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Il decreto-legge sulle pubbliche amministrazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri Il 19 febbraio, prevede un’importante novità: l’assicurazione sanitaria integrativa per tutto il personale della scuola . Con  un comunicato stampa il Ministro Valditara ha diffuso questo importante passo in avanti sulla strada del welfare aziendale.

Il Ministro ha ottenuto uno specifico stanziamento di 220 milioni di euro in cinque anni sulla base del quale si stimano prestazioni e servizi sanitari per un controvalore di oltre 3 mila euro all’anno per ogni beneficiario. La contrattazione collettiva definirà le modalità di fruizione delle prestazioni e dei servizi sanitari coperti.

 

Entro pochi giorni sarà  pubblicato  un apposito decreto ministeriale che prevede  l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema scolastico, a tutti i livelli d’istruzione, anche di tipo paritario.

La norma INNOVATIVA  è contenuta nella Legge n. 85, pubblicata il 3 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha convertito in legge il testo coordinato del 4 maggio 2023, n. 48, “recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (il cosiddetto decreto Lavoro): l’articolo che estende la tutela assicurativa degli studenti e del personale è il 18.

L’altro articolo del testo coordinato che interessa la scuola è il 17 e riguarda il “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

La norma  prevede che solo per l’anno scolastico 2023/24, l’obbligo di assicurazione INAIL si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Rientrano nell’assicurazione – che copre tutte le attività esterne, a cominciare dalle visite didattico-culturali – coloro che appartengono alle seguenti categorie:

 

  1. a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  2. b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  3. c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  4. d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  5. e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
  6. f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  7. g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

 

 

Cosa cambia per i PCTO

La copertura assicurativa comprende anche le attività di formazione svolte al di fuori della scuola, ad iniziare dai percorsi di Pcto (con costante monitoraggio della qualità dei Percorsi): le imprese impegnate nei Percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L’integrazione al documento sarà fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.

Decreto-legge prevede , inoltre, che il PCTO debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole e  per assicurare questo obiettivo, viene  introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato da ciascuna scuola.

Viene rafforzato il ruolo del  Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di commercio con l’inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO onde evitare ricorso ad aziende non qualificate: capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, esperienza maturata nei Percorsi, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.