Per la contrazione dell’organico di un’istituzione scolastica, vengono individuati i docenti in esubero in base alla graduatoria interna di istituto. Il docente dichiarato soprannumerario viene invitato dal Dirigente scolastico a presentare domanda di trasferimento, nella quale l’interessato può effettuare scelte differenti.
Il docente può decidere di :
presentare domanda di trasferimento condizionata
presentare domanda di trasferimento volontaria
non presentare domanda di trasferimento
Domanda condizionata
L’insegnante in soprannumero, se vuole permanere nella scuola di titolarità ed intende partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
Non si dà seguito al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento in altri istituti.
In caso di accoglimento della domanda condizionata l’insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio.
Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal Dirigente scolastico.
In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili o da assegnare ad aspiranti che lo precedono in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
Domanda volontaria
Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza.
Si precisa che in questo caso il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.
Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili o da assegnare ad aspiranti che lo precedono in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
Il docente soprannumerario che presenta domanda volontaria perde il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità, come indicata nell’art.13 comma 1 punto II) e interrompe la continuità didattica perdendo tutto il punteggio per la continuità di servizio maturata nella scuola di precedente titolarità.
Docente dichiarato soprannumerario oltre i termini di presentazione della domanda di mobilità
I docenti che si trovano in questa situazione sono riammessi nei termini per presentare domanda di trasferimento che dovrà essere inviata entro 5 giorni dalla data della notifica di soprannumerarietà.
Se il docente ha già presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti dall’OM, l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, inoltre, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Docente soprannumerario che non presenta domanda
Come chiarisce il CCNI, l’insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente scolastico, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della succitata graduatoria.
Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il Dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente competente.
Se il docente perdente posto non presenta domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti risulta disponibile, il docente medesimo viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune di titolarità.
In subordine, l’insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti secondo l’ordine delle operazioni esplicitato nell’allegato 1 del CCNI.
L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di viciniorietà in base all’ordine del Bollettino Ufficiale. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine del Bollettino.
I trasferimenti d’ufficio sono disposti sempre nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà
In ambedue i casi lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.