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La Maturità si avvicina, e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato oggi 31 marzo  la consueta ordinanza che stabilisce come si svolgerà l’esame di Stato di quest’anno.

Il calendario delle prove d’esame per l’anno scolastico 2024/2025

Prima prova scritta -italiano: mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 8:30 (durata della prova sei ore);

Seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 19 giugno 2025. La durata della seconda prova varia da indirizzo a indirizzo;

Terza prova scritta: mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore 8:30. Questa  prova si effettua negli istituti  dove sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

Prove suppletive

La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 2 luglio 2025, dalle ore 8:30;

La seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 3 luglio 2025, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni;

La terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge martedì 8 luglio 2025, dalle ore 8:30.

“Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato. In tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni/classi che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive”.

Pcto requisito d’ammissione all’esame

Lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto, ex alternanza scuola-lavoro) torna ad essere un requisito per l’ammissione all’esame di Stato. Tale  requisito che era stato sospeso durante gli anni del Covid fino alla Maturità 2024 compresa. Per i candidati esterni, le attività assimilabili ai Pcto “sono accertate e valutate dal consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria”.

 

Voto in condotta e Maturità: grandi  novità

Il voto in condotta diventa criterio di accesso all’esame di Maturità. In attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024,  l’ordinanza prevede: “qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all’esame di Stato. Se invece la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali”.

Quindi  chi ha meno di 6 in comportamento non è ammesso alla Maturità. Chi invece ha 6 in condotta è ammesso all’esame ma deve discutere un elaborato in tema di “cittadinanza attiva e solidale” durante la prova orale.

“La definizione dell’argomento oggetto dell’elaborato – riporta  l’ordinanza del ministero – sarà effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso”.

Infine, la valutazione della condotta inciderà anche sui crediti per l’ammissione all’esame di Stato. Infatti “il punteggio più alto potrà essere assegnato esclusivamente agli studenti che avranno ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi”.

Questo significa che  per ottenere il punteggio massimo nel credito scolastico, gli studenti devono avere un voto di comportamento di almeno 9 su 10. Quindi, se uno studente ha buoni voti nelle materie, ma il suo comportamento  è  sotto il  9, non potrà ricevere il punteggio più alto per il credito scolastico (15 per il quinto anno).

La valutazione dell’esame di Maturità 2025

La valutazione complessiva per l’acquisizione del diploma si basa sul punteggio ottenuto nelle prove e sui crediti formativi maturati dagli studenti negli ultimi tre anni di studio. Il voto finale della Maturità si misura in centesimi. Ogni candidato potrà ottenere fino a:

40 punti di credito scolastico (12 durante nel terzo anno, 13 nel quarto e 15 nel quinto);

20 punti per ciascuna delle due prove scritte;

20 punti per l’orale;

5 punti extra se si dimostra particolarmente meritevole, ovvero se ha conseguito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 50 punti.

Il voto massimo che ogni maturando potrà ottenere per l’acquisizione del diploma è 100/100, con la possibilità di ricevere la menzione di lode. Per superare l’esame di Stato, gli studenti dovranno raggiungere almeno 60/100.

 

Il MIM ha pubblicato la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025. Le domande dei presidenti e commissari esterni possono essere presentate dal 25 marzo al 9 aprile.

Anche quest’anno le commissioni d’esame, una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.

Le domande si presentano su Polis Istanze online compilando il modello ES-1.

 

Chi è obbligato a presentare domanda in qualità di presidente

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, devono presentare istanza di nomina in qualità di presidente:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Chi può presentare domanda in qualità di presidente

Possono presentare domanda in qualità di presidente di commissione:

i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni

i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni

i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie elencate:

 

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;

i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri ordini di scuola

Chi deve presentare domanda in qualità di commissario esterno

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;

  1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:

che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;

che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Chi può presentare domanda in qualità di commissario esterno

Possono presentare domanda, dunque non sono obbligati, in qualità di commissari esterni:

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;

i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d. della nota:

ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;

i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;

i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato;

i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;

i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.

 

 

Pubblicata la nota con i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Quando:

Candidati interni

Studenti dell’ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2023)

Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2024)

Candidati esterni (presentazione domande: 2 novembre 2023 – 30 novembre 2023)

 

Come:

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato al dirigente  dell’istituzione scolastica da essi frequentata.

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive.

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 2 novembre 2023, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS(electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri indicati nella nota ministeriale .

I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Usr che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale.

 

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2024. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2024 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2024.

 

Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.

