Avverso il bando del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria (Pubblicato sulla G.U. n. 89 del 09.11.2018) l’ufficio legale SNALS propone al momento le azioni di seguito specificate.

La scadenza delle adesioni è il 10.12.2018. Pertanto, entro il 10.12.2018 tutti gli interessati dovranno far pervenire la documentazione presso la Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI (compresa la scheda di adesione e la procura da compilare e scaricare dal sito) e dove potranno ricevere tutte le informazioni utili o il supporto materiale per la compilazione della documentazione da presentare per il ricorso.

I documenti che occorrono sono:

1. la scheda di adesione sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
2. la procura alle liti in duplice copia sottoscritta in originale (da compilare sul sito e poi da scaricare e firmare);
3. copia domanda cartacea di partecipazione al concorso inviata con racc. a.r. oppure a mezzo pec entro e non oltre il 12 dicembre 2018;
4. copia delle ricevute delle raccomandate oppure delle pec;
5. copia del bonifico per partecipare al concorso;
6. copia del titolo di studio o certificazione;
7. copia ulteriori titoli valutabili;
8. copia documento di riconoscimento;
9. copia dei certificati di servizio (scuola statale o paritaria) o autocertificazione.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i ricorsi non completi di documentazione da consegnare in originale alla Segreteria Provinciale SNALS CONFSAL di BARI.

Per aderire al ricorso e ricevere la documentazione da firmare, cliccare sull’azione di riferimento:

  1. Azione n. 16/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 senza i due anni di servizio statale;
  2. Azione n. 17/2018 per i diplomati magistrale ante 2002 con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  3. Azione n. 18/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria senza i due anni di servizio statale;
  4. Azione n. 19/2018 per i laureati in Scienze della Formazione Primaria con due anni di servizio svolto nella scuola paritaria;
  5. Azione n. 20/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai diplomati magistrale ante 2002 che concludo i 2 anni di servizio dopo la scadenza di presentazione della domanda e nell’a.s. 2018/2019;
  6. Azione n. 21/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – senza servizio svolto;
  7. Azione n. 22/2018 per il personale educativo abilitato – a seguito del concorso bandito nel 2000 – con due anni di servizio svolto (nelle scuole statali) nelle classi di concorso PPPP oppure EEEE;
  8. Azione n. 23/2018 per l’ammissione al concorso riservato ai docenti che hanno svolto i 2 anni di servizio prima degli ultimi otto anni;
  9. Azione n. 24/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera ai fini del punteggio e non previsto nella tabella di valutazione dei titoli per il concorso riservato per la scuola primaria e infanzia;
  10. Azione n. 25/2018 per la valutazione del servizio svolto nelle scuole comunali per il computo dei due anni utili per l’accesso al concorso riservato 2018 per la scuola dell’infanzia;
  11. Azione n. 26/2018 per l’ammissione al concorso, infanzia e primaria, per color che hanno prestato 24 mesi di servizio in scuola statale in più di due anni di servizio;
  12. Azione n. 27/2018 per l’esclusione del servizio prestato come insegnati di religione di religione cattolica per il computi dei 2 anni utili per l’accesso al concorso per la scuola primaria;
  13. Azione n. 28/2018 per l’esclusione del servizio svolto dai docenti che  hanno computo i 2 anni utili mediante la partecipazione al progetto “diritti a scuola”.

 

Il 16 novembre è stato pubblicato (G.U. n. 267) il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Cominciamo l’analisi del testo con alcuni   chiarimenti circa l’interpretazione da fornire all’articolo 39,rubricato come “Manutenzione degli edifici scolastici”, che sta suscitando perplessità e allarme.

Innanzi tutto , trattandosi di fonte normativa di rango secondario, il regolamento non può in alcun modo modificare le disposizioni impartite con norme primarie e, nello specifico, con la legge 23/1996 (“Masini”).

