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Il  20 febbraio 2025, si è chiuso il confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative (art. 5, c.3, lett. h), CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021).

Il Direttore generale per il personale scolastico, Dott.ssa Maria Assunta Palermo  ha infatti inviato alle organizzazioni sindacali una comunicazione nella quale ritiene chiuso il confronto, allegando, inoltre, la versione definitiva dei Criteri i generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici.

Purtroppo, permangono delle criticità ma  il ministero , nel verbale conclusivo , pur ribadendo l’importanza del dialogo con le OO.SS  riafferma l’esigenza di mantenere fermi alcuni punti di distanza dalle medesime.

La versione definitiva contiene pochi elementi di novità. Purtroppo  i dirigenti scolastici non hanno le stesse favorevoli condizioni di accesso degli altri dirigenti dell’area “Istruzione e Ricerca”.

Nel dettaglio:

1.L’accesso al lavoro agile risulta precluso a coloro che non hanno terminato il periodo di formazione e prova. Il fondamento dell’accesso al lavoro agile deriva dalla necessità di conciliare le esigenze lavorative con quelle di vita e viene  negata tale conciliazione ai dirigenti neo immessi in ruolo che, anzi, potrebbero averne più bisogno proprio durante l’inizio del loro incarico a causa  del distacco dai loro cari quando hanno sedi lontane

  1. Attività che possono svolgersi da remoto Il testo finale contiene un improprio elenco di attività che potrebbe prestare il fianco a dubbi interpretativi e a contenziosi.
  2. Durata dell’accordo e modalità di svolgimento

Si potrà accedere alla modalità agile per sole quattro giornate al mese, con la concessione della quinta giornata nei mesi con cinque settimane; definizione poco chiara poiché  nessun mese contiene cinque settimane.  Inoltre  almeno tre giorni alla settimana devono essere svolti in presenza, esclusi i – periodi di sospensione delle attività didattiche nei quali la fruizione potrà essere cumulativa.

E’ prevista una  deroga per cui le giornate mensili potranno essere innalzate a sette su specifica richiesta del dirigente scolastico, se accolta  dal direttore dell’USR. Inoltre, le giornate mensili potranno essere ulteriormente incrementate a favore dei dirigenti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute o anche per quelli che si trovassero in condizione di particolare necessità, non coperte da altre misure. Tali  modalità sono  distanti dalla definizione di lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e dal CCNL di Area “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro”. Queste regole fanno si che questo diritto  viene  ridotto a possibilità  destinata  soprattutto ai lavoratori che versano in circostanze di grave difficoltà. Questa interpretazione  dell’istituto del lavoro agile è confermato dalla scelta di impedire il cumulo delle giornate mensili concesse, se non durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in cui la presenza fisica del dirigente è ritenuta meno importante. Si finisce così per confondere la modalità del lavoro agile – introdotta per ben altre finalità – con la fruizione di un periodo di permesso retribuito o delle ferie.

 

  1. Fasce di contattabilità e tempi di riposo

La definizione della fascia di contattabilità è stata migliorata nel testo definitivo, ma resta comunque estesa all’intera durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità. Nelle scuole aperte fino alle 23 – evenienza che si verifica in quelle con corsi serali – il dirigente dovrebbe dunque essere contattabile fino a quell’ora, introducendo così elementi di grave disparità all’interno della categoria. Nel caso  dei convitti si annulla  del tutto il diritto alla disconnessione e le naturali esigenze di riposo dei dirigenti scolastici, in contrasto con quanto previsto dallo Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della Funzione Pubblica del 12 novembre 2021. Nulla, inoltre, viene precisato sulle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Si è svolto al MIM, presso la DGRUF, il previsto incontro con le organizzazioni sindacali per la prosecuzione delle trattative per il CIN relativo alla determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. Per l’Amministrazione erano presenti i Capo Dipartimento Dott.ssa Palumbo e il Dott Greco, il Direttore generale della DGRUF, Dott.ssa Antonella Iunti e il Direttore generale Fabrizio Manca.

Il FUN 24/25 è stato incrementato con le nuove risorse contrattuali. Con la nuova determinazione del FUN, l’amministrazione ha proposto i seguenti importi della parte variabile della retribuzione di posizione: Fascia A: € 22.100,00; Fascia B: € 18.100,00; Fascia C: € 14.100,00. Lo Snals ha evidenziato  la necessità di continuare a garantire la clausola di salvaguardia per coloro che in corso di incarico cambiano fascia di appartenenza.

Il CIN 24/25 introdurrà la nuova determinazione della retribuzione di risultato, legata agli esiti della nuova valutazione dei dirigenti scolastici, per la quale è ancora in corso il confronto sindacale. Anche se non abbiamo ancora il testo definitivo del DM che introduce il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici lo Snals ha proposto di graduare per fasce di punteggio la retribuzione di risultato e, in caso di parità, fare riferimento alla fascia di complessità delle scuole di servizio con l’ intento  di rendere graduale, progressiva e contenuta, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema di valutazione, la differenza retributiva tra i dirigenti scolastici in relazione ai risultati della valutazione.

Lo Snals ha  inoltre chiesto di aprire una specifica sequenza contrattuale per inserire tra gi incarichi di cui al comma 1 dell’art 19 del CCNL 19 aprile 2006 anche quelli connessi all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e dalla Programmazione Nazionale 2021-2027., per evitare su tali compensi i versamenti agli USR. Per i Dirigenti Scolastici in particolari posizioni di stato, di cui all’articolo 13 comma 4, del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006, riteniamo che la retribuzione di posizione parte variabile debba essere determinata nell’identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità. Per il medesimo personale lo Snals ha  proposto che la retribuzione di risultato sia determinata nella misura media della retribuzione di risultato corrisposta ai dirigenti scolastici assegnati alle istituzioni scolastiche e infine proposto di limitare al 5% la quota dei dirigenti scolastici destinatari della maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 30%.

L’amministrazione ha mostrato interesse nei confronti di gran parte delle  richieste Snals .

Le trattative riprenderanno a breve. Vi aggiorneremo tempestivamente sugli sviluppi della contrattazione.

 

 

Il 21 novembre si è svolto al MIM presso la DGRUF il previsto incontro con le organizzazioni sindacali per la definizione dei compensi per le reggenze e la retribuzione di risultato relative all’as 2023/24. Per l’Amministrazione erano presenti il Capo Dipartimento Dott Greco, il Direttore generale della DGRUF, Dott.ssa Antonella Iunti e il Direttore generale Fabrizio Manca.

Il FUN per l’a.s. 2023/2024 è pari a € 273.449.781,64.  Per l’as 23/24 la retribuzione di risultato , ancora legata proporzionalmente alla fascia di complessità, risulta così distribuita: Fascia A € 7.184,25 ; Fascia B € 5.853,84 ;

Fascia C € 4.523,42

Per quanto riguarda il compenso per la retribuzione delle reggenze sono previsti i seguenti compensi per fascia e per l’intero anno scolastico

fascia A € 17.280,00

fascia B € 14.080,00

fascia C € 10.880,00.

 

Il FUN 24/25 è stato incrementato con le nuove risorse contrattuali. Con la nuova determinazione del FUN,  per il quale l’Amministrazione ha proposto l’erogazione di 500 euro lodo dipendente a tutte le fasce , l’amministrazione ha proposto i seguenti importi della parte variabile della retribuzione di posizione: Fascia A: € 22.100,00 ; Fascia B: € 18.100,00 ; Fascia C: € 14.100,00 . Abbiamo sottolineato la necessità di continuare a garantire la clausola di salvaguardia per coloro che in corso di incarico cambiano fascia di appartenenza.

