Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è disponibile l’O.M. firmata dal Ministro Marco Bussetti che fissa il calendario delle festività nazionali e degli Esami per l’anno scolastico 2018/2019.  La prima prova scritta degli esami di stato sarà  il 19 giugno 2019, dalle 8.30. Gli Esami conclusivi del I ciclo si svolgeranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2019, secondo i calendari definiti dalle commissioni.

Le prove scritte a carattere nazionale Invalsi si dovranno tenere per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado, tra il primo e il 18 aprile 2019.

Ordinanza ministeriale ”Calendario delle festività e degli esami a. s. 2018-2019”

 

 Il 1° settembre quest’anno sarà un sabato.

Alcune scuole hanno calendarizzato  il collegio docenti già per quella giornata, altre invece hanno rimandato al 3 settembre lunedì.

Comunque  ci sono docenti e ATA che il 1° settembre dovranno prendere servizio, ossia presentarsi a scuola per la firma e il disbrigo delle pratiche amministrative.

Sono obbligati:

 1^ I neoimmessi in ruolo  docenti e il personale ATA. Dal 1° settembre 2018 partirà la decorrenza giuridica ed economica del contratto.

2^ Il personale trasferito in una nuova scuola deve prendere servizio affinché la titolarità sia modificata a partire dal 1° settembre 2018.

3^ Devono prendere servizio nella nuova scuola di assegnazione/utilizzazione (anche se coincidente con quella dell’anno precedente) o nella scuola di titolarità docenti ed ATA in assegnazione provvisoria.

4^ I docenti di ruolo che per tutto l’a.s. 2017/18 o comunque per una parte di esso e fino al 31 agosto 2018 hanno usufruito di un’aspettativa per anno sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi.

Tutti gli altri docenti, che non cambiano scuola  non hanno l’obbligo della presa di servizio, eccetto se per il 1° settembre 2018  sia stata calendarizzata una riunione di collegio. La presenza, infatti, è richiesta solo nella data degli incontri collegiali programmati.

Per la  presa di servizio nelle scuole in cui vige la settimana corta, la soluzione suggerita dal Miur nel corso  di un incontro con i sindacati consisterebbe in una dichiarazione, da parte del dirigente scolastico, dell’impossibilità dei docenti interessati alla presa di servizio. Cosi  sarebbe possibile l’inserimento del contratto alla data il 1° settembre 2018.

È il caso che i neo assunti si rivolgano per tempo alla scuola di riferimento per informarsi su quando poter prendere servizio.

Infatti  alcune scuole con settimana corta stanno organizzando il servizio in modo da tenere aperta la scuola e permettere la presa di servizio a chi è obbligato a farlo.

I documenti da non dimenticare di portare con sé per la presa di servizio:

  • cedolino (per chi ne ha già uno precedente), o comunque IBAN o riferimento per la riscossione dello stipendio.
  • documento di riconoscimento in corso di validità.

I docenti neoimmessi in ruolo dovranno inoltre portare i documenti richiesti per l’avvio della posizione lavorativa.

Attenzione!

L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 del Dlgs 297/94) così recita:

  • La nomina dell’impiegato  che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Ne deriva che:

  • l’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia) comporterà anche il differimento della decorrenza economica;
  • l’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà la decadenza della nomina.

 

 

 

news

 

Dopo l’incontro con i sindacati sui vaccini dei giorni scorsi il Miur ha comunicato che si terranno una serie di confronti tecnici tesi a garantire un regolare inizio dell’anno scolastico e affrontare i temi generali e propri del mondo scuola.

Le parti torneranno ad incontrarsi la prossima volta  il 29 agosto alle ore 10.00.

