Premesso che

  1. Il CCNL del 15 marzo 2001 prevede

ART. 7 – Retribuzione professionale docenti

  1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
  2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
  3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
  4. B) Con modalità stabilite dall’art.25 delCCNL del 31.8.1999 che si riporta di seguito:

art. 25 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

  1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
  2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
  3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
  4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a),b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
  5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.

 

  1. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del C.C.N.L..
  2. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
  1. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
  1. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
  1. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell’anno 1999integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
  1. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.

Da una attenta lettura di questa norma emergono due criticità:

-sono esclusi i destinatari  di contratto a tempo determinato

-l’indennità doveva essere corrisposta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilabili al servizio

I CCNL successivi non hanno inciso su questa disciplina ma solo sul suo ammontare:

l’art. 81 del ccnl del 2003 l’ha aumentata

l’art. 83 del ccnl l 2007 l’ha ulteriormente incrementata precisando che adecorreredal1/1/2006 sarebbe stata inclusa nella base di calcolo del tfr.

Quindi l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento i della prestazione  del personale docente ed educativo.

La retribuzione professionale docenti (RDP) pari a 164 euro mensili, spetta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie contrattualizzato in sostituzione degli insegnanti assenti nel corso dell’anno scolastico. Lo ha stabilito la Cassazione con l’Ordinanza n. 20015 del 27 luglio, attraverso la quale cambia orientamento sulla materia e condanna il Ministero dell’Istruzione per palese violazione della direttiva comunitaria 70/1999 per l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità.

Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 160 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

Perde efficacia, anche se solo per i lavoratori che presentano ricorso, la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che, nell’affidare al portale NoiPa il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. Infatti la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997″.

Nell’ordinanza, la Corte di Cassazione spiega che “si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio ‘al personale docente ed educativo’, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”. Pertanto, “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è chiaro e pone il via ad una nuova stagione di ricorsi per tutelare i precari meno protetti. L’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.

Tutti coloro che sono interessati a presentare ricorso devono inviare una mail all’indirizzo snalsbari@gmail.com e saranno ricontattati a stretto giro di posta elettronica dall’ufficio legale del sindacato.

 

 

 

 

 

 

Riaprire le scuole in sicurezza dev’essere oggi l’obiettivo di tutti

Attacchi incomprensibili e infondati ai sindacati non aiutano a risolvere i problemi

Far ripartire le attività scolastiche in presenza è l’obiettivo per il quale da mesi stiamo lavorando, convinti che il diritto all’istruzione meriti di essere considerato da tutti un’assoluta priorità, da sostenere con forza non a parole, ma attraverso una politica di forte e significativo investimento, ancor più nel momento in cui è indispensabile adottare particolari modalità organizzative a tutela della salute dell’intera comunità sociale, non solo di quella scolastica.

Abbiamo per questo contribuito alla redazione del protocollo per il rientro a scuola in sicurezza il 1° settembre, ancora inattuato, così come avevamo a suo tempo collaborato attivamente alla stesura di quello che ha consentito di svolgere serenamente e positivamente gli esami di stato in presenza.

Si fa perciò molta fatica a trovare argomenti che possano giustificare i pesanti attacchi rivolti da più parti ai sindacati, tacciati ancora una volta, in modo generico e indistinto, di essere un freno ad un altrettanto generico e indecifrabile “cambiamento”. Difficile non cogliervi il tentativo di sviare l’attenzione dalle vere urgenze su cui oggi sarebbe necessario e doveroso concentrare l’attenzione, risolvendo le troppe incognite che tuttora permangono a pochi giorni dal rientro a scuola. Sviare l’attenzione dalle urgenze e dalle connesse responsabilità, che investono prima di tutto e soprattutto chi è investito di funzioni di governo.

Il sindacato, vale la pena ricordarlo, non possiede poteri decisionali, attribuiti a chi governa, ma esercita una rappresentanza sociale svolgendo in un contesto di libertà e pluralismo funzioni il cui valore è riconosciuto dalla Costituzione. Preoccupante che qualcuno consideri tutto questo come un fastidioso impiccio, paventando – come accade nei peggiori contesti totalitari – indimostrabili e inesistenti “sabotaggi”.

