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Ecco finalmente le date

11-24/ luglio 2024 per i docenti

8-19/ luglio 2024 personale ata

Per cui i tempi di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono collocati nella prima settimana di agosto, le graduatorie definitive, calcolati i tempi dei reclami e delle loro valutazioni, potranno essere pubbliche dopo Ferragosto. Le nomine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rischiano di arrivare negli ultimi giorni di agosto.

Ed ecco le regole:

Chi può e chi non può fare domanda.

  1. A) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

a)Utilizzazione  e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

  1. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
  2. B) DOCENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SU OGNI TIPOLOGIA DI POSTO NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

a.s.. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:

  1. a) Assegnazione provvisoria ed utilizzazione solo nell’ambito della provincia di assegnazione della sede all’atto della nomina
  2. b) Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti, con determinati requisiti, in tale circostanza usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata
  3. C) DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS OPPURE DALLA GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 O 2022/23 CHE HANNO RINVIATO O RIPETUTO IL PERIODO DI PROVA NELL’A.S. 2023/24
  4. a) possono presentare domanda di Utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;

b)possono produrre domanda di Assegnazione provvisoria in altra provincia solo  solo se rientrano in specifiche categorie di docenti con determinati requisiti; in tale circostanza  usufruiscono di deroghe ai vincoli di permanenza nella sede scolastica assegnata all’atto del conferimento della nomina a tempo determinato

  1. D) DOCENTI ASSUNTI DALLE GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DAL 1.9.2023 E CHE ABBIANO IN OGNI CASO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL PREDETTO A.S. 2023/24
  2. a) possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se hanno requisiti per rientrare nelle deroghe ai vincoli di permanenza nella sede di assegnazione
  3. b) se in possesso dei requisiti che appresso indicheremo, potranno produrre domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale ma vengono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno
  4. c) nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno
  5. d) in ogni caso, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LE DEROGHE ALL’IMPOSSIBILITA’ DI CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:                                                                                                                                                                                                                              a) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;                                                            b) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti indicati  al punto a) precedente                                                                                                                                                                                                              c) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto b;

  1. d) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto c); e) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui a punti precedenti                                                                                                                                                                                                        – Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia.

LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI E’ CONSENTITO PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (QUINDI QUANDO E’ POSSIBILE E PRODURRE DOMANDA).

Sono indicati dagli  art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22, come di  seguito riportati:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;

ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non vi è prescrizione circa il soggetto familiare per il quale richiedere l’assegnazione provvisoria, infatti il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli sopra indicati.  Il personale scolastico, anche se coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

In ogni caso, pur in presenza dei sopra citati motivi, non è possibile richiedere assegnazione provvisoria:

  1. per scuole ubicate all’interno del comune di titolarità (eccetto per i comuni divisi in più distretti sub-comunali – Roma, Milano, etc per esempio – e solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.
  2. personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo)
  3. per più province;
  4. per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.(docenti)

Il personale docente assunto a tempo indeterminato presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.

 

Il personale docente assunto a tempo determinato nell’a.s.2023/24, il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale ATA presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione  mobilità annuale.

Per inviare la domanda compilata in modalità cartacea, bisogna convertire la domanda e i relativi allegati in un file pdf e inviarla, per come verrà indicato dai vari Ambiti Territoriali provinciali attraverso posta elettronica certificata.

 

DETTAGLI IMPORTANTI

  1. per richiedere il ricongiungimento al genitore non è richiesta la convivenza;
  2. i docenti che potranno produrre domanda in virtù delle deroghe previste dal CCNI, in particolare quella prevista dall’art.33 commi 3 e 5- per l’assistenza ai soggetti  con disabilità, non dovranno dimostrare  il requisito della convivenza con tale soggetto  (questo però ai soli fini di ottenere la deroga ma non ai fini di ottenere la precedenza nell’assegnazione per la quale resta il requisito della convivenza)
  3. le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite negli specifici percorsi di protezione di cui al D.Lgs. n.80/2015 ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare domanda di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo per i comuni con più distretti sub-comunali ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro;
  4. possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neoassunti in ruolo dal concorso ordinario;
  5. può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno e part-time

RICAPITOLIAMO CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE:

docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità.  N.B.: Occorre prima di tutto indicare la scuola di precedente titolarità e, poi, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;

docenti in esubero su provincia;

docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una  sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;

docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno  anche se privi di specializzazione;

docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo;

docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola;

docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;

docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;

docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;

N.B.: I docenti nella domanda dovranno indicare il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria per l’individuazione del personale soprannumerario aggiungendo i punti relativi all’anno scolastico in corso.

COME VENGONO EFFETTUATE LE UTILIZZAZIONI

Il movimento relativo alle utilizzazioni avviene rispettando le preferenze espresse dal personale interessato Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.

L’utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro assegnato

Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può  essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico

ARTICOLAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

 

Il movimento di assegnazione provvisoria è disposto utilizzando tutti i posti dell’organico delle scuole (vacanti e disponibili o solo di fatto disponibili per l’intero anno scolastico) sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

 

Il CCNI ha previsto che la domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta da  tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l’anno scolastico 2024/25.

