, , ,

DECRETO-LEGGE n.44 del 22.4.2023.Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

 

Il DL 44 è stato pubblicato sulla G.U del 22.4.2023 – Serie generale n.95 –

ed è entrato in vigore il 23.4.2023. Dovrà essere convertito in legge entro

60 giorni. Naturalmente il testo potrà essere modificato in sede parlamentare

Le novità che interessano il personale della Scuola sono contenute nell’art. 5

  1. Procedure straordinarie di assunzioni su sostegno
  2. co. 5 -11 GPS sostegno 1^ fascia
  3. co. 12 call veloce sostegno
  4. Assunzioni da GPS 1^ fascia ed elenchi aggiuntivi della provincia interessata

In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di

sostegno vacanti e disponibili che avanzano dopo la fase ordinaria delle

immissioni in ruolo(50% da GAE e 50% da concorsi), sono assegnati con

contratto a tempo determinate aidocenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia

delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per i posti di sostegno o

negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia, a cui possono iscriversi coloro

che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono

il percorso annuale di formazione e prova. In caso di esito positivo

i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo

nell’a.s. 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del

servizio con contratto a tempo determinate, nella stessa scuola

presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato.

A questi docenti si applicherà il vincolo triennale sulla mobilità

a decorrere dall’a.s. 2023/24,eccezion fatta per le situazioni

di soprannumero o esubero.

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito saranno

disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato

dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi

e le modalità di svolgimento delle prove del percorso annuale di formazione e prova.

  1. Assunzioni da GPS 1^ fascia ed elenchi aggiuntivi di altre province  (call veloce)

Qualora, a seguito dello scorrimento delle graduatorie GPS 1^ fascia,

residuino ulterioriposti di sostegno vacanti e disponibili, questi posti

possono essere coperti da aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia sostegno

ed elenchi aggiuntivi di altre province attraverso la procedura volontaria

“a chiamata”(c.d. call veloce).

  1.  Docenti con titolo estero inseriti con riserva nelle GPS co.13-18

I docenti con il titolo di accesso conseguito all’estero ma senza

il riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente

sono stati iscritti nelle GPS con riserva di riconoscimento del titolo.

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in

qualità di avente titolo alla stipula di contratto (art. 7 OM 112 del 6 maggio 2022).

La nuova norma, per l’anno scolastico 2023/2024, consente a coloro

che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per

le supplenze (GPS) con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione

ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, che siano iscritti

in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle

medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

Possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, con clausola

risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine

ai docenti inclusi a pieno titolo nella primafascia o negli elenchi aggiuntivi

delle GPS.

A tal fine si possono verificare due casi:

Se il titolo conseguito all’estero

  • è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto  prosegue sino al termine della sua durata.
  • non è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il contratto è immediatamente

risolto.

Questi docenti, comunque, non possono partecipare alle assunzioni sul sostegno dalla

1^fascia ed elenchi aggiuntivi per il 2023-2024. Saranno immessi in ruolo a decorrere

dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di

specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra

procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell’anno scolastico

2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle

assegnazioni.

Per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero

di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, il MIM si avvale del Centro di

informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, sulla base di una convenzione

triennale.

 

 

  1. Accesso diretto al TFA sostegno, senza il possesso dell’abilitazione co. 19

Sino al 31/12/2024 i docenti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi

cinque e che siano in possesso del titolo di studio valido accedono direttamente

ai percorsi di specializzazione su sostegno (quindi senza sostenere le prove

d’accesso).Modificata, dunque, la norma che prevedeva il possesso sia

dell’abilitazione e sia del titolo di studio valido per l’accesso ai percorsi

di specializzazione. Eliminata la necessità del possesso dell’abilitazione

all’insegnamento adesso sono sufficienti il titolo di

studio e le tre annualità.

  1. Mobilità – Sciolta positivamente la riserva per i docenti immessi in ruolo nel 2022-2023 co.20 lett. a)

I docenti immessi in ruolo con decorrenza 2022-2023 hanno potuto presentare

domanda di mobilità per il 2023-2024 nelle more

delle interlocuzioni tra il Governo e la  Commissione sulle modalità attuative

del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale

scolastico e dell’adozione di un chiarimento legislativo.

E’ stato chiarito che ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria,

a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni

tipologia di posto, si applicano le disposizioni di vincolo triennale

(per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova) a decorrere

dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.

Detto chiarimento lascia cadere la riserva cui era subordinata

la domanda di mobilità per i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’1.9.2022.

Le domande, dunque, possono essere convalidate.

  1. Abrogata la norma che prevede la cancellazione dalle graduatorie dopo aver superato l’anno di prova co20 lett. b)

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione

e e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione

di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale

del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari,

per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

E’ il comma 3 bis dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

(Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado) che regolamentava il reclutamento del personale.

Questa disposizione è ora abrogata per cui all’atto del superamento dell’anno di prova e

dell’immissione in ruolo, il docente non sarà più cancellato da ogni graduatoria finalizzata

alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato