[pdf-embedder url=”https://www.snalsbari.it/wp-content/uploads/2024/06/Concorso-ordinario-DS-SNALS-BARI.pdf” title=”Concorso ordinario DS SNALS BARI.”]
Il presente comunicato sostituisce ed integra il precedente.
- azione legale n. 1 del 2024 – Ricorso al TAR concorso ordinario dirigenti scolastici 2024 per insufficienza del contingente;
- azione legale n. 2 del 2024 – Ricorso al TAR concorso ordinario dirigenti scolastici 2024 per mancato superamento della prova preselettiva.
Gentile Collega,
in relazione alla prova preselettiva del 23.05.2024 per l’accesso al concorso per dirigenti scolastici (D.M. 13.10.2022 n. 194), l’Ufficio Legale ha organizzato due azioni legali a tutela di coloro che non sono risultati ammessi alla prova scritta, rispettivamente:
- ricorso collettivo per tutti coloro che hanno superato la prova preselettiva ottenendo un punteggio superiore a 30/50 ma non sono rientrati nel contingente degli ammessi alla prova scritta (Azione 1/2024)
- ricorso collettivo per tutti coloro che non hanno superato la prova preselettiva ottenendo un punteggio inferiore a 30/50 a causa di anomalie e discrasie riscontrate sia nella legittimità di erogazione della prova che nel merito della correttezza dei quesiti. (Azioni 2/2024)
Entrambe le azioni saranno curate e patrocinate dall’Ufficio Legale Nazionale con le risorse messe a disposizione della Segreteria Nazionale.
Alle Segreterie Provinciali è dovuto un contributo di 100 euro per le procedure di segreteria e di raccolta dei documenti.
Per il ricorso è necessario che i ricorrenti si rechino presso le Segreterie Provinciali per consegnare la seguente documentazione – entro e non oltre il 17.06.2024
- 1. domanda di partecipazione al concorso;
- 2. Attestazione/certificato di voto conseguito all’esito della prova preselettiva;
- 3. documento di riconoscimento;
- 4. scheda di adesione, che dovrà essere scaricata e compilata on line, e accessibile sul sito dello SNALS nell’area Ufficio Legale.
- 5. procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale che dovrà essere sempre scaricata e compilata on line
Tutta la documentazione dovrà essere altresì anticipata (in formato PDF) all’indirizzo mail: legale@snals.it, indicando in oggetto il numero dell’azione.
Infine, si ricorda che tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno disponibili sul sito www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2024) e sul sito di giustizia amministrativa.
Cordiali saluti
SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini
Roma 27 maggio 2024
Prot. 125-Segr/ES/SG/UL/Az. Leg. 1/2024
OGGETTO: azione legale n. 1 del 2024 – Ricorso al TAR concorso dirigenti scolastici 2024 – Mancato superamento della prova preselettiva
Si sono tenute il 23.05.2024 le prove preselettive per l’accesso al concorso per dirigenti scolastici (D.M. 13.10.2022 n. 194) consistenti in un test a risposta multipla.
La prova preselettiva è consistita in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla. Quindi, ha avuto accesso alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione.
Pertanto, l’Ufficio Legale ha organizzato un ricorso per tutti coloro che non hanno superato la prova preselettiva ed hanno ottenuto un punteggio superiore a 30/50.
Per il ricorso è necessario che i ricorrenti si rechino presso le Segreterie Provinciali. La documentazione dovrà essere trasmessa per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 17.06.2024 – in formato A4, non fronte/retro; i documenti (che non devono essere spillati) dovranno essere indicati secondo il seguente ordine:
1. domanda di partecipazione al concorso;
2.Attestazione/certificato di voto conseguito all’esito della prova preselettiva;
- documento di riconoscimento;
- scheda di adesione, che dovrà essere scaricata e compilata on line, e accessibile sul sito dello SNALS nazionale nell’area Ufficio Legale.
- procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale che dovrà essere sempre scaricata e compilata on line.
Tutta la documentazione dovrà essere altresì anticipata (in formato PDF) all’indirizzo mail legale@snals.it, indicando in oggetto il numero dell’azione.
Il ricorso verrà depositato solo con un numero minimo di 20 ricorrenti, inoltre, facciamo presente che non ci sono precedenti giurisprudenziali favorevoli.
Premessa
Le Pubbliche amministrazioni possono ricorrere
all’utilizzo di contratti a tempo determinato per
rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed
eccezionale.
Tuttavia, uno degli aspetti più controversi relativi
alle assunzioni alle dipendenze della P.A. mediante
la stipula di contratti a tempo determinato riguarda
l’abuso del loro utilizzo.
La reiterazione dei contratti a termine, infatti,
è consentita solo in presenza di “ragioni oggettive”
idonee a soddisfare esigenze di carattere “provvisorio”
dell’amministrazione datoriale.
In difetto, per giurisprudenza ormai costante
(Cons. di Stato, sentenza n. 5206/2021 –
Corte di Cassazione n. 6493/2022),
al dipendente pubblico vittima di illegittima
precarizzazione del rapporto di impiego per l’abusivo
ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato
da parte della Pubblica Amministrazione,
spetta il diritto al risarcimento del danno.
I lavoratori della scuola ?
Tale diritto spetta anche al personale scolastico
precario (docenti, personale educativo ed A.T.A) che
abbia svolto – in scuole pubbliche – servizio per almeno 36
mesi su posti vacanti e disponibili.
Tutto il predetto personale che abbia prestato servizio
su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni
mediante la sottoscrizione di contratti a tempo
determinato, può avviare ricorso dinanzi al Giudice
del Lavoro competente al fine di
chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.
L’azione giudiziaria è di natura INDIVIDUALE e
non collettiva, ed è finalizzata alla
quantificazione del danno subito dal personale
precario individuato in maniera reiterata a svolgere
il ruolo di “supplente” su posti vacanti e disponibili.
L’utilizzo abusivo dei contratti di supplenza deve
superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto
vacante e disponibile, al fine di dimostrare che l’utilizzo di
detto strumento contrattuale non è stato determinato
da fattori “temporanei ed occasionali”, come sarebbe
invece avvenuto in caso vi fosse stata l’esigenza di
sostituire personale temporaneamente assente.
La quantificazione del danno risarcibile è
commisurata al numero di contratti a tempo
determinato stipulati per le supplenze
(al 30 giugno o al 31 agosto) ed è altresì
parametrata allo stipendio percepito nel periodo di
riferimento, potendo così variare da un minimo di 2,5
mensilità ad un massimo di 12 mensilità.
Alla luce di quanto innanzi, con il patrocinio dello
Studio Legale convenzionato, lo Snals
Provinciale di Bari ha ritenuto doveroso avviare
una campagna di ricorsi finalizzati al riconoscimento
del diritto al risarcimento del danno per l’abuso
di contratti a termine, rivolto a tutto il personale
precario della scuola (docente, educativo ed A.T.A.).
L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti
gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal 18 marzo 2024
inviando una mail all’indirizzo info@snalsbari.it .
Si assicura celere riscontro .
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari , in data 20 febbraio 2023,ha emesso sentenza contestuale al dibattimento sul ricorso presentato nel 2022 contro il Miur e l’USR Puglia da una docente assistita dal nostro ufficio legale,ricorso contro il decreto di ricostruzione di carriera del 2011 elaborato dal la scuola, all’epoca sede di servizio, decreto in cui le venivano riconosciuti, in sede di ricostruzione della carriera, solamente 5 anni, 11 mesi e 19 giorni anziché 8 anni, 3 mesi e 19 giorni ossia quelli effettivamente prestati nel ruolo della scuola dell’infanzia applicando il l meccanismo della temporizzazione (art.6 del DPR 345/1983).
La sentenza ha ribadito il principio secondo il quale al docente di scuola superiore deve essere pienamente riconosciuta, in sede di ricostruzione di carriera, l’anzianità di servizio nella scuola materna purché maturata durante il ruolo, non applicando, pertanto, il cosiddetto criterio della “temporizzazione” facendo riferimento ad una precedente sentenza del Tribunale di Bari, la N. 6632/2013 e alla sentenza N. 2037/2013 della Corte di Cassazione in cui la suprema corte affermava il principio che “in tema di personale docente, se in passato gli art. 1 e 2, dl 370/1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l’art. 57 L312/1980 e l’art.83 dPR 417/1974, introducendo diverse tipologia di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, realizzano un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti.”
La docente, pertanto, avrà diritto al riposizionamento nella ricostruzione di carriera e a cinque anni di arretrati, quelli che vanno dal 2017 al 2022. Sugli arretrati precedenti si applica la prescrizione, come previsto dal Codice civile.
Il segretario Vito Masciale, ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo del ricorso dimostrazione ancora una volta della professionalità del team di avvocati convenzionati con lo SNALS che come sindacato si conferma punto di riferimento nella difesa dei diritti dei lavoratori della scuola
Il Tar Lazio dice si all’insegnamento di matematica e fisica per i laureati in ingegneria vecchio ordinamento
Con sentenza n. 06542 / 2022 Reg. Prov. Coll. (N. 08440/2021 Reg.Ric.), pubblicata il 20/05/2022, la Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di una docente, con laurea in ingegneria di vecchio ordinamento (V.O.), che era stata esclusa dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e dalle Graduatorie d’Istituto (G.I.) per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), e ciò per una presunta inidoneità del titolo di studi.
Il TAR sulla vicenda ha disposto che “il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 “Matematica e Fisica” di parte ricorrente di cui in epigrafe, che deve ritenersi viziato alla stregua delle ragioni che precedono, in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027.”
Dopo giorni di assordante silenzio da parte del ministro Bianchi come risposta alle legittime proteste dei sindacati rappresentativi dei lavoratori della scuola e alle richieste di confronto e dialogo,sentita la base in una video conferenza nazionale fra i segretari nazionali delle principali sigle e gli eletti nelle RSU dallo stato di agitazione si è passati alla proclamazione dello sciopero. Dopo un biennio pieno di difficoltà e sacrifici il personale scolastico dovrà affrontare una fine d’anno dell’attività didattica lottando per tutelare i propri diritti.
Qui di seguito modi e tempi dello sciopero proclamato dallo Snals:
Il blocco degli scrutini lo facciamo per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Per la scuola DELL’INFANZIA:
SCIOPERO DELLA PRIMA ORA DEI DOCENTI DEL PRIMO TURNO e sciopero dell’ultima ora dei docenti del secondo turno.
– il primo giorno scioperano i docenti del primo anno infanzia;
– il secondo giorno i docenti del secondo anno infanzia;
– il terzo giorno scioperano i docenti del terzo anno della scuola della infanzia .
Per la scuola PRIMARIA
Sciopero della prima ora di lezione dei docenti del primo turno
e sciopero dell’ultima ora dei docenti del secondo turno.
– il lunedì sciopereranno i docenti di prima elementare;
– il martedì quelli di seconda;
– il mercoledì i docenti di terza;
– il giovedì I colleghi di quarta elementare;
– il venerdì I docenti della quinta classe della scuola primaria.
Pubblichiamo l’opinione espressa dal segretario Prof. Vito Masciale su quanto accaduto al liceo Cirillo di Bari
Ci sono notizie di cronaca che si definirebbero fake news e che sembrano irrealizzabili ma sono purtroppo vere. Comincia così il prof. Vito Masciale segretario regionale Snals in merito all’episodio di violenza che ha visto protagonista un genitore e vittima un docente presso il liceo Cirillo di Bari e continua :”Innanzi tutto, esprimo tutta la mia solidarietà al collega colpevole di aver fatto solo il suo dovere ed esercitato il suo sacrosanto diritto, riconosciuto anche dalla costituzione, di libertà di insegnamento e di valutare il lavoro dei propri alunni che è un preciso dovere del suo ruolo. Non possiamo pensare di essere ancora una volta di fronte ad un genitore energumeno ma isolato. Certo per fortuna sono casi sporadici ma casi che non dovrebbero neanche esistere ma che stanno diventando sempre più frequenti
Sono tanti gli aspetti che emergono da questo caso: la fragilità psicologica dei ragazzi che davanti ad un brutto voto che ritengo ingiusto non scelgono la via del dialogo col docente e dell’impegno a fare meglio, ma si arrendono al livello della loro preparazione vinti dalla insicurezza nelle loro capacità e si rifugiano nella famiglia come istituto che li deve difendere dalle difficoltà del mondo.E’ più che mai indispensabile la figura dello psicologo a scuola, sempre, tutti i giorni, perché possa respirare il clima della scuola in generale e intervenire col suo apporto nel percorso di crescita dei ragazzi.
Ignoro l’esito dell’aggressione che auspico poco lesiva a danno del collega ma l’episodio è ancor più grave se si è realizzato all’interno di un’aula luogo dove la scuola educa al rispetto dell’altro,al dialogo e alla tolleranza. Certo l’introduzione della seconda prova scritta reintrodotta dal Ministro agli esami di stato ha contribuito ad aumentare la già alta tensione di ragazzi e famiglie verso la prova finale.
Ma l’importanza selettiva del voto finale del percorso di studi per accedere al lavoro o ad un percorso universitario non giustifica l’atto. Saremo sempre pronti al fianco del lavoratore colpevole solo di aver voluto svolgere il suo lavoro. Ma due esortazioni mi sento di fare: a volte questi episodi sono preceduti da segnali che vengono sottovalutati ma su cui sarebbe il caso di porre attenzione senza gridare al lupo al lupo prima del tempo o demonizzare nessuno. Prestare anche attenzione a cosa si scrive nelle chat di classe fra genitori perché si potrebbe involontariamente alimentare odio ingiusto solo per un proprio sfogo liberatorio legato alla propria situazione individuale. La seconda esortazione è per i rappresentanti di classe dei genitori che purtroppo, molte volte, nelle scuole secondarie superiori non vengono eletti perché nessuno si candida pensando che i ragazzi sono grandi e possono vedersela da soli. E’ una chiave di lettura molto riduttiva del ruolo del rappresentante di classe il cui ruolo non è limitato ad organizzare la pizza di classe di fine anno scolastico nelle scuole del settore infanzia e primaria ma è delegato al dialogo con la scuola per tutto quello che concerne il benessere collettivo in aula.