L’o.d.g. ha i seguenti punti:

  • avvio anno scolastico 2018/2019
  • legge di bilancio 2019

Nel corso dei succitati incontri  non si potrà fare a meno di  parlare anche del rinnovo contrattuale, considerando  che:

  • il CCNL 2016-18 scade il 31/12/2018
  • i sindacati hanno già inviato formale disdetta all’Aran come previsto all’articolo 2, comma 4, del Contratto il 28 giugno u.s.
  • per il rinnovo del CCNL sono necessarie le risorse per mantenere gli aumenti stipendiali ottenuti servono risorse che devono essere inserite  nella legge di Bilancio 2019.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20924/2018 ha deciso che il diritto al riscatto della laurea decade dopo 10 anni dall’invio della domanda amministrativa.

Il contenzioso ha dato ragione all’INPS nei confronti di un lavoratore che aveva presentato il ricorso a 26 anni dalla domanda originaria.

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R n. 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso

dell’INPS nei confronti di un amministrato che chiedeva si desse corso alla pratica di riscatto della laurea ben 26 anni dopo la domanda amministrativa.

Il Tribunale di Roma si era già espresso in maniera negativa per il lavoratore, che aveva presentato ricorso  e in appello  la Corte di Roma  aveva condannato l’Inps a comunicare all’appellante l’ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto del 29.1.1983 e ad assegnargli il termine per l’adempimento.”

L’INPS è ricorsa in Cassazione ritenendo che il termine di decadenza di 10 anni sia applicabile in quanto il riscatto di laurea è una prestazione previdenziale.

La Corte ha dato ragione all’INPS, ribadendo che “E’, quindi, evidente che nel caso di specie si è verificata la suddetta decadenza, dal momento che, a fronte della domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea del 29.1.1983, che non era stata poi definita, l’assicurato propose il ricorso per l’accertamento di tale diritto in sede giurisdizionale solo in data 3.2.2009, cioè notevolmente dopo la scadenza del termine di prescrizione  di dieci anni previsto dal citato art. 47 del D.P.R n. 639/70.”

Pertanto, è utile sapere che nel momento in cui si avvia la domanda di ricostruzione carriera, si hanno poi dieci anni di tempo per l’avvio della pratica, decorsi i quali – stabilisce la Cassazione – il diritto decade.

 

 

 

Si può sistemare la propria posizione anche dopo il 1° gennaio 2019

 L’INPS ha fornito un chiarimento in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici

dovuti alle Gestioni pubbliche, confluite nell’INPS.

L’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 ha ridotto

il termine di prescrizione  dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni

pubbliche da 10 a 5 anni.

Nella circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini

di prescrizione dei contributi al 31/12/2018, inizialmente fissati al 31

dicembre 2017, sono anche fornite istruzioni in merito alla verifica del

proprio “estratto conto INPS/INPDAP”, per controllare

se sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati.

Adesso l’Inps chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere

sistemata anche dopo il 1/1/ 2019.

Ciò che cambierà, a partire dalla 1/1/2019, sarà che l’Amministrazione-

datrice di lavoro- non avrà più la possibilità di regolarizzare i versamenti

mancanti, cosa possibile sino al 31 dicembre 2018 ma dovrà  sostenere

l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è

intervenuta la prescrizione.

I dipendenti, pertanto, potranno chiedere la variazione della propria posizione

assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018

La prescrizione dei contributi non influirà sulla pensione,  poichè per i

contributi prescritti,provvederà l’amministrazione.

Si ricordi che per verificare la propria posizione assicurativa, si deve

visionare il proprio estratto conto contributivo accedendo  all’area

riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale, PIN o SPID),

Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/

Posizione assicurativa/Estratto conto.

In caso di contributi mancanti, si deve segnalare, con domanda on-line RVPA

(richiesta variazione posizione assicurativa), eventuale contribuzione

mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

Per l’istanza RVPA non è fissato alcune termine perentorio.

L’Estratto conto  riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella:

– i versamenti previdenziali suddivisi in:periodo di riferimento,

-tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare ecc.);

-contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per

il raggiungimento del diritto;

-retribuzione o reddito;

-riferimenti del datore di lavoro;

-eventuali note riportate alla fine dell’Estratto.

