SCHEDA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA 2024/2025 CON APPROFONDIMENTI NORMATIVI (Accordo integrazioni e modifiche del 21/02/2024 e O.M. del 23/02/2023)
Premessa
Mediante l’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 e con l’Ordinanza ministeriale è stato previsto
quanto segue:
– introduzione della preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica indicata puntualmente;
– introduzione delle deroghe di cui all’art.34, comma 8, del CCNL 2019/2021 sui vincoli ai trasferimenti
previsti;
– allargamento ulteriore del concetto di caregiver che ricomprende non solo i disabili gravi e quelli con
invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge
118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3);
– uniformità dei vincoli previsti dall’art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un
trasferimento interprovinciale;
– abilitazioni ex D.M. n. 255 del 22/12/2023: con la pubblicazione del decreto l’abilitazione per una delle
classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata
(coloro che hanno conseguito l’abilitazione con gli ultimi concorsi nelle classi di concorso coinvolte si
considerano abilitati anche per l’ulteriore classe di concorso accorpata).
o Per le operazioni di mobilità per il 2024/25
1) per quanto riguarda i vincoli:
• si applicano ai docenti che abbiano ottenuta la mobilità per gli anni 2022/23 e 2023/24:
– su preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) in qualunque fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel
medesimo comune;
– su preferenza con codice di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo
comune;
Pertanto il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di
Comune, Distretto o Provincia viene eliminato poiché con questo accordo il vincolo scatterà solo per le
preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.
• non possono partecipare alla mobilità 2024/25:
– I docenti assunti su sostegno da GPS I fascia con contratto a tempo determinato 23/24
finalizzato alla successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
– I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis
(contingente 2023/24), D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24
nonchè quelli assunti a tempo determinato 23/24.
2) per quanto riguarda le deroghe a tutti i vincoli provinciali ed interprovinciali per tutti i docenti e
Dsga valgono le seguenti condizioni:
– Genitori con figli minori di 12 anni;
– Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
– docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01 (congedo straordinario biennale riservato
ai conviventi del disabile);
– docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2,
comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)
▪ Chi può presentare domanda:
– i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza
puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino
nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste
comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
– i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza
sintetica);
– i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano
beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui
abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la
precedenza;
– i docenti trasferiti d’ufficio;
– i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a
tempo indeterminato nell’a.s.2022/23;
– i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con
retrodatazione giuridica a.s.2022/23.
ACCORDO DI INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CCNI 2022-2025
(sottoscritto in data 21 febbraio 2024 riguarda l’integrazione del contratto per il solo anno scolastico
2024/2025)
> Le principali novità introdotte con l’accordo:
1) per la mobilità interprovinciale, il vincolo scatterà solo nel caso della scelta puntuale di scuola, non per
l’indicazione di comuni o distretti;
2) deroghe al vincolo triennale di mobilità in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 8, del
CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019/2021, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di
mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver, con la
persona con disabilità da assistere.
• In merito al punto 2) è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
nell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia
l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30
marzo 1971, n.118.
> Alcuni Focus:
o Sono mutilati o invalidi civili i soggetti:
– affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici
per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età.
> Le medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede sono garantite ai DSGA nominati da
procedura concorsuale.
– I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all’atto
della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema. Detto avviso servirà ad
informare che la domanda verrà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da una delle
predette deroghe previste dal CCNI. Pertanto le istanze dei predetti soggetti devono essere corredate
dalle dichiarazioni predisposte dal MIM , allegato G (dichiarazione docenti beneficiari deroghe) e allegato
G Ata (DSGA) (dichiarazione DSGA beneficiari deroghe), oltre alla relativa certificazione.
Ordinanza Ministeriale sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’anno scolastico 2024/25
> Le principali novità introdotte con l’O.M.
• Equiparazione della parte dell’unione civile
In tutte le parti del CCNI sulla mobilità 2022/2025 in cui viene citato il coniuge le medesime disposizioni si
intendono estese anche alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e
37 della Legge 76/2016.
• Richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di scuola
Art. 1, c. 2: Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si
intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente
ordinanza.
• Vincolo ex art. 13, c. 5, d.lgs. 59/2017 ora vigente, e a chi si applica
Art. 1, c. 4: Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a
decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso
l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso,
per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale di cui al presente comma non si
applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle
istanze per la partecipazione al relativo concorso.