Inoltre, si fa riferimento sempre e solo a “possibilità” e non a “obblighi”, per cui sono ingiustificate le preoccupazioni che vedono in questo articolo la fonte di ulteriori responsabilità per i ds, fermo restando che queste come già detto potrebbero discendere solo da disposizioni legislative primarie.

Il primo comma dell’articolo 39 del D.I. 129/2018 riporta pedissequamente il contenuto del terzo comma dell’articolo 4 della legge 23.

Il DS ha quindi facoltà (non obbligo) di chiedere all’ente locale di essere delegato a provvedere alla sola manutenzione ordinaria, ovviamente con i fondi erogati da quest’ultimo.

Il secondo comma fa riferimento alla possibilità di disporre l’effettuazione di interventi “indifferibili ed urgenti”anticipando i relativi fondi – se  tali fondi esistano – e chiedendo poi all’ ente locale di restituirli.

Questo comma, a ben vedere, tutela l’operato dei numerosi ds  che, a fronte di ritardi ed inadempienze dell’ente, hanno deciso di intervenire per garantire il servizio e per eliminare fonti di pericolo.

L’ente locale è adesso più chiaramente tenuto a rifondere le spese anticipate.

Lo Snals è a completa disposizione per assistenza  nell’attività di recupero di tali crediti.

Il terzo comma riguarda i rarissimi casi di scuole proprietarie dei loro immobili e prevede che la relativa manutenzione sia effettuata con fondi propri, naturalmente se questi esistono.

Il quarto comma, infine, riguarda la manutenzione straordinaria e appare in contrasto con la fonte primaria (legge 23/1996, art. 4) poiché tale forma di manutenzione non risulta delegabile alla scuola neanche dietro accordo con l’ente proprietario.

In ogni caso si tratta, anche qui, di una facoltà e non di un obbligo. L’art.39 quindi  nella sostanza  specifica  norme già esistenti.

Ancora una volta si scrive  su chi possa fare le cose e non con quali mezzi le possa fare.

Le scuole non hanno fondi disponibili, le più fortunate ne hanno comunque molto pochi. Gli enti locali versano in situazioni altrettanto difficili.

Servirebbe inserire nella legge di bilancio più risorse per la sicurezza delle scuole.

Questa è l’unica strada da percorrere .

 

 

pensioni

Il Miur ha dato inizio alla procedura per la collocazione in pensione  dal 1 settembre 2109 pubblicando gli atti di seguito consultabili:

 

Allegati:

ecreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

nota-50647-del-16-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

tabella-riepilogativa-requisiti-1decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019

Riepilogando :

Pensione di vecchiaia

A poter presentare domanda solo coloro che hanno almeno 20 anni di contributi, 66 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermo restando il requisito contributivo, l’età anagrafica richiesta per accedere alla prestazione sarà di 67 anni.

Pensionamento d’ufficio

Se il requisito anagrafico viene raggiunto entro il 31 agosto 2019, è previsto il pensionamento di ufficio.

Se il requisito viene raggiunto al 31 dicembre 2019 si può presentare domanda per accedere dal 1 settembre 2019.

Pensione anticipata

Sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Dal 1 gennaio 2019, con l’aumento dell’età pensionabile, saranno richiesti 42 anni e 3 mesi di contributi per le donne

e 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini.

Pensione di vecchiaia contributiva

Sono necessari almeno 20 anni di contributi (esclusi i figurativi), non possedere contributi versati prima del 1 gennaio 1996, l’assegno pensionistico non deve essere inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, bisogna avere 63 anni e 7 mesi di età.

Dal 1 gennaio 2019, fermi restando i primi tre punti, l’età anagrafica per accedere alla prestazione sarà aumentata a 71 anni.

Le segreterie territoriali sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario nei singoli casi specifici.

 

 

 

Rinasce la speranza  per il futuro professionale dei diplomati magistrali .

Andiamo con ordine.

Il Miur, sabato scorso, aveva reso pubbliche le date del concorso-sanatoria:

(iscrizioni dal 12 novembre al 12 dicembre, 10.183 posti da assegnare con un esame orale ).

Ieri il Consiglio di Stato ha emesso una nuova ordinanza che sconvolge tutti

gli assetti sulla questione e mette in discussione lo stesso concorso straordinario,

ipotizzato per l’inizio del 2019.

Il Consiglio di Stato attraverso il presidente di sezione Sergio Santoro e quattro

consiglieri ha sospeso la precedente decisione della Terza sezione

del Tribunale amministrativo del Lazio che non aveva ammesso alle Gae

i diplomati magistrali con titolo ottenuto entro l’anno scolastico 2001-2002.

Accettando il ricorso dell’avvocato del sindacato Snals, Romeo Brunetti,

il giudice Santoro ha scelto di rinviare la decisione finale

a un nuovo pronunciamento a sezioni unificate, la famosa plenaria

che in precedenza –su altra istanza – aveva già giudicato il diploma magistrale

titolo non abilitante per ottenere il ruolo in cattedra. Quindi tutto da rifare.
Per ora i 202 ricorrenti potranno essere immessi in graduatoria “a partire dalla

data in cui hanno fatto ricorso”.

L’effetto sui firmatari si estenderà “erga omnes” a una platea di almeno

55-60 mila diplomate.

Ma la Plenaria potrebbe allargare ulteriormente i numeri a tutti i diplomati

pre-2011.

Di fatto, questa nuova sentenza del Consiglio di Stato, mette in discussione

la decisione presa dallo stesso organo giudicante in Plenaria a novembre 2017:

sarà quindi necessario attendere un periodo di otto-dieci mesi per conoscere

il destino dei diplomati magistrali.

“Serve l’esigenza di una rimeditazione sul punto di diritto affermato”, si legge

nel nuovo dispositivo del consiglio di stato

Il Miur per ora non ha reagito alla nuova sentenza.

Ha due strade davanti a se:

rallentare il percorso del bando straordinario, allargando il numero dei sanati,

oppure procedere attendendo le due sentenze sulla scuola del 2019:

la nuova Plenaria del Consiglio di Stato e, quella della Corte costituzionale.

Le segreterie territoriali dello snals sono a disposizione degli iscritti per ulteriori

chiarimenti legati alle singole situazioni.

 

 

 

Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito la questione del diritto alla

corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti.

La suprema Corte, con l’Ordinanza n. 20015 dello scorso 27 luglio, ha stabilito che

anche i precari che hanno lavorato nella scuola con supplenze brevi e saltuarie ne

hanno diritto.

Si tratta di somme considerevoli, di circa 160 Euro lorde per ogni mese lavorato.

Se consideriamo che la sentenza è retroattiva i precari possono

sperare in risarcimenti consistenti, specialmente i precari che hanno lavorato nella

scuola primaria dove si ricorre con maggior frequenza a tale tipologia di supplenze.

La sentenza della Corte di Cassazione si è basata sulla violazione della Direttiva

Comunitaria 1999/70/Ce e l’evidente discriminazione

 posta in essere nei confronti del personale precario con contratti

inferiori all’annualità.

La Suprema Corte scrive nell’ordinanza  emanata lo scorso 27 luglio

“Si deve ritenere che le parti collettive nell’attribuire il compenso

accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna,

abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo

determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge

n. 124/1999”, e specifica, inoltre, come. “una diversa interpretazione finirebbe

per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4

tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con

prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della

disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi di servizio

inferiori al mese”.

Come sempre le nostre   segreterie territoriali sono a disposizione dei docenti

interessati alla sentenza per fornire assistenza tecnica e legale

 

Il Consiglio di Stato ha emesso sentenza di accoglimento dell’appello, azione n. 111, sancendo in via definitiva il diritto dei ricorrenti di essere reinseriti nelle GAE dalle quali erano stati depennati.

