L’articolo 22 (comma 4 – lettera c4) del CCNL 2016-2018 ha introdotto

una novità in merito al bonus premiale ai docenti meritevoli facendolo

rientrare nella contrattazione a livello di istituzione scolastica .

Nel testo infatti si legge:

i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al

personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

 

L’ARAN, con nota n. 13929 del 19 luglio 2018,   si è espressa al  riguardo ,

sostenendo che la contrattazione di istituto dovrà definire

il valore massimo del bonus e la differenziazione minima tra le somme distribuite.

 

Concorso DS e concorso DSGA
In vista delle prossime tornate concorsuali su citate il prof. Vito Masciale

e la segreteria tutta della sede provinciale Snals – Bari

hanno deciso di organizzare  iniziative di supporto per la

preparazione dei concorrenti  iscritti al sindacato.
Si invitano tutti gli interessati a inviare una mail entro il 7 agosto all’indirizzo :
rosariadematteis@virgilio.it indicando i propri dati anagrafici,laqualifica,

la sede di servizio,indirizzo mail,cell.,concorso a cui si è interessati.

Sarete contattati al più presto. Grazie

E’ stato firmato il CCNI sul  fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) di cui

all’articolo 40 del CCNL .

Questi i punti principali:

       a) i  fondi non utilizzati dalle scuole italiane all’estero per contratto, devono essere riversate

             nel fondo delle istituzioni scolastiche (articolo 104 del CCNL Comparto scuola)

        b)  si calcolano le risorse spettanti ad ogni istituzione scolastica secondo precisi parametri

             di  complessità

        c) le economie dell’anno precedente, non importa da quale voce generate, rimarranno

            nella disponibilità delle singole scuole dove si sono verificate senza vincolo di destinazione

        d) le risorse per le aree a rischio e forte processo immigratorio verranno direttamente

           assegnate  alle istituzioni scolastiche senza  la fase  della contrattazione regionale

        e)le risorse per le indennità di turno notturno e festivo e per il bilinguismo e trilinguismo

           saranno assegnate direttamente alle scuole aventi diritto

        f) verrà accantonata una quota specifica per le indennità di direzione dei sostituti dei DSGA.

Adesso  si procederà ai  controlli di rito da parte delle amministrazioni competenti prima

della firma definitiva.

 

 

Il 24 luglio u.s., si è riunito l’Osservatorio permanente sull’Inclusione Scolastica.

Nel corso dell’incontro, il Ministro Bussetti ha illustrato le bozze di quattro decreti attuativi del D.lgs. 66/2017):

1^I criteri per la definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale;

(articolo 3, comma 4, previsto dalla norma per fine agosto 2017, che dovrebbe invece andare in Conferenza Stato Regioni a fine agosto 2018);

 

2^Gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica che dovranno essere definiti dall’Invalsi sentito l’Osservatorio (articolo 4, comma 2);

 

3^Le linee guida alle scuole per la predisposizione del Piano per l’inclusione (articolo 8, comma 1)

 

4^Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno didattico e l’inclusione         scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria (articolo 12, comma 5).

Bozze su cui le associazioni faranno pervenire al Ministro le loro osservazioni, avviando un confronto

tecnico specifico.

Un discorso a parte merita però il decreto per dare attuazione all’articolo 14 comma 3

 del decreto legislativo n. 66/2017: quello sulla continuità didattica, che prevede :

il dirigente scolastico, su richiesta della famiglia e valutato l’interesse per l’alunno, può confermare l’insegnante di sostegno supplente per l’anno scolastico successivo.

Qui occorre fare una riflessione e un lavoro più ampio.

Due i nodi da tenere presente nella scrittura del decreto attuativo:

a)il fatto che il Consiglio superiore della pubblica istruzione già nel settembre 2017 aveva espresso

un parere interlocutorio ma critico rispetto a questa possibilità b) il nuovo accordo sindacale del 28 giugno 2018, che all’articolo 7 comma 16 prevede che

«l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo

di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine,abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno» e che l’assegnazione «è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive»).

Oggi  30 luglio ci sarà un incontro , l’auspicio è che il testo possa essere pronto per ottobre ma l’osservatorio ha sollecitato  il Ministro affinché  siano messe in atto le strategie necessarie per garantire la continuità didattica fin da settembre.

