Riportiamo di seguito il Comunicato dell’Ufficio legale.

 

Roma lì 25 settembre 2018
Prot. 325-Segr/ES/Com_docenti_ITP_II_Fascia

 

Oggetto: DOCENTI ITP LEGITTIMATI A RIMANERE IN II FASCIA.

 

In merito alla permanenza dei docenti ITP in II fascia delle graduatorie di istituto, il MIUR con la circolare n. 37856 del 28/08/2018 ha fornito le seguenti indicazioni:

Vanno inseriti in II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP in possesso di titolo di abilitazione;
  • gli ITP che hanno beneficiato di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;

tale inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato.

Vanno depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
  • gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato sfavorevole;
  • gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni;

in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, ad oggi, secondo le indicazioni dell’Ufficio Legale solo gli ITP che hanno proposto l’azione 100 atteso che c’è stata una sentenza positiva – anche se appellata – del TAR hanno diritto a permanere in II fascia. L’udienza di merito dinanzi al Consiglio di Stato deve ancora essere fissata (RG 259/18).

Cordiali saluti.

SNALS CONFSAL
F.to Elvira Serafini

 

Coerente con i propri valori e con la mission dello Snals “ difendere sempre i diritti

 dei lavoratori”  il prof. Vito Masciale ha proceduto a diffidare l’USP di Bari dal

non attribuire l’incarico ai docenti inseriti in graduatoria a seguito di provvedimento cautelare.

Diffida_USP BARI (1) (1)

pensioni

 

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.

Con il decreto del 15.05.2018, il Ministero del Lavoro ha operato la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e questo comporterà importi di pensioni più basse a parità di età e di contributi versati.
I sopra citati coefficienti incidono interamente nel calcolo totalmente contributivo, ma influiscono anche sulla quota contributiva nel sistema misto e retributivo.
I coefficienti, quindi, riguardano solo le pensioni o le quote di pensione rientranti nel sistema contributivo.
L’importo minore della pensione dipenderà dalla consistenza della quota contributiva.
I coefficienti corrispondono alla percentuale relativa al montante contributivo che determinerà l’importo della pensione secondo i requisiti dell’età e dei contributi raggiunti dal lavoratore alla data del pensionamento.
Il montante contributivo è la somma dei contributi accumulati dal lavoratore secondo il sistema contributivo rivalutati di anno in anno secondo gli indici Istat.

Stralcio esemplificativo della tabella dei coefficienti

Età Coefficiente

di trasformazione

2016/2018

 Coefficiente

di trasformazione

2019/2021

61 4,719% 4,657%
62 4,856% 4,79%
63 5.002% 4,932%
64 5,159% 5,083%
65 5,326% 5,245%
66 5,506% 5,419%
67 5,700% 5,604%

 

Consultando i coefficienti sopra riportati si può notare che il valore cresce con il crescere dell’età , mentre se si confrontano i valori dei trienni a parità di età , nel triennio 2019/2021 i valori diminuiscono.

I coefficienti quindi interesseranno:
Sistema interamente contributivo
– Lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dal 1° gennaio 1996

Sistema misto o retributivo
– Lavoratori con contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali , se in possesso dei 18 anni a tale data, il calcolo contributivo interessa solo i periodi a partire dal 1 gennaio 2012 , con meno dei 18 anni , il calcolo contributivo decorre dal 1 gennaio 1996.

Le donne che esercitano l’opzione donna di cui all’art. 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 ( legge Maroni) calcolo totalmente contributivo
Lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le norme vigenti o la cui pensione utilizzando il cumulo dei periodi assicurativi , in alternativa alla ricongiunzione onerosa , è calcolata col contributivo.

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Ipotizziamo l’importo della quota pensione annua contributiva di un lavoratore della scuola, con 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, di 67 anni di età , collocato in pensione al 1 settembre con un montante contributivo di € 100.000 relativo ai periodi dal 1 gennaio 2012.
Se in pensione dal 1 settembre 2018 , coeff. 5.700%( 100.000×5,700%) percepirebbe per tale periodo € 5.700 annui lordi come terza quota pensione contributiva .
Se in pensione dal 1 settembre 2019 , coeff. 5,604% (100.000×5,604%) percepirebbe per tale periodo € 5.604 annui lordi come terza quota pensione contributiva.
La differenza annua sarebbe quindi di € 96 lordi.
A parte saranno calcolate le quote pensione (A e B) relative ai periodi fino al 31/11/2011 che si sommeranno all’importo sopra calcolato.
Più consistente , sarà la perdita sulla quota contributiva ,per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996 , quindi calcolo totalmente con sistema contributivo e chi ha iniziato a lavorare dal 1978 al 1995 calcolo con sistema misto , non avendo i 18 anni richiesti al 31/12/1995.

consulenza legale

Il giorno 06 giugno 2018 alle ore 13,00, presso il Tribunale ordinario di Roma, la prevista udienza relativa al ricorso promosso dallo Snals-Confsal contro l’esclusione dalla contrattazione integrativa, ex art. 22 del vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.

Per lo Snals-Confsal ha partecipato il Segretario generale Elvira Serafini e per la Confsal il Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, entrambi alla guida di una folta delegazione.

Presenti, altresì, i legali delle rispettive parti: per lo Snals-Confsal e per la Confsal gli Avvocati Michele Mirenghi e Stefano Viti.

Il Giudice Pucci, ritenendo, evidentemente, la causa dello Snals meritevole di approfondimento, ha rinviato l’udienza al 3 luglio p.v. per la decisione sull’ammissione con riserva.