DECRETO-LEGGE n.44 del 22.4.2023.Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche
Il DL 44 è stato pubblicato sulla G.U del 22.4.2023 – Serie generale n.95 –
ed è entrato in vigore il 23.4.2023. Dovrà essere convertito in legge entro
60 giorni. Naturalmente il testo potrà essere modificato in sede parlamentare
Le novità che interessano il personale della Scuola sono contenute nell’art. 5
- Procedure straordinarie di assunzioni su sostegno
- co. 5 -11 GPS sostegno 1^ fascia
- co. 12 call veloce sostegno
- Assunzioni da GPS 1^ fascia ed elenchi aggiuntivi della provincia interessata
In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di
sostegno vacanti e disponibili che avanzano dopo la fase ordinaria delle
immissioni in ruolo(50% da GAE e 50% da concorsi), sono assegnati con
contratto a tempo determinate aidocenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno o
negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia, a cui possono iscriversi coloro
che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno.
Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono
il percorso annuale di formazione e prova. In caso di esito positivo
i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo
nell’a.s. 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del
servizio con contratto a tempo determinate, nella stessa scuola
presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.
A questi docenti si applicherà il vincolo triennale sulla mobilità
a decorrere dall’a.s. 2023/24,eccezion fatta per le situazioni
di soprannumero o esubero.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito saranno
disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato
dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi
e le modalità di svolgimento delle prove del percorso annuale di formazione e prova.
- Assunzioni da GPS 1^ fascia ed elenchi aggiuntivi di altre province (call veloce)
Qualora, a seguito dello scorrimento delle graduatorie GPS 1^ fascia,
residuino ulterioriposti di sostegno vacanti e disponibili, questi posti
possono essere coperti da aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia sostegno
ed elenchi aggiuntivi di altre province attraverso la procedura volontaria
“a chiamata”(c.d. call veloce).
- Docenti con titolo estero inseriti con riserva nelle GPS co.13-18
I docenti con il titolo di accesso conseguito all’estero ma senza
il riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente
sono stati iscritti nelle GPS con riserva di riconoscimento del titolo.
L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in
qualità di avente titolo alla stipula di contratto (art. 7 OM 112 del 6 maggio 2022).
La nuova norma, per l’anno scolastico 2023/2024, consente a coloro
che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per
le supplenze (GPS) con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione
ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, che siano iscritti
in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle
medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
Possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, con clausola
risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine
ai docenti inclusi a pieno titolo nella primafascia o negli elenchi aggiuntivi
delle GPS.
A tal fine si possono verificare due casi:
Se il titolo conseguito all’estero
- è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto prosegue sino al termine della sua durata.
- non è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto è immediatamente
risolto.
Questi docenti, comunque, non possono partecipare alle assunzioni sul sostegno dalla
1^fascia ed elenchi aggiuntivi per il 2023-2024. Saranno immessi in ruolo a decorrere
dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra
procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell’anno scolastico
2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle
assegnazioni.
Per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero
di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, il MIM si avvale del Centro di
informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, sulla base di una convenzione
triennale.
- Accesso diretto al TFA sostegno, senza il possesso dell’abilitazione co. 19
Sino al 31/12/2024 i docenti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi
cinque e che siano in possesso del titolo di studio valido accedono direttamente
ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove
d’accesso).Modificata, dunque, la norma che prevedeva il possesso sia
dell’abilitazione e sia del titolo di studio valido per l’accesso ai percorsi
di specializzazione. Eliminata la necessità del possesso dell’abilitazione
all’insegnamento adesso sono sufficienti il titolo di
studio e le tre annualità.
- Mobilità – Sciolta positivamente la riserva per i docenti immessi in ruolo nel 2022-2023 co.20 lett. a)
I docenti immessi in ruolo con decorrenza 2022-2023 hanno potuto presentare
domanda di mobilità per il 2023-2024 nelle more
delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative
del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale
scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo.
E’ stato chiarito che ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria,
a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni
tipologia di posto, si applicano le disposizioni di vincolo triennale
(per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova) a decorrere
dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.
Detto chiarimento lascia cadere la riserva cui era subordinata
la domanda di mobilità per i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’1.9.2022.
Le domande, dunque, possono essere convalidate.
- Abrogata la norma che prevede la cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l’anno di prova co20 lett. b)
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione
e e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione
di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale
del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari,
per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
E’ il comma 3 bis dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado) che regolamentava il reclutamento del personale.
Questa disposizione è ora abrogata per cui all’atto del superamento dell’anno di prova e
dell’immissione in ruolo, il docente non sarà più cancellato da ogni graduatoria finalizzata
alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato