Pubblicato il decreto del Ministero per il Tfa sostegno2023
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato
il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
IL DECRETO
Decreto-Ministeriale-n.-694-del-30-5-2023
L’ALLEGATO A indica il numero dei posti messi a bando
Date prove
Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti
gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.
Il calendario in dettaglio prevede:
4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
5 luglio 2023: prova scuola primaria
6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado
Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.
Posti
Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061.
La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti
con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni
(comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17).
La misura è stata introdotta di concerto con il MIM (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023).
Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.
I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare
un test preselettivo– una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale.
Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati
dagli stessi atenei con propri bandi.
Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024,
la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto
del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione,
ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi
cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione,
ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione
professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento
e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione,
quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione
i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi
5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria.
Accedono tutti i docenti in possesso dei tre anni di servizio?
La norma prevede una percentuale di riserva dei posti che potrebbe aggirarsi
intorno al 20% sul totale, tale riserva deve essere dichiarata con decreto
del ministro dell’università di concerto con il ministro dell’università.
Chi accede al percorso di specializzazione senza test preliminare
Fermo restando che sono ammessi al percorso di specializzazione
un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università,
sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che:
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
- abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione.
Ammessi in soprannumero
Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni
previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che,
in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Prova d’accesso
La prova, della durata di due ore, si svolge su computer based e consiste
in un test di 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta.
I quesiti sono predisposti dalle università, e sono volti a verificare le competenze dei candidati su:
- capacità di argomentazione e corretto uso della lingua italiana;
- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- competenze su creatività e pensiero divergente;
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Prova scritta
La seconda prova consistente in una o più prove scritte o
pratiche a risposta aperta volte a verificare unitamente alla capacità
di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- competenze su creatività e pensiero divergente;
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
La prova è superata con un punteggio minimodi 21/30; qualora
dovessero essere previste più prove, il voto sarà la risultante
della media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse prove.
Prova orale
La prova orale prevede un colloquio su quanto appreso durante
il corso facendo espresso riferimento alle esperienze formative
effettuate durante il corso. Di norma gli argomenti sono gli stessi
affrontati nella prova scritta.
La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.