 

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2024, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.

Gli esami di Maturità inizieranno il 19 giugno 2024 con la prima prova scritta

Le ordinanze ministeriali definiscono regole e procedure per l’ammissione, lo svolgimento e la valutazione degli esami di Stato.
Ma come saranno in pratica gli esami di stato 2022?L più grande differenza rispetto agli anni della pandemia è il ritorno delle prove scritte.

Per il primo ciclo:
1. la prima prova scritta ha l’obiettivo di verificare le “competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento”.Si potra’ scegliere tra tracce diverse:
o un testo narrativo e descrittivo;
o un testo argomentativo;
o lettura e riassunto di un testo letterario, divulgativo o scientifico.
2. La seconda prova scritta servirà ad accertare le competenze logico-matematiche
3. Seguirà un colloquio che accerterà anche la padronanza delle competenze di lingua inglese, della seconda lingua comunitaria, nonché dell’educazione civica; per i percorsi a indirizzo musicale, ci sarà anche una prova pratica di strumento. .
4. Tra i requisiti d’accesso non sono previste le prove Invalsi,
5. Non ci sono verifiche scritte sulle lingue straniere .
6. L’Esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.
7. Le prove scritte saranno obbligatoriamente in presenza mentre per l’orale in caso di documentata necessità sarà possibile sostenere la prova da remoto.
8. Il voto è calcolato in decimi. L’esame è superato con un punteggio minimo di sei decimi.
Il voto finale può essere accompagnato dalla lode.

Per il secondo ciclo:
1) Il Consiglio di classe, durante gli scrutini di giugno, ammette a sostenere gli esami
gli studenti che posseggono i seguenti requisiti:
o votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto
o voto di comportamento non inferiore a sei decimi
C’è la possibilità di essere ammessi, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quest’anno la partecipazione alle prove nazionali Invalsi (che si terranno nelle settimane che precedono l’esame) e lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento non rientrano tra i requisiti di ammissione.
2. Lo svolgimento dei percorsi di scuola-lavoro (Pcto) non sarà requisito di ammissione all’esame di Stato. I Pcto saranno invece analizzati nel corso del colloquio.
3. Il consiglio di classe può decidere la non ammissione all’esame quando lo studente non possiede uno o più requisiti di ammissione.
4. L’esame si svolgerà in presenza. Solo gli orali, per seri e documentati motivi, potranno tenersi in videoconferenza.
5. La commissione è composta da sei commissari interni e un presidente esterno. L’ufficio scolastico regionale di riferimento nomina il presidente, mentre i consigli di classe nominano i commissari interni. Per ciò che riguarda i docenti interni, non possono mancare l’insegnante d’italiano e quello della materia d’indirizzo che il Ministero ha identificato come oggetto della seconda prova scritta.
6. La prima prova scritta nazionale di italiano si svolgerà mercoledì 22 giugno alle 8.30.
La prova avrà una durata di sei ore. Il Ministero dell’istruzione proporrà sette tracce con tre diverse tipologie:
o analisi e interpretazione del testo letterario: qui saranno proposte due tracce
o analisi e produzione di un testo argomentativo: qui saranno proposte tre tracce di cui una di ambito storico
o riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità:
qui si potrà scegliere tra due tracce.
Il candidato dovrà scegliere e svolgere una delle sette tracce proposte.
7. Il 23 giugno si terrà la seconda prova scritta.
Questa prova avrà per oggetto una sola disciplina caratterizzante il corso di studi .
Sarà quindi una prova diversa a seconda del tipo di scuola frequentata e inoltre
sarà elaborata nei singoli istituti, in modo da tenere conto del lavoro effettivamente
svolto nel periodo dell’emergenza sanitaria.
8.Il colloquio si svolgerà a partire dall’analisi, da parte del candidato,
del materiale scelto dalla sottocommissione :un testo, un documento, un’esperienza, un problema o un progetto.
Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali
la commissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, delle
metodologie adottate, dei progetti e delle esperienze realizzati, delle eventuali iniziative
di personalizzazione intraprese nel percorso di studi.