Pertanto, coloro che non risultano ancora inseriti nelle GAE,  potranno con tale decisione essere reinseriti in via definitiva.

La citata sentenza potrà essere scaricata dagli interessati anche dal sito del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it. con il numero di R.G. 6683/2018, oppure contattando direttamente la segreteria  provinciale Snals di riferimento.

Riportiamo di seguito il Comunicato del nostro ufficio legale circa le ordinanze di rigetto del TAR Lazio dei ricorsi per l’inserimento in II fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Roma, lì 01 ottobre 2018
Prot. 332-SEGR/ES/UL/Az_12-13-14-15_ricorsi_TAR_II_fascia

 

Oggetto: ordinanze di rigetto TAR Lazio dei ricorsi per inserimento in II fascia delle G.I.: azioni n. 12, 13, 14 e 15 del 2018.

 

Si comunica in merito alle azioni in oggetto, che il TAR Lazio ha emesso le seguenti ordinanze (pubblicate il 28.09.2018) di rigetto:

  • Ordinanza n. 9151/2018 (abilitati estero – azione 15); 
  • Ordinanza n. 9174/2018 (afam – azione 14);
  • Ordinanza n. 9175/2018 (dottori di ricerca – azione 13);
  • Ordinanza n. 9263/2018 (itp – azione 12).

Pertanto, l’Ufficio Legale si riserva di decidere tutte le azioni giudiziarie opportune da intraprendere.

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

Riportiamo di seguito il comunicato dell’Ufficio Legale diramato in data odierna circa i ricorsi al TAR per partecipare al  concorso in forma semplificata (CD. FIT):

Roma, lì 2 ottobre 2018
Prot. 337-SEGR/ES/UL/Azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5/2018_ricorsi_TAR_Fit_Appello

 

Oggetto: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – Ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT) – Appello.

 

Si comunica, in merito alle azioni in oggetto, che l’Ufficio Legale ha predisposto gli atti di appello dinanzi al Consiglio di Stato, avverso le ordinanze di rigetto del TAR Lazio comunicate il 28.08.18.
Quindi, per tutti i ricorrenti non occorre il mandato; per coloro che non volessero aderire è necessario acquisire espressa dichiarazione scritta di volontà.
Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.
Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

Come già detto in una precedente comunicazione, in merito alla permanenza dei docenti ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, il MIUR ha già fornito le indicazioni del caso.

Si ribadisce che in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto le diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Ad oggi, secondo le indicazioni dell’Ufficio Legale, anche gli ITP che hanno proposto l’azione 100 BIS (azione al Presidente della Repubblica) non possono permanere in II fascia perché non c’è alcun provvedimento favorevole.

Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 324-Segr/ES/Com_ricorsi_FIT

 

Oggetto: Comunicazione appello: azioni n. 1 (A-B-C), 2, 3, 4 e 5 del 2018 – ricorsi al TAR per partecipare al concorso in forma semplificata (cd. FIT).

Si comunica che la VI sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 20.09.2018, pubblicata il 24.09.2018, ha stabilito che al concorso riservato ai docenti abilitati (cd. FIT), non potranno partecipare i docenti in possesso di laurea, ITP, Dottori di ricerca, laureati, AFAM, privi di abilitazione.

Quindi, ad oggi qualsiasi appello avverso le precedenti ordinanze di rigetto emesse dal TAR in data 7 agosto 2018 ed in data 1 agosto 2018 è privo di fondamento e potrebbe comportare la condanna alle spese giudiziarie.

Pertanto, l’Ufficio Legale si riserva di decidere le azioni opportune da intraprendere, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, a cui è stata sollevata la questione da parte del Consiglio di Stato.

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è visualizzabile sul sito internet del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-amministrativa.it, per visualizzare lo stato dei ricorsi al TAR.

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL 

F.to Elvira Serafini