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Nel corso della mattinata del 12 luglio 2019 si è tenuto il terzo incontro di informativa sulle assunzioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2019/20.

L’Amministrazione, in premessa, ha informato le OO.SS. che i numeri sulle operazioni di immissione in ruolo saranno resi noti all’inizio della prossima settimana. Martedì prossimo avverrà l’incontro con i Direttori Regionali per coordinare le varie operazioni.

Riportiamo di seguito quanto emerso in merito alle criticità sollevate durante il precedente incontro:

1)    i posti lasciati liberi per le domande di pensione di cui alla “quota 100” saranno utilizzati solo per le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze. A tal riguardo, dietro forte sollecitazione dello SNALS, l’Amministrazione si è riservata una ulteriore pausa di riflessione che verrà sciolta a breve;

2)    gli eventuali esuberi di posti che si possano verificare a livello regionale su alcune classi di concorso non verranno sottratti dal contingente complessivo di posti da immettere in ruolo;

3)    non sarà possibile il cambio di provincia per i docenti FIT di cui al DM 631/18. A tal riguardo, dietro forte sollecitazione dello SNALS, l’Amministrazione si è riservata una ulteriore pausa di riflessione che verrà sciolta a breve. Sull’argomento è stato anticipato all’Amministrazione l’invio di una imminente richiesta unitaria al Capo di Gabinetto per sollecitare una soluzione positiva della questione.

4)    resterà il blocco quinquennale alla mobilità per gli assunti da DM 631/18;

5)    i docenti FIT non verranno cancellati all’esito delle loro nomine in ruolo dalle altre graduatorie FIT 2018 pubblicate successivamente alla loro nomina;

6)    i docenti FIT non saranno immediatamente cancellati, ma solo in esito al positivo superamento della prova.

7)    i diplomati magistrali con clausola risolutoria espressa potranno restare sulla sede di servizio occupata se in turno di nomina da concorso straordinario. Per poter raggiungere questo risultato è stato necessario modificare il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie da poco sottoscritto: la modifica prevede che i docenti assunti in ruolo da concorso straordinario possano, appunto, fare domanda di utilizzazione, anche interprovinciale, per il posto ricoperto nell’a.s. 2018/19.

L’Amministrazione si è impegnata a far inserire in un prossimo atto normativo la possibilità che:

  • i diplomati magistrali ante 2001/02, già immessi in ruolo con riserva, restino con supplenza sul medesimo posto occupato anche in caso di risoluzione del contratto a seguito di sentenze di merito negativa emessa in corso di anno scolastico;
  • gli idonei al concorso ordinario del 2016 possano essere assunti in ruolo per scorrimento anche dall’a.s. 2020/2021 in poi;
  • venga eliminato il blocco quinquennale alla mobilità per gli assunti da DM 631/18.

Nel corso dell’incontro è stato comunicato che nella prossima settimana si svolgerà l’informativa anche per quanto riguarda le assunzioni del personale ATA.

Per quanto riguarda il secondo punto di informativa, previsto nella odierna convocazione, relativo all’attuazione dei GIT (Gruppi per l’Inclusione Territoriale) di cui all’art. 9 del D.Lgs. 66/17, si è convenuto con l’Amministrazione di soprassedere in attesa del nuovo dettato normativo, attualmente in discussione presso le competenti Commissioni Parlamentari, che li vedrà a breve modificati nella loro composizione e finalità.

Infine, visto che il prossimo 1° settembre cadrà di domenica, si è chiesto che l’Amministrazione provveda ad individuare le modalità più opportune per fornire istruzioni alle scuole garantendo la decorrenza giuridica ed economica del contratto fin da detto giorno.

In data 24 giugno, sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – UFFICIO III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente, per l’a.s. 2019/2020 con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.