 

 

“In vista dell’ormai prossima Legge di Stabilita, la Confsal chiede un incontro

al Presidente del Consiglio Conte per offrire il proprio apporto sui temi che

riguardano il lavoro e la previdenza. Siamo fermamente convinti che da un

confronto franco e costruttivo con la nostra Confederazione potranno scaturire

utili suggerimenti per una Legge di Stabilità che vada incontro alle esigenze dei

lavoratori”.

È questa la richiesta avanzata da Angelo Raffaele Margiotta,

Segretario Generale della Confederazione Confsal al Presidente

del Consiglio Conte.
“Da un Governo del fare e da una coalizione di maggioranza post- ideologica,

ci aspettiamo un atteggiamento costruttivo e improntato al dialogo con chi,

come la Confsal, ha sempre dimostrato di mettere la persona del lavoratore

al centro della propria attività sindacale”, ha concluso Margiotta.

Vito Masciale

Di seguito la nota del Segretario provinciale, Prof. Vito Masciale, inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

 

SNALS Segreteria Provinciale di BARI

Prot. n. 2858/Segr_Ba/VM                                                                                                                            Bari, 08 agosto 2018

 

Spett.le

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, n. 178/f 70125 – BARI

 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it

 

Oggetto: Beneficiari di precedenze, Legge 104/92, nella scelta sede.

 

Questa segreteria provinciale, plaude all’operato di codesta Dirigenza, nel derogare a quanto più volte indicato nelle note pubblicate sul sito istituzione precisamente con Prot. N° AOOUSPBA 13108 e 13111 del 07/08/2018 e N° AOOUSPBA 13165 del 08/08/2018, nella parte in cui si è stabilito che “potranno far valere le precedenze della legge 104/92 esclusivamente gli aspiranti ai quali le stesse siano già state riconosciute in sede di aggiornamento delle GAE ai sensi del D.M. 506 del 19 giugno 2018”.

Considerato, infatti, che la L. n. 104/1992 è finalizzata a garantire diritti umani

fondamentali, deve ritenersi che, anche in relazione all’assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – sia un diritto assoluto, la cui tutela è garantita anche da norme sovranazionali (art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009, la cui applicazione nell’ordinamento interno è garantita dal meccanismo del recepimento automatico in forza dell’art. 10, co. I, della Costituzione).

Ciò posto, tale sensibilità non può che ricevere il consenso di questa segreteria provinciale, la quale invita Codesta Amministrazione a rendere pubblico l’orientamento assunto al fine di garantire una effettiva parità di trattamento nel conferimento degli incarichi a T.I. ed, a breve, a T. D., che si trovano o si dovessero trovare nella condizione di potere rivendicare il diritto ad essere assegnati quanto più vicino possibile al domicilio dei familiari che assistono.

Tanto si chiede per ribadire il principio che la P. A. ed il sindacato sono preposti a alla tutela degli interessi (diritti) generali attraverso i quali si tutelano senza ombra di dubbio quello delle singole situazioni.

Con viva cordialità e si resta in attesa di un relativo atto.

Prof. Vito Masciale

Segretario provinciale Snals-Confsal

Nei giorni scorsi si è svolta un’informativa al Miur sul concorso DSGA queste le notizie:
la richiesta di autorizzazione al Mef è già stata inoltrata e il bando dovrebbe essere pubblicato ad inizio autunno.
Al concorso potranno partecipare non solo i laureati (con la specifica laurea richiesta
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative,
economia e commercio;
diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91;
lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi
della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009),
ma anche gli assistenti amministrativi che alla data di entrata in vigore
della legge di Bilancio (01/01/2018), abbiano maturato almeno tre anni
interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore
dei servizi generali ed amministrativi.

Per la partecipazione degli amministrativi è necessario trovare dei precisi
riferimenti tecnico-normativi, sui quali al Miur si sta lavorando.

Il numero finale dei posti a disposizione dovrebbe essere 2.000 circa .
Posti che potranno essere incrementati qualora quelli accantonati per
mobilità non risultino utilizzati.
Le prove dovrebbero svolgersi in autunno, le immissioni in ruolo
disposte dall’a.s. 2019/20.