La continuità didattica è un tema che sta molto a cuore agli alunni con disabilità e alle loro famiglie

ma che continua ad essere un punto molto debole  del nostro sistema scolastico.

Nel corso dell’anno, come risulta da un’inchiesta realizzata dall’associazione   Fish:

  • circa l’ 80% degli alunni ha cambiato due insegnanti di sostegno;
  • il 48% ne ha cambiati tre;
  • Il 15% ne ha cambiati 4;
  • il 6% ne ha cambiati 5.

Quanto ai dati relativi alla continuità riguardante più anni scolastici, 9 alunni su 10 hanno cambiato docenti di sostegno da un anno all’altro.

Una misura, che contribuirebbe a risolvere il problema della mancata continuità didattica, è contenuta nel decreto n. 66/2017, il cui articolo 14 così recita:

Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato … Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Il dirigente scolastico, dunque, può rinnovare al supplente l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo, in seguito alla valutazione dell’interesse dell’alunno disabile e all’eventuale richiesta della famiglia.

La proposta di rinnovo può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezioni.

Affinché la disposizione succitata sia applicabile è necessario un apposito decreto ministeriale.

Una misura, che può essere applicata già dal 2018/19 e richiamata all’articolo 14 – comma 4 – del D.lgs. 66/2017,è quella prevista dall’articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94  secondo cui  non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, se non per l’anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi del dialogo fra il Miur e l’osservatorio sull’inclusione scolastica e a darne tempestiva informazione.

Per finire : una nuova versione del ‘Portale per l’inclusione scolastica’, dovrebbe essere messo  online prossimamente diventando punto di riferimento per tutte le informazioni sull’argomento, dalla formazione dei docenti,alle buone pratiche, alla normativa in materia.

 

 Il Miur ha diramato la nota n. 23732 del 25/07/2018, dedicata ai corsi formativi in materia di privacy con cui  chiede di confermare la disponibilità ad organizzarli agli Snodi Formativi Territoriali presenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

La conferma da parte di questi ultimi va data entro il 3 agosto p.v., all’indirizzo email:

dgefid.ufficio4@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Corso privacy”.

L’organizzazione della succitata attività formativa è prevista dal nuovo Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore come è noto a maggio 2018  (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali e che tante importanti novità contiene rispetto alle regole precedenti.

L’attività formativa va erogata entro il 28 novembre 2018.

Possono essere coinvolti   un massimo di cinque partecipanti per ciascuna scuola, tra cui necessariamente il dirigente scolastico, il collaboratore  vicario e il DSGA.

 

personale ata

 

Probabilmente gli aspiranti che hanno presentato domanda di aggiornamento o ancor meglio di primo inserimento in III fascia A.T.A cominciano a  temere  che i ritardi nella realizzazione e pubblicazione delle graduatorie A.T.A III fascia possano avere ripercussioni sull’ attribuzione delle supplenze anche per l’a.s. 2018/19.

I precedenti provvedimenti:

La validità delle graduatorie A.T.A III fascia del triennio 2014/17 sono state prorogate per l’a.s. 2017/18 come conseguenza  di circa 2 milioni di domande presentate entro il 30 ottobre 2017 . Vista  la complessità della valutazione delle stesse, le segreterie non avrebbero potuto svolgere il lavoro necessario in tempi utili per assicurare le nuove graduatorie nel corso dell’anno scolastico.

Stato dell’arte:

Agosto 2018 è alle porte  e difficoltà tecniche hanno inceppato la produzione delle nuove  graduatorie provvisorie valide per il triennio 2018/21. Gli uffici di segreteria stanno lavorando alla loro elaborazione e alcune proroghe dei contratti fino al 31 agosto per gli assistenti amministrativi sono stati conferiti proprio per lavorare alle produzione di esse.

ATTENZIONE:

Bisogna ricordare che il nuovo Contratto Istruzione e ricerca 2016/18 ha introdotto una novità per le supplenze:

Non potranno infatti più essere conferiti contratti “fino all’avente diritto”, di conseguenza le supplenze dovranno avere una data certa di termine

Auspichiamo che  l’anno scolastico possa avviarsi serenamente  anche per il personale ATA.

 

 

 

 Pubblicato in G.U. il Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, e raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Entrerà in vigore l’11/8/2018 -Buon lavoro a tutti i colleghi degli istituti professionali per questa nuova esperienza

 

 

Il bonus di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, relativo all’a.s. 2016/17, può essere speso sino al 31 agosto 2018,

salvo interventi del Miur che sembrerebbe intenzionato a renderlo disponibile anche per il prossimo anno scolastico.

