A pochi giorni dalle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione , è fondamentale capire e sapere tutte le procedure elettorali che porteranno al rinnovo del CSPI 2024.
Data e Orario delle Elezioni
Le operazioni di voto sono programmate per il 7 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle 17:00. In situazioni eccezionali, in cui la chiusura delle scuole o sospensione delle attività didattiche renda impossibile lo svolgimento delle elezioni, la data è prorogata al primo giorno utile non festivo successivo al 7 maggio.
Chi può votare?
Possono votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare a condizione che la nomina avvenga entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale.
Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento, è escluso dal diritto di voto.
Dove si vota?
il personale docente e ATA, indipendentemente se assente per motivi sindacali o aspettativa per motivi familiari, personali, di lavoro, o studio, vota presso l’istituzione scolastica di servizio. I docenti con incarico di presidenza votano nella scuola in cui sono inseriti nell’organico.
Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota presso la scuola primaria più vicina, insieme al personale di tale grado di scuola.
I dirigenti scolastici votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.
Modalità di Voto
Il voto avviene attraverso una croce sul numero romano di identificazione della lista e l’indicazione del cognome del candidato. I docenti votano separatamente per ciascun grado di scuola. Il personale educativo dei convitti nazionali vota per la componente docente della scuola primaria.
Quante preferenze?
Il numero di preferenze corrisponde al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente, differenziato per ogni categoria di personale.
Docenti Scuola Infanzia: 1 preferenza
Docenti Scuola Primaria: 4 preferenze
Docenti Scuola Primo Grado: 4 preferenze
Docenti Scuola Secondo Grado: 3 preferenze
Dirigenti Scolastici: 2 preferenze
Personale ATA: 1 preferenza
Scuole di Lingua Tedesca: 1 preferenza
Scuole di Lingua Slovena: 1 preferenza
Scuole della Valle d’Aosta: 1 preferenza
La procedura per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, così come disciplinata dall’Ordinanza ministeriale n. 234 del 2023
Termini e modalità per la presentazione delle liste
Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it.
Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l’organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).
Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.
Candidabilità dei dirigenti scolastici
Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all’interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all’istituzione scolastica, nell’ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).
Dirigenti scolastici all’estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo
Il personale in servizio all’estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).
Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti (es. servizi di biblioteca scolastica) partecipa all’elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza (quindi: docente), come previsto dall’articolo 10, comma 1, O.M.
Presentazione delle liste.
Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z).
Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l’autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato (vedi anche risposta al quesito n. 10 della presente nota).
Firmatari delle liste per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta.
Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta non è richiesto il requisito dell’appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse, vista la loro circoscritta presenza sul territorio.
Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.
Commissione elettorale di istituto.
La commissione elettorale d’istituto deve essere costituita ex novo e, quindi, appositamente per le Elezioni CSPI 2024 entro il 22 marzo c.a. L’insediamento della commissione elettorale d’istituto deve avvenire entro il giorno successivo alla sua costituzione, e comunque entro il 23 marzo c.a. Nulla vieta che l’insediamento possa avvenire il medesimo giorno della costituzione. Di norma, presso ciascuna istituzione scolastica è presente un solo seggio che, per semplicità organizzativa, coincide con la commissione elettorale.
Nuclei elettorali territoriali.
I nuclei elettorali territoriali, regionali e provinciali, sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale amministrativo (quindi, non personale distaccato del comparto scuola). Sia a livello regionale che provinciale il membro con funzioni di coordinamento può essere anche un funzionario. Non può essere membro un dirigente scolastico distaccato.
Attestazione della qualità di elettore del Dirigente scolastico.
La certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del Dirigente scolastico (cfr. articolo 20, comma 1, lett. g – O.M.)
Autentica delle firme del presentatore e dei firmatari della lista e dei candidati accettanti. Secondo quanto previsto dall’articolo 25 dell’O.M., le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell’amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti.
Per quanto concerne, nello specifico, l’autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.
Per l’autentica delle firme del presentatore e dei firmatari delle liste e dei candidati accettanti potranno essere utilizzati gli allegati 2, 3 e 4 all’O.M. L’autenticazione può essere apposta in calce agli Allegati.
Nello specifico:
l’allegato 2 deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l’autenticazione della sua firma;
l’autentica della firma dei firmatari-sottoscrittori va apposta in calce all’allegato 3;
la firma di ciascun candidato va autenticata all’interno dell’allegato 4.
Per tutti i suddetti soggetti è necessario presentare e allegare la copia di un documento in corso di validità.
Format.
Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i format posti in allegato all’Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti(ad esempio, nell’allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l’elenco dei firmatari delle liste, ecc.)
Presentazione dei candidati e dei programmi.
Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile tenere la riunione per la lista “X” nella componente infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Non è previsto l’obbligo di partecipazione per i candidati.
Il messaggio del segretario provinciale Snals Bari-Bat Prof. Vito Masciale
Carissime amiche e carissimi amici della grande famiglia Snals
grazie di cuore da parte mia e di tutto il consiglio provinciale Bari-Bat per il consenso che avete accordato alle liste Snals con il vostro voto nelle elezioni RSU .
La chiusura del processo elettivo ci restituisce un risultato ancora una volta in crescita sul territorio per il nostro sindacato dopo una campagna elettorale ricca di contenuti e molto responsabile che ha rafforzato l’unità e la coesione fra vecchi e nuovi iscritti e allargato la platea dei simpatizzanti .
Gli analisti di dati elettorali in Italia notano una caratteristica tutta italiana: il giorno dello spoglio tutti i contendenti dichiarano di aver vinto o comunque di non aver perso. Noi Snals Bari-Bat possiamo serenamente affermare a gran voce di aver vinto perché abbiamo superato noi stessi e i nostri risultati nelle precedenti elezioni RSU confermando un trend di crescita di presenza sindacale su tutto il territorio . Grazie a tutti coloro che ci hanno votato per aver avuto fiducia :
Nelle nostre disponibilità,professionalità e competenza che non conoscono stagioni
Nel nostro essere un sindacato politicamente libero ed autonomo
Nella serietà e la concretezza con cui affrontiamo i problemi
Nell’entusiasmo con cui i colleghi hanno accolto l’invito a candidarsi in ogni scuola della nostra provincia
Ma nello spirito di lavoro che ci contraddistingue pur esultando per il successo che premia il grande lavoro svolto da parte dei nostri iscritti tutti nei confronti degli elettori non solo in campagna elettorale ma ogni giorno della normale vita scolastica oggi è per tutti noi anche il giorno per capire e interpretare le ragioni di chi ha scelto col voto dei giorni scorsi un progetto diverso dal nostro.
Questo non per manie di grandezza ma perché solo uniti e motivati appieno potremo assolvere al nostro fondamentale compito per la Società, il Territorio, il Paese e il Pianeta.
Tutti insieme ci metteremo quindi da domani al lavoro, con lo sguardo proiettato al futuro,per scrivere
un nuovo capitolo della nostra storia seguendo gli insegnamenti di Aldo Moro:
“Pensateci bene cari amici. Siate indipendenti. Non guardate al domani ma al dopo domani.
Perche per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre .”
Firmato
Vito Masciale
Segretario provinciale Snals Bari-Bat
Verbale finale
Il verbale finale delle operazioni elettorali è redatto dalla Commissione elettorale che lo pubblica all’Albo ovvero sul sito internet della Scuola per 5 giorni. Dopo i 5 giorni di affissione , l’assegnazione dei seggi diventa definitiva e la Commissione ne dà atto nel verbale finale, che diventa definitivo. In caso di ricorsi, entro i predetti 5 giorni, la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l’esito nel verbale finale definitivo.
Fatto quanto detto sopra, la Commissione consegna all’Istituzione scolastica il verbale definitivo (in originale o copia conforme)firmato dal presidente e da tutti i componenti la commissione , ai fini della trasmissione all’ARAN, e una copia della scheda predisposta per le votazioni, siglata anch’essa dal Presidente e da tutti i componenti la Commissione.
Tempistica e modalità di trasmissione
La trasmissione del verbale finale definitivo all’ARAN, secondo il calendario di cui al Protocollo del 7 dicembre 2021, deve avvenire tra il 19 e il 27 aprile 2022 . La data ultima di trasmissione del verbale è quindi fissata per il 27 aprile 2022, ma tale data può slittare se il verbale perviene all’Istituzione scolastica in data successiva. In tal caso, la Scuola provvede alla trasmissione del verbale all’ARAN, entro 5 giorni dalla ricezione del medesimo .