Su quale sarà la reale situazione alla ripresa delle attività scolastiche saranno poi i numeri a dire la verità: quanti insegnanti stabilmente al lavoro il prossimo 1° settembre, per accogliere le alunne e gli alunni, quante aule pronte con le distanze di sicurezza, quanti banchi monoposto arrivati in tempo nelle scuole.

Questioni note da tempo e per le quali abbiamo ripetutamente sollecitato interventi adeguati, che non possono certamente essere sostituiti da inaccettabili attacchi.

Al professor Galli della Loggia vogliamo dire che fra i tanti italiani che ignorano l’esistenza di uffici dei sindacati scuola nelle stanze del ministero ci siamo anche noi. Ammesso e non concesso che riservare uno spazio ai rappresentanti dei lavoratori sia da considerarsi illecito e/o disdicevole, non abbiamo infatti mai avuto, né abbiamo, uffici all’interno del Ministero. Li hanno, come previsto dalla legge 300 per chi rappresenta i lavoratori pubblici e privati, i sindacati che organizzano i dipendenti del Ministero, peraltro nel piano interrato e non al piano di ingresso.Noi non ne abbiamo e non ne avremmo bisogno, così come possiamo fare a meno delle lezioni del professore, quando sono così maldestramente imbastite. Ci serve invece trovare, al Ministero, spazi e occasioni di confronto nelle quali non abbiamo mai fatto “ostruzionismi” ma abbiamo sempre dato un positivo contributo alla soluzione dei problemi. Con osservazioni, proposte, accordi e intese, assunte sempre con chiarezza e responsabilità. Lo stesso che abbiamo fatto nei mesi di più acuta emergenza e vorremmo continuare a fare anche oggi, nell’interesse della scuola e del Paese.

Roma, 22 agosto 2020

 

Flc  CGIL
Francesco Sinopoli
CISL Scuola
Maddalena Gissi
UIL Scuola Rua
Giuseppe Turi
SNALS  Confsal
Elvira Serafini
GILDA Unams
Rino Di Meglio

 

Si evidenzia che la domanda per l’inserimento in 1^ fascia deve essere inoltrata  a mezzo posta pec r.r. entro le 23.59 del giorno 6 agosto 2020 agli indirizzi  :

urp@postacert.istruzione.it per l’ufficio scolastico regionale e upsba@postacert.istruzione.it per l’ufficio scolastico provinciale .

Le adesioni al ricorso con tutta la documentazione indicata potranno essere inoltrate alla sede snals via mail a snalsbari@gmail.com entro il 20/8/2020 e non il 16/8/2020 come precedentemente indicato

L’UFFICIO LEGALE STA PROMUOVENDO UN RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE Ordinario-giudice del lavoro FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE ALL’INSEGNAMENTO E al conseguente INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL’O.M. 60/2020 DEL 10/7/2020 E  DEL SUCCESSIVO DECRETO DIPARTIMENTALE N. 858 DEL 21/7/2020 dei possessori dei seguenti titoli : DIPLOMA/LAUREA UNITO AL POSSESSO DEI 24 CFU.

(LAUREA+24 CFU, DIPLOMA AFAM+24 CFU, DIPLOMA ITP+24 CFU, TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO E NON RICONOSCIUTO IN ITALIA).

 Costo dell’azione riservata SOLO agli iscritti Snals  è di 90,00 € da versare a mezzo bonifico bancario con la seguente suddivisione:

Bonifico n. 1

€ 65,00 in favore dell’avv. Anna Chiara Vimborsati

Causale: ricorso laurea/diploma+24 cfu

Estremi per il pagamento:

It 88 n 030 15032 0000000 5954743

 

Bonifico n. 2

€ 25,00 in favore di segreteria provinciale Snals Bari

Causale: ricorso laurea/diploma+24 cfu

Iban

IT 67 P0760 1040000000 10325702

 

 

 

COME ADERIRE : inviando all’indirizzo snalsbari@gmail.com  la documentazione

 di seguito indicata compilata, firmata e in formato pdf  con una mail avente per oggetto:  “ricorso prima fascia_titolo+4 cfu”

QUANDO ?

