Ipotesi di CCNL sui principali aspetti del trattamento economico
del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019–2021
Il giorno 11 Novembre 2022 alle ore 14:00 ha avuto luogo l’incontro tra l’A.Ra.N. e le
Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e ricerca.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di CCNL sui principali aspetti del
trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca relativi al triennio 2019–
2021.
Ipotesi di
CCNL sui principali aspetti del trattamento
economico del personale del
comparto Istruzione e ricerca
Triennio 2019–2021
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI …………………………..…………………………..……………….. 2
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni …………………………..………………………….... 2
Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto …………………………..…………………………..…………………………..………. 3
TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………... 5
Art. 3 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 5
Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 5
Art. 5 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..……… 6
TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ …………………………..………….. 7
Art. 6 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 7
Art. 7 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………….. 7
Art. 8 Incrementi dell’indennità di Ateneo …………………………..………………………….... 8
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA …………………………..…. 9
Art. 9 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..…………………………..…… 9
Art. 10 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………… 9
Art. 11 Incrementi dell’indennità di Ente e dell’indennità di Valorizzazione
professionale…………………………..…………………………..…………………………... 10
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM…………………………..……………………… 11
Art. 12 Incrementi degli stipendi tabellari …………………………..………………………….... 11
Art. 13 Effetti dei nuovi stipendi …………………………..…………………………..……………. 11
Art. 14 Incrementi delle indennità fisse …………………………..…………………………..….. 12
TABELLE …………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…. 13
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 …………………………..…………………………..………………………… 37
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto
indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione
collettiva nazionale del 3 agosto 2021.
2. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole
statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro
tipo di scuola statale.
3. Con il termine “AFAM” si indicano: le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per
le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi
musicali.
4. Con il termine “università” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 5, comma
1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.
5. Con il termine “enti di ricerca” si intendono gli enti/amministrazioni di cui all’art. 5,
comma 1, punto IV, V e VI del CCNQ 3 agosto 2021.
6. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche
amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4 e 5.
7. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:
a) CCNL 7/10/1996, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio
normativo 1994–1997, biennio economico 1994–1995” sottoscritto il 7 ottobre
1996;
b) CCNL 21/02/2002, biennio 2000–2001, con cui si intende il “CCNL relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
per il biennio economico 2000–2001” sottoscritto il 21 febbraio 2002;
c) CCNL 16/02/2005, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002
– 2003” sottoscritto il 16 febbraio 2005;
d) CCNL 28/03/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il biennio economico 2004–2005” sottoscritto il 28
marzo 2006;
e) CCNL 11/04/2006, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale per il biennio economico 2004 – 2005” sottoscritto l’11 aprile 2006;
f) CCNL 29/11/2007, con cui si intente il “CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006–2009 e biennio economico
2006–2007” sottoscritto il 29 novembre 2007;
g) CCNL 16/10/2008, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto università per il quadriennio normativo 2006–2009 e il biennio
economico 2006–2007” sottoscritto il 16 ottobre 2008;
h) CCNL 19/04/2018, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del
comparto Istruzione e ricerca – triennio 2016–2018” sottoscritto il 19 aprile
2018.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi
24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165/2001.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare
applicazione, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali del CCNL
19/04/2018 e dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione nonché le specifiche
norme di settore, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e
dalle norme legislative.
Art. 2
Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente
contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio
2019–2021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo
agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della
trattativa.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono
applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta a mezzo pec entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED
EDUCATIVE
Art. 3
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 35 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B1.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 37 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47–bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.
Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 3 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 3 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 5
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL 29/11/2007, come
rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018, è incrementata con
la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata
Tabella D1.1;
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del
CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. b) del CCNL
19/04/2018, è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato
nell’allegata Tabella D1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL
29/11/2007, come rideterminato dall’art. 38, comma 1, lett. c) del CCNL 19/04/2018,
è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità
indicati nell’allegata Tabella D1.3.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede
come segue:
a) gli incrementi di cui al comma 1 lett. a) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022) in
misura pari a 89,4 milioni di Euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del
Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la
restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del
presente rinnovo contrattuale;
b) gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) e c) sono finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, c. 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L.B. per il 2022), in
misura pari a 14,8 milioni di Euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta
dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale.
TRATTAMENTO ECONOMICO UNIVERSITÀ
Art. 6
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 60 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B2.
3. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n.
319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle
decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2.
4. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 62 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C2.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47–bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.
Art. 7
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 6 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 6 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A2, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 8
Incrementi dell’indennità di Ateneo
1. L’indennità di Ateneo di cui all’art. 4 del CCNL 28/03/2006 come da ultimo
rideterminata dall’art. 85 del CCNL 16/10/2008 è incrementa con la decorrenza e degli
importi annui lordi indicati nell’allegata Tabella D2.
TRATTAMENTO ECONOMICO ENTI DI RICERCA
Art. 9
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dagli artt. 86 e 91 del CCNL 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate
Tabelle A3.1 e A3.2, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle allegate
Tabelle B3.1 e B3.2.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui agli artt. 88 e 93
(elemento perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b)
della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed
è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C3.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47–bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.
Art. 10
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 9 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 9 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A3.1 e A3.2, nei confronti del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di anzianità o altri analoghi
trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del
preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano
solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 11
Incrementi dell’indennità di Ente e dell’indennità di Valorizzazione
professionale
1. L’indennità di Ente di cui all’art. 44 del CCNL 7/10/1996 come da ultimo
rideterminata dall’art. 89, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018 e, per l’ASI, dall’art.
94, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018, è incrementa con la decorrenza e degli
importi annui lordi indicati nell’allegata Tabella D3.1.
2. L’indennità di Valorizzazione professionale di cui all’art. 8, comma 2, del CCNL
21/02/2002, biennio economico 2000–2001 come da ultimo rideterminata dall’art. 89,
comma 1, lett. b) e, per l’ASI, dall’art. 94, comma 1, lett. b) del CCNL 19/04/2018, è
incrementa con la decorrenza e degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati
nell’allegata Tabella D3.2.
TRATTAMENTO ECONOMICO AFAM
Art. 12
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 105 del CCNL AFAM 19/04/2018, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A4, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B4.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 107 (elemento
perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge
n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato
nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C4.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione
di cui all’art. 47–bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1,
comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.
Art. 13
Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 12 (Incrementi degli stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo
stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 12 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A4, nei confronti del personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti,
nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e
dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 14
Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
prevista dai precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 70 del CCNL 16/02/2005, come
rideterminata dall’art. 108, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018, è incrementata con
la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata
Tabella D4.1;
b) l’indennità di amministrazione dei direttori amministrativi e dei direttori dell’ufficio
di ragioneria di cui all’art. 7 del CCNL 11/04/2006, come rideterminata dall’art. 108,
comma 1, lett. b) del CCNL 19/04/2018, è incrementata con la decorrenza e
dell’importo annuo lordo indicato nell’allegata Tabella D4.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui
all’art. 69 del CCNL 16/02/2005, come rideterminato dall’art. 108, comma 1, lett. c)
del CCNL 19/04/2018, è incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi
per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella D4.3.
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