Allegati al link: http://www.uspbari.it/usp/movimenti-del-personale-docente-di-ogni-ordine-e-grado-a-s-20192020.html

 

Riportiamo di seguito l’Informativa riguardante l’Integrazione delle graduatorie di istituto valide per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 relativa alla finestra semestrale del 1° febbraio 2019 (terza finestra):

Normativa di riferimento ·         D.M. n. 326 del 3 giugno 2015

·         D.M. 335 del 23 aprile 2018

·         D.D.G. 28 gennaio 2019, n. 73

·         C.M. 29 gennaio 2019, prot. n. 3934

Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II^ fascia ·         Soggetti interessati: soggetti che hanno conseguito l’abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1° febbraio 2019.

·         Adempimenti richiesti: presentazione, tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di ricevuta del modello allegato A3.

·         Termine di scadenza: sabato 16 febbraio 2019

·         A chi va presentata la domanda: all’istituzione scolastica destinataria della domanda di inserimento presentata all’inizio dell’attuale triennio di validità delle graduatorie.

·         Per chi non è iscritto in alcuna graduatoria di istituto, la domanda va indirizzata ad una istituzione scolastica della provincia prescelta.

Inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno ·         Soggetti interessati: aspiranti presenti nelle graduatorie di istituto che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 1° febbraio 2019.

·         Adempimenti richiesti: presentazione, esclusivamente in modalità telematica sul portale POLIS del sito internet del MIUR, del modello allegato A5.

·         Periodo di presentazione: tra lunedì 4 febbraio 2019 ed entro le ore 14,00 di venerdì 22 febbraio 2019

·         Chi non deve compilare l’allegato A5:

  • docenti che abbiano compilato il mod. A3 di inserimento in II^ fascia, a seguito del conseguimento dell’abilitazione entro il 1° febbraio 2019 e abbiano dichiarato il titolo di specializzazione nella sez. B2 del suddetto modello.
Priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze di III fascia ·         Soggetti interessati: docenti che conseguono il titolo di abilitazione nei periodi che intercorrono tra un aggiornamento semestrale e l’altro della II fascia.

·         Adempimenti richiesti: presentazione, esclusivamente in modalità telematica sul portale Polis del sito internet del MIUR, del modello allegato A4.

·         Periodo di presentazione: per tutto il triennio di validità delle graduatorie.

·         A chi va presentata la domanda: all’istituzione scolastica destinataria della domanda di inserimento presentata all’inizio dell’attuale triennio di validità delle graduatorie.

·         E’ opportuno dichiarare la priorità in III fascia anche per chi presenta la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie.

Scelta delle sedi ·         Soggetti interessati:

  • docenti non presenti nelle corrispondenti graduatorie di III^ fascia che si iscrivono negli elenchi aggiuntivi di II^ fascia;
  • docenti già inseriti nelle graduatorie di istituto di II fascia, che sostituiscono una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti.

·         Adempimenti richiesti: presentazione del modello B, in modalità telematica sul portale Polis del sito internet del MIUR.

·         Periodo di presentazione: tra lunedì 25 febbraio 2019 e entro le ore 14,00 di venerdì 15 marzo 2019.

Incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA

Il giorno 2 ottobre 2018 si è svolto presso il MIUR, alla presenza delle OO.SS., l’incontro riguardante il bando per la destinazione all’estero dei dirigenti scolastici, del personale docente ed ATA. Erano presenti la dott.ssa Novelli, il dott. Ponticiello e il Consigliere Nocella del MAECI.
Ha aperto i lavori la dott.ssa Novelli sottolineando nuovamente l’urgenza per l’uscita del bando e si è soffermata anche sulla lunghezza delle procedure dovute spesso alle interlocuzioni con gli Uffici Scolastici Regionali.
Ha fatto presente, inoltre, che vi sono ampie difficoltà nell’organizzare le prove preselettive mentre per le commissioni il MIUR sta valutando se costituire una commissione ogni 1.000 o 500 candidati.
Nel rivolgersi al Consigliere Nocella ha invitato nuovamente il MAECI ad un ripensamento circa la mancata partecipazione nelle commissioni del personale MAECI.