 Improrogabilmente FINO AL 16 AGOSTO 2020  compreso.

NON SARA’ possibile prendere IN CONSIDERAZIONE LE ADESIONI  PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE per tempi tecnici.

La modulistica necessaria è in allegato a questo avviso.

 

 Documentazione richiesta:

  1. Procura alle liti in duplice copia, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
  2. Scheda di adesione;
  3. Scheda informativa sulla privacy;
  4. Domanda cartacea di inserimento in prima fascia e ricevute di invio (racc. A.R. e/oPec)
  5. Copia del certificato di laurea e/o del titolo abilitante all’accesso alla seconda fascia relativamente alla classe di concorso di riferimento;
  6. Copia del certificato conseguimento 24 cfu;
  7. Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
  8. Copia dell’istanza di inserimento in seconda fascia depositata tramite “istanze on line”;
  9. Copia della richiesta di inserimento in prima fascia cartacea secondo il modello che sarà fornito dalla segreteria provinciale.

 

Per comunicare SOLO l’adesione al ricorso inviare una mail all’indirizzo: rosariadematteis@virgilio.it indicando un numero di telefonia fissa o cell a cui si vuole essere richiamati per concordare giorno ed ora della consegna della copia cartacea  della documentazione presso la segreteria provinciale  in Bari , Via DE Romita n. 8 a partire dal 24 agosto quando la sede riprenderà l’attività  dopo la pausa estiva sempre nel rispetto della normativa di sicurezza anticovid19  dal lunedì al giovedi dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Domanda cartacea inserimento 1^ fascia

MANDATO in calce 24 cfu

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SCHEDA DI ADESIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo  un importantissimo avviso dell’ufficio legale nazionale

Azione n. 22 – Ricorso al TAR del Lazio per essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali (G.P.S.).

 

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in riforma della precedente normativa che disciplinava le Graduatorie di Istituto, è possibile richiedere l’inserimento nelle Graduatorie provinciali:

–           prima fascia (per i docenti in possesso di abilitazione);

–           seconda fascia (per i docenti in possesso del titolo di accesso + 24 CFU, oppure diploma ITP o che costituisca valido titolo di accesso).

Le nuove G.P.S. già con l’avvio del nuovo anno scolastico dovranno essere utilizzate per l’attribuzione degli incarichi annuali fino alla fine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 4167 del 30 giugno 2020 ha riconosciuto a coloro che abbiano maturato un servizio pari a 36 mesi (o 180 giorni x 3 anni scolastici) il diritto all’equiparazione giuridica all’abilitazione all’insegnamento.

Pertanto, lo Snals ritiene di poter proporre la seguente azione giudiziaria a favore tutti i docenti che abbiano maturato 36 mesi di servizio (o 180 giorni x 3 anni scolastici), sia su posto comune che su sostegno; tanto nella scuola statale che in quella paritaria, senza limite temporale, per vedersi riconoscere il diritto all’inserimento nelle Graduatorie provinciali di Prima fascia (GPS) riservate ai docenti in possesso di abilitazione.

Ovviamente, l’eventuale accoglimento del ricorso implicherebbe anche l’inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di istituto di nuova formulazione.

Per poter aderire al ricorso è necessario che gli interessati trasmettano per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 24.08.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti indicati nella scheda di adesione relativa all’az.22/2020 (ad es. copia contratti, oppure certificato di servizio, copia certificato attestato 24 CFU) che dovrà essere scaricata e compilata on line, disponibile sul sito dello SNALS nell’area Ufficio Legale.

La documentazione andrà anticipata come di consueto all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di inserimento in prima fascia entro i termini stabiliti in formato cartaceo (predisposta dall’Ufficio Legale e scaricabile dall’area Ufficio Legale – azione 22) con racc. a.r. atteso che la procedura telematica non consentirà l’inserimento in prima fascia delle G.P.S..

Il contributo per il ricorso è di €. 150,00, da ripartirsi nella misura del 50% tra le segreterie provinciali e la segreteria nazionale; pertanto, all’Ufficio Legale nazionale andrà corrisposta la somma di €. 75,00 con le consuete modalità indicando nella causale “numero di azione, provincia di appartenenza, numero adesioni”, sul seguente conto corrente: IT 09Z0311103210000000003483.

Verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti il ricorso saranno disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area Ufficio Legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

 

Lo Snals-Confsal, preso atto della volontà del Ministero dell’Istruzione di destinare i posti resisi disponibili per i cd pensionamenti “quota 100” 2018/19 e alle immissioni in ruolo relative al contingente 2019/2020 sottraendoli alle operazioni di mobilità

COMUNICA

di aver già predisposto le necessarie azioni giudiziarie avverso il provvedimento ministeriale al fine di garantire la priorità, legislativamente prevista, dei docenti che hanno presentato domanda di mobilità con l’indicazione della preferenza sui posti resisi disponibili in relazione alle cessazioni indicate.

Infatti, con  Decreto n. 12 del 18.05.2020 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (pari a 4.500 posti) stabilendo che le stesse sono da effettuarsi a valere sull’anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in quanto ascrivibili alle cessazioni dal servizio cd quota 100 e considerata l’effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti.

Le immissioni in ruolo verranno disposte sulle sedi resisi libere con decorrenza 1° settembre 2019 ledendo così il principio che tutte le sedi resisi disponibili in organico devono “passare prima dai trasferimenti” mentre le nuove nomine in ruolo vanno fatte sulle sedi residue.

In forza della disposizione di cui all’art. 3 del comma 6 del predetto decreto, recante la disciplina della “sequenza delle operazioni” è disposto infatti che “l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tale disposizione è adottata sulla base della previsione di cui all’art. 1 comma 18 quater della legge n. 159 del 20.12.2019 secondo cui “In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021”.

Tali disposizioni sono lesive della competenza riservata alla contrattazione sindacale in materia di ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo così come specificamente previsto dalla disposizione di cui all’art. 470 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante la disciplina della “Mobilità professionale” secondo cui

1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

  1. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie”.

Ne consegue che la sottrazione di tale competenza alla contrattazione sindacale è illegittima come recentemente stabilito dal Consiglio di Stato (nell’Ordinanza del 22.07.2019): l’art. 470 del d.Lgs. 297/1994 prevede una riserva di negoziazione e in base alla sua attuale formulazionela priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi all’esito delle operazioni di mobilità.

Lo Snals-Confsal pertanto, ha predisposto l’az. N.18/2020 disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale per la relativa adesione.

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno compilare la scheda di adesione online e trasmettere per posta (con racc. A.R. 1) all’Ufficio Legale Snals, all’indirizzo Via Leopoldo Serra n. 5 – 00153 Roma – entro e non oltre il 30.06.2020 (in formato A4, non fronte/retro, e soprattutto i documenti non devono essere spillati) i documenti che saranno indicati in piattaforma.

Il tutto dovrà essere anticipato all’indirizzo email legale@snals.it indicando in oggetto il numero dell’azione.

 

Il contributo per il ricorso è di €. 100,00.

Si precisa che  verranno attivati i ricorsi con un numero minimo di 20 ricorrenti.

 

Infine, si ricorda che  tutte le informazioni inerenti i ricorsi sono sempre disponibili sul sito internet del sindacato all’indirizzo www.snals.it, nell’area ufficio legale (RICORSI proposti dall’Ufficio legale SNALS CONFSAL – Riepilogo per l’anno 2020), sul sito di giustizia amministrativa.

 

Cordiali saluti.

SNALS  CONFSAL

F.to Elvira Serafini

 

Roma 10 aprile 2020

Mobilità e vincolo quinquennale per docenti ex FIT immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020

