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Riportiamo di seguito un prospetto riepilogativo sui permessi del personale ATA relativamente al CCNL 2016/2018

Il CCNL 2016/2018 e i permessi del personale ATA

Normativa di riferimento

  • CCNL 19 aprile 2018

I permessi per motivi personali e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)

  • Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari.
  • Se usufruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104

  • I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
  • Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  • In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il preavviso per gli altri permessi

  • La richiesta dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre giorni.
  • In caso di comprovata urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
  • I permessi sono assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia riguardo al trattamento economico.
  • Ai fini del comporto, sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
  • I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
  • La decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
  • La domanda va presentata almeno tre giorni prima.
  • In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia

  • Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.

Altre possibilità in alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • In alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi.

Incompatibilità dei permessi utilizzati nella medesima giornata

  • I permessi orari per motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

I permessi per concorsi o esami

  • Restano invariati i permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
  • Retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.

I permessi per lutto

  • Restano invariati i permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non continuativi.
  • Retribuiti per tutti.

I permessi per matrimonio

  • Restano invariati anche i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.
  • Retribuiti per tutti.

Incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA

Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.
Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.
Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.
Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.

Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.
La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.
Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.
Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.
Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.

Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.
Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.
Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.

news
Il Ministro ha chiesto al MEF le risorse per le assunzioni per l’a.s. 2018/2019:

57 mila assunzioni docenti di cui circa 13 assunzioni sul sostegno e 9838 ATA

Ai sindacati è stato confermato che le assunzioni avverranno  per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% da concorso 2016.

Le graduatorie del concorso 2018 saranno utilizzate nel caso in cui quelle del concorso 2016 dovessero essere esaurite e le graduatorie definitive del nuovo concorso 2018 già pronte, si potrà assumere da queste ultime, sempre nel rispetto dell’aliquota del 50%.

Sarà nostra cura seguire tutto l’iter e tenervi costantemente aggiornati .

 

 

personale ata

In merito alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA a.s. 2018-2019, il MIUR ha inviato la nota prot. 31552 del 09-07-2018 . In essa è fissato il termine di presentazione in modalità cartacea, tramite il modello UN, le cui date previste sono dal 23 luglio al 3 agosto 2018.

Nella nota viene comunicato che, relativamente al personale ATA, l’Ipotesi di CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto il 28/6 scorso (che è in attesa della certificazione prevista ai sensi dell’art. 40bis del D.lgs. 165/2001), non presenta modifiche sostanziali, ad eccezione di quanto previsto all’art. 17, co.1:

–    possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento, oltre che per il coniuge o parte dell’unione civile o convivente, anche per parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

–    ammissione dell’istanza di ricongiungimento al genitore, senza richiedere l’ulteriore requisito della convivenza.

Allegati:

personale ata
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