PENSIONAMENTI: “ELEMENTO PEREQUATIVO”
Riguardo all’elemento perequativo introdotto con gli ultimi contratti del pubblico impiego, l’INPS con il messaggio n. 3224 del 30.08.2018 ha dato chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”.
Dal punto di vista retributivo, come chiarisce il messaggio INPS, l’elemento perequativo è assimilabile all’assegno accessorio già corrisposto al personale della scuola come retribuzione professionale docenti, indennità di amministrazione, compenso individuale accessorio.
Praticamente:
a) è assoggettato alla trattenuta per il fondo pensioni, ma non a quella per la buonuscita o il TFR
b) quindi non è utile per determinare l’importo della buonuscita o del TFR;
c) non è utile per la base pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota A della pensione (anzianità fino al 31.12.1992);
d) è utile però a determinare la retribuzione accessoria da considerare nella misura eccedente la maggiorazione del 18%; l’importo della retribuzione accessoria, infatti, è utilizzato sia per calcolare la media retributiva per la quota B, sia per il calcolo della quota C contributiva dal 1.01.2012 o dal 1.01.1996 (vista la corresponsione ai pensionati 2018 di soli 5 mesi il beneficio sarà pressoché nullo);
e) non è utile per determinare il bonus in caso di pensione per invalidità.
Va, inoltre, ricordata l’anomalia di questo elemento della retribuzione di cui il contratto ne prevede la corresponsione da marzo a dicembre 2018.