• Vincolo dei docenti assunti a t.d. ex art. 5, c. 10, del dl 44/2023
Art. 1, c. 5: I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23aprile
2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni
di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
• Docenti della procedura straordinaria ex art. 59 c. 4, D.L. 73/2021 e di sostegno di cui all’art. 5 ter
d.l. 228/2001 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/2023 non
hanno il vincolo
Art. 1, c. 6: I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021,
ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la
legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con
decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
• I docenti della procedura ex art. 59, c. 9-bis, dl 73/2021 assunti a t.i. nell’a.s. 2023/2024 hanno il
vincolo. Nel triennio si conta anche l’a.s. svolto a t.d.
Art. 1, c. 7 I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L.
73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza
triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il
servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
> Il contenuto dell’Accordo di integrazione e modifiche al CCNI 2022 del 21/02/2024
viene riportato nell’O.M.
Art. 1, c. 9 : Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022,
come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024,
in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del
comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo
svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale
inquadrato nell’area dei DSGA:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31
dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.
> Abrogazione per i neo immessi in ruolo della presentazione di domanda di mobilità per ottenere
la sede definitiva da cui decorre il vincolo triennale.
Art. 1, c. 10: A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59 non trova applicazione l’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022.
▪ Sedi indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25 in caso di contrazione di organico a
livello di istituzione scolastica o di provincia
Art. 1, c. 11: Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI
2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25:
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di
specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della
procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la
Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo
differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati
all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui
all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106,
prorogata dall’art. 5 ter del D.L.228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decretolegge n. 73/2021;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale
straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23
luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito
della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021,
convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s.
2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura straordinaria di cui
all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;
– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di
organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della
procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con
la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24 o
avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell’a.s. 2024/25;
> Precisazioni in merito alla precedenza di coloro che assistono un parente disabile grave dopo
l’eliminazione del referente unico ex art. 3 del d.lgs. 105/2022
Art. 1, c. 12: L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto,
ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del
CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza,
si precisa quanto segue:
– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i
genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare
assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita tale tutela;
– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione
civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76
purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e,
limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase
dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA,
che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza
viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire
periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni
di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42
comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI
2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti
i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione
di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono
inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
》 Si ribadisce che ai fini del calcolo del punteggio relativo all’anzianità di servizio continuano ad
applicarsi le regole delle tabelle allegate al CCNI pertanto l’anno scolastico è considerato come
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni ovvero se il servizio è stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali
Art. 3, c. 16: Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate
al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come
testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione.
》 Viene esplicitato il contenuto dell’Accordo di integrazioni e modifiche e che gli interessati devono
allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione
legittimante le certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità
Art. 4, c. 27: Le categorie di docenti e di DSGA di cui al superiore articolo 1, comma 9, devono allegare la
dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età
del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento
della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che
rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei
soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio del soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo
1971, n.118.
> Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, gli interessati devono allegare, in modo
analogo a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, la documentazione/certificazione
comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative
all’invalidità e/o alla disabilità).
> Informativa esiti delle operazioni di mobilità/Privacy
Art. 7, c. 3: Nel rispetto degli obblighi d’informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura
dell’Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità
nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti. Le organizzazioni sindacali
tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
> Passaggio di ruolo in applicazione del D.M. 22 dicembre 2023, n.255
Art. 14, c. 3: Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o
delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel
ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del
22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
> Passaggio di ruolo in applicazione delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile
2020 n.510.
Art. 14, c. 5: possono chiedere il passaggio di ruolo anche gli abilitati a seguito del superamento delle
procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510 (procedura straordinaria per titoli ed
esami anno 2020).
> Ex LSU del concorso nazionale entrati di ruolo il 1/12/2023 in rapporto part-time
Art. 24, c. 4: Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d’ufficio il personale di cui ai
precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
> DSGA soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/01 e
deroghe
Art. 24, c. 5: Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del
D.lgs. 165/01 e pertanto non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall’immissione
in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può
scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti
nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. In attuazione
dell’articolo 34, comma 8, del CCNL e dell’articolo 34, comma 9-bis, del CCNI, ai DSGA che si trovino in una
delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente ordinanza, è garantita la partecipazione alle
procedure di mobilità.