Come già abbiamo avuto modo di segnalarvi, il CIN 24/25 introdurrà la nuova determinazione della retribuzione di risultato, legata agli esiti della nuova valutazione dei dirigenti scolastici, già oggetto di un nostro resoconto. Anche se non abbiamo ancora il testo definitivo del DM che introduce il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici e conseguentemente non disponiamo degli obiettivi e degli indicatori previsti, abbiamo proposto di graduare per fasce di punteggio la retribuzione di risultato ed, caso di parità, fare riferimento alla fascia di complessità delle scuole di servizio. Il nostro intento è quello di rendere graduale, progressiva e contenuta, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema di valutazione,  la differenza retributiva tra i dirigenti scolastici in relazione ai risultati della valutazione.

Le trattative riprenderanno il 3 dicembre.

 

Di seguito  il Decreto n. 177 del 13 agosto u.s. relativo alriparto del contingente assunzionale di dirigenti scolastici autorizzato dal MEF per l’a.s. 2024/2025

. DM 13 agosto 2024 n_177 – Riparto assunzioni dirigenti scolastici as 2024-2025_

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi,ha approvato  il  CCNL dell’area dirigenziale “Istruzione e ricerca” la cui ipotesi era stata firmata lo scorso 13 marzo 2024.

Adesso la Corte dei conti dovrà esprimersi e successivamente  il CCNL potrà essere  sottoscritto in via definitiva in un arco di tempo breve.

 

 

Visto il perdurare dell’allerta meteo per  estreme temperature si comunica  che l’inizio del corso per futuri  ds è rinviato al 29 agosto .gli incontri del 27-28-31 luglio saranno inseriti di nuovo in calendario. Si invita chi non avesse ancora provveduto a richiedere la scheda di iscrizione con un messaggio su whatsapp alla tutor del corso la dottoressa de Matteis che rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni. Grz per l’attenzione. Cordiali saluti. Il segretario Vito Masciale

SCHEMA DM SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE E DELLA RELATIVA PROVA FINALE PER L’ACCESSO AI RUOLI DI DIRIGENTE SCOLASTICO – PARERE CSPI

Riportiamo, di seguito, la sintesi del Parere sullo schema di decreto ministeriale recante «Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ai sensi dell’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14» (Dirigenti scolastici),  approvato dal CSPI nella seduta plenaria del 16/05/2023.

 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) esprime preoccupazione riguardo a una disposizione normativa che permette un accesso preferenziale ai ruoli di dirigente scolastico a coloro che hanno presentato un ricorso contro il mancato superamento di una prova del concorso. Il CSPI ritiene che questa disposizione crei un precedente che causerà inevitabilmente futuri contenziosi nelle successive tornate concorsuali. Inoltre, i ricorsi presentati sono stati considerati infondati dalle sentenze definitive a favore dell’Amministrazione. Ciò rende discutibile l’attuazione della normativa e potrebbe portare a ulteriori contenziosi da parte delle categorie escluse dalla procedura. Ad esempio, potrebbero esserci ricorrenti che non hanno superato la prova scritta e hanno impugnato sia il decreto di non ammissione alla prova orale che la graduatoria finale. Mentre il primo ricorso potrebbe non essere più pendente, quello contro la graduatoria finale potrebbe essere ancora in corso.

Il CSPI è molto critico sull’eliminazione di alcune materie dalla prova di accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici. Si ritiene che queste materie siano fondamentali per definire un profilo professionale adeguato e che la loro eliminazione sia ingiustificata. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione evidenzia che l’eliminazione di una prova finale nel corso intensivo di formazione renderebbe la frequenza del corso inutile. Inoltre, l’utilizzo di due tipi di prova diversi per l’accesso alla stessa procedura potrebbe generare ulteriori contenziosi.

