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La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO con sentenza n. 16715/2024 pubblicata il 17/06/2024 ha riconosciuto ai docenti SUPPLENTI fino al 30 giugno il diritto al pagamento delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica. Si possono  recuperare  le ferie non godute a partire d all’a.s. 2013/14 non essendo ancora intervenuta la prescrizione decennale. Quindi si può chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dall’anno scol.2013/14 al 2023/24. Sempre la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria

Cosa ha stabilito la sentenza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione

  1. a) Nessuna collocazione in ferie d’ufficio. I docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali;
  2. b) Obblighi di informazione del Dirigente Scolastico: In nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dallo stesso Dirigente Scolastico per iscritto a goderne, con “apposito” avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva.
  3. c) Hanno diritto all’indennità tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
  4. d) Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni.

Chi ha interesse ad attivare la procedura  e  quali sono i vantaggi

Sono interessati i docenti precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

La procedura si attiva per gli anni pregressi  con l’invio della diffida per interrompere la prescrizione decennale da inviare al

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

A mezzo PEC personale: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it e urp@postacert.istruzione.it   oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.

I vantaggi : Hanno diritto al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali. Ricordiamo a tutti che un  giorno di ferie vale NETTI IRPEF circa € 50 (come media) quindi recupere in 1 anno scol. esempio 20 gg di ferie VALE CIRCA € 1.000 per 10 anni si può arrivare a € 10.000

Col dovuto rinvio alla lettura del testo completo dell’Ordinanza, si può sintetizzare che la stessa ha precisato in particolare che:

  • “diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”;

 

  • “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo -se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.

Ne deriva , quindi, in maniera inequivocabile, che il periodo di ferie deve essere richiesto dietro volontà del docente, escludendosi quindi la possibilità di collocare in ferie d’ufficio il docente.

Alla luce di quanto sopra, il personale che ha maturato ferie senza fruirne per motivi di carattere oggettivo, conserva il diritto alla relativa indennità sostitutiva, anche per i periodi precedenti all’ultimo rapporto di lavoro.

Per ulteriori informazioni e per assistenza legale gratuita  gli iscritti al sindacato devono inviare una mail a info@snalsbari.it indicando nell’oggetto il motivo della richiesta . Grz per la collaborazione

 

 

 

 

                   Comunicato stampa della segreteria nazionale 

 

 

Ci pervengono numerose segnalazioni dal territorio circa incomprensibili ingerenze dei dirigenti scolastici in ordine alle richieste delle ferie del personale docente delle scuole. In sostanza alcuni dirigenti scolastici limitano arbitrariamente il periodo di ferie richiesto escludendo illegittimamente, nella procedura di accoglimento delle istanze, l’ultima settimana di agosto.

Tale atteggiamento ci appare in aperto contrasto con le norme contrattuali.

Ricordiamo in sintesi le disposizioni dell’art 13 del CNNL.

Il personale docente deve utilizzare le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative purché ciò non comporti oneri per l’amministrazione. Il personale ATA ha diritto, compatibilmente alle esigenze di servizio, di usufruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio-agosto. In caso di interruzione delle ferie per motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie oltre alla diaria per la durata del viaggio stesso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate.

In sostanza l’art. 13 del CCNL non ammette alcuna limitazione del diritto alle ferie, restando questo nella totale, piena ed esclusiva disponibilità dei docenti.

 

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)