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PENSIONI: ANTICIPO SUL TFS/TFR

L’articolo 23 del decreto legge sul reddito di cittadinanza e pensioni prevede la possibilità per i dipendenti pubblici che accedono al pensionamento con quota 100 (62 anni e 38 anni di contribuzione) o con pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) di presentare richiesta di finanziamento per percepire un anticipo sul TFS/TFR spettante, in ragione di € 30.000.

Tale richiesta andrà inoltrata alle banche e agli istituti finanziari che aderiranno ad un apposito accordo.

Ad oggi le modalità, i tassi d’interesse, i tempi di erogazione non sono conosciuti, in quanto le convenzioni dovranno essere stipulate entro 60 giorni dall’uscita del decreto.

L’articolo 23 stabilisce che il pagamento dell’indennità di fine servizio sia “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa” secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 201, del 6 dicembre 2011.

Poiché i requisiti a cui si fa riferimento sono, attualmente, 67 anni per la pensione di vecchiaia, 41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini) per la pensione anticipata, molti sperano che si possa ottenere l’anticipo del TFS/TFR al raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità.

Purtroppo, i pensionandi potranno raggiungere solo il requisito dei 67 anni, a meno di ulteriori interventi normativi.

L’unica certezza è che sia coloro che usufruiranno di questo anticipo che quelli che non ne volessero usufruire, andando in pensione con quota 100, quindi pensione anticipata, percepiranno il pagamento del TFS/TFR alla decorrenza del raggiungimento dell’età pensionabile, 67 anni di età, con applicazione della tempistica dei 24 mesi (+3) di attesa per la prima quota lorda di € 50.000 euro e il differimento all’anno seguente la seconda e in alcuni casi la terza dopo un ulteriore anno dalla seconda

Verrà applicata la tempistica dei 24 mesi (+3) di attesa per la prima quota lorda di € 50.000 euro, il differimento della seconda quota all’anno seguente e, in alcuni casi, il differimento della terza dopo un ulteriore anno dalla seconda.

Poiché alcuni iscritti, allettati dalla possibilità di percepire anticipatamente i 30.000 euro, sembrano intenzionati a chiedere il pensionamento con quota 100, è stato preparato un prospetto riepilogativo.

Lo schema evidenzia la data in cui si percepirà il TFS (buonuscita) sia nel caso in cui si utilizzi quota 100 nel 2019, sia nel caso in cui si utilizzi il pensionamento anticipato secondo la legge Fornero.

Schema Pagamento TFS/TFR con pensionamento al 2019, quota 100, e pensione anticipata  alla maturazione legge Fornero.

Il prospetto che segue intende evidenziare la data in cui si percepirà il TFS (buonuscita) utilizzando il pensionamento con quota 100  e la data in cui si percepirà il TFS, rimanendo in servizio e andando in pensione anticipata secondo la legge Fornero, la stessa.

Differimento pagamento TFS/TFR

Pensionamento con quota 100 e pensione anticipata nel 2019 .

Bisognerà attendere i 67 anni

Ipotesi  pagamento con  pensionamento aspettando i requisiti per la pensione anticipata Legge Fornero per coloro che hanno

almeno 38 anni di contribuzione al 2019.

Età alla

data del pensiona

mento

Compi mento

67 anni

Pagamen

to prima quota dopo 24 mesi

Pagamento Seconda quota TFS/TFR

Contri buti al 31.12.

2019

Data in cui si sarebbe percepita la prima quota  TFS/TFR, tenuto conto dei 24 mesi dalla maturazione dei  41 anni e 10 mesi donna e 42 anni e 10 mesi uomo

Seconda quota

TFS/TFR dopo 1 anno

      Donna Uomo Donna Uomo

62 anni

2024 2026 2027 38 2023 2025 2024 2026 2026

2027

63 anni

2023 2025 2026 39 2022 2024 2023 2025 2025

2026

64 anni

2022 2024 2025 40 2021 2023 2022 2024 2024

2025

65 anni

2021 2023 2024 41 2020 2022 2021 2023 2023

2024

66 anni

2020 2022 2023 42 2020 2022

2022

A cura del referente pensionati snals ‐ Salvatore Di Battista  18.02.2019