Ricordiamo che :

In presenza delle condizioni indicate nel CCNI, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale:

 

i docenti  assunti   con   contratto   a   tempo   indeterminato nell’a.s.2023/24;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito delle procedure di cui all’art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell’art.5-ter del L.228/2021 all’esito del superamento positivo dell’anno di prova;

i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito della procedura di cui agli artt.5 e6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all’esito del superamento positivo dell’anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all’art.34 del CCNL;

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, tenendo conto dei requisiti previsti dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti (che partecipano senza limitazioni), tutti gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato) che rientrino nelle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21. Si evidenzia che  il personale assunto a tempo determinato deve aver superato il periodo di prova. TALI DOCENTI PRESENTANO DOMANDA IN FORMATO CARTACEO IL CUI MODELLO E’ RINVENIBILE NEL PORTALE DEL MINISTERO -SEZIONE MOBILITA’. L’UST verificherà che il predetto docente abbia superato il periodo di formazione iniziale e prova

 

Per il sopra indicato personale, il movimento di assegnazione provvisoria avverrà, tenendo conto delle fasi previste dal CCNI, PRIMA DELLA FASE 41 E DOPO LA FASE 40.

 

COME  E A QUALI CONDIZIONI E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

 

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

 

Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).

Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;

L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2024;

In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia rispetto a quella di titolarità, potrà essere prodotta  in presenza dei requisiti indicati nel CCNI, e cioè da parte dei:

docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;

docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

 

 

 

SI RICORDA  CHE:

 

  1. A) Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi —> Gestione allegati).

 

  1. B) Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

 

  1. C) L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda  esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia una scola scuola

 

  1. D) Ove si verifichi la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di   ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

 

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE: COME FUNZIONANO

 

Rispetto all’a.s. 2023/2024 il sistema delle precedenze è identico e risultano essere, in ordine stretto:

PRECEDENZA ASSOLUTA

Personale docente non vedente (Legge 120/1999, art.3)

Personale docente emodializzato (Legge 270/1982, art.61)

2.DOPO LA PREDETTA PRECEDENZA SI PASSA ALLE PRECEDENZE PER LE UTILIZZAZIONI

 

personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2014/2015 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub- comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub- comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

3.SUCCESSIVAMENTE OPERANO LE PRECEDENZE DI CUI AI PUNTI III- IV- VI- VII DEL CCNI-

Cioè Personale con  disabilità o che necessita di cure,assistenza,coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche in amm.zioni EE.LL

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub- comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Per il solo personale con disabilità di cui all’art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 non è obbligatoria l’indicazione del comune

  1. DOPO LE PRECEDENZE DI CUI AL PUNTO 3                                                                 – Personale cessato dal collocamento fuori ruolo;

– Personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale

Punteggi

  • Ricongiungimento al familiare:

Docenti: 6 punti

  • Figli fino a 6 anni:

Docenti: 4 punti

  • Figli 6-18 anni:

Docenti: 3 punti

  • Assistenza a familiari disabili:

Docenti: 6 punti

 

Di seguito il testo della richiesta inviata dai sindacati al mInistro della istruzione

Al Ministro dell’Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi
E, p.c. Al Capo di Gabinetto
Dott. Luigi Fiorentino
Al Capo Dipartimento MI
Dott. Stefano Versari
R O M A

OGGETTO: Richiesta di estensione, anche al personale assunto da GPS (art.59 – comma 4),
della possibilità di presentare istanze di utilizzazione/assegnazione provvisoria per
l’a.s. 2022/23. In via subordinata, richiesta di interpretazione autentica
CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni aa.ss. 2019/22 personale Comparto Istruzione.
Premesso che
Al personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 viene negata
la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione
a valere sull’a.s.2022/23 in quanto trattasi di personale con contratto a tempo
determinato che sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica dall’a.s.2021/22 ed economica dall’a.s.2022/23
Considerato che
Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che ne determina tempi e modi,
è quello sottoscritto l’08 luglio 2020 che, nella parte relativa al personale docente,
prevede espressamente quanto segue:
– Art.7 – comma 2 – 2° periodo “Non sono consentite le assegnazioni provvisorie
nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica coincidente all’inizio dell’a.s.2019/20 ovvero 2020/21 e
2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG n.85/2018”;
– Allegato 1 – Sequenza operativa n.42 “Operazioni di assegnazione provvisoria
docenti DDG. 85/018” dedicata al personale docente, esplicita quanto segue:
“Assegnazione provvisoria dei docenti assunti con procedura ex DDG
n.85/2018, il personale docente beneficiario delle precedenze di cui
all’art.8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto. Art. 7 comma 2”;
Considerato che
– Il personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 si trova nelle
medesime condizioni del personale ex DDG n.85/2018 è stato ammesso alla presentazione
della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/20
nonostante il rispettivo contratto a tempo determinato sia stato
trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1°
settembre 2019;
– Il 16 giugno è stato prorogato, per l’a.s. 2022/23 il CCNI
sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per il triennio
2019/22 e che lo stesso, per il principio dell’ultrattività,
produce effetti sul personale;
Per tali motivazioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali
chiedono
che sia garantita a tale personale la possibilità di presentare domanda
di assegnazione provvisoria analogamente al
personale già a tempo indeterminato.
In via subordinata, chiedono l’interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2,
nella parte citata e della sequenza
operativa n. 42 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
sottoscritto l’08 luglio 2020, al fine di permettere
anche a tale personale di presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23.
Risulta, infatti, evidente la discriminazione condotta ai danni di tale personale che,
sicuramente, costituirà materia di
ricorsi giurisdizionali di cui la scuola farebbe volentieri a meno.
Roma,
Flc CGIL Francesco Sinopoli
CISL Scuola Ivana Barbacci
UIL Scuola Rua Giuseppe Turi
SNALS Confsal Elvira Serafini
GILDA Unams Rino Di Meglio