La somma relativa al  2017/18può essere spesa sino al 31/08/2019.

Nella pagina del sito Miur- Carta del docente, è stato comunicato che dal 31 luglio al 9 agosto 2018 potrebbero

esserci delle interruzioni del servizio per problemi tecnici. dalle ore 7.00 alle ore 8.00

 

NOTIZIARIO SINDACALE
n. 29 del 27 luglio 2018
Ai Segretari Nazionali delle Federazioni Confsal
Ai Segretari Regionali e Provinciali Confsal
LORO SEDI
❖ Lettera di ringraziamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte

Qui il pdf

 

 

Si è svolto il giorno 24 c.m. presso l’ufficio V della D.G.S.P. del MAECI un incontro alla presenza del Capo ufficio Cons. Roberto Nocella e le OO.SS. SNALS CONFSAL, FLC CGIL, UIL SCUOLA e ANP riguardante per primo punto all’o.d.g. il contingente del personale della scuola all’estero per l’anno scolastico 2018/2019.

Ha aperto i lavori il Cons. Nocella che ha evidenziato i 7 posti da sopprimere nelle scuole statali e nei corsi e i 7 posti da istituire a compensazione.

A seguito di tale chiarimento, lo SNALS CONFSAL e le OO.SS. presenti hanno rimarcato la graduale diminuzione dei posti statali nei confronti della scuola paritaria, situazione che provocherebbe forti e pressanti pericoli in futuro.

Oltre a ciò si è chiesto, nuovamente, come si intende risolvere il problema degli spezzoni e delle conseguenziali sostituzioni  da parte dei dirigenti scolastici. Lo SNALS  ha inoltre ricordato che nei precedenti periodi, l’Amministrazione per tali situazioni  si è servita anche dell’invio, per alcuni mesi,  del personale comandato oppure attingendo dai posti di potenziamento, proposta già suggerita numerose volte.

Contemporaneamente si è anche chiesto di accelerare i tempi per la firma del contingente, visto l’iter che prevede l’invio del decreto interministeriale prima al MIUR e MEF e poi alla Corte dei Conti.

In merito al secondo punto sui trasferimenti estero per estero il MAECI ha fatto riferimento alla trasmissione nelle sedi della circolare n. 5 del 3 agosto 2017, in cui vengono riportate le istruzioni relative alle modalità ed ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, ai termini di pubblicazione dei movimenti ed alle indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.

Nella succitata circolare nuovamente si è data la possibilità solo per i trasferimenti di ufficio, per i trasferimenti a domanda per i posti vacanti delle scuole europee ma non per i trasferimenti a domanda dalle sedi particolarmente disagiate.

In relazione ai dirigenti scolastici i 7 posti scoperti  verranno assegnati a seguito di una specifica selezione mentre i 10 posti di sostegno, non saranno coperti dai docenti di sostegno in quanto non esiste una specifica graduatoria.

Per quanto attiene al terzo punto sulla proroga delle graduatorie per la destinazione all’estero del personale della scuola, i sindacati sono stati informati della approvazione in data 24 c.m., da parte del consiglio dei ministri, del decreto-legge proroga termini. In tale norma all’art. 6 (proroga di termini in materia di istruzione e università) comma 3 “All’art. 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 le parole ” dall’anno scolastico 2018/19 sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/2018 è prorogata per l’anno 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all’art 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si rendono disponibili nell’ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35 comma 2. Conseguentemente l’art. 12 (Entrata in vigore) riporta che il presente decreto entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione nella G.U. e sarà presentato alle camere per la conversione in legge. Questo provvedimento, proposto varie volte anche dalle Organizzazioni sindacali, darà la possibilità al Ministero di fruire delle attuali graduatorie che ora vengono prorogate per a.s. 2018/2019 in attesa del bando per la destinazione.

 

In merito al quarto punto maggiorazione per spese abitazione del personale della scuola all’estero il Cons. Nocella ha chiarito che delle 250 iniziali posizioni non completate sarebbero rimaste circa 20 o 30 casi da risolvere.

Nello stesso tempo, ha evidenziato che non è fattibile a tutti gli interessati ridare le somme con il cedolino del mese di novembre.

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