La scelta amministrativa di non valutare la prova finale nel corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici sembra essere incoerente con quanto stabilito dall’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe”, che prevede la definizione delle modalità di partecipazione al corso e della relativa prova finale. La consegna di una relazione e di un elaborato alla commissione non può essere considerata sufficiente per considerare la prova “sostenuta”. La mancata valutazione della prova finale solleva anche problemi nella definizione della graduatoria finale. Secondo lo schema di decreto in esame, il punteggio finale della procedura dipende unicamente dal punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, escludendo altri fattori. Tuttavia, la prova di accesso varia significativamente tra i partecipanti al concorso. Alcuni devono sostenere solo una prova scritta a risposta chiusa, mentre altri devono affrontare una prova orale. Nonostante le prove siano valutate sulla stessa scala, il processo di valutazione è molto diverso. Il CSPI ritiene fondamentale prevedere una valutazione della prova finale al termine del corso intensivo, che riconosca le competenze acquisite e assegni un punteggio specifico, essenziale per una graduatoria finale corretta ed equa. Tale disposizione è coerente con l’interpretazione della norma e, inoltre, l’art. 17 del D.M. del 3 agosto 2017 prevedeva una valutazione specifica del colloquio finale del corso di formazione dirigenziale. Il CSPI ritiene quindi necessario non solo valutare la prova finale, ma anche far sì che consista in una presentazione orale basata su una relazione sulle attività formative svolte e su un elaborato teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi consegnati alla commissione.

Secondo il CSPI nel perseguire l’obiettivo di garantire un percorso formativo rigoroso, è necessario specificare il massimo percentuale di ore di assenza consentite per ogni modulo. Questa specifica dovrebbe essere adeguatamente motivata. Attualmente, ogni modulo ha una durata di 30 ore, che rappresenta il massimo numero di assenze ammissibili. Secondo lo schema di decreto in questione, le ore di assenza potrebbero anche essere concentrate in un singolo modulo, con conseguenze evidenti sulla formazione relativa a una materia specifica. Tuttavia, tale situazione non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità complessiva del percorso formativo (articolo 8). Pertanto, è importante stabilire e giustificare il limite massimo percentuale di assenze per ogni modulo, al fine di garantire un percorso formativo di qualità.

Il CSPI ritiene inaccettabile la possibilità di svolgere le attività formative in modalità a distanza (articolo 7, comma 2), poiché ciò contrasta con la necessità di assicurare un approccio serio a questa parte della procedura. Inoltre, il CSPI riconosce l’importanza della relazione e dell’interazione attiva con i relatori, il che rende ancora meno condivisibile l’opzione di formazione a distanza.

Il CSPI fa notare inoltre che nello schema di decreto in questione non vi è alcuna menzione riguardo ai termini di validità della graduatoria, come invece specificato chiaramente nell’articolo 5, comma 11-quinquies del “decreto Milleproroghe” (scadenza all’anno scolastico 2025/26).

Il CSPI solleva dubbi sulla determinazione del contributo richiesto ai partecipanti e sulle modalità di pagamento dello stesso. Sebbene si comprendano le ragioni dell’Amministrazione, la norma prevede in modo indiscriminato il versamento di un contributo che copra tutte le spese delle attività formative e della procedura selettiva. Non è chiaro perché il contributo sia suddiviso in due pagamenti distinti per i partecipanti alla prova di accesso e coloro che saranno ammessi al corso intensivo di formazione. In particolare, se il numero di candidati ammessi al corso intensivo fosse inferiore rispetto alle previsioni, l’Amministrazione dovrebbe coprire costi non preventivati. Inoltre, non è specificato come sarebbero restituiti i contributi ai candidati non ammessi al corso intensivo. Pertanto, secondo il CSPI, sarebbe più efficace prevedere un unico contributo pagato da tutti i partecipanti al momento della presentazione della domanda di accesso alle prove, in modo che l’Amministrazione abbia la certezza di coprire completamente le spese previste, considerando il numero massimo di potenziali partecipanti.

Considerando le molte e importanti problematiche relative allo schema di decreto, il CSPI ritiene che l’accoglimento completo di tutte le osservazioni e richieste di modifica sia essenziale per poter fornire un parere positivo. Nei confronti del testo attuale dello schema di decreto, il parere è negativo.