Il verbale va trasmesso all’ARAN in modalità online, accedendo all’area riserva della scuola sul portale dell’Agenzia, dove è stato predisposto l’applicativo “Verbali RSU”.
Per accedere all’area riservata suddetta si deve dapprima procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE), ossia del Dirigente scolastico. Questi, a sua volta, può designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU, che potrà accedere all’omonimo applicativo (“Verbali RSU”).
ATTENZIONE: anche se la trasmissione dei dati avvenga con le credenziali di accesso del Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico (RLE) ha sempre la responsabilità di quanto trasmesso, insieme al RP.
Nella circolare ARAN n. 1/2022 si afferma che è opportuno trasmettere il verbale, ossia caricare i dati elettorali, in presenza della Commissione elettorale, per i motivi di seguito indicati:
- nella fase di inserimento dei dati, l’applicativo segnala la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso, il dirigente scolastico o il responsabile del procedimento non possono correggere autonomamente il dato ma devono comunicare alla Commissione Elettorale le anomalie riscontrate. Solo se la Commissione provvede a correggere le anomalie individuate, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l’Istituzione scolastica (DS e/o responsabile del procedimento) può inserire il dato corretto. Qualora ciò non accada, la scuola (DS e/o responsabile del procedimento) dichiara che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completa la procedura di trasmissione;
- anche eventuali errori materiali, contenuti nel verbale, vanno segnalati alla Commissione, che li corregge redigendo un nuovo verbale finale, che va consegnato alla Scuola e annulla il precedente oppure mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione medesima;
- prima di procedere all’invio dei dati caricati, occorre stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che va firmato dalla Commissione elettorale.
Il documento firmato, di cui al punto 3, è conservato dalla Scuola, insieme al verbale finale e alla copia della scheda elettorale, per 10 anni. Copia dello stesso documento va consegnata alla Commissione per l’inoltro alle OO.SS. che hanno presentato le liste.
Ricordiamo infine che:
- nell’ambito della procedura di caricamento dei dati, è richiesta la dichiarazione del rispetto dell’obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre, è necessario precisare, negli appositi campi, l’esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione Elettorale. Anche in presenza di ricorsi, il verbale è trasmesso con apposita annotazione; la scuola poi comunicherà l’esito degli stessi, rientrando nella procedura “Verbali RSU”, per modificare il verbale oppure per togliere l’annotazione relativa alla presenza di ricorsi;
- il verbale elettorale, generato dalla procedura e trasmesso all’ARAN in via telematica, deve essere una copia conforme all’originale consegnato dalla Commissione Elettorale.
Chiarimenti in merito al numero di preferenze esprimibili nelle scuole dove, con la
proroga dei contratti cosiddetti “Covid”, l’elettorato attivo (coloro che possono
votare) sono in numero superiore alle 200 unità di personale.
Il chiarimento lo fornisce in modo inequivocabile e inappellabile la circolare n°
1/2022 dell’ARAN, che per l’individuazione dell’elettorato attivo rinvia all’art. 1
comma 2 del CCNQ 9 febbraio 2015, il quale testualmente recita:
“2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi
compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza
nell’amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).”
Il personale covid, diversamente da quanto dispone la norma di cui sopra e da
quanto dichiarato dalla Flc Cgil, alla data dell’annuncio delle elezioni (31 gennaio
2022) aveva un contratto fino al 31 marzo 2022.
Altresi dal su esposto comma 2,sottoscritto anche dalla Cgil,si evince che il personale
avente diritto al voto, ai fini della determinazione del numero dei candidati e del
numero delle preferenze, risulta essere soltanto quello di ruolo ovvero a tempo
determinato al 30 giugno e al 31 agosto.
Resta inteso che detto personale potrà votare, ma non concorre né alla
modifica della dotazione organica della scuola né alla modifica del numero delle
RSU eleggibili e quindi del numero di preferenze esprimibili, che resta UNA soltanto.
Qualsiasi indicazione difforme da quanto sopra serve solo a generare
confusione e comporterebbe l’annullamento del voto.
Bari, 3 aprile 2022