Ai sensi dell’OM del 23.03.2020 per i trasferimenti del personale della scuola per l’a.s. 2020/21 i docenti neoimmessi in ruolo nell’a.s. 2019/2020 da Graduatoria di merito del concorso DDG 85/18 (cd e FIT) sono soggetti al vincolo quinquennale, così come quelli individuati dal Decreto Ministeriale 631/10 e assunti con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2019/2020 Tali docenti sono pertanto tenuti a restare presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, tranne che si verifichi il caso di sovrannumero o esubero o l’applicazione dell’articolo 33, commi 5 e 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle domande per il concorso. Diversa, invece, la situazione per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2018/2019 sia pure dalla stessa procedura. Infatti, secondo quanto indicato dalla legge N. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1, comma 795), ai soggetti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti. Ne deriva che solo quest’ultimi possono presentare domanda di mobilità volontaria; mentre per i primi tanto viene precluso evidenziando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a Docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020 dalla stessa procedura concorsuale. Lo SNALS CONFSAL, a tutela di tali docenti, si è battuto su tutti i tavoli di confronto perché tale disparità venisse eliminata. A procedura avviata, tuttavia, permane tale situazione di pregiudizio per la quale la Segreteria Generale, tramite il proprio Ufficio Legale, ha ritenuto di proporre azione giudiziaria per la tutela degli interessi lesi, presentando in prima persona un ricorso al TAR del Lazio al fine di tutelare il personale docente che a causa del vincolo quinquennale non può partecipare alla mobilità. Si fa presente la possibilità dell’eccezione di competenza che il giudice amministrativo potrebbe esperire, date precedenti pronunce in tema di mobilità. Ciononostante si ritiene opportuno procedere con una azione giudiziale di respiro politico.  Eventuali interessati potranno aderire gratuitamente al ricorso nazionale secondo le modalità di adesione che verranno fornite successivamente dall’Ufficio Legale direttamente alle segreterie interessate.. I Segretari Provinciali si preoccuperanno di informare gli interessati della competenza del GdL e che tale iniziativa è tesa solo a rafforzare la posizione del sindacato nei confronti dei comportamenti del Miur in tema di relazioni sindacali. Per dichiarare l’interesse al ricorso gli interessati dovranno far pervenire l’adesione entro e non oltre il 30 maggio 2020

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL F.to Elvira Serafini

RICORSO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA IN FAVORE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. DI RUOLO

 

Con la pubblicazione di due importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 31149 del 28/11/2019 e sentenza n. 31150 28/11/2019) è stato autorevolmente affermato che il riconoscimento parziale del servizio prestato dal personale Docente e A.T.A. anteriormente alla immissione in ruolo, in base al meccanismo previsto dagli artt. 485 e 569 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo unico dell’Istruzione), viola il divieto di discriminazione scolpito nella clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Secondo la Corte di Cassazione, il servizio prestato in forza di contratti a termine prima della immissione in ruolo deve essere valutato per intero a fini giuridici ed economici.

A seguito delle richiamate pronunce, la Segreteria Provinciale dello S.N.A.L.S. di Bari intende supportare i propri iscritti per impugnare dinnanzi al Giudice del Lavoro, con il patrocinio dello Studio Legale Toscano & Partners di Bari, i decreti di ricostruzione della carriera che non risultino in linea con i principi autorevolmente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione.

I ricorsi saranno proposti senza oneri per gli iscritti (fatto salvo l’eventuale contributo unificato) a seguito di valutazione individuale dei decreti di ricostruzione della carriera, purché emessi da non più di dieci anni, da trasmettersi all’indirizzo di posta elettronica snalsbari@gmail.com

Al vaglio preliminare seguirà il deposito del ricorso per il pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato, previa consegna della documentazione necessaria all’avvio del contenzioso.

Il segretario provinciale

Prof. Vito Masciale

 

 

Il TAR per il Lazio, con sentenza n.6233/2019, ha censurato l’operato della “Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale”.

La decisione di annullamento della prova scritta  si basa  sulla circostanza per cui alcuni commissari presenti alla seduta in cui si ratificavano i criteri di valutazione avrebbero tenuto dei corsi di preparazione al concorso e un commissario ricopre anche un ruolo politico.

Adesso il Miur deve adire il Consiglio di Stato affinchè si esprima  in via definitiva sulla questione.

Auspichiamo che qualsiasi ulteriore decisione sia  assunta con  tempestività per garantire la certezza del diritto, la tutela dei candidati nonché  il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

In allegato il testo della sentenza

sentenza Marone 2 luglio

Ricorso al TAR contro esito prove scritte per avere ammissione alla prova orale

Comunicato ufficio legale