione di comunicare le modifiche entro il mese di settembre e in effetti durante un’intervista all’AGI ha ribadito “stiamo per dare indicazioni precise”.

Poiché in molte scuole superiori già nei primi collegi è stato affrontato il tema relativo al nuovo esame di stato, si riporta quanto segue al fine di agevolare il dibattito e le scelte più adeguate.

Le modifiche già note: Con il decreto milleproroghe sono state cancellate:

  1. svolgimento della prova Invalsi come requisito di accesso all’esame
  2. obbligo svolgimento alternanza scuola-lavoro come requisito di accesso all’esame.

Questi requisiti sono stati rinviati al 2019/20.

L’intenzione è invece quella di ridare centralità all’esame sulle materie di competenza. Gli studenti infatti arrivano all’esame dopo un percorso di scuola superiore, e quindi devono essere in grado di dimostrare tali competenze.

E l’agenzia AGI ribadisce “L’alternanza non sarà requisito di accesso. Non può essere centrale nell’esame finale. Il rinvio sull’Invalsi ci consente di affinare il quadro sulla maturità, di mettere a punto un esame che sia rispettoso della preparazione e del percorso dei ragazzi”.

Devono essere confermate ancore le seguenti modifiche (si presume entro fine settembre):

CREDITO SCOLASTICO – Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno.

PROVA INVALSI – La prova sarà svolta, ma non sarà requisito di accesso all’esame.

COMMISSIONE D’ESAME – La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni, tre membri esterni e un presidente esterno. In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi.

AMMISSIONE ALL’ESAME – Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  2. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi (eliminata)
  3. svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso (eliminata)
  4. aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).
  5. aver conseguito la sufficienza in condotta. L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico. L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’esame.

PROVE – L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale.

Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato; consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Seconda prova: può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente.

Prova orale: è volta ad accertare il conseguimento delle competenze raggiunte. Gli studenti devono analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. La prova, inoltre, accerta le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

ESITI – Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). L’esame è superato con una valutazione minima pari a 60/100.

Il 26 settembre sono proseguite all’ARAN le trattative per il rinnovo del CCNL della dirigenza dell’area istruzione e ricerca. L’Aran ha consegnato una bozza di testo per la parte normativa. Il confronto si è concentrato sulle materie relative al rapporto di lavoro. Lo Snals ha rilevato che, nella bozza, è stato giustamente messo in rilievo il diritto assoluto ed imprescindibile dei dirigenti ad un incarico dirigenziale. Abbiamo poi chiesto che in sede di definizione delle norme specifiche per la scuola venga disciplinata, anche con rinvio alla contrattazione integrativa, la durata ed il rinnovo degli incarichi. E’ stato introdotto uno specifico articolo sulle ferie solidali per cui i dirigenti possono cedere una parte limitata delle ferie ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori bisognosi di cure. Lo Snals ha proposto l’estensione di tale possibilità ai dirigenti scolastici che nel testo proposto vengono esclusi. Non vi sono particolari novità sulle ferie rispetto alla precedente disciplina contrattuale e a quella già prevista per la dirigenza delle funzioni centrali. Sulle assenze per malattia e sul loro regime retributivo vi sono particolari novità che aspettano di essere definite più puntualmente, soprattutto per i riflessi sulla retribuzione di risultato. Per la formazione il testo precisa che trattasi di attività obbligatoria su contenuti connessi alla funzione svolta. Abbiamo chiesto di rinviare alla contrattazione integrativa i criteri di svolgimento e di utilizzo delle risorse ed il regime dei rimborsi per attività di aggiornamento svolte singolarmente dal dirigente purché connesse alle funzioni svolte. Sulla retribuzione l’Aran non è stata ancora in grado di fornire assicurazioni sulla nostra richiesta di utilizzare parte del FUN per garantire l’equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze. La riunione è stata aggiornata all’8 ottobre sulle materie della responsabilità disciplinare.