Inoltre, ha insistito di prevedere la procedura informatica in modo da evitare i problemi causati dall’uso della modalità cartacea della domanda.
La dott.ssa Novelli, ha invitato le OO.SS. a rileggere le bozze dei bandi presentate nuovamente nell’incontro odierno ed ha anche chiarito che si dovrà effettuare prossimamente un futuro incontro per l’Intesa siglata dai Sindacati presenti.
Successivamente il Consigliere Nocella, ha precisato che la competenza per la destinazione alle sedi estere spetta al MIUR e che per il futuro, non è prevedibile la partecipazione del MAECI per le commissioni anche per le difficoltà dovute all’onere gravoso, non più sostenibile.
Lo stesso ha assicurato che il Ministero degli Esteri, darà un contributo per la preparazione dei testi delle prove da sottoporre ai candidati, testi che saranno condivisi con il MIUR.
Diversamente, ha sottolineato la volontà che si predispongano le graduatorie mentre per l’Intesa siglata dal MIUR, ha chiarito che non saranno cambiati i trasferimenti estero per estero.

Di riscontro, lo Snals-Confsal e i Sindacati presenti, hanno riconfermato vivamente che alcuni contenuti del bando non possono prescindere dai contenuti dell’Intesa con il MIUR ed occorre tener presente le disposizioni contrattuali e del D.lgs 165/2001.
Solo così sarà possibile arginare alcuni contenuti negativi del D.lgs. 64/2017, rivendicando la contrattazione integrativa come uno degli strumenti validi per intervenire su alcune problematiche della categoria.
Al termine della riunione la dott.ssa Novelli ha proposto di inviare i testi dei bandi alle OO.SS. dando così la possibilità di inserire modifiche o integrazioni, in coerenza con l’Intesa, da sottoporre all’Ufficio Legislativo.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

Si riportano le faq già pubblicate da OrizzonteScuola.it , in attesa di nuove raccomandazioni da parte del Miur anche in funzione del decreto legislativo 81/08:

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASL) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

–    la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;

–    la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);

–    i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);

–    gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

–    individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;

–    autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;

–    verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (successivamento sostituito con n. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!!) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

… verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

Il MIUR ha pubblicato la nota circolare Prot. 35085 del 02-08-2018 con la quale fornisce agli Uffici scolastici regionali indicazioni sulle attività formative per l’a.s. 2018 – 2019 rivolte ai docenti neo assunti in ruolo.

Estratto dalla nota:

Una tempestiva ed efficace progettazione delle attività di formazione per i docenti neoassunti in ruolo (o per coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo) rappresenta un elemento di qualità per un ordinato ed efficace avvio dell’anno scolastico. Infatti, consente agli insegnanti interessati, alle scuole in cui prenderanno servizio, alle diverse articolazioni dell’Amministrazione scolastica di disporre di un quadro certo delle diverse azioni formative che si dovranno realizzare nel corso dell’anno per perfezionare il periodo di prova. Ci si attende che i docenti abbiano, fin dai primi giorni in cui saranno accolti nelle nuove sedi di servizio, una adeguata e corretta informazione circa le caratteristiche della formazione e i diritti e i doveri connessi al loro nuovo status giuridico.”

I punti su cui si sofferma il MIUR sono:

  • Il percorso di formazione dei docenti neo-assunti 2018-2019;
  • Caratteristiche del percorso formativo per i docenti neo-assunti;
  • L’organizzazione territoriale e il lavoro in rete;

Nella nota circolare Prot. 35085 del 02-08-2018, tutti i dettagli dell’informativa.

news
Il Ministro ha chiesto al MEF le risorse per le assunzioni per l’a.s. 2018/2019:

57 mila assunzioni docenti di cui circa 13 assunzioni sul sostegno e 9838 ATA

Ai sindacati è stato confermato che le assunzioni avverranno  per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% da concorso 2016.

Le graduatorie del concorso 2018 saranno utilizzate nel caso in cui quelle del concorso 2016 dovessero essere esaurite e le graduatorie definitive del nuovo concorso 2018 già pronte, si potrà assumere da queste ultime, sempre nel rispetto dell’aliquota del 50%.

Sarà nostra cura seguire tutto l’iter e tenervi costantemente aggiornati .