Il 20 febbraio 2025, si è chiuso il confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative (art. 5, c.3, lett. h), CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021).
Il Direttore generale per il personale scolastico, Dott.ssa Maria Assunta Palermo ha infatti inviato alle organizzazioni sindacali una comunicazione nella quale ritiene chiuso il confronto, allegando, inoltre, la versione definitiva dei Criteri i generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti scolastici.
Purtroppo, permangono delle criticità ma il ministero , nel verbale conclusivo , pur ribadendo l’importanza del dialogo con le OO.SS riafferma l’esigenza di mantenere fermi alcuni punti di distanza dalle medesime.
La versione definitiva contiene pochi elementi di novità. Purtroppo i dirigenti scolastici non hanno le stesse favorevoli condizioni di accesso degli altri dirigenti dell’area “Istruzione e Ricerca”.
Nel dettaglio:
1.L’accesso al lavoro agile risulta precluso a coloro che non hanno terminato il periodo di formazione e prova. Il fondamento dell’accesso al lavoro agile deriva dalla necessità di conciliare le esigenze lavorative con quelle di vita e viene negata tale conciliazione ai dirigenti neo immessi in ruolo che, anzi, potrebbero averne più bisogno proprio durante l’inizio del loro incarico a causa del distacco dai loro cari quando hanno sedi lontane
- Attività che possono svolgersi da remoto Il testo finale contiene un improprio elenco di attività che potrebbe prestare il fianco a dubbi interpretativi e a contenziosi.
- Durata dell’accordo e modalità di svolgimento
Si potrà accedere alla modalità agile per sole quattro giornate al mese, con la concessione della quinta giornata nei mesi con cinque settimane; definizione poco chiara poiché nessun mese contiene cinque settimane. Inoltre almeno tre giorni alla settimana devono essere svolti in presenza, esclusi i – periodi di sospensione delle attività didattiche nei quali la fruizione potrà essere cumulativa.
E’ prevista una deroga per cui le giornate mensili potranno essere innalzate a sette su specifica richiesta del dirigente scolastico, se accolta dal direttore dell’USR. Inoltre, le giornate mensili potranno essere ulteriormente incrementate a favore dei dirigenti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute o anche per quelli che si trovassero in condizione di particolare necessità, non coperte da altre misure. Tali modalità sono distanti dalla definizione di lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e dal CCNL di Area “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro”. Queste regole fanno si che questo diritto viene ridotto a possibilità destinata soprattutto ai lavoratori che versano in circostanze di grave difficoltà. Questa interpretazione dell’istituto del lavoro agile è confermato dalla scelta di impedire il cumulo delle giornate mensili concesse, se non durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in cui la presenza fisica del dirigente è ritenuta meno importante. Si finisce così per confondere la modalità del lavoro agile – introdotta per ben altre finalità – con la fruizione di un periodo di permesso retribuito o delle ferie.
- Fasce di contattabilità e tempi di riposo
La definizione della fascia di contattabilità è stata migliorata nel testo definitivo, ma resta comunque estesa all’intera durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica di titolarità. Nelle scuole aperte fino alle 23 – evenienza che si verifica in quelle con corsi serali – il dirigente dovrebbe dunque essere contattabile fino a quell’ora, introducendo così elementi di grave disparità all’interno della categoria. Nel caso dei convitti si annulla del tutto il diritto alla disconnessione e le naturali esigenze di riposo dei dirigenti scolastici, in contrasto con quanto previsto dallo Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della Funzione Pubblica del 12 novembre 2021. Nulla, inoltre, viene precisato sulle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.