L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dovendo procedere alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali in scadenza al prossimo 31.8.2019, ha pubblicato la nota n.15553 del 12/06/2019.
Per quanto riguarda l’attuale quadro normativo, la circolare ricorda i vincoli di permanenza nella regione di assunzione per i seguenti vincitori di concorso:
- art. 16 comma 2 del D.D.G. 13/07/2011 – “ i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a sei anni”
- D.M. 635 del 27/08/2015, attuativo dell’art. 1, comma 92, della l. n. 107/2015 – “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della
procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un
triennio”
Il conferimento degli incarichi dirigenziali è effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006:
a) Conferma dell’incarico nella attuale sede riguarda i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2019.
b) Mutamento dell’incarico a seguito di ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale.
c) Conferimento di nuovo incarico (alla scadenza del contratto) e assegnazione degli incarichi per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.
d) Il mutamento di incarico in pendenza di contratto su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei casi di particolare urgenza e di esigenze familiari.
e) Mutamento di incarico in casi eccezionali (art.9, comma 2 del CCNL del 2010).
f) Mobilità interregionale (art. 9, comma 4, C.C.N.L. 15/07/2010)
La circolare mette in evidenza, inoltre, il dovere di presentare domanda di mobilità per i dirigenti scolastici con scadenza di contratto al 31 agosto 2019 e con una permanenza nell’attuale sede di durata pari o superiore a quattro incarichi. Fanno eccezione i casi in cui è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunto limite massimo d’età o per limite ordinamentale (secondo le vigenti disposizioni in materia) entro il 1° settembre 2021.
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