Nel corso del colloquio, il candidato deve dimostrare
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace
di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare
in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP,
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO,
con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto
e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe

La prova orale è quella che avrà più peso sul risultato dell’esame di Stato 2022. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. Ci saranno anche domande di educazione civica. Infine il candidato dovrà esporre una breve relazione o un lavoro multimediale per descrivere le esperienze svolte durante il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Per il secondo ciclo aumenta il peso del punteggio del credito scolastico, mentre viene rimodulato il punteggio delle prove.
Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Con il Curriculum la commissione ha a disposizione, infatti, non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni sulle certificazioni, sulle esperienze significative, sulle competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali inserite dallo studente nell’apposita area del Curriculum

9. Il voto dell’Esame di Stato è dato dalla somma tra i crediti assegnati per gli ultimi tre anni di scuola superiore e i punti maturati nel corso dell’esame. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Per l’esame, potrà arrivare fino a 15 nella prova scritta di italiano, fino a 10 nella seconda e a 25 nell’orale. È prevista anche la possibilità di assegnare la lode.
il voto finale viene calcolato in centesimi :quindi il voto massimo resta 100, il minimo 60.
Il punteggio integrativo, per un massimo di cinque punti, potrà essere assegnato agli studenti che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti, secondo criteri stabiliti dalle commissioni.
La commissione potrà assegnare la lode agli studenti che, senza aver usufruito dei cinque punti di bonus, hanno ottenuto il massimo dei crediti con voto unanime del consiglio di classe e il massimo nelle prove d’esame.

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e le prove Invalsi saranno requisiti di ammissione all’esame di stato.

La novità è contenuta nella circolare n. 2197 del 25/11/2019 che il ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole con le prime indicazioni operative sugli esami di Stato che scatteranno a giugno 2020.

I requisiti di ammissione

I circa 500mila studenti che oggi frequentano le classi quinte delle superiori dovranno aver svolto le ore minime di scuola-lavoro (almeno 90 ore nei licei nell’ultimo triennio, almeno 150 nei tecnici, almeno 210 nei professionali), così come dovranno aver sostenuto le prove Invalsi in italiano, matematica e inglese, in calendario, quest’anno, a marzo 2020, oltre, ovviamente, a possedere i due requisiti “ordinari”, vale a dire la frequenza scolastica e il profitto.

Un’altra novità riguarda il Colloquio orale che resta suddiviso in 4 parti:

1)   l’avvio dal materiale proposto e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;

2)   l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro);

3)   l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;

4)   la discussione delle prove scritte.

L’avvio dell’esame non prevede più il sorteggio di un documento tra tre buste.

Allegato: Circ_2197_25nov19

Il Miur, fornendo indicazioni con la Nota 788 del 6 maggio 2019 sullo svolgimento del colloquio del nuovo esame di stato, chiarisce che il punteggio è stato rimodulato da trenta a venti punti e che il quadro normativo e le indicazioni fornite ne definiscono le finalità e la struttura, sottolineando la sua natura pluridisciplinare e integrata e la sua importanza al fine di raccogliere elementi di valutazione significativi sul livello di “preparazione” del candidato e sulle sue capacità di affrontare con autonomia e responsabilità le tematiche e le situazioni problematiche proposte.

In particolare, il colloquio si svilupperà nei seguenti quattro momenti:

1) l’avvio dai materiali e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;

2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;

3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;

4) la discussione delle prove scritte.

 

Allegato: MIUR_Nota_788-19_Esami di Stato

E’ stato pubblicato in data 18 gennaio 2019 dal MIUR il Decreto Esami di Stato 2019 composto da 5 articoli di cui il 3, 4 e 5 sono dedicati rispettivamente all’Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, e nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.

L’art. 2 del decreto disciplina le modalità del colloquio che comprenderà le seguenti sezioni:

  • Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)
  • Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro
  • Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione».

Sarà dato ampio spazio al commento delle prove scritte.

La preparazione del materiale è affidata alla commissione di esame a partire da una attenta lettura del documento del consiglio di classe.

Nel corso della sessione di preparazione al colloquio la commissione dovrà provvedere, per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due.

Gli spunti da proporre agli studenti potranno essere:

  • analisi di testi
  • documenti
  • esperienze
  • progetti
  • problemi

Con queste modalità la Commissione verificherà l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche utilizzando la lingua straniera.

Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.

Alternanza Scuola Lavoro, Cittadinanza e Costituzione, Clil

Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola lavoro).

Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.

N.B. Conoscenze e competenze della disciplina non linguistica (CLIL) possono essere accertate in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione.

Pubblicata la circolare per la formazione delle commissioni anno scolastico 2017/18 – Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado.

Con la circolare n° 4537 del 16/3/2018 il Miur ha comunicato le regole per la formazione delle commissioni degli esami di stato conclusivi della secondaria superiore.

E’ possibile scaricare la nota MIUR e gli allegati